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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 13230/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 15/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dottssa [OSCURATO:PERSONA]:ena all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, Fn persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi sentito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Fazzone, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento; sentito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento. sentito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - il primo per il delitto di cui agli artt. 416-bis cod. pen., quale partecipe del clan dei Casalesi, in Minturno e nel litorale Domitio dal febbraio-marzo 2016 al giugno 2017 (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 629, comma secondo, cod. pen., 7

I. 203/1991, in Parete fino all'aprile 2017 (capo B); il secondo per il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis, cod. pen., così modificata l'originaria imputazione di partecipazione all'associazione di cui al capo A), e per il delitto di cui al capo B) - esclusa per entrambi la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti, rideterminava la pena inflitta ad entrambi gli imputati.

2. In data 08/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di valutare le discordanze nel narrato dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla genesi ed ai rapporti di collaborazione tra il ricorrente e la compagine facente capo a [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal narrato dei predetti collaboratori, riassunto in ricorso (il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che sarebbe stato il Fazzone a chiedere di essere messo in contatto con il capo del sodalizio dopo aver saldato quanto da lui dovuto a titolo di estorsione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito al Perrone l'iniziativa di un contatto con il ricorrente); la difesa, con l'atto di appello, aveva rappresentato tale discrasia e le conseguenze da essa discendenti, mentre la sentenza impugnata ha acriticamente aderito alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro, con conseguenti ricadute sulla ricostruzione del fatto e sulla tenuta della motivazione anche in riferimento all'elemento psicologico del reato, senza considerare la mancata convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di valutare la possibilità di inquadrare la vicenda nella fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, alla luce dei canoni della giurisprudenza di legittimità, considerato il limitato arco temporale e la mancanza di stabilità nel rapporto tra il Fazzone ed il capo del sodalizio, come sottolineato con i motivi di gravame, non valutati dalla Corte di merito, anche sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo del dolo specifico che connota la fattispecie associativa. 2 bis.

In data 06/02/2022 la difesa del Faz:zone ha inviato memoria allegando sentenza, emessa dalla Sezione Prima di questa Corte, di annullamento con rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei medesimi ricorrenti nell'ambito dello stesso procedimento penale.

3. In data 26/117/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due distinti ricorsi, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, rispettivamente, due motivi e sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la difesa, con i motivi di appello, aveva sottolineato l'incongruenza del materiale probatorio (il ricorrente non è mai stato direttamente intercettato, il' [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni da cui non emergeva il coinvolgimento del ricorrente, non indicando a suo carico alcun episodio specifico, mentre il rinvenimento dell'arma avrebbe dovuto essere valutata anche alla luce delle dichiarazioni del ricorrente e avrebbe dovuto essere rilevato come, anche in tale vicenda, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto rapporti solo con il Fazzone, non essendovi alcuna prova del coinvolgirnento del [OSCURATO:PERSONA] neanche nella vicenda estorsiva di cui al capo B), mentre la Corte di merito ha omesso di valutare dette deduzioni in maniera adeguata, con motivazione del tutto illogica; 3.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, considerata l'incensuratezza ed il contributo limitato del [OSCURATO:PERSONA]. 3 bis.1 ricorso a firma dell'avv.to Pasquale C:ardili° Cupo: violazione di legge, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la prova dichiarativa è stata travisata, non essendo stata considerata la circostanza che i collaboratori di giustizia non avevano mai avuto alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], conosciuto solo come dipendente del Fazzone, essendo le loro dichiarazioni, nel resto, generiche, non essendo stata riscontrata la circostanza delll'individuazione di un alloggio per i consociati da parte del ricorrente, né essendo univoco o determinante il riferimento ad un soggetto a nome Francesco nelle conversazioni indicate in sentenza; in ogni caso, il contributo del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tutto occasionale, in contrasto con la permanenza del reato associativo, di cui non è stato valutato neanche l'elemento psicologico, avendo il [OSCURATO:PERSONA] avuto contatti solo con il Fazzone, né avendo la sentenza Fornito alcuna plausibile motivazione sul punto; 3 bis.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla vicenda estorsiva, alla luce dei motivi di gravame - riprodotti in ricorso - con cui la difesa aveva dimostrato l'incongruenza del compendio probatorio ed il fatto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi teatro della vicenda derivava dall'esservi ivi residenti i suoi genitori; 3 bis.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 7

I. 203/1991, 15, 84, 110, 416-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso appare incompatibile con il metodo che è già posto a base dell'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa; inoltre, nel caso di specie, la circostanza aggravante è stata anche contestata in relazione alla vicenda estorsiva sub B), con evidente violazione del ne bis in idem sostanziale, in contrasto con i principi costituzionali, come anche evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione, sebbene con orientamento non pacifico; 3 bis.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 7

I. 203/1991, 15, 84, 629, ultimo comma, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto l'aggravante dell'essere stata l'estorsione commessa dal componente di un'associazione mafiosa implica già l'ulteriore disvalore del fatto, che non può esser nuovamente contestato al ricorrente, pena la duplicazione del trattamento sanzionatorio per il medesimo fatto; peraltro, la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., non sarebbe stata applicabile, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non è appartenente alla compagine associativa e la circostanza, inoltre, è soggettiva e, quindi, non estensibile ai concorrenti; 3.bis 5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza, nonostante la condotta processuale dell'imputato; 3.bis 6 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. avrebbe dovuto incidere non solo sul delitto di cui al capo A), ma anche su quello di cui al capo B) e, quindi, sulla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per i motivi di seguito esposti. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha ricordato come il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il cui percorso era iniziato nell'aprile 2017 e la cui valutazione di attendibilità è illustrata a pag. 13 della motivazione - avesse riferito di aver conosciuto il Fazzone tramite [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio espressione della fazione bidognettiana del clan dei Casalesi, nel corso di un'attività di recupero di somme che il Fazzone doveva al clan; si era recato, quindi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], presso il caseificio del Fazzone in Scauri, dove era presente anche Francesco, preposto alla gestione dell'esercizio, ottenendo il pagamento della somma e, in quella occasione, il Fazzone disse che voleva conoscere il capo del clan, per poter fare affari; il successivo incontro si era verificato presso un bar della IDomitiana, a cui il Perrone si era recato insieme al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al Giarnieri.

Da quel momento i rapporti tra il Perrone ed il Fazzone si erano evoluti, il capo della compagine criminosa aveva consegnato all'imprenditore un telefono cellulare, allo scopo di segnalare gli imprenditori del litorale tra Scauri e Formia da sottoporre ad estorsione e, tra questi, era stato indicato [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, in particolare, aveva consegnato in due tranches la somma di diecimila euro, la prima metà della quale fu consegnata proprio al Fazzone ed al [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] era in auto, avendo il Fazzone percepito la metà del provento estorsivo. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato che, nel periodo del contrasto con il gruppo di Sant'Antimo, il Fazzone aveva procurato un alloggio sicuro perché i componenti del gruppo vi si potessero rifugiare e, inoltre, aveva appreso dal Perrone dell'esistenza di una casa in Mondragone, così detta "delle paparelle", anche questa disponibile per il gruppo. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva indicato il Fazzone come il "Mario delle mozzarelle" che aveva indicato al Perrone il Ciotola come soggetto da sottoporre ad estorsione, ricordando che proprio lui aveva sottoposto ad estorsione il Fazzone nel 2013, descrivendo tale vicenda e ricordando di essersi recato, su incarico del Perrone ed insieme al [OSCURATO:PERSONA], a riscuotere il saldo dell'estorsione, in un'occasione in cui aveva incontrato anche la moglie del Fazzone ed il [OSCURATO:PERSONA].

Il collaboratore, inoltre, si è diffuso sulla vicenda dell'estorsione ai danni del Ciotola, sull'indicazione, da parte del Fazzone, anche di altri imprenditori da sottoporre ad estorsione, sulla consegna al [OSCURATO:PERSONA] di una pistola cal. 38 Magnum, indicando anche la casa rurale detta "delle paparelle", che rappresentava un luogo di rifugio per il gruppo, ricordando, altresì, che il Fazzone aveva procurato un luogo di rifugio presso il suo caseificio, dove il Perrone si era recato con la sua famiglia dopo l'inizio della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], ed anche una villetta in Cellole, dove, però, il capo del clan non aveva potuto alloggiare, in quanto era stato tratto in arresto.

Tanto sinteticamente premesso, quanto al contenuto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come riportate dalla sentenza impugnata, va osservato che la discrepanza evidenziata dalla difesa, circa la genesi del rapporto tra il Fazzone ed il Perrone, non risulta avere una valenza determinante nella valutazione di attendibilità dei collaboratori, come operata dalla Corte di merito, né alcun riflesso sulla convergenza delle componenti essenziali delle rispettive narrazioni; peraltro, come emerge dalla motivazione a pag. 18 della sentenza impugnata, lo stesso Fazzone aveva pacificamente ammesso di aver chiesto dm parlare con il Perrone per poter mettere fine alla vicenda estorsiva che lo coinvolgeva come vittima, ammettendo, poi, anche il suo personale coinvolgimento nella conversazione captata in ambientale in data 27/04/2017.

In altri termini, appare evidente come la sentenza evidenzi la circostanza che proprio le ammissioni dell'imputato confermino le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa l'iniziativa del Fazzone funzionale ad incontrare il Perrone; ciò senza contare, sotto altro profilo, come le divergenze o discrasie nel narrato tra due collaboratori che si riscontrano reciprocamente, purché investano elementi circostanziali marginali, risultano ininfluenti ad incidere sul nucleo comune, salva la dimostrazione che dette divergenze incidano sul piano di attendibilità dei chiamanti (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 19/0272015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, P.G. in proc.

Palmisani ed altri, Rv. 230592).

Il motivo di ricorso, quindi, non solo non si confronta con la complessiva motivazione della sentenza impugnata, ma si risolve in una illustrazione rivalutativa delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, risultando, pertanto, irrimediabilmente versato in fatto. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, il ruolo ascritto al Falzone, di partecipe all'associazione criminosa in quanto attivo nel settore delle estorsioni e deputato a fornire supporto logistico al gruppo, appare chiaramente delineato alla stregua del compendio probatorio descritto alle pagg. 17-34 della sentenza; il ruolo del ricorrente risulta quello di intraneo, già vittima di pretese estorsive, il cui ruolo si era evoluto nel senso di una stabile colllaborazione nel settore estorsivo, concorrendo direttamente nella consumazione di una vicenda estorsiva e cooperando nella progettazione di altre attività dello stesso genere. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] al Perrone ed aveva cooperato nell'organizzare l'incontro con la vittima, ricevendo una quota del provento estorsivo; in seguito, egli aveva indicato altri due imprenditori, uno attivo nel settore dei rifiuti e l'altro nella produzione di fragole, come soggetti da sottoporre ad estorsione.

Tali elementi, basati sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito anche del reperimento di alloggi da parte del Fazzone, sono state riscontrate dalle conversazioni telefoniche c:aptate in ambientale: in particolare quelle del 27/04/2017, da cui emerge che il Ciotola, vittima dell'estorsione, era stato prelevato e condotto presso una casa rurale - nota come "casa delle paparelle", utilizzata come nascondiglio del gruppo, in zona Mondragone, dove poi, all'esito di successiva perquisizione nel maggio 2017, saranno rinvenute delle armi - e che il Fazzone aveva partecipato sia all'incontro con la vittima che alla divisione del provento dell'estorsione, essendosi egli incontrato in Minturno con il Perrone e con il Giarnieri.

Peraltro, lo stesso Fazzone ha ammesso la sua partecipazione alle conversazione captata, nel corso della quale proprio l'imputato aveva riferito che il Ciotola avesse altri cantieri aperti, offrendosi anche di individuare dove egli abitasse attraverso il numero di targa della sua vettura; il Fazzone aveva avvisato il Perrone del fatto che il Ciotola potesse aver ridimensionato il suo volume di affari e, in quel medesimo contesto, aveva fatto riferimento ad una seconda persona da avvicinare.

Da tali elementi, del tutto logicamente, la Corte territoriale ha tratto il convincimento che il Fazzone fosse soggetto intraneo al sodalizio, interessandosi alla sua operatività, conoscendo i luoghi deputati a rifugio del clan, partecipando direttamente ai reati-scopo, prendendo parte alle riunioni di pianificazione delle condotte predette, indicando i soggetti da estorcere e la strategia da seguire, facendosi promotore di ulteriori inziative, su un piano di parità rispetto al Perrone, il tutto allorquando si era del tutto conclusa la vicenda estorsiva di cui il Fazzone era stato vittima.

Inoltre, come indicato dai collaboratori di giustizia e riscontrato dalle captazioni, il Fazzone s era occupato di reperire alloggi presso cui i sodali potevano rifugiarsi, funzione nevralgica per la sopravvivenza del gruppo, sia a causa dello scontro con il clan di Sant'Antimo che della collaborazione intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA].

La valutazione operata dalla Corte territoriale, quindi, appare non solo immune da censure logiche, ma anche coerente con i principi indicati dall'evoluzione ermeneutica di questa Corte regolatrice, secondo cui la distinzione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale esterno quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280458).

Ciò che emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, quindi, è la consapevole volontà del Fazzone di porsi stabilmente al servizio della compagine criminosa, in funzione di pianificazione ed attuazione delle attività necessarie al perseguimento delle finalità tipiche dell'associazione - segnatamente quelle estorsive, di cui egli ben era consapevole, in quanto già vittima delle stesse - ponendo al servizio dell'associazione il suo ruolo, quale imprenditore, di soggetto a conoscenza delle realtà imprenditoriali locali, nella logica di poter coinvolgere le stesse in ulteriori attività estorsive, peraltro partecipando anche alla realizzazione delle stesse, ivi inclusa la fase di percezione del provento illecito.

Tale ruoli°, inoltre, è, nel caso di specie, integrato da quello ulteriore, sicuramente decisivo, di reperimento di alloggi necessari al gruppo in una fase di difficile sopravvivenza dello stesso, il che - come evidenziato dalla motivazione in esame - costituisce ulteriore tassello dimostrativo della totale condivisione delle logiche e delle necessità della compagine. 1.3 Né può avere rilievo alcuno la decisione assunta dalla Sezione Prima di questa Corte in data 19/12/2019, con cui era stata annullai:a, nei confronti del Fazzone e del [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame di Napoli, in data 03/07/2018, di conferma dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare per la medesima vicenda.

Appare appena il caso di osservare come la citata pronuncia di legittimità riguardi la fase incidentale cautelare e, soprattutto, attenga all'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, non al profilo valutativo della gravità indiziaria, che, evidentemente, riguardava il merito della vicenda cautelare.

Il presente ricorso, a sua volta, si confronta non con l'ordito motivazionale di un provvedimento emesso in fase cautelare, ma con una sentenza emessa all'esito di un giudizio di appello.

Risulta, peraltro, appena il caso di ricordare che l'annullamento da parte della Prima Sezione di questa Corte, in ogni caso, era stato pronunciato con rinvio e che, posto che gli odierni ricorrenti risultano sottoposti a misura cautelare anche nel corso del giudizio di appello - come indicato nell'intestazione della sentenza impugnata -, evidentemente in sede di rinvio il Tribunale del riesame di Napoli ha più adeguatamente motivato in riferimento al profilo indiziario, con valutazione coperta dal giudicato cautelare.

2. Il ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1 Il primo motivo di ricorso, in sostanza„ ripercorre le argomentazioni della Corte di merito, ponendole a confronto con le deduzioni difensive poste a base del gravame e dolendosi, quindi, del mancato accoglimento della prospettazione difensiva.

In tal modo la difesa non centra affatto le proprie deduzioni su snodi motivazioni ritenti illogici o carenti, ma si limita a contestare le griglie valutative seguite dalla Corte di merito nel processo inferenziale, il che, evidentemente, si concreta in una deduzione di illogicità della valutazione e non della motivazione, con palese travalicamento del perimetro individuato dal legislatore per il giudizio di legittimità. 2.2 Generica risulta la deduzione difensiva che si duole della mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza piuttosto che di equivalenza, a fronte di una motivazione assolutamente coerente della Corte di merito, che, pur a fronte della gravità dei fatti, ha considerato l'arco temporale di interazione del [OSCURATO:PERSONA] e lo svolgimento, da parte del predetto, di attività lavorativa.

Ne risulta, complessivamente, un'ampia considerazione della personalità dell'imputato, a fronte della quale unica doglianza difensiva consiste nella mancata considerazione della incensuratezza, non potendo, evidentemente, tale dato, da solo, fondare i vizi dedotti, posto che nella descrizione della personalità del [OSCURATO:PERSONA] e nella considerazione della sua dedizione pregressa ad attività lavorativa, la Corte di merito ha considerato la vicenda criminosa come circoscritta, con valutazione implicita anche della condizione di incensuratezza del ricorrente. 2.bis Quanto al ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], anch'esso risulta manifestamente infondato, alla luce delle seguenti considerazioni. 2.bis 1 Il primo motivo di ricorso denuncia travisamento della prova, ponendo a confronto la motivazione della Corte di merito, in riferimento alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, con le argomentazioni poste a fondamento dell'appello, che avevano evidenziato delle ritenute incongruenze nelle propalazioni.

In realtà, come anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], litv. 283370) "In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di 'contraddittorietà processuale' (o 'travisamento della prova') vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di 'fotografia', neutra e a-valutativa, del 'significante', ma non del 'significato', atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova." Appare, quindi, di palmare evidenza, dalla lettura delle deduzioni difensive, come si sia del tutto al di fuori del vizio evocato, posto che la difesa, con argomentazioni già considerate in sede di merito, continua ad opporre una propria ricostruzione dei fatti, incentrata su di un'analisi parcellizzata delle evidenze probatorie.

A pag. 39 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha già considerato come il compendio probatorio, complessivamente valutato, impedisca di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un inconsapevole accompagnatore del Fazzone il giorno in cui presso la "casa delle paparelle" era stata organizzata l'attività estorsiva ai danni del Ciotola, né che egli fosse un casuale passante il giorno in cui, in [OSCURATO:PERSONA], i membri del sodalizio stavano avendo dei problemi con la custode dello stabile in cui si trovava il loro nascondiglio, né una mera coincidenza che la stessa custode avesse chiesto l'intervento cli una persona a nome Francesco e che tale Francesco, come riferito telefonicamente dal [OSCURATO:PERSONA] al Perrone, fosse l'amico del "mozzarellaro", soprannome pacificamente attribuito al Fazzone.

Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'uomo di fiducia del Fazzone, presente nel periodo in cui questi aveva subito l'estorsione da parte del clan, e presente anche nella fase successiva, in cui era mutato il tenore dei rapporti tra il Fazzone ed il sodalizio; la sentenza impugnata ha rimarcato la presenza di ricorrente quale accompagnatore del Fazzone anche nelle fasi dell'estorsione ai danni del Ciotola, presso un covo in aperta campagna, la sua presenza agli incontri con i componenti del gruppo, elementi tutti alla stregua dei quali ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole del contesto con il quale interagiva e, pertanto, non ignorasse la provenienza dell'arma che gli era stata consegnata in custodia, così come, specularmente, i componenti del sodalizio non avrebbero consegnato detta arma ad un soggetto che non fosse assolutamente affidabile.

Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata ha illustrato le propalazioni dei collaboratori come perfettamente coincidenti nel nucleo essenziale delle rispettive narrazioni.

Tale condotta è contestata al [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio-marzo 2016 al giugno 2017, per poco più di un anno; tale arco temporale appare perfettamente compatibile con la struttura permanente del reato, posto che, pur essendo pacificamente permanente la condotta del concorrente esterno, alla pari della condotta di partecipazione nel delitto associativo (Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Matacena, Rv. 255769), altrettanto pacificamente non è affatto necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 11/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278471; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni e altri, Rv. 268767).

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non solo tale doglianza non risulta dedotta con i motivi di appello, ma, soprattutto, va considerato come, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672; Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ED.S.

Soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276768).

La sentenza impugnata, nel ricostruire il compendio probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato in maniera del tutto logica "la consapevole disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad apportare concreti ausili al sodalizio, pur in assenza di una vera e propria affectio societatis"(pag. 44 della motivazione). 2.bis 2 Analoghe considerazioni vanno fatte in riferimento al secondo motivo di ricorso, laddove la difesa si limita ad indicare alcuni elementi che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare in riferimento alla vicenda estorsiva, omettendo di confrontarsi in maniera adeguata con il compendio probatorio descritto.

Tale compendio consiste nella dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il numero di telefono del Ciotola era stato fornito proprio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, inoltre, aveva fornito anche l'abitazione dove il Ciotola avrebbe dovuto consegnare le rate dell'estorsione, medesima abitazione dove il [OSCURATO:PERSONA] custodiva l'arma poi sequestratagli; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva anche reperito un'abitazione in Minturno per il Perrone ed un'altra abitazione in Cellole, destinata proprio al [OSCURATO:PERSONA].

Alla pag. 71 della motivazione, quindi, la Corte analizza gli elementi di riscontro a tale propalazione, ossia la conversazione monitorata in data 27/04/2017 tra il Perrone ed il Giarnieri e quella captata in data 23/04/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre all'aggancio delle celle da parte del telefono del [OSCURATO:PERSONA] nella stessa zona in cui si era svolta la vicenda oggetto del colloquio da ultimo menzionato, coinvolgente un soggetto a nome Francesco, indicato come "il compagno del mozzarellaro".

Il motivo di ricorso, quindi, si palesa come re iterativo e versai:o in fatto. 2.bis 3 Quanto al terzo motivo di ricorso, non è dato comprendere per quale ragione la difesa ritiene che, in riferimento al delitto di concorso esterno ascritto al [OSCURATO:PERSONA], sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991.

Va, infatti, rilevato non solo che tale aggravante non risulta contestata, ma che in primo grado la pena era stata così determinata: pena base per il capo A), comma sesto, anni tredici mesi quattro di reclusione, aumentata per la circostanza aggravante di cui al comma quarto ad anni tredici mesi cinque di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo B) ad anni tredici mesi sei di reclusione.

Altrettanto chiaramente, dalla motivazione della sentenza impugnata si comprende come la circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 era stata contestata unicamente in riferimento all'estorsione di cui al capo B), tant'è che la Corte di merito, dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ed aver concesso al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti contestate, ha fissato la pena base in anni dieci di reclusione per il delitto di cui al capo A), aumentando la pena di un mese per la continuazione con l'estorsione di cui al capo B), ritenendo che tale ultimo aumento dovesse rimanere inalterato, in quanto già in origine del tutto sottostimato in riferimento alla gravità della vicenda estorsiva. 2.bis 4 Il quarto motivo di ricorso non si confronta affatto con il pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 è compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., giacché, per l'applicazione di quest'ultima, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia E! la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, né, in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo mafioso (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri, Rv. 218378; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 28/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275131; Sez. 5, n. 12525 del 28/06/2000, Buscicchio ed altri, Rv. 217458).

La Corte di merito, nel caso in esame, del tutto coerentemente con il citato orientamento, ha ricordato l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, nella forma del concorso esterno, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., in riferimento all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., nonché, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991, la sussistenza del metodo mafioso, posto che il riferimento ad un "regalo", in un contesto connotato da una radicata diffusione di consorterie di stampo mafioso, dedite pacificamente ad attività estorsive, era idoneo ad evocare nella vittima la matrice mafiosa della richiesta, avendo l'imprenditore, non a caso, a fronte di tale laconica richiesta, priva di qualsiasi spiegazione e riferimento di sorta, supinamente accettato di sottostarvi, senza denunciare la vicenda; ciò senza contare le modalità di convocazione della vittima, di sera, in aperta campagna, prelevata direttamente dagli emissari del capo clan e condotta in presenza di sei persone. 2.bis 5 Del tutto generici risultano gli ultimi due motivi, in tema di trattamento sanzionatorio, in riferimento alle osservazionii già svolte in precedenza, sub 2.bis

3. La Corte di merito, infatti, non solo ha ridotto la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], ma gli ha concesso la circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, avendo escluso il giudizio di prevalenza per la gravità dei fatti; per cui la doglianza difensiva si risolve in osservazioni di stile, che non considerano come l'esercizio del potere discrezionale del giudicante nella determinazione della pena sia stato, nel caso in esame, esercitato in maniera assolutamente corretto.

Dall'inammissibilità dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 15/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dottssa [OSCURATO:PERSONA]:ena all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, Fn persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi sentito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Fazzone, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento; sentito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento. sentito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - il primo per il delitto di cui agli artt. 416-bis cod. pen., quale partecipe del clan dei Casalesi, in Minturno e nel litorale Domitio dal febbraio-marzo 2016 al giugno 2017 (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 629, comma secondo, cod. pen., 7 I. 203/1991, in Parete fino all'aprile 2017 (capo B); il secondo per il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis, cod. pen., così modificata l'originaria imputazione di partecipazione all'associazione di cui al capo A), e per il delitto di cui al capo B) - esclusa per entrambi la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti, rideterminava la pena inflitta ad entrambi gli imputati. 2. In data 08/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di valutare le discordanze nel narrato dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla genesi ed ai rapporti di collaborazione tra il ricorrente e la compagine facente capo a [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal narrato dei predetti collaboratori, riassunto in ricorso (il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che sarebbe stato il Fazzone a chiedere di essere messo in contatto con il capo del sodalizio dopo aver saldato quanto da lui dovuto a titolo di estorsione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito al Perrone l'iniziativa di un contatto con il ricorrente); la difesa, con l'atto di appello, aveva rappresentato tale discrasia e le conseguenze da essa discendenti, mentre la sentenza impugnata ha acriticamente aderito alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro, con conseguenti ricadute sulla ricostruzione del fatto e sulla tenuta della motivazione anche in riferimento all'elemento psicologico del reato, senza considerare la mancata convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di valutare la possibilità di inquadrare la vicenda nella fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, alla luce dei canoni della giurisprudenza di legittimità, considerato il limitato arco temporale e la mancanza di stabilità nel rapporto tra il Fazzone ed il capo del sodalizio, come sottolineato con i motivi di gravame, non valutati dalla Corte di merito, anche sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo del dolo specifico che connota la fattispecie associativa. 2 bis. In data 06/02/2022 la difesa del Faz:zone ha inviato memoria allegando sentenza, emessa dalla Sezione Prima di questa Corte, di annullamento con rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei medesimi ricorrenti nell'ambito dello stesso procedimento penale. 3. In data 26/117/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due distinti ricorsi, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, rispettivamente, due motivi e sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la difesa, con i motivi di appello, aveva sottolineato l'incongruenza del materiale probatorio (il ricorrente non è mai stato direttamente intercettato, il' [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni da cui non emergeva il coinvolgimento del ricorrente, non indicando a suo carico alcun episodio specifico, mentre il rinvenimento dell'arma avrebbe dovuto essere valutata anche alla luce delle dichiarazioni del ricorrente e avrebbe dovuto essere rilevato come, anche in tale vicenda, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto rapporti solo con il Fazzone, non essendovi alcuna prova del coinvolgirnento del [OSCURATO:PERSONA] neanche nella vicenda estorsiva di cui al capo B), mentre la Corte di merito ha omesso di valutare dette deduzioni in maniera adeguata, con motivazione del tutto illogica; 3.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, considerata l'incensuratezza ed il contributo limitato del [OSCURATO:PERSONA]. 3 bis.1 ricorso a firma dell'avv.to Pasquale C:ardili° Cupo: violazione di legge, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la prova dichiarativa è stata travisata, non essendo stata considerata la circostanza che i collaboratori di giustizia non avevano mai avuto alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], conosciuto solo come dipendente del Fazzone, essendo le loro dichiarazioni, nel resto, generiche, non essendo stata riscontrata la circostanza delll'individuazione di un alloggio per i consociati da parte del ricorrente, né essendo univoco o determinante il riferimento ad un soggetto a nome Francesco nelle conversazioni indicate in sentenza; in ogni caso, il contributo del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tutto occasionale, in contrasto con la permanenza del reato associativo, di cui non è stato valutato neanche l'elemento psicologico, avendo il [OSCURATO:PERSONA] avuto contatti solo con il Fazzone, né avendo la sentenza Fornito alcuna plausibile motivazione sul punto; 3 bis.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla vicenda estorsiva, alla luce dei motivi di gravame - riprodotti in ricorso - con cui la difesa aveva dimostrato l'incongruenza del compendio probatorio ed il fatto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi teatro della vicenda derivava dall'esservi ivi residenti i suoi genitori; 3 bis.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 7 I. 203/1991, 15, 84, 110, 416-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso appare incompatibile con il metodo che è già posto a base dell'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa; inoltre, nel caso di specie, la circostanza aggravante è stata anche contestata in relazione alla vicenda estorsiva sub B), con evidente violazione del ne bis in idem sostanziale, in contrasto con i principi costituzionali, come anche evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione, sebbene con orientamento non pacifico; 3 bis.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 7 I. 203/1991, 15, 84, 629, ultimo comma, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto l'aggravante dell'essere stata l'estorsione commessa dal componente di un'associazione mafiosa implica già l'ulteriore disvalore del fatto, che non può esser nuovamente contestato al ricorrente, pena la duplicazione del trattamento sanzionatorio per il medesimo fatto; peraltro, la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., non sarebbe stata applicabile, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non è appartenente alla compagine associativa e la circostanza, inoltre, è soggettiva e, quindi, non estensibile ai concorrenti; 3.bis 5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza, nonostante la condotta processuale dell'imputato; 3.bis 6 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. avrebbe dovuto incidere non solo sul delitto di cui al capo A), ma anche su quello di cui al capo B) e, quindi, sulla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per i motivi di seguito esposti. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha ricordato come il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il cui percorso era iniziato nell'aprile 2017 e la cui valutazione di attendibilità è illustrata a pag. 13 della motivazione - avesse riferito di aver conosciuto il Fazzone tramite [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio espressione della fazione bidognettiana del clan dei Casalesi, nel corso di un'attività di recupero di somme che il Fazzone doveva al clan; si era recato, quindi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], presso il caseificio del Fazzone in Scauri, dove era presente anche Francesco, preposto alla gestione dell'esercizio, ottenendo il pagamento della somma e, in quella occasione, il Fazzone disse che voleva conoscere il capo del clan, per poter fare affari; il successivo incontro si era verificato presso un bar della IDomitiana, a cui il Perrone si era recato insieme al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al Giarnieri. Da quel momento i rapporti tra il Perrone ed il Fazzone si erano evoluti, il capo della compagine criminosa aveva consegnato all'imprenditore un telefono cellulare, allo scopo di segnalare gli imprenditori del litorale tra Scauri e Formia da sottoporre ad estorsione e, tra questi, era stato indicato [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, in particolare, aveva consegnato in due tranches la somma di diecimila euro, la prima metà della quale fu consegnata proprio al Fazzone ed al [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] era in auto, avendo il Fazzone percepito la metà del provento estorsivo. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato che, nel periodo del contrasto con il gruppo di Sant'Antimo, il Fazzone aveva procurato un alloggio sicuro perché i componenti del gruppo vi si potessero rifugiare e, inoltre, aveva appreso dal Perrone dell'esistenza di una casa in Mondragone, così detta "delle paparelle", anche questa disponibile per il gruppo. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva indicato il Fazzone come il "Mario delle mozzarelle" che aveva indicato al Perrone il Ciotola come soggetto da sottoporre ad estorsione, ricordando che proprio lui aveva sottoposto ad estorsione il Fazzone nel 2013, descrivendo tale vicenda e ricordando di essersi recato, su incarico del Perrone ed insieme al [OSCURATO:PERSONA], a riscuotere il saldo dell'estorsione, in un'occasione in cui aveva incontrato anche la moglie del Fazzone ed il [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore, inoltre, si è diffuso sulla vicenda dell'estorsione ai danni del Ciotola, sull'indicazione, da parte del Fazzone, anche di altri imprenditori da sottoporre ad estorsione, sulla consegna al [OSCURATO:PERSONA] di una pistola cal. 38 Magnum, indicando anche la casa rurale detta "delle paparelle", che rappresentava un luogo di rifugio per il gruppo, ricordando, altresì, che il Fazzone aveva procurato un luogo di rifugio presso il suo caseificio, dove il Perrone si era recato con la sua famiglia dopo l'inizio della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], ed anche una villetta in Cellole, dove, però, il capo del clan non aveva potuto alloggiare, in quanto era stato tratto in arresto. Tanto sinteticamente premesso, quanto al contenuto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come riportate dalla sentenza impugnata, va osservato che la discrepanza evidenziata dalla difesa, circa la genesi del rapporto tra il Fazzone ed il Perrone, non risulta avere una valenza determinante nella valutazione di attendibilità dei collaboratori, come operata dalla Corte di merito, né alcun riflesso sulla convergenza delle componenti essenziali delle rispettive narrazioni; peraltro, come emerge dalla motivazione a pag. 18 della sentenza impugnata, lo stesso Fazzone aveva pacificamente ammesso di aver chiesto dm parlare con il Perrone per poter mettere fine alla vicenda estorsiva che lo coinvolgeva come vittima, ammettendo, poi, anche il suo personale coinvolgimento nella conversazione captata in ambientale in data 27/04/2017. In altri termini, appare evidente come la sentenza evidenzi la circostanza che proprio le ammissioni dell'imputato confermino le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa l'iniziativa del Fazzone funzionale ad incontrare il Perrone; ciò senza contare, sotto altro profilo, come le divergenze o discrasie nel narrato tra due collaboratori che si riscontrano reciprocamente, purché investano elementi circostanziali marginali, risultano ininfluenti ad incidere sul nucleo comune, salva la dimostrazione che dette divergenze incidano sul piano di attendibilità dei chiamanti (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 19/0272015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, P.G. in proc. Palmisani ed altri, Rv. 230592). Il motivo di ricorso, quindi, non solo non si confronta con la complessiva motivazione della sentenza impugnata, ma si risolve in una illustrazione rivalutativa delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, risultando, pertanto, irrimediabilmente versato in fatto. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, il ruolo ascritto al Falzone, di partecipe all'associazione criminosa in quanto attivo nel settore delle estorsioni e deputato a fornire supporto logistico al gruppo, appare chiaramente delineato alla stregua del compendio probatorio descritto alle pagg. 17-34 della sentenza; il ruolo del ricorrente risulta quello di intraneo, già vittima di pretese estorsive, il cui ruolo si era evoluto nel senso di una stabile colllaborazione nel settore estorsivo, concorrendo direttamente nella consumazione di una vicenda estorsiva e cooperando nella progettazione di altre attività dello stesso genere. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] al Perrone ed aveva cooperato nell'organizzare l'incontro con la vittima, ricevendo una quota del provento estorsivo; in seguito, egli aveva indicato altri due imprenditori, uno attivo nel settore dei rifiuti e l'altro nella produzione di fragole, come soggetti da sottoporre ad estorsione. Tali elementi, basati sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito anche del reperimento di alloggi da parte del Fazzone, sono state riscontrate dalle conversazioni telefoniche c:aptate in ambientale: in particolare quelle del 27/04/2017, da cui emerge che il Ciotola, vittima dell'estorsione, era stato prelevato e condotto presso una casa rurale - nota come "casa delle paparelle", utilizzata come nascondiglio del gruppo, in zona Mondragone, dove poi, all'esito di successiva perquisizione nel maggio 2017, saranno rinvenute delle armi - e che il Fazzone aveva partecipato sia all'incontro con la vittima che alla divisione del provento dell'estorsione, essendosi egli incontrato in Minturno con il Perrone e con il Giarnieri. Peraltro, lo stesso Fazzone ha ammesso la sua partecipazione alle conversazione captata, nel corso della quale proprio l'imputato aveva riferito che il Ciotola avesse altri cantieri aperti, offrendosi anche di individuare dove egli abitasse attraverso il numero di targa della sua vettura; il Fazzone aveva avvisato il Perrone del fatto che il Ciotola potesse aver ridimensionato il suo volume di affari e, in quel medesimo contesto, aveva fatto riferimento ad una seconda persona da avvicinare. Da tali elementi, del tutto logicamente, la Corte territoriale ha tratto il convincimento che il Fazzone fosse soggetto intraneo al sodalizio, interessandosi alla sua operatività, conoscendo i luoghi deputati a rifugio del clan, partecipando direttamente ai reati-scopo, prendendo parte alle riunioni di pianificazione delle condotte predette, indicando i soggetti da estorcere e la strategia da seguire, facendosi promotore di ulteriori inziative, su un piano di parità rispetto al Perrone, il tutto allorquando si era del tutto conclusa la vicenda estorsiva di cui il Fazzone era stato vittima. Inoltre, come indicato dai collaboratori di giustizia e riscontrato dalle captazioni, il Fazzone s era occupato di reperire alloggi presso cui i sodali potevano rifugiarsi, funzione nevralgica per la sopravvivenza del gruppo, sia a causa dello scontro con il clan di Sant'Antimo che della collaborazione intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione operata dalla Corte territoriale, quindi, appare non solo immune da censure logiche, ma anche coerente con i principi indicati dall'evoluzione ermeneutica di questa Corte regolatrice, secondo cui la distinzione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale esterno quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280458). Ciò che emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, quindi, è la consapevole volontà del Fazzone di porsi stabilmente al servizio della compagine criminosa, in funzione di pianificazione ed attuazione delle attività necessarie al perseguimento delle finalità tipiche dell'associazione - segnatamente quelle estorsive, di cui egli ben era consapevole, in quanto già vittima delle stesse - ponendo al servizio dell'associazione il suo ruolo, quale imprenditore, di soggetto a conoscenza delle realtà imprenditoriali locali, nella logica di poter coinvolgere le stesse in ulteriori attività estorsive, peraltro partecipando anche alla realizzazione delle stesse, ivi inclusa la fase di percezione del provento illecito. Tale ruoli°, inoltre, è, nel caso di specie, integrato da quello ulteriore, sicuramente decisivo, di reperimento di alloggi necessari al gruppo in una fase di difficile sopravvivenza dello stesso, il che - come evidenziato dalla motivazione in esame - costituisce ulteriore tassello dimostrativo della totale condivisione delle logiche e delle necessità della compagine. 1.3 Né può avere rilievo alcuno la decisione assunta dalla Sezione Prima di questa Corte in data 19/12/2019, con cui era stata annullai:a, nei confronti del Fazzone e del [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame di Napoli, in data 03/07/2018, di conferma dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare per la medesima vicenda. Appare appena il caso di osservare come la citata pronuncia di legittimità riguardi la fase incidentale cautelare e, soprattutto, attenga all'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, non al profilo valutativo della gravità indiziaria, che, evidentemente, riguardava il merito della vicenda cautelare. Il presente ricorso, a sua volta, si confronta non con l'ordito motivazionale di un provvedimento emesso in fase cautelare, ma con una sentenza emessa all'esito di un giudizio di appello. Risulta, peraltro, appena il caso di ricordare che l'annullamento da parte della Prima Sezione di questa Corte, in ogni caso, era stato pronunciato con rinvio e che, posto che gli odierni ricorrenti risultano sottoposti a misura cautelare anche nel corso del giudizio di appello - come indicato nell'intestazione della sentenza impugnata -, evidentemente in sede di rinvio il Tribunale del riesame di Napoli ha più adeguatamente motivato in riferimento al profilo indiziario, con valutazione coperta dal giudicato cautelare. 2. Il ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1 Il primo motivo di ricorso, in sostanza„ ripercorre le argomentazioni della Corte di merito, ponendole a confronto con le deduzioni difensive poste a base del gravame e dolendosi, quindi, del mancato accoglimento della prospettazione difensiva. In tal modo la difesa non centra affatto le proprie deduzioni su snodi motivazioni ritenti illogici o carenti, ma si limita a contestare le griglie valutative seguite dalla Corte di merito nel processo inferenziale, il che, evidentemente, si concreta in una deduzione di illogicità della valutazione e non della motivazione, con palese travalicamento del perimetro individuato dal legislatore per il giudizio di legittimità. 2.2 Generica risulta la deduzione difensiva che si duole della mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza piuttosto che di equivalenza, a fronte di una motivazione assolutamente coerente della Corte di merito, che, pur a fronte della gravità dei fatti, ha considerato l'arco temporale di interazione del [OSCURATO:PERSONA] e lo svolgimento, da parte del predetto, di attività lavorativa. Ne risulta, complessivamente, un'ampia considerazione della personalità dell'imputato, a fronte della quale unica doglianza difensiva consiste nella mancata considerazione della incensuratezza, non potendo, evidentemente, tale dato, da solo, fondare i vizi dedotti, posto che nella descrizione della personalità del [OSCURATO:PERSONA] e nella considerazione della sua dedizione pregressa ad attività lavorativa, la Corte di merito ha considerato la vicenda criminosa come circoscritta, con valutazione implicita anche della condizione di incensuratezza del ricorrente. 2.bis Quanto al ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], anch'esso risulta manifestamente infondato, alla luce delle seguenti considerazioni. 2.bis 1 Il primo motivo di ricorso denuncia travisamento della prova, ponendo a confronto la motivazione della Corte di merito, in riferimento alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, con le argomentazioni poste a fondamento dell'appello, che avevano evidenziato delle ritenute incongruenze nelle propalazioni. In realtà, come anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], litv. 283370) "In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di 'contraddittorietà processuale' (o 'travisamento della prova') vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di 'fotografia', neutra e a-valutativa, del 'significante', ma non del 'significato', atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova." Appare, quindi, di palmare evidenza, dalla lettura delle deduzioni difensive, come si sia del tutto al di fuori del vizio evocato, posto che la difesa, con argomentazioni già considerate in sede di merito, continua ad opporre una propria ricostruzione dei fatti, incentrata su di un'analisi parcellizzata delle evidenze probatorie. A pag. 39 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha già considerato come il compendio probatorio, complessivamente valutato, impedisca di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un inconsapevole accompagnatore del Fazzone il giorno in cui presso la "casa delle paparelle" era stata organizzata l'attività estorsiva ai danni del Ciotola, né che egli fosse un casuale passante il giorno in cui, in [OSCURATO:PERSONA], i membri del sodalizio stavano avendo dei problemi con la custode dello stabile in cui si trovava il loro nascondiglio, né una mera coincidenza che la stessa custode avesse chiesto l'intervento cli una persona a nome Francesco e che tale Francesco, come riferito telefonicamente dal [OSCURATO:PERSONA] al Perrone, fosse l'amico del "mozzarellaro", soprannome pacificamente attribuito al Fazzone. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'uomo di fiducia del Fazzone, presente nel periodo in cui questi aveva subito l'estorsione da parte del clan, e presente anche nella fase successiva, in cui era mutato il tenore dei rapporti tra il Fazzone ed il sodalizio; la sentenza impugnata ha rimarcato la presenza di ricorrente quale accompagnatore del Fazzone anche nelle fasi dell'estorsione ai danni del Ciotola, presso un covo in aperta campagna, la sua presenza agli incontri con i componenti del gruppo, elementi tutti alla stregua dei quali ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole del contesto con il quale interagiva e, pertanto, non ignorasse la provenienza dell'arma che gli era stata consegnata in custodia, così come, specularmente, i componenti del sodalizio non avrebbero consegnato detta arma ad un soggetto che non fosse assolutamente affidabile. Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata ha illustrato le propalazioni dei collaboratori come perfettamente coincidenti nel nucleo essenziale delle rispettive narrazioni. Tale condotta è contestata al [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio-marzo 2016 al giugno 2017, per poco più di un anno; tale arco temporale appare perfettamente compatibile con la struttura permanente del reato, posto che, pur essendo pacificamente permanente la condotta del concorrente esterno, alla pari della condotta di partecipazione nel delitto associativo (Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Matacena, Rv. 255769), altrettanto pacificamente non è affatto necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 11/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278471; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni e altri, Rv. 268767). Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non solo tale doglianza non risulta dedotta con i motivi di appello, ma, soprattutto, va considerato come, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672; Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ED.S. Soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276768). La sentenza impugnata, nel ricostruire il compendio probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato in maniera del tutto logica "la consapevole disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad apportare concreti ausili al sodalizio, pur in assenza di una vera e propria affectio societatis"(pag. 44 della motivazione). 2.bis 2 Analoghe considerazioni vanno fatte in riferimento al secondo motivo di ricorso, laddove la difesa si limita ad indicare alcuni elementi che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare in riferimento alla vicenda estorsiva, omettendo di confrontarsi in maniera adeguata con il compendio probatorio descritto. Tale compendio consiste nella dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il numero di telefono del Ciotola era stato fornito proprio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, inoltre, aveva fornito anche l'abitazione dove il Ciotola avrebbe dovuto consegnare le rate dell'estorsione, medesima abitazione dove il [OSCURATO:PERSONA] custodiva l'arma poi sequestratagli; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva anche reperito un'abitazione in Minturno per il Perrone ed un'altra abitazione in Cellole, destinata proprio al [OSCURATO:PERSONA]. Alla pag. 71 della motivazione, quindi, la Corte analizza gli elementi di riscontro a tale propalazione, ossia la conversazione monitorata in data 27/04/2017 tra il Perrone ed il Giarnieri e quella captata in data 23/04/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre all'aggancio delle celle da parte del telefono del [OSCURATO:PERSONA] nella stessa zona in cui si era svolta la vicenda oggetto del colloquio da ultimo menzionato, coinvolgente un soggetto a nome Francesco, indicato come "il compagno del mozzarellaro". Il motivo di ricorso, quindi, si palesa come re iterativo e versai:o in fatto. 2.bis 3 Quanto al terzo motivo di ricorso, non è dato comprendere per quale ragione la difesa ritiene che, in riferimento al delitto di concorso esterno ascritto al [OSCURATO:PERSONA], sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991. Va, infatti, rilevato non solo che tale aggravante non risulta contestata, ma che in primo grado la pena era stata così determinata: pena base per il capo A), comma sesto, anni tredici mesi quattro di reclusione, aumentata per la circostanza aggravante di cui al comma quarto ad anni tredici mesi cinque di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo B) ad anni tredici mesi sei di reclusione. Altrettanto chiaramente, dalla motivazione della sentenza impugnata si comprende come la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 era stata contestata unicamente in riferimento all'estorsione di cui al capo B), tant'è che la Corte di merito, dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ed aver concesso al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti contestate, ha fissato la pena base in anni dieci di reclusione per il delitto di cui al capo A), aumentando la pena di un mese per la continuazione con l'estorsione di cui al capo B), ritenendo che tale ultimo aumento dovesse rimanere inalterato, in quanto già in origine del tutto sottostimato in riferimento alla gravità della vicenda estorsiva. 2.bis 4 Il quarto motivo di ricorso non si confronta affatto con il pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 è compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., giacché, per l'applicazione di quest'ultima, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia E! la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, né, in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo mafioso (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri, Rv. 218378; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 28/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275131; Sez. 5, n. 12525 del 28/06/2000, Buscicchio ed altri, Rv. 217458). La Corte di merito, nel caso in esame, del tutto coerentemente con il citato orientamento, ha ricordato l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, nella forma del concorso esterno, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., in riferimento all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., nonché, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, la sussistenza del metodo mafioso, posto che il riferimento ad un "regalo", in un contesto connotato da una radicata diffusione di consorterie di stampo mafioso, dedite pacificamente ad attività estorsive, era idoneo ad evocare nella vittima la matrice mafiosa della richiesta, avendo l'imprenditore, non a caso, a fronte di tale laconica richiesta, priva di qualsiasi spiegazione e riferimento di sorta, supinamente accettato di sottostarvi, senza denunciare la vicenda; ciò senza contare le modalità di convocazione della vittima, di sera, in aperta campagna, prelevata direttamente dagli emissari del capo clan e condotta in presenza di sei persone. 2.bis 5 Del tutto generici risultano gli ultimi due motivi, in tema di trattamento sanzionatorio, in riferimento alle osservazionii già svolte in precedenza, sub 2.bis 3. La Corte di merito, infatti, non solo ha ridotto la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], ma gli ha concesso la circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, avendo escluso il giudizio di prevalenza per la gravità dei fatti; per cui la doglianza difensiva si risolve in osservazioni di stile, che non considerano come l'esercizio del potere discrezionale del giudicante nella determinazione della pena sia stato, nel caso in esame, esercitato in maniera assolutamente corretto. Dall'inammissibilità dei
Sentenza Cassazione n. 13230/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris