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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18521/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso per revocazione, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 55 in [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la decisione n. 29478, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.VI-V, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.11.2018; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Revocazione - Accertamento sintetico del reddito - Giudizio di cassazione - Questioni di regolarità della notifica.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TD9010100798/2010, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, con riferimento all’anno 2006.

L’Agenzia delle Entrate aveva proceduto all’accertamento sintetico del reddito, rilevando spese per incrementi patrimoniali, acquisti di immobili (due) ed immatricolazioni di autovetture (cinque), oltre al versamento di contributi previdenziali, giungendo ad affermare la non congruità del reddito dichiarato negli anni dal 2005 al 2007.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], contestando l’erroneità dell’accertamento.

La CTP accoglieva il suo ricorso ed annullava l’atto impositivo.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro.

La CTR dichiarava inammissibile l’impugnativa, per non avere la ricorrente prodotto la ricevuta di spedizione del ricorso, anche al fine di valutare la tempestività del deposito dell’impugnazione.

4. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, ed il contribuente non si costituiva.

Con ordinanza dep. il 15.11.2018, n. 29478, la sottosezione sesta della sezione tributaria della Corte di legittimità accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, scrivendo che “risultano agli atti le fotocopie dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e la data stampigliata del 16 aprile 2014, nonché l’attestazione della Cancelleria che tale avviso era stato allegato all’atto di appello”.

In conseguenza cassava la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria.

Nessuno riassumeva il giudizio.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] riferisce di non aver mai ricevuto notificazione dell’introduzione del giudizio di cassazione da parte dell’Ente impositore, e per questo non ha conosciuto l’esito del processo e non ha riassunto il giudizio.

In data 25 maggio 2022, però, gli è stata notificata la cartella di pagamento con la quale si esigeva il pagamento delle somme riportate nell’avviso di accertamento di cui innanzi, che pur riteneva essere stato definitivamente annullato.

5. In conseguenza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione adottata dalla Corte di cassazione, n. 29478 del 2018, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso in data 14.7.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.

Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il proprio motivo di ricorso, dichiaratamente introdotto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta l’errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte non accertando che il contribuente non ha mai ricevuto la notificazione dell’introduzione del giudizio di cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, e concluso con pronuncia n. 29478 del 2018.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, ancora proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte di legittimità per non aver rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione introdotto dall’Agenzia delle Entrate risultava comunque invalida, a causa del mancato invio a [OSCURATO:PERSONA], che non aveva ricevuto personalmente l’atto, della raccomandata informativa in suo favore, c.d.

CAN (ric., p. 23).

3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta sempre l’errore di fatto in cui è incorsa la Cassazione, non rilevando che la notificazione del ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere eseguita nel domicilio eletto dal Cucurullo presso il difensore, e non presso la parte personalmente.

4. Il contribuente contesta, in relazione a diversi profili, l’errore di fatto commesso dalla Suprema Corte nella decisione n. 29478 del 2018 che domanda di revocare, essendo incorsa in un vizio di percezione, ritenendo regolare la notificazione del ricorso per cassazione al contribuente.

In primo luogo rileva che la notifica è stata tentata dall’Amministrazione finanziaria all’indirizzo: “Nicotera (VV) frazione Marina, via [OSCURATO:PERSONA] III, n. 1, c.a.p. 89844”.

Diversamente l’indirizzo di residenza del contribuente, come ampiamente documentato in atti, è: “[OSCURATO:PERSONA], n. 1, pi. 2, 89844 Nicotera (VV) frazione Marina” (ric., p. 14 s.).

Inoltre, rileva il ricorrente che l’atto sarebbe stato ricevuto da una persona qualificatasi come “sorella”, ma contesta di non convivere con alcuna sorella.

In ogni caso, in considerazione dell’effettuazione della notificazione a mezzo posta, avrebbe dovuto essere inviata al Cuturello la raccomandata informativa, c.d.

CAN, che invece non risulta essergli stata spedita.

Mediante il terzo motivo di impugnazione per revocazione, poi, il contribuente critica l’errore di fatto in cui ritiene essere incorsa la Suprema Corte, per non aver rilevato che ai sensi dell’art. 17 del codice del processo tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992, le notificazioni alla parte devono effettuarsi nel domicilio eletto nel giudizio, anche in primo grado, e non presso la parte personalmente, anche se rimasta contumace in grado di appello.

5. Tutte le contestazioni attengono pertanto all’errore di fatto in cui il contribuente ritiene sia incorsa la Cassazione per non aver verificato la validità della notificazione del ricorso per cassazione al contribuente, che afferma di esserne rimasto ignaro.

Le censure risultano pertanto omogenee, e possono essere trattate congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

Merita peraltro di essere segnalato che è stato già definito, tra le stesse parti, il giudizio di legittimità concluso con la pronuncia Cass. sez.

V, 21.2.2023, n. 5366, in cui sono state esaminate le medesime questioni di diritto proposte in questo processo.

La decisione assunta dalla Corte di legittimità in quella pronuncia appare meritevole di conferma.

5.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per plurime ragioni, ciascuna idonea a determinare la relativa declaratoria.

6. Innanzitutto, deve rilevarsi che l’ordinanza revocanda, n. 29478, è stata pubblicata il 15 novembr e 2018, mentre il ricorso per la sua revocazione è stato notificato, a mezzo PEC, il 14 luglio 2022, quindi ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, di cui all’art. 391 bis, primo comma, terzo periodo, cod. proc. civ., applicabile, ratione temporis, ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore (30 ottobre 2016) della legge n. 197 del 2016 che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 168 del 2016.

6.1. È vero, peraltro, che, secondo questa Corte, anche al ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione si applica l'art. 327 cod. proc. civ. nel suo complesso, per cui la parte ricorrente non decade dalla facoltà di proporre tardivamente l'impugnazione, in applicazione del secondo comma della norma citata, se dimostra la nullità della citazione o della notificazione di essa e di non aver avuto conoscenza del processo a causa di tale nullità; la prova di quest'ultima circostanza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, purché esse siano gravi, precise e concordanti (Cass. sez.

I, 02.12.2005, n. 26261).

Risulta quindi applicabile, anche rispetto al termine semestrale per proporre la revocazione, il secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ., secondo il quale la decadenza dal termine semestrale per l’impugnazione «non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292».

6.2. Nell’applicazione di tale disposizione, tuttavia, questa Corte, ha distinto tra le patologie dell’inesistenza e della nullità della notificaal contumace involontario, con conseguenze in termini di onere della prova: «Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo.

Se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto», Cass. sez.

III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18243 (cfr. Cass.

SU, 22.6.2007, n. 14570, conf., ex multis, Cass. sez.

V, 5.2.2009, n. 2817, in tema di contezioso tributario).

6.3. Pertanto, affinché il contumace involontario possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la sola deduzione della condizione oggettiva della nullità della notificazione.

È invece necessario che il ricorrente innanzitutto alleghi, a pena d’inammissibilità, anche il presupposto di fatto della conseguente mancata conoscenza del processo per proporre l'impugnazione tempestivamente (cfr. Cass. sez.

III, 3.7.2009, n. 15635).

Inoltre, il contumace deve fornire la prova della condizione soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità, eventualmente anche ricorrendo a presunzioni, ma, per i principi già richiamati, senza poterla presumere meramente dalla stessa nullità della notificazione (cfr. Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19574, Cass. sez.

III, 20.11.2012, n. 20307).

Non rileva quindi la nozione di conoscenza legale, ma occorre che le nullità̀ indicate dalla norma abbiano, in concreto, impedito la conoscenza del processo in tempo utile (Cass. sez.

V, 19.1.2018, in motivazione).

7. Tanto premesso, nel caso di specie i vizi della notifica del ricorso per cassazione denunziati da parte ricorrente non integrano fattispecie di inesistenza della notificazione, ma solo di eventuale nullità della stessa.

Infatti, «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi distrumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa», Cass.

SU, 20.7.2016, n. 14916.

7.1. In conseguenza non è stata ritenuta inesistente, ma nulla, la notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria (cfr. Cass. sez.

III, 8.3.2019, n. 6743).

Si è chiarito pure che, anche in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, la mancata prova dell'avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa determina non l'inesistenza, bensì la nullità della notifica dell'atto (cfr. Cass. sez.

VI-V, 5.12.2016, n. 24823).

Nel caso di specie, peraltro, il notificatore attesta di aver regolarmente spedito al contribuente la raccomandata informativa, di cui annota anche il numero e la data di spedizione.

8. Quanto poi alla pretesa violazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proposta nel senso che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione agli avvocati costituiti per il procedimento di primo grado, presso i quali il contribuente, contumace in appello, aveva già eletto domicilio, l’ipotetica invalidità (che comunque, riguardando il luogo della notifica, non darebbe luogo ad inesistenza della notificazione), neppure sussiste.

Infatti, «In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione», Cass., SU, 20.7.2016, n. 14916.

8.1. Pertanto, in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall'art. 330 cod. proc. civ. (Cass. sez.

V, 17.2.2017, n. 4233, in motivazione; Cass. sez.

V, 27.7.2021, n. 21544, in motivazione).

In conseguenza, neppure si profila la lamentata violazione dell’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, in ragione della notifica del ricorso per cassazione diretta personalmente alla parte, rimasta contumace in appello, piuttosto che al suo difensore costituito in primo grado.

Era quindi onere del ricorrente allegare e provare, a pena di inammissibilità, non soltanto l’asserita nullità della notifica del ricorso, ma pure che essa gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto e quindi del processo, senza che tale ultima circostanza possa ritenersi necessariamente insita nella mera successiva notifica della cartella di pagamento.

Né peraltro rileva, al fine della tempestività dell’impugnazione, il tempo che è intercorso tra la richiesta e l’accesso (il 20 giugno 2022) al fascicolo di cassazione, collocandosi già la stessa richiesta ben oltre la scadenza del termine.

9. Il ricorso, anche a prescindere dalla sua tardività, è comunque inammissibile anche per la natura del vizio che denunzia.

Deve infatti premettersi che «non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione.

Con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione», Cass.

SU, 27.12.2017, n. 30994.

9.1. Tanto premesso, non si è mancato di chiarire come rappresenti un «fermo orientamento di questa Suprema Corte che, seppure l'errore di fatto che può̀ dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti.

A tale requisito non risponde l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità̀ della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa èstata eseguita (Cass. n. 25654/2013; n. 26278/2016; n. 23173/2016; n. 16136 del 2009)», Cass. sez.

V, 19.1.2018, n. 1308, cit., in motivazione (nello stesso senso, cfr. Cass. sez.

VI-II, 15/11/2013, n. 25654, citata in motivazione anche da SU, 27.12.2017, n. 30994).

10. Ulteriore profilo d’inammissibilità deriva dalla circostanza che l’ordinanza impugnata ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, in quanto ha ritenuto che l’appello dell’Agenzia delle Entrate fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile.

È vero che il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi ammissibile se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto, come si assume nel caso di specie (Cass. sez.

VI, 17.5.2018, n. 12046; conforme Cass. sez.

VI-V, 22.3.2019, n. 8259).

Tuttavia (e fermo restando quanto già dedotto in ordine alla natura non meramente fattuale del vizio che attenga alla ritualità della notifica), il vizio che determina la revocazione deve essere comunque essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. sez.

VI-II, 10.6.2021, n. 16439).

Nel caso di specie, nella parte rescissoria, il ricorrente non attinge affatto la decisione in rito relativa all’ammissibilità dell’appello erariale, assumendo piuttosto che sarebbe passata in giudicato la sentenza di primo grado, a lui favorevole, in quanto l’Amministrazione non aveva proposto anche motivi di merito (ric., pp. 31, 34 ss.).

Pertanto, nella stessa prospettazione del ricorrente, non si deduce che il vizio dedotto con il ricorso per revocazione avrebbe determinato una diversa decisione in ordine all’ammissibilità dell’appello erariale, unica, ed assorbente, pronuncia contenuta nell’ordinanza revocanda.

11. Il ricorso per revocazione di sentenza della cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto inammissibile.

12. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate svolto difese nel giudizio di legittimità.

12.1. Occorre dare atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso introdotto da Cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso per revocazione, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 55 in [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la decisione n. 29478, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.VI-V, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.11.2018; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Revocazione - Accertamento sintetico del reddito - Giudizio di cassazione - Questioni di regolarità della notifica. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TD9010100798/2010, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, con riferimento all’anno 2006. L’Agenzia delle Entrate aveva proceduto all’accertamento sintetico del reddito, rilevando spese per incrementi patrimoniali, acquisti di immobili (due) ed immatricolazioni di autovetture (cinque), oltre al versamento di contributi previdenziali, giungendo ad affermare la non congruità del reddito dichiarato negli anni dal 2005 al 2007. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], contestando l’erroneità dell’accertamento. La CTP accoglieva il suo ricorso ed annullava l’atto impositivo. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro. La CTR dichiarava inammissibile l’impugnativa, per non avere la ricorrente prodotto la ricevuta di spedizione del ricorso, anche al fine di valutare la tempestività del deposito dell’impugnazione. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, ed il contribuente non si costituiva. Con ordinanza dep. il 15.11.2018, n. 29478, la sottosezione sesta della sezione tributaria della Corte di legittimità accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, scrivendo che “risultano agli atti le fotocopie dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e la data stampigliata del 16 aprile 2014, nonché l’attestazione della Cancelleria che tale avviso era stato allegato all’atto di appello”. In conseguenza cassava la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria. Nessuno riassumeva il giudizio. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] riferisce di non aver mai ricevuto notificazione dell’introduzione del giudizio di cassazione da parte dell’Ente impositore, e per questo non ha conosciuto l’esito del processo e non ha riassunto il giudizio. In data 25 maggio 2022, però, gli è stata notificata la cartella di pagamento con la quale si esigeva il pagamento delle somme riportate nell’avviso di accertamento di cui innanzi, che pur riteneva essere stato definitivamente annullato. 5. In conseguenza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione adottata dalla Corte di cassazione, n. 29478 del 2018, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso in data 14.7.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di revocazione. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il proprio motivo di ricorso, dichiaratamente introdotto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta l’errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte non accertando che il contribuente non ha mai ricevuto la notificazione dell’introduzione del giudizio di cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, e concluso con pronuncia n. 29478 del 2018. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, ancora proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte di legittimità per non aver rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione introdotto dall’Agenzia delle Entrate risultava comunque invalida, a causa del mancato invio a [OSCURATO:PERSONA], che non aveva ricevuto personalmente l’atto, della raccomandata informativa in suo favore, c.d. CAN (ric., p. 23). 3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta sempre l’errore di fatto in cui è incorsa la Cassazione, non rilevando che la notificazione del ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere eseguita nel domicilio eletto dal Cucurullo presso il difensore, e non presso la parte personalmente. 4. Il contribuente contesta, in relazione a diversi profili, l’errore di fatto commesso dalla Suprema Corte nella decisione n. 29478 del 2018 che domanda di revocare, essendo incorsa in un vizio di percezione, ritenendo regolare la notificazione del ricorso per cassazione al contribuente. In primo luogo rileva che la notifica è stata tentata dall’Amministrazione finanziaria all’indirizzo: “Nicotera (VV) frazione Marina, via [OSCURATO:PERSONA] III, n. 1, c.a.p. 89844”. Diversamente l’indirizzo di residenza del contribuente, come ampiamente documentato in atti, è: “[OSCURATO:PERSONA], n. 1, pi. 2, 89844 Nicotera (VV) frazione Marina” (ric., p. 14 s.). Inoltre, rileva il ricorrente che l’atto sarebbe stato ricevuto da una persona qualificatasi come “sorella”, ma contesta di non convivere con alcuna sorella. In ogni caso, in considerazione dell’effettuazione della notificazione a mezzo posta, avrebbe dovuto essere inviata al Cuturello la raccomandata informativa, c.d. CAN, che invece non risulta essergli stata spedita. Mediante il terzo motivo di impugnazione per revocazione, poi, il contribuente critica l’errore di fatto in cui ritiene essere incorsa la Suprema Corte, per non aver rilevato che ai sensi dell’art. 17 del codice del processo tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992, le notificazioni alla parte devono effettuarsi nel domicilio eletto nel giudizio, anche in primo grado, e non presso la parte personalmente, anche se rimasta contumace in grado di appello. 5. Tutte le contestazioni attengono pertanto all’errore di fatto in cui il contribuente ritiene sia incorsa la Cassazione per non aver verificato la validità della notificazione del ricorso per cassazione al contribuente, che afferma di esserne rimasto ignaro. Le censure risultano pertanto omogenee, e possono essere trattate congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Merita peraltro di essere segnalato che è stato già definito, tra le stesse parti, il giudizio di legittimità concluso con la pronuncia Cass. sez. V, 21.2.2023, n. 5366, in cui sono state esaminate le medesime questioni di diritto proposte in questo processo. La decisione assunta dalla Corte di legittimità in quella pronuncia appare meritevole di conferma. 5.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per plurime ragioni, ciascuna idonea a determinare la relativa declaratoria. 6. Innanzitutto, deve rilevarsi che l’ordinanza revocanda, n. 29478, è stata pubblicata il 15 novembr e 2018, mentre il ricorso per la sua revocazione è stato notificato, a mezzo PEC, il 14 luglio 2022, quindi ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, di cui all’art. 391 bis, primo comma, terzo periodo, cod. proc. civ., applicabile, ratione temporis, ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore (30 ottobre 2016) della legge n. 197 del 2016 che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 168 del 2016. 6.1. È vero, peraltro, che, secondo questa Corte, anche al ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione si applica l'art. 327 cod. proc. civ. nel suo complesso, per cui la parte ricorrente non decade dalla facoltà di proporre tardivamente l'impugnazione, in applicazione del secondo comma della norma citata, se dimostra la nullità della citazione o della notificazione di essa e di non aver avuto conoscenza del processo a causa di tale nullità; la prova di quest'ultima circostanza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, purché esse siano gravi, precise e concordanti (Cass. sez. I, 02.12.2005, n. 26261). Risulta quindi applicabile, anche rispetto al termine semestrale per proporre la revocazione, il secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ., secondo il quale la decadenza dal termine semestrale per l’impugnazione «non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292». 6.2. Nell’applicazione di tale disposizione, tuttavia, questa Corte, ha distinto tra le patologie dell’inesistenza e della nullità della notificaal contumace involontario, con conseguenze in termini di onere della prova: «Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo. Se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto», Cass. sez. III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18243 (cfr. Cass. SU, 22.6.2007, n. 14570, conf., ex multis, Cass. sez. V, 5.2.2009, n. 2817, in tema di contezioso tributario). 6.3. Pertanto, affinché il contumace involontario possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la sola deduzione della condizione oggettiva della nullità della notificazione. È invece necessario che il ricorrente innanzitutto alleghi, a pena d’inammissibilità, anche il presupposto di fatto della conseguente mancata conoscenza del processo per proporre l'impugnazione tempestivamente (cfr. Cass. sez. III, 3.7.2009, n. 15635). Inoltre, il contumace deve fornire la prova della condizione soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità, eventualmente anche ricorrendo a presunzioni, ma, per i principi già richiamati, senza poterla presumere meramente dalla stessa nullità della notificazione (cfr. Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19574, Cass. sez. III, 20.11.2012, n. 20307). Non rileva quindi la nozione di conoscenza legale, ma occorre che le nullità̀ indicate dalla norma abbiano, in concreto, impedito la conoscenza del processo in tempo utile (Cass. sez. V, 19.1.2018, in motivazione). 7. Tanto premesso, nel caso di specie i vizi della notifica del ricorso per cassazione denunziati da parte ricorrente non integrano fattispecie di inesistenza della notificazione, ma solo di eventuale nullità della stessa. Infatti, «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi distrumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa», Cass. SU, 20.7.2016, n. 14916. 7.1. In conseguenza non è stata ritenuta inesistente, ma nulla, la notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria (cfr. Cass. sez. III, 8.3.2019, n. 6743). Si è chiarito pure che, anche in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, la mancata prova dell'avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa determina non l'inesistenza, bensì la nullità della notifica dell'atto (cfr. Cass. sez. VI-V, 5.12.2016, n. 24823). Nel caso di specie, peraltro, il notificatore attesta di aver regolarmente spedito al contribuente la raccomandata informativa, di cui annota anche il numero e la data di spedizione. 8. Quanto poi alla pretesa violazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proposta nel senso che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione agli avvocati costituiti per il procedimento di primo grado, presso i quali il contribuente, contumace in appello, aveva già eletto domicilio, l’ipotetica invalidità (che comunque, riguardando il luogo della notifica, non darebbe luogo ad inesistenza della notificazione), neppure sussiste. Infatti, «In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione», Cass., SU, 20.7.2016, n. 14916. 8.1. Pertanto, in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall'art. 330 cod. proc. civ. (Cass. sez. V, 17.2.2017, n. 4233, in motivazione; Cass. sez. V, 27.7.2021, n. 21544, in motivazione). In conseguenza, neppure si profila la lamentata violazione dell’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, in ragione della notifica del ricorso per cassazione diretta personalmente alla parte, rimasta contumace in appello, piuttosto che al suo difensore costituito in primo grado. Era quindi onere del ricorrente allegare e provare, a pena di inammissibilità, non soltanto l’asserita nullità della notifica del ricorso, ma pure che essa gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto e quindi del processo, senza che tale ultima circostanza possa ritenersi necessariamente insita nella mera successiva notifica della cartella di pagamento. Né peraltro rileva, al fine della tempestività dell’impugnazione, il tempo che è intercorso tra la richiesta e l’accesso (il 20 giugno 2022) al fascicolo di cassazione, collocandosi già la stessa richiesta ben oltre la scadenza del termine. 9. Il ricorso, anche a prescindere dalla sua tardività, è comunque inammissibile anche per la natura del vizio che denunzia. Deve infatti premettersi che «non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione. Con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione», Cass. SU, 27.12.2017, n. 30994. 9.1. Tanto premesso, non si è mancato di chiarire come rappresenti un «fermo orientamento di questa Suprema Corte che, seppure l'errore di fatto che può̀ dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità̀ della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa èstata eseguita (Cass. n. 25654/2013; n. 26278/2016; n. 23173/2016; n. 16136 del 2009)», Cass. sez. V, 19.1.2018, n. 1308, cit., in motivazione (nello stesso senso, cfr. Cass. sez. VI-II, 15/11/2013, n. 25654, citata in motivazione anche da SU, 27.12.2017, n. 30994). 10. Ulteriore profilo d’inammissibilità deriva dalla circostanza che l’ordinanza impugnata ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, in quanto ha ritenuto che l’appello dell’Agenzia delle Entrate fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile. È vero che il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi ammissibile se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto, come si assume nel caso di specie (Cass. sez. VI, 17.5.2018, n. 12046; conforme Cass. sez. VI-V, 22.3.2019, n. 8259). Tuttavia (e fermo restando quanto già dedotto in ordine alla natura non meramente fattuale del vizio che attenga alla ritualità della notifica), il vizio che determina la revocazione deve essere comunque essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. sez. VI-II, 10.6.2021, n. 16439). Nel caso di specie, nella parte rescissoria, il ricorrente non attinge affatto la decisione in rito relativa all’ammissibilità dell’appello erariale, assumendo piuttosto che sarebbe passata in giudicato la sentenza di primo grado, a lui favorevole, in quanto l’Amministrazione non aveva proposto anche motivi di merito (ric., pp. 31, 34 ss.). Pertanto, nella stessa prospettazione del ricorrente, non si deduce che il vizio dedotto con il ricorso per revocazione avrebbe determinato una diversa decisione in ordine all’ammissibilità dell’appello erariale, unica, ed assorbente, pronuncia contenuta nell’ordinanza revocanda. 11. Il ricorso per revocazione di sentenza della cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto inammissibile. 12. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate svolto difese nel giudizio di legittimità. 12.1. Occorre dare atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso introdotto da Cu
Sentenza Cassazione n. 18521/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris