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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 10957/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024‘AULA B Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 6687/2018* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – P U 14/11/2023* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –7/07/20A2rt2 1 52disp att c p ce liqu idazionegiudriesldlei zsipoenseeha pronunciato la seguente di liteSENTENZAsul ricorso 6687 2018 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazionedagli avvocati * * * * ** con domicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istitutoin [OSCURATO:PERSONA] * * 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * con domicilioeletto presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] * 1– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024per la cassazione della sentenza n 125 del 2017 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 29 agosto 2017 R G N43/2014Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere **Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento del ricorso1 – Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricevutoil 28 febbraio 2018 l INPS impugna per cassazione in base a un unicomotivo la sentenza n 125 del 2017 pronunciata dalla Corte d appellodi Venezia e depositata il 29 agosto 2017La Corte territoriale ha respinto il gravame dell Istituto e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno che aveva accolto ladomanda della signora * [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere l indennità dimalattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011I giudici del gravame hanno condannato l appellante a rifondere lespese del grado che hanno liquidato in Euro 6 615 00 per compensiin Euro 20 00 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali all *e alla * di previdenza forense come per legge2 – La signora * [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso notificato il7 aprile 20183 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienzadel 14 novembre 20234 – Il Pubblico Ministero ha depositato memoria art 378 primocomma cod proc civ e ha chiesto di accogliere il ricorso anticipandole conclusioni rassegnate in udienza5 – La parte controricorrente prima dell udienza ha depositatomemoria art 378 secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20241 – La Corte d appello di Venezia con la sentenza impugnata inquesta sede ha accertato il diritto della signora * [OSCURATO:PERSONA] dibeneficiare dell indennità di malattia per il periodo dal 3 luglio 2011 al30 agosto 2011Nel respingere il gravame dell INPS i giudici d appello hannocondannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado«liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» pagina 5 dellasentenza d appello nell importo di «euro 6615 00 per compensoprofessionale euro 20 00 per esborsi oltre a rimborso spese generali* e * come per legge» pagina 6 della sentenza dispositivo2 – * liquidazione delle spese verte l unico motivo di ricorsodell INPS che denuncia ai sensi dell art 360 primo comma n 3 codproc civ violazione e falsa applicazione dell art 152 disp att codproc civ in connessione con il d m 10 marzo 2014 n 55* errato la Corte d appello di Venezia nel liquidare le speselegali in un importo di gran lunga superiore all ammontare dellaprestazione riconosciuta in giudizio pari ad Euro 1 574 41 La sentenzaimpugnata avrebbe così violato l art 152 disp att cod proc civ chenei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali impone di liquidare lespese le competenze e gli onorari in misura non superiore al valoredella prestazione previdenziale dedotta in causaInoltre la liquidazione effettuata nella sentenza d appello sarebbegenerica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sullacorrettezza dei parametri adottati in ogni caso difformi rispetto a quelche prevede per le cause di previdenza il d m n 55 del 2014riguardo allo scaglione da Euro 1 100 01 ad Euro 5 200 003 – Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte4 – Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativoL art 152 quarto periodo disp att cod proc civ stabilisce che«Le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 3* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024prestazioni previdenziali non possono superare il valore dellaprestazione dedotta in giudizio»A tale valore occorre dunque avere riguardo nella liquidazione dellespese e dei compensi in conformità alle prescrizioni dell art 152 disp5 – Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scrittala domanda della lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicataè stata riconosciuta per un importo di Euro 1 574 41Da tale importo che si configura quale limite invalicabile si èdiscostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d appelloIn questo scostamento dal valore effettivo della prestazionededotta in causa risiede l error in iudicando denunciato con il ricorsoTale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo e non nelraffronto con il valore dichiarato dall INPS nell introdurre il giudiziod appello e carente di efficacia vincolante per il giudice6 – Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla partecontroricorrente ribaditi anche nella memoria illustrativa coglie nelsegno7 – * non si rivela decisiva la circostanza chenell incardinare il giudizio di primo grado la parte abbia indicato unvalore indeterminabileNon si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ognisindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il realevalore della prestazione dedotta in causa* gli stessi criteri enucleati dall art 5 primo comma del d mn 55 del 2014 ad attribuire rilievo cruciale nella liquidazione deicompensi destinati a gravare sulla parte soccombente alla sommaconcretamente attribuita alla parte vincitrice in consonanza conl esigenza immanente al sistema di adeguare i compensi allepeculiarità del caso concreto 4* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20248 – Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile sucui pongono l accento le difese della parte controricorrente al fine digiustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata8 1 – Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia qualepresupposto imprescindibile l accertamento dei requisiti sanitari e chequesta circostanza corrobori l indeterminabilità del valore in tal sensopagine 9 e 10 del controricorsoL indeterminabilità postula l obiettiva impossibilità di tradurre lapretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità nel caso dispecie non si ravvisa* odierna fattispecie è possibile pervenire a una quantificazionerisultanze probatorie acquisite Su tale profilo invero dirimente ilcontroricorso e la successiva memoria non prospettano elementirisolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricorsoriprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero8 2 – Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtùdell interpretazione sistematica della normativa concernente i giudiziprevidenzialiLe disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabilinell identificare nel valore della prestazione richiesta il limiteinsuperabile per la determinazione di spese e compensi Ilriconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazioneprevidenziale e la quantificazione degl importi dovuti hanno semprequale indefettibile antecedente logico l accertamento degli elementicostitutivi del diritto vantato* diversa interpretazione che su tale passaggio ineludibile faccialeva per desumerne in maniera indiscriminata l indeterminabilità delvalore si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizioneinvocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in manierasistematica l applicazione vanificando la finalità di contenere l onere 5* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024delle spese entro limiti ragionevoli proporzionati all autentica rilevanzadella controversiaIl legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile quello dellaprestazione dedotta in causa all ammontare di spese e compensi e harischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizzagli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento dellaprestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore pur searbitraria imputabile alla parte8 3 – Nel medesimo senso militano anche i rilievi del PubblicoMinistero sul nesso inscindibile tra l accertamento dei requisiti sanitarisprovvisto di per sé di autonoma rilevanza e l erogazione dellaprestazione che rappresenta il bene della vita effettivamente richiestoe il fulcro del giudizio9 – In ultima analisi è pur sempre la prestazione che rappresental oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolaredella determinazione del valore della causa e del compenso posto acarico della parte soccombente10 – Ne discende l accoglimento del ricorso con la conseguentecassazione in parte qua della sentenza impugnataLa causa è rinviata alla Corte d appello di Venezia che in diversacomposizione provvederà a liquidare le spese del grado in conformitàai criteri dell art 152 disp att cod proc civ e ai rilievi svoltipronunciando anche sulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti della controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente all indennità di malattia e dunque a daticoncernenti le condizioni di salute si deve disporre in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza l omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensidell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024‘AULA B Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 6687/2018* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – P U 14/11/2023* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –7/07/20A2rt2 1 52disp att c p ce liqu idazionegiudriesldlei zsipoenseeha pronunciato la seguente di liteSENTENZAsul ricorso 6687 2018 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazionedagli avvocati * * * * ** con domicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istitutoin [OSCURATO:PERSONA] * * 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * con domicilioeletto presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] * 1– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024per la cassazione della sentenza n 125 del 2017 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 29 agosto 2017 R G N43/2014Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere **Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento del ricorso1 – Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricevutoil 28 febbraio 2018 l INPS impugna per cassazione in base a un unicomotivo la sentenza n 125 del 2017 pronunciata dalla Corte d appellodi Venezia e depositata il 29 agosto 2017La Corte territoriale ha respinto il gravame dell Istituto e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno che aveva accolto ladomanda della signora * [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere l indennità dimalattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011I giudici del gravame hanno condannato l appellante a rifondere lespese del grado che hanno liquidato in Euro 6 615 00 per compensiin Euro 20 00 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali all *e alla * di previdenza forense come per legge2 – La signora * [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso notificato il7 aprile 20183 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienzadel 14 novembre 20234 – Il Pubblico Ministero ha depositato memoria art 378 primocomma cod proc civ e ha chiesto di accogliere il ricorso anticipandole conclusioni rassegnate in udienza5 – La parte controricorrente prima dell udienza ha depositatomemoria art 378 secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20241 – La Corte d appello di Venezia con la sentenza impugnata inquesta sede ha accertato il diritto della signora * [OSCURATO:PERSONA] dibeneficiare dell indennità di malattia per il periodo dal 3 luglio 2011 al30 agosto 2011Nel respingere il gravame dell INPS i giudici d appello hannocondannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado«liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» pagina 5 dellasentenza d appello nell importo di «euro 6615 00 per compensoprofessionale euro 20 00 per esborsi oltre a rimborso spese generali* e * come per legge» pagina 6 della sentenza dispositivo2 – * liquidazione delle spese verte l unico motivo di ricorsodell INPS che denuncia ai sensi dell art 360 primo comma n 3 codproc civ violazione e falsa applicazione dell art 152 disp att codproc civ in connessione con il d m 10 marzo 2014 n 55* errato la Corte d appello di Venezia nel liquidare le speselegali in un importo di gran lunga superiore all ammontare dellaprestazione riconosciuta in giudizio pari ad Euro 1 574 41 La sentenzaimpugnata avrebbe così violato l art 152 disp att cod proc civ chenei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali impone di liquidare lespese le competenze e gli onorari in misura non superiore al valoredella prestazione previdenziale dedotta in causaInoltre la liquidazione effettuata nella sentenza d appello sarebbegenerica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sullacorrettezza dei parametri adottati in ogni caso difformi rispetto a quelche prevede per le cause di previdenza il d m n 55 del 2014riguardo allo scaglione da Euro 1 100 01 ad Euro 5 200 003 – Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte4 – Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativoL art 152 quarto periodo disp att cod proc civ stabilisce che«Le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 3* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024prestazioni previdenziali non possono superare il valore dellaprestazione dedotta in giudizio»A tale valore occorre dunque avere riguardo nella liquidazione dellespese e dei compensi in conformità alle prescrizioni dell art 152 disp5 – Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scrittala domanda della lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicataè stata riconosciuta per un importo di Euro 1 574 41Da tale importo che si configura quale limite invalicabile si èdiscostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d appelloIn questo scostamento dal valore effettivo della prestazionededotta in causa risiede l error in iudicando denunciato con il ricorsoTale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo e non nelraffronto con il valore dichiarato dall INPS nell introdurre il giudiziod appello e carente di efficacia vincolante per il giudice6 – Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla partecontroricorrente ribaditi anche nella memoria illustrativa coglie nelsegno7 – * non si rivela decisiva la circostanza chenell incardinare il giudizio di primo grado la parte abbia indicato unvalore indeterminabileNon si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ognisindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il realevalore della prestazione dedotta in causa* gli stessi criteri enucleati dall art 5 primo comma del d mn 55 del 2014 ad attribuire rilievo cruciale nella liquidazione deicompensi destinati a gravare sulla parte soccombente alla sommaconcretamente attribuita alla parte vincitrice in consonanza conl esigenza immanente al sistema di adeguare i compensi allepeculiarità del caso concreto 4* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20248 – Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile sucui pongono l accento le difese della parte controricorrente al fine digiustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata8 1 – Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia qualepresupposto imprescindibile l accertamento dei requisiti sanitari e chequesta circostanza corrobori l indeterminabilità del valore in tal sensopagine 9 e 10 del controricorsoL indeterminabilità postula l obiettiva impossibilità di tradurre lapretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità nel caso dispecie non si ravvisa* odierna fattispecie è possibile pervenire a una quantificazionerisultanze probatorie acquisite Su tale profilo invero dirimente ilcontroricorso e la successiva memoria non prospettano elementirisolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricorsoriprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero8 2 – Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtùdell interpretazione sistematica della normativa concernente i giudiziprevidenzialiLe disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabilinell identificare nel valore della prestazione richiesta il limiteinsuperabile per la determinazione di spese e compensi Ilriconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazioneprevidenziale e la quantificazione degl importi dovuti hanno semprequale indefettibile antecedente logico l accertamento degli elementicostitutivi del diritto vantato* diversa interpretazione che su tale passaggio ineludibile faccialeva per desumerne in maniera indiscriminata l indeterminabilità delvalore si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizioneinvocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in manierasistematica l applicazione vanificando la finalità di contenere l onere 5* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024delle spese entro limiti ragionevoli proporzionati all autentica rilevanzadella controversiaIl legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile quello dellaprestazione dedotta in causa all ammontare di spese e compensi e harischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizzagli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento dellaprestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore pur searbitraria imputabile alla parte8 3 – Nel medesimo senso militano anche i rilievi del PubblicoMinistero sul nesso inscindibile tra l accertamento dei requisiti sanitarisprovvisto di per sé di autonoma rilevanza e l erogazione dellaprestazione che rappresenta il bene della vita effettivamente richiestoe il fulcro del giudizio9 – In ultima analisi è pur sempre la prestazione che rappresental oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolaredella determinazione del valore della causa e del compenso posto acarico della parte soccombente10 – Ne discende l accoglimento del ricorso con la conseguentecassazione in parte qua della sentenza impugnataLa causa è rinviata alla Corte d appello di Venezia che in diversacomposizione provvederà a liquidare le spese del grado in conformitàai criteri dell art 152 disp att cod proc civ e ai rilievi svoltipronunciando anche sulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti della controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente all indennità di malattia e dunque a daticoncernenti le condizioni di salute si deve disporre in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza l omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensidell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 P Q M 6* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata per quanto diragione e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio alla Corte d appello di Venezia in diversacomposizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 novembre 2023Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 7* *P Q M 6* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata per quanto diragione e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio alla Corte d appello di Venezia in diversacomposizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 novembre 2023Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 7* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024‘AULA B Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 6687/2018* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – P U 14/11/2023* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –7/07/20A2rt2 1 52disp att c p ce liqu idazionegiudriesldlei zsipoenseeha pronunciato la seguente di liteSENTENZAsul ricorso 6687 2018 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazionedagli avvocati * * * * ** con domicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istitutoin [OSCURATO:PERSONA] * * 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * con domicilioeletto presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] * 1– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024per la cassazione della sentenza n 125 del 2017 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 29 agosto 2017 R G N43/2014Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere **Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento del ricorso1 – Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricevutoil 28 febbraio 2018 l INPS impugna per cassazione in base a un unicomotivo la sentenza n 125 del 2017 pronunciata dalla Corte d appellodi Venezia e depositata il 29 agosto 2017La Corte territoriale ha respinto il gravame dell Istituto e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno che aveva accolto ladomanda della signora * [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere l indennità dimalattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011I giudici del gravame hanno condannato l appellante a rifondere lespese del grado che hanno liquidato in Euro 6 615 00 per compensiin Euro 20 00 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali all *e alla * di previdenza forense come per legge2 – La signora * [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso notificato il7 aprile 20183 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienzadel 14 novembre 20234 – Il Pubblico Ministero ha depositato memoria art 378 primocomma cod proc civ e ha chiesto di accogliere il ricorso anticipandole conclusioni rassegnate in udienza5 – La parte controricorrente prima dell udienza ha depositatomemoria art 378 secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20241 – La Corte d appello di Venezia con la sentenza impugnata inquesta sede ha accertato il diritto della signora * [OSCURATO:PERSONA] dibeneficiare dell indennità di malattia per il periodo dal 3 luglio 2011 al30 agosto 2011Nel respingere il gravame dell INPS i giudici d appello hannocondannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado«liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» pagina 5 dellasentenza d appello nell importo di «euro 6615 00 per compensoprofessionale euro 20 00 per esborsi oltre a rimborso spese generali* e * come per legge» pagina 6 della sentenza dispositivo2 – * liquidazione delle spese verte l unico motivo di ricorsodell INPS che denuncia ai sensi dell art 360 primo comma n 3 codproc civ violazione e falsa applicazione dell art 152 disp att codproc civ in connessione con il d m 10 marzo 2014 n 55* errato la Corte d appello di Venezia nel liquidare le speselegali in un importo di gran lunga superiore all ammontare dellaprestazione riconosciuta in giudizio pari ad Euro 1 574 41 La sentenzaimpugnata avrebbe così violato l art 152 disp att cod proc civ chenei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali impone di liquidare lespese le competenze e gli onorari in misura non superiore al valoredella prestazione previdenziale dedotta in causaInoltre la liquidazione effettuata nella sentenza d appello sarebbegenerica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sullacorrettezza dei parametri adottati in ogni caso difformi rispetto a quelche prevede per le cause di previdenza il d m n 55 del 2014riguardo allo scaglione da Euro 1 100 01 ad Euro 5 200 003 – Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte4 – Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativoL art 152 quarto periodo disp att cod proc civ stabilisce che«Le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 3* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024prestazioni previdenziali non possono superare il valore dellaprestazione dedotta in giudizio»A tale valore occorre dunque avere riguardo nella liquidazione dellespese e dei compensi in conformità alle prescrizioni dell art 152 disp5 – Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scrittala domanda della lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicataè stata riconosciuta per un importo di Euro 1 574 41Da tale importo che si configura quale limite invalicabile si èdiscostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d appelloIn questo scostamento dal valore effettivo della prestazionededotta in causa risiede l error in iudicando denunciato con il ricorsoTale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo e non nelraffronto con il valore dichiarato dall INPS nell introdurre il giudiziod appello e carente di efficacia vincolante per il giudice6 – Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla partecontroricorrente ribaditi anche nella memoria illustrativa coglie nelsegno7 – * non si rivela decisiva la circostanza chenell incardinare il giudizio di primo grado la parte abbia indicato unvalore indeterminabileNon si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ognisindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il realevalore della prestazione dedotta in causa* gli stessi criteri enucleati dall art 5 primo comma del d mn 55 del 2014 ad attribuire rilievo cruciale nella liquidazione deicompensi destinati a gravare sulla parte soccombente alla sommaconcretamente attribuita alla parte vincitrice in consonanza conl esigenza immanente al sistema di adeguare i compensi allepeculiarità del caso concreto 4* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20248 – Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile sucui pongono l accento le difese della parte controricorrente al fine digiustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata8 1 – Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia qualepresupposto imprescindibile l accertamento dei requisiti sanitari e chequesta circostanza corrobori l indeterminabilità del valore in tal sensopagine 9 e 10 del controricorsoL indeterminabilità postula l obiettiva impossibilità di tradurre lapretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità nel caso dispecie non si ravvisa* odierna fattispecie è possibile pervenire a una quantificazionerisultanze probatorie acquisite Su tale profilo invero dirimente ilcontroricorso e la successiva memoria non prospettano elementirisolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricorsoriprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero8 2 – Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtùdell interpretazione sistematica della normativa concernente i giudiziprevidenzialiLe disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabilinell identificare nel valore della prestazione richiesta il limiteinsuperabile per la determinazione di spese e compensi Ilriconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazioneprevidenziale e la quantificazione degl importi dovuti hanno semprequale indefettibile antecedente logico l accertamento degli elementicostitutivi del diritto vantato* diversa interpretazione che su tale passaggio ineludibile faccialeva per desumerne in maniera indiscriminata l indeterminabilità delvalore si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizioneinvocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in manierasistematica l applicazione vanificando la finalità di contenere l onere 5* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024delle spese entro limiti ragionevoli proporzionati all autentica rilevanzadella controversiaIl legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile quello dellaprestazione dedotta in causa all ammontare di spese e compensi e harischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizzagli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento dellaprestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore pur searbitraria imputabile alla parte8 3 – Nel medesimo senso militano anche i rilievi del PubblicoMinistero sul nesso inscindibile tra l accertamento dei requisiti sanitarisprovvisto di per sé di autonoma rilevanza e l erogazione dellaprestazione che rappresenta il bene della vita effettivamente richiestoe il fulcro del giudizio9 – In ultima analisi è pur sempre la prestazione che rappresental oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolaredella determinazione del valore della causa e del compenso posto acarico della parte soccombente10 – Ne discende l accoglimento del ricorso con la conseguentecassazione in parte qua della sentenza impugnataLa causa è rinviata alla Corte d appello di Venezia che in diversacomposizione provvederà a liquidare le spese del grado in conformitàai criteri dell art 152 disp att cod proc civ e ai rilievi svoltipronunciando anche sulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti della controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente all indennità di malattia e dunque a daticoncernenti le condizioni di salute si deve disporre in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza l omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensidell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024‘AULA B Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 6687/2018* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – P U 14/11/2023* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –7/07/20A2rt2 1 52disp att c p ce liqu idazionegiudriesldlei zsipoenseeha pronunciato la seguente di liteSENTENZAsul ricorso 6687 2018 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazionedagli avvocati * * * * ** con domicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istitutoin [OSCURATO:PERSONA] * * 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * con domicilioeletto presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] * 1– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024per la cassazione della sentenza n 125 del 2017 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 29 agosto 2017 R G N43/2014Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere **Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento del ricorso1 – Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricevutoil 28 febbraio 2018 l INPS impugna per cassazione in base a un unicomotivo la sentenza n 125 del 2017 pronunciata dalla Corte d appellodi Venezia e depositata il 29 agosto 2017La Corte territoriale ha respinto il gravame dell Istituto e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno che aveva accolto ladomanda della signora * [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere l indennità dimalattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011I giudici del gravame hanno condannato l appellante a rifondere lespese del grado che hanno liquidato in Euro 6 615 00 per compensiin Euro 20 00 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali all *e alla * di previdenza forense come per legge2 – La signora * [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso notificato il7 aprile 20183 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienzadel 14 novembre 20234 – Il Pubblico Ministero ha depositato memoria art 378 primocomma cod proc civ e ha chiesto di accogliere il ricorso anticipandole conclusioni rassegnate in udienza5 – La parte controricorrente prima dell udienza ha depositatomemoria art 378 secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20241 – La Corte d appello di Venezia con la sentenza impugnata inquesta sede ha accertato il diritto della signora * [OSCURATO:PERSONA] dibeneficiare dell indennità di malattia per il periodo dal 3 luglio 2011 al30 agosto 2011Nel respingere il gravame dell INPS i giudici d appello hannocondannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado«liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» pagina 5 dellasentenza d appello nell importo di «euro 6615 00 per compensoprofessionale euro 20 00 per esborsi oltre a rimborso spese generali* e * come per legge» pagina 6 della sentenza dispositivo2 – * liquidazione delle spese verte l unico motivo di ricorsodell INPS che denuncia ai sensi dell art 360 primo comma n 3 codproc civ violazione e falsa applicazione dell art 152 disp att codproc civ in connessione con il d m 10 marzo 2014 n 55* errato la Corte d appello di Venezia nel liquidare le speselegali in un importo di gran lunga superiore all ammontare dellaprestazione riconosciuta in giudizio pari ad Euro 1 574 41 La sentenzaimpugnata avrebbe così violato l art 152 disp att cod proc civ chenei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali impone di liquidare lespese le competenze e gli onorari in misura non superiore al valoredella prestazione previdenziale dedotta in causaInoltre la liquidazione effettuata nella sentenza d appello sarebbegenerica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sullacorrettezza dei parametri adottati in ogni caso difformi rispetto a quelche prevede per le cause di previdenza il d m n 55 del 2014riguardo allo scaglione da Euro 1 100 01 ad Euro 5 200 003 – Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte4 – Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativoL art 152 quarto periodo disp att cod proc civ stabilisce che«Le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 3* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024prestazioni previdenziali non possono superare il valore dellaprestazione dedotta in giudizio»A tale valore occorre dunque avere riguardo nella liquidazione dellespese e dei compensi in conformità alle prescrizioni dell art 152 disp5 – Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scrittala domanda della lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicataè stata riconosciuta per un importo di Euro 1 574 41Da tale importo che si configura quale limite invalicabile si èdiscostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d appelloIn questo scostamento dal valore effettivo della prestazionededotta in causa risiede l error in iudicando denunciato con il ricorsoTale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo e non nelraffronto con il valore dichiarato dall INPS nell introdurre il giudiziod appello e carente di efficacia vincolante per il giudice6 – Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla partecontroricorrente ribaditi anche nella memoria illustrativa coglie nelsegno7 – * non si rivela decisiva la circostanza chenell incardinare il giudizio di primo grado la parte abbia indicato unvalore indeterminabileNon si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ognisindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il realevalore della prestazione dedotta in causa* gli stessi criteri enucleati dall art 5 primo comma del d mn 55 del 2014 ad attribuire rilievo cruciale nella liquidazione deicompensi destinati a gravare sulla parte soccombente alla sommaconcretamente attribuita alla parte vincitrice in consonanza conl esigenza immanente al sistema di adeguare i compensi allepeculiarità del caso concreto 4* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20248 – Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile sucui pongono l accento le difese della parte controricorrente al fine digiustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata8 1 – Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia qualepresupposto imprescindibile l accertamento dei requisiti sanitari e chequesta circostanza corrobori l indeterminabilità del valore in tal sensopagine 9 e 10 del controricorsoL indeterminabilità postula l obiettiva impossibilità di tradurre lapretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità nel caso dispecie non si ravvisa* odierna fattispecie è possibile pervenire a una quantificazionerisultanze probatorie acquisite Su tale profilo invero dirimente ilcontroricorso e la successiva memoria non prospettano elementirisolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricorsoriprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero8 2 – Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtùdell interpretazione sistematica della normativa concernente i giudiziprevidenzialiLe disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabilinell identificare nel valore della prestazione richiesta il limiteinsuperabile per la determinazione di spese e compensi Ilriconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazioneprevidenziale e la quantificazione degl importi dovuti hanno semprequale indefettibile antecedente logico l accertamento degli elementicostitutivi del diritto vantato* diversa interpretazione che su tale passaggio ineludibile faccialeva per desumerne in maniera indiscriminata l indeterminabilità delvalore si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizioneinvocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in manierasistematica l applicazione vanificando la finalità di contenere l onere 5* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024delle spese entro limiti ragionevoli proporzionati all autentica rilevanzadella controversiaIl legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile quello dellaprestazione dedotta in causa all ammontare di spese e compensi e harischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizzagli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento dellaprestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore pur searbitraria imputabile alla parte8 3 – Nel medesimo senso militano anche i rilievi del PubblicoMinistero sul nesso inscindibile tra l accertamento dei requisiti sanitarisprovvisto di per sé di autonoma rilevanza e l erogazione dellaprestazione che rappresenta il bene della vita effettivamente richiestoe il fulcro del giudizio9 – In ultima analisi è pur sempre la prestazione che rappresental oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolaredella determinazione del valore della causa e del compenso posto acarico della parte soccombente10 – Ne discende l accoglimento del ricorso con la conseguentecassazione in parte qua della sentenza impugnataLa causa è rinviata alla Corte d appello di Venezia che in diversacomposizione provvederà a liquidare le spese del grado in conformitàai criteri dell art 152 disp att cod proc civ e ai rilievi svoltipronunciando anche sulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti della controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente all indennità di malattia e dunque a daticoncernenti le condizioni di salute si deve disporre in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza l omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensidell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 P Q M 6* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata per quanto diragione e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio alla Corte d appello di Venezia in diversacomposizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 novembre 2023Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 7* *P Q M 6* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata per quanto diragione e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio alla Corte d appello di Venezia in diversacomposizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 novembre 2023Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 7* *
Sentenza Cassazione n. 10957/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris