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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16498/2026

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-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania n. 3512/2024 depositata il07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione dellasentenza n. 280/17/12, depositata il 26.09.2012 dalla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, Sez.

Staccata di Catania.Premetteva che, a seguito di processo verbale di constatazione,elevato il 20.06.2000 da militari della G.d.F., il 30.11.2006 notificava allaSiciliana [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n.

RJ803A100644, con ilquale ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rettificava quantoNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarato dalla contribuente relativamente all'anno 1999 ai fini IRAP edIRPEG.Nel ricorso proposto dalla società dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la contribuente, tra le censure mosse avverso l'attoimpositivo, ne eccepiva anche la nullità per decadenza dellaAmministrazione dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600cit.

In particolare, essendo intervenuto l'accertamento nel termine diproroga biennale previsto dall'art. 10 della Legge n. 289 del 2002, lacontribuente sosteneva l'inapplicabilità della suddetta proroga al caso dispecie.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà.L'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale, che confermava le statuizioni del giudice di primo grado.2.

L'Ufficio, con l’unico motivo di ricorso per cassazione, si doleva, inrelazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., della violazione dell'art. 10della legge n. 289 del 2002, per non aver la CTR correttamenteinterpretato la disciplina sul condono, escludendo la fattispecie dallaproroga biennale dei termini d'accertamento.2.1.

Si costituiva la società, che contestava le avverse difese e, conricorso incidentale, censurava la sentenza per violazione dell'art. 100c.p.c. e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., nella parte in cui aveva affermato che lacontribuente non aveva proposto appello incidentale per richiederel'esame del merito della controversia.3.

Con ordinanza n. 25498/2018 questa Corte accoglieva il motivo diricorso dell’Agenzia delle entrate, nonché il controricorso della societàcontribuente.3.1.

In particolare, questa Corte così statuiva sul ricorso incidentale:«[…] il ricorso incidentale è fondato per il reiterato principio secondo cui laNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravameformulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentaleper richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accoltenella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o nonesaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta ariproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio dicassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne ilriesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da uncomportamento omissivo (da ultimo, Cass. Sez. Sez.

U, n. 13195/2018,13768/2018)».3.2.

La sentenza era pertanto cassata e rinviata alla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, disponendosiaffinché decidesse «sugli altri motivi di appello non ancora esaminati - neilimiti chiariti -, nonché sulle spese del presente giudizio».4.

Riassunto il giudizio ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e in concordato preventivo (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), laCorte di Giustizia di II Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello erariale.5.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, conotto motivi, illustrati con il successivo deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.с., la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione dell’art. 56 e dell’art. 63 deld.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in combinato disposto con l’art. 61 del d.lgs. n.546/1992.1.1.

Lamenta la ricorrente che la Corte di II Grado abbia esaminatomotivi d’impugnazione del provvedimento impositivo concernenti il meritoNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026della pretesa tributaria, da ritenersi rinunciati in quanto non riproposti conl’appello, ma solamente con il ricorso in riassunzione a seguito di rinviodalla cassazione.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.с., la nullità della sentenza o del procedimento aisensi dell’art. 360, per violazione dell’art. 115 cpc (principio di noncontestazione), in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.546/1992.

Osserva l’Agenzia delle entrate che il giudice del rinvio hafalsamente applicato il principio di non contestazione a una fattispecie nonsussumibile in esso, violando così l’art. 115 c.p.с.; la Corte regionaleavrebbe confuso per non contestazione la circostanza che nel proprioappello l’Agenzia non si sia diffusa a contestare nel merito l’impugnazionedi controparte, comportamento processuale corretto.3.

Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamentestante la stretta connessione, sono fondati, nei termini che seguono.3.1.

Giova a tale riguardo rammentare che nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992(oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui lequestioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primogrado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate,va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione chesia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione,e tale preclusione si applica anche quando il contribuente non si ècostituito in giudizio, restando contumace (arg. ex Cass. Sez. 5,03/05/2025, n. 11594, Rv. 675027 – 01; conf.

Cass. Sez. 5, 24/09/2014,n. 20062, Rv. 632654 - 01 e, nel medesimo senso Cass. Sez. 5,09/12/2025, n. 32051, Rv. 677141 - 01).3.2.

Il principio non si applica negli stessi termini all’Amministrazionefinanziaria, e si è a tale riguardo costantemente affermato che, in tema diNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026processo tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del1992, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza diprimo grado e non specificamente riproposte in appello si intendonorinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di dettoprocesso, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - unprocesso d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, con la conseguenza che le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (da ultimo v.

Cass. Sez. 5, 29/03/2025, n. 8269, Rv. 674334 - 01).3.3.

A tale orientamento ha prestato adesione questa Corte,nell’ordinanza n. 25498/2018 di cassazione con rinvio, laddove haaffermato che «l’esame sulle contestazioni del fondamento dell'attoimpositivo dipende dalla riproposizione da parte della contribuente delleragioni già introdotte con il ricorso originario, con la conseguenza che, ovenon emerga se, dove e quando, con il proprio atto di costituzione nelgiudizio d'appello il contribuente appellato abbia riproposto le questioni edeccezioni del proprio ricorso, questi (e non l'Amministrazione) puòincorrere nella decadenza dalla domanda ex art. 56 del d.P.R. n. 546 del1992, in coerenza con la previsione di cui all'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass.,Sez. 5, sent. n. 18559 del 2010, secondo cui -in un caso sostanzialmenteanalogo-, qualora il giudice di primo grado abbia accolto l'eccezioneproposta dal contribuente di decadenza dell'azione accertatrice,l'Amministrazione può proporre validamente l'appello sulla solacontestazione delle ragioni della declaratoria della decadenza e sullagenerica richiesta di conferma dell'accertamento, mentre è onere delcontribuente, vincitore in primo grado, eventualmente riproporre specificimotivi di gravame in ordine al merito dell'accertamento medesimo, in casoNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026contrario, ove accolto l'appello dell'Ufficio, dovendo il giudice confermarel'accertamento medesimo)».3.4.

È alla luce di tali affermazioni che va pertanto letto l’ordineimpartito con la richiamata ordinanza n. 25498/2018 al giudice di rinvioaffinché decidesse «sugli altri motivi di appello non ancora esaminati - neilimiti chiariti [enfasi aggiunta] -, nonché sulle spese del presentegiudizio».4.

La CGT di II Grado non si è conformata ai principi ed all’ordinesomministrati da questa Corte in sede di rinvio, laddove nella sentenza quiimpugnata ha affermato che, «in buona sostanza, che - a seguito delladecisione della Cassazione - vanno esaminati, per la prima volta, i motivi"sostanziali" di censura dell'avviso di accertamento in contestazione,avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso di primo grado (e "assorbiti"in quella sede), espressamente riproposti con l'atto di riassunzione delpresente giudizio», e dunque la Corte territoriale non dà atto di avereverificato se tali questioni fossero state dedotte o richiamate nel giudiziodi appello e, ancora, che «le circostanze e la documentazione dedottedalla [OSCURATO:PERSONA] possono considerarsi acquisite alla causa senzacontestazioni».5.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 60e 75 del DPR n. 917/1986.5.1.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 56,comma 3, del DPR n. 917/1986, in combinato disposto con gli artt. 2697 e2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.5.2.

Con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la insufficientemotivazione e/o omesso esame di fatti decisivi e controversi, comeindicati nel ricorso.Numero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/20265.3.

I motivi da 3 a 8 risultano assorbiti in conseguenzadell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.6.

In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso edassorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in ordine ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.In particolare, i giudici del rinvio dovranno verificare se e quali questionifossero state riproposte dalla contribuente, ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del1992, nel giudizio di appello, limitandosi ad esaminare dette questioni, danon intendersi rinunciate.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – SezioneStaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania n. 3512/2024 depositata il07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione dellasentenza n. 280/17/12, depositata il 26.09.2012 dalla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Catania.Premetteva che, a seguito di processo verbale di constatazione,elevato il 20.06.2000 da militari della G.d.F., il 30.11.2006 notificava allaSiciliana [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n. RJ803A100644, con ilquale ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rettificava quantoNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarato dalla contribuente relativamente all'anno 1999 ai fini IRAP edIRPEG.Nel ricorso proposto dalla società dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la contribuente, tra le censure mosse avverso l'attoimpositivo, ne eccepiva anche la nullità per decadenza dellaAmministrazione dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600cit. In particolare, essendo intervenuto l'accertamento nel termine diproroga biennale previsto dall'art. 10 della Legge n. 289 del 2002, lacontribuente sosteneva l'inapplicabilità della suddetta proroga al caso dispecie.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà.L'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale, che confermava le statuizioni del giudice di primo grado.2. L'Ufficio, con l’unico motivo di ricorso per cassazione, si doleva, inrelazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., della violazione dell'art. 10della legge n. 289 del 2002, per non aver la CTR correttamenteinterpretato la disciplina sul condono, escludendo la fattispecie dallaproroga biennale dei termini d'accertamento.2.1. Si costituiva la società, che contestava le avverse difese e, conricorso incidentale, censurava la sentenza per violazione dell'art. 100c.p.c. e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., nella parte in cui aveva affermato che lacontribuente non aveva proposto appello incidentale per richiederel'esame del merito della controversia.3. Con ordinanza n. 25498/2018 questa Corte accoglieva il motivo diricorso dell’Agenzia delle entrate, nonché il controricorso della societàcontribuente.3.1. In particolare, questa Corte così statuiva sul ricorso incidentale:«[…] il ricorso incidentale è fondato per il reiterato principio secondo cui laNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravameformulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentaleper richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accoltenella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o nonesaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta ariproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio dicassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne ilriesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da uncomportamento omissivo (da ultimo, Cass. Sez. Sez. U, n. 13195/2018,13768/2018)».3.2. La sentenza era pertanto cassata e rinviata alla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, disponendosiaffinché decidesse «sugli altri motivi di appello non ancora esaminati - neilimiti chiariti -, nonché sulle spese del presente giudizio».4. Riassunto il giudizio ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e in concordato preventivo (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), laCorte di Giustizia di II Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello erariale.5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, conotto motivi, illustrati con il successivo deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.с., la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione dell’art. 56 e dell’art. 63 deld.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in combinato disposto con l’art. 61 del d.lgs. n.546/1992.1.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di II Grado abbia esaminatomotivi d’impugnazione del provvedimento impositivo concernenti il meritoNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026della pretesa tributaria, da ritenersi rinunciati in quanto non riproposti conl’appello, ma solamente con il ricorso in riassunzione a seguito di rinviodalla cassazione.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.с., la nullità della sentenza o del procedimento aisensi dell’art. 360, per violazione dell’art. 115 cpc (principio di noncontestazione), in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.546/1992. Osserva l’Agenzia delle entrate che il giudice del rinvio hafalsamente applicato il principio di non contestazione a una fattispecie nonsussumibile in esso, violando così l’art. 115 c.p.с.; la Corte regionaleavrebbe confuso per non contestazione la circostanza che nel proprioappello l’Agenzia non si sia diffusa a contestare nel merito l’impugnazionedi controparte, comportamento processuale corretto.3. Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamentestante la stretta connessione, sono fondati, nei termini che seguono.3.1. Giova a tale riguardo rammentare che nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992(oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui lequestioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primogrado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate,va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione chesia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione,e tale preclusione si applica anche quando il contribuente non si ècostituito in giudizio, restando contumace (arg. ex Cass. Sez. 5,03/05/2025, n. 11594, Rv. 675027 – 01; conf. Cass. Sez. 5, 24/09/2014,n. 20062, Rv. 632654 - 01 e, nel medesimo senso Cass. Sez. 5,09/12/2025, n. 32051, Rv. 677141 - 01).3.2. Il principio non si applica negli stessi termini all’Amministrazionefinanziaria, e si è a tale riguardo costantemente affermato che, in tema diNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026processo tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del1992, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza diprimo grado e non specificamente riproposte in appello si intendonorinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di dettoprocesso, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - unprocesso d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, con la conseguenza che le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 29/03/2025, n. 8269, Rv. 674334 - 01).3.3. A tale orientamento ha prestato adesione questa Corte,nell’ordinanza n. 25498/2018 di cassazione con rinvio, laddove haaffermato che «l’esame sulle contestazioni del fondamento dell'attoimpositivo dipende dalla riproposizione da parte della contribuente delleragioni già introdotte con il ricorso originario, con la conseguenza che, ovenon emerga se, dove e quando, con il proprio atto di costituzione nelgiudizio d'appello il contribuente appellato abbia riproposto le questioni edeccezioni del proprio ricorso, questi (e non l'Amministrazione) puòincorrere nella decadenza dalla domanda ex art. 56 del d.P.R. n. 546 del1992, in coerenza con la previsione di cui all'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass.,Sez. 5, sent. n. 18559 del 2010, secondo cui -in un caso sostanzialmenteanalogo-, qualora il giudice di primo grado abbia accolto l'eccezioneproposta dal contribuente di decadenza dell'azione accertatrice,l'Amministrazione può proporre validamente l'appello sulla solacontestazione delle ragioni della declaratoria della decadenza e sullagenerica richiesta di conferma dell'accertamento, mentre è onere delcontribuente, vincitore in primo grado, eventualmente riproporre specificimotivi di gravame in ordine al merito dell'accertamento medesimo, in casoNumero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/2026contrario, ove accolto l'appello dell'Ufficio, dovendo il giudice confermarel'accertamento medesimo)».3.4. È alla luce di tali affermazioni che va pertanto letto l’ordineimpartito con la richiamata ordinanza n. 25498/2018 al giudice di rinvioaffinché decidesse «sugli altri motivi di appello non ancora esaminati - neilimiti chiariti [enfasi aggiunta] -, nonché sulle spese del presentegiudizio».4. La CGT di II Grado non si è conformata ai principi ed all’ordinesomministrati da questa Corte in sede di rinvio, laddove nella sentenza quiimpugnata ha affermato che, «in buona sostanza, che - a seguito delladecisione della Cassazione - vanno esaminati, per la prima volta, i motivi"sostanziali" di censura dell'avviso di accertamento in contestazione,avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso di primo grado (e "assorbiti"in quella sede), espressamente riproposti con l'atto di riassunzione delpresente giudizio», e dunque la Corte territoriale non dà atto di avereverificato se tali questioni fossero state dedotte o richiamate nel giudiziodi appello e, ancora, che «le circostanze e la documentazione dedottedalla [OSCURATO:PERSONA] possono considerarsi acquisite alla causa senzacontestazioni».5. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 60e 75 del DPR n. 917/1986.5.1. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 56,comma 3, del DPR n. 917/1986, in combinato disposto con gli artt. 2697 e2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.5.2. Con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la insufficientemotivazione e/o omesso esame di fatti decisivi e controversi, comeindicati nel ricorso.Numero registro generale 10266/2025Numero sezionale 4329/2026Numero di raccolta generale 16498/2026Data pubblicazione 27/05/20265.3. I motivi da 3 a 8 risultano assorbiti in conseguenzadell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.6. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso edassorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in ordine ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.In particolare, i giudici del rinvio dovranno verificare se e quali questionifossero state riproposte dalla contribuente, ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del1992, nel giudizio di appello, limitandosi ad esaminare dette questioni, danon intendersi rinunciate. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – SezioneStaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 16498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris