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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2016

ECLI:EU:C:2026:805
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 1º ottobre 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]347/25

[OSCURATO:PERSONA] GmbH,

[OSCURATO:PERSONA] AG

contro

[OSCURATO:PERSONA],

intervenienti:

AIG [OSCURATO:PERSONA] S.A.,

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Ammenda inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza – Azione di risarcimento danni proposta dall’impresa sanzionata nei confronti di un membro del proprio organo direttivo – Ammende efficaci, proporzionate e dissuasive »

I. Introduzione

1. Nella presente causa, la Corte è invitata a esaminare se l’articolo 101 TFUE osti a che un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per aver violato la suddetta disposizione chieda un risarcimento – corrispondente all’importo totale dell’ammenda – al suo ex amministratore, che ha partecipato a tale infrazione per conto dell’impresa.

2. Si potrebbe essere tentati di rispondere che l’articolo 101 TFUE non osta a un’azione siffatta.

In fin dei conti, un’impresa può agire solo attraverso le azioni di persone fisiche ( 2 ).

3. Tuttavia, ponendo l’accento sulla portata della tutela conferita dall’articolo 101 TFUE e sulla necessità di garantire la piena efficacia di tale disposizione, propongo alla Corte di dichiarare che la suddetta disposizione osta a un’azione siffatta.

II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (CE) n. 1/2003

4. L’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ) ha il seguente tenore letterale: «2. [OSCURATO:PERSONA] [europea] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE]; (...) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (...)

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

2. Direttiva (UE) 2019/1

5. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 ( 4 ), «[g]li Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all’irrogazione, mediante decisione nel proprio procedimento istruttorio, o possano chiedere l’irrogazione, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese qualora, dolosamente o per colpa, commettano un’infrazione delle disposizioni dell’articolo 101 o 102 TFUE».

B. Diritto tedesco 6.

L’articolo 43 del Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Legge sulle società a responsabilità limitata; in prosieguo: il «GmbHG»), intitolato «Responsabilità degli amministratori», così recita: «1) Gli amministratori devono curare le questioni inerenti alla società con la diligenza richiesta a un operatore economico normalmente avveduto. 2) Gli amministratori che vengono meno agli obblighi loro incombenti sono responsabili solidalmente nei confronti della società dei danni da essa subiti».

7. L’articolo 93 dell’Aktiengesetz (Legge tedesca sulle società per azioni; in prosieguo: l’«AktG»), intitolato «Dovere di diligenza e responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione», così dispone: «1) Nella gestione degli affari della società, i membri del consiglio di amministrazione devono esercitare la diligenza richiesta a un amministratore avveduto, adempiendo fedelmente i relativi doveri. (...) 2) I membri del consiglio di amministrazione che non adempiano i propri doveri sono tenuti solidalmente a risarcire la società dei danni derivanti dal loro operato.

In caso di controversia volta a stabilire se abbiano esercitato la diligenza richiesta a un amministratore normalmente avveduto, ottemperando fedelmente agli obblighi loro incombenti, l’onere della prova grava su di essi.

Se la società sottoscrive un’assicurazione a copertura di un membro del consiglio di amministrazione contro i rischi derivanti dalla sua attività professionale per conto della società, la polizza assicurativa deve prevedere una franchigia pari ad almeno il 10% del danno, fino ad un minimo del 150% della retribuzione annua fissa del membro del consiglio di amministrazione».

8. Ai sensi dell’articolo 9 del Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Legge sugli illeciti amministrativi; in prosieguo: l’«OWiG»), intitolato «Attività per conto di terzi»: «1) Quando taluno agisce: (…) in qualità di organo autorizzato a rappresentare una persona giuridica o in qualità di membro di un siffatto organo, (…) una normativa in base alla quale specifici attributi, rapporti o circostanze personali (caratteristiche personali specifiche) costituiscono il fondamento della sanzione è applicabile anche al rappresentante qualora tali caratteristiche non si riferiscano effettivamente al soggetto, ma alla persona rappresentata».

9. L’articolo 30 dell’OWiG, intitolato «Sanzioni pecuniarie nei confronti di persone giuridiche e associazioni di persone», dispone quanto segue: «1) Quando taluno, agendo: (…) in qualità di organo autorizzato a rappresentare una persona giuridica o in qualità di membro di un siffatto organo, (…) ha commesso un illecito penale o amministrativo, a causa del quale gli obblighi che incombono sulla persona giuridica o sull’associazione di persone sono stati violati o tale persona giuridica o associazione di persone si è arricchita o avrebbe potuto arricchirsi, a detta persona giuridica o a detta associazione di persone può essere inflitta una sanzione pecuniaria. 2) (...) Nel caso di un illecito amministrativo, l’importo massimo della sanzione pecuniaria è determinato sulla base dell’importo massimo della sanzione pecuniaria passibile per detto illecito amministrativo. (...)».

10. L’articolo 81 del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Legge contro le restrizioni della concorrenza; in prosieguo: il «GWB»), intitolato «Illeciti che danno luogo a sanzioni amministrative pecuniarie», così dispone: «1) Un illecito amministrativo è commesso da chiunque violi, dolosamente o per colpa, il [Trattato FUE] nella versione pubblicata il 9 maggio 2008 (GU 2008, C 115, pag. 47)

1. concludendo un accordo, adottando una decisione o partecipando a pratiche concordate in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE] oppure

2. abusando di una posizione dominante in violazione dell’articolo 102, primo comma, [TFUE]».

11. Ai sensi dell’articolo 81c del GWB, intitolato «Importo delle sanzioni amministrative pecuniarie»: «1) Nei casi di cui all’articolo 81, paragrafo 1, paragrafo 2 (punto 1, punto 2a, e punto 5) e paragrafo 3, l’illecito amministrativo può essere punito con un’ammenda fino a 1 milione di euro.

Negli altri casi di cui all’articolo 81, l’illecito amministrativo può essere punito con un’ammenda fino a EUR 100

000. 2) Nel caso di un’impresa o di un’associazione di imprese, per le infrazioni di cui all’articolo 81, paragrafo 1, paragrafo 2 (punto 1, punto 2a e punto 5) e paragrafo 3, può essere inflitta un’ammenda più elevata di quella prevista al paragrafo

1. L’ammenda non può superare il 10% del fatturato totale dell’impresa o associazione di imprese realizzato nell’esercizio finanziario precedente la decisione dell’autorità».

III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

12. [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: le «ricorrenti») operano nel settore dell’acciaio inossidabile. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «prima ricorrente») è la società operativa del gruppo, le cui azioni sono detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «seconda ricorrente») in qualità di società holding.

13. KU (in prosieguo: il «convenuto») è stato membro del consiglio di amministrazione della seconda ricorrente dal 1998 al 2015 e ne ha ricoperto la carica di presidente dal 2003 al 2015.

Durante tutto il periodo in cui è stato membro del consiglio di amministrazione della seconda ricorrente, è stato anche amministratore unico della prima ricorrente.

Nel 2015 i contratti in essere tra le ricorrenti e il convenuto sono stati risolti.

14. La seconda ricorrente stipulava, presso la AIG [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: l’«interveniente»), un’assicurazione di responsabilità civile per amministratori e dirigenti (c.d. polizza D&O, ossia Directors and [OSCURATO:PERSONA] ) a favore del convenuto con un massimale assicurato di EUR 25 milioni.

Secondo le disposizioni del contratto assicurativo, la copertura assicurativa non si estende alle domande di risarcimento dei danni dovute a una violazione intenzionale degli obblighi da parte dell’assicurato né a penali contrattuali, multe e sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all’assicurato (vale a dire, al convenuto).

15. Tra il 2002 e il 2015, il convenuto ha partecipato a un accordo sui prezzi in qualità di rappresentante della prima ricorrente.

L’intesa di base tra le imprese coinvolte era finalizzata a evitare la concorrenza sui prezzi o almeno attenuarla in modo significativo, praticando un sistema di prezzi standardizzato a livello di tutto il settore, consistente in un prezzo base e in maggiorazioni per i prodotti acquistati e lavorati, ove l’entità delle maggiorazioni era concordata tra i produttori di acciaio partecipanti.

Sulla base di detta intesa, la prima ricorrente ha posto le suddette maggiorazioni a fondamento dei propri contratti.

16. [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio federale dei cartelli, [OSCURATO:PERSONA]) svolgeva diverse indagini nel settore dell’acciaio inossidabile, alcune delle quali hanno riguardato anche le ricorrenti.

A seguito di patteggiamento concordato tra le parti, e sulla base dei fatti ammessi dalle ricorrenti e dal convenuto, con decisione del 4 luglio 2018 detto Ufficio ha inflitto ammende pari a EUR 4,1 milioni nei confronti della prima ricorrente e pari a EUR 126 000 nei confronti del convenuto per violazione intenzionale dell’articolo 81, paragrafo 1, n. 1, del GWB e dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Le ammende avevano unicamente natura sanzionatoria.

Per considerazioni discrezionali, l’Ufficio federale dei cartelli si è astenuto dal recuperare dalla prima ricorrente il beneficio finanziario derivante dall’infrazione ( 5 ).

Sempre per considerazioni discrezionali, esso ha archiviato il procedimento nei confronti della seconda ricorrente.

17. Nel procedimento principale, le ricorrenti chiedono al convenuto un risarcimento per la sua partecipazione alle violazioni del diritto della concorrenza.

La prima ricorrente chiede, inter alia , il risarcimento dell’intero importo della sanzione pecuniaria inflittale e versata, oltre a onorari e spese.

La seconda ricorrente chiede, inter alia , il risarcimento delle spese di indagine e di consulenza legale da essa sostenute per un importo di circa EUR 1,144 milioni. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la domanda risarcitoria.

L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’appello proposto avverso tale decisione e ha autorizzato il ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.

18. Da un lato, il giudice del rinvio ricorda che il convenuto è intenzionalmente venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 43, paragrafo 1, del GmbHG partecipando a un accordo di fissazione dei prezzi vietato dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a nome della prima ricorrente, che egli rappresentava.

L’Ufficio federale dei cartelli ha inflitto alla prima ricorrente una sanzione pecuniaria, che essa ha pagato.

Il giudice del rinvio ritiene dunque che la riduzione del patrimonio societario della prima ricorrente dovuta all’imposizione e al pagamento di una sanzione pecuniaria costituisca un danno ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del GmbHG.

19. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, nessuna disposizione di diritto nazionale prevede una limitazione della domanda della società diretta a ottenere il risarcimento del danno subito a causa di un’ammenda inflitta a quest'ultima a seguito di un’infrazione al diritto in materia di concorrenza.

A suo avviso, una siffatta domanda può effettivamente contribuire a prevenire le infrazioni al diritto in materia di concorrenza, incoraggiando i dirigenti ad adottare un comportamento conforme alla legge.

20. Inoltre, stando alla giurisprudenza del giudice del rinvio, la traslazione di una sanzione amministrativa ( public enforcement ), consentita in base al diritto civile ( private enforcement ), non implica in linea di principio una contraddittorietà di valutazione respinta dall’ordinamento giuridico. 21.

Per contro, il giudice del rinvio sottolinea che le sanzioni a carico delle imprese previste dal diritto della concorrenza mirano a garantire che le ammende da infliggere incidano sul patrimonio degli operatori economici che traggono vantaggio dall’illecito amministrativo, cosicché le infrazioni al diritto in materia di concorrenza non siano convenienti e le suddette imprese siano spinte a rispettare i divieti posti a tutela dell’efficacia della concorrenza.

A tal proposito, una caratteristica particolare rispetto ad altre violazioni è che i vantaggi economici nel caso di infrazioni al diritto in materia di concorrenza, che spesso perturbano l’economia di mercato in misura significativa e possono causare danni economici rilevanti, si realizzano, di regola, presso l’impresa, il che giustifica la minaccia di una sanzione pecuniaria che risulti sensibile anche per le grandi imprese.

Sussistono, pertanto, validi motivi per ritenere che un’azione nei confronti di un membro dell’organo direttivo relativamente a una sanzione pecuniaria inflitta all’impresa, che – a seconda dell’entità della sanzione pecuniaria stessa e delle possibilità di successo dell’azione risarcitoria – possa sollevare l’impresa, totalmente o parzialmente, dalle conseguenze economiche della sanzione pecuniaria inflitta, entri in conflitto con i summenzionati obiettivi delle sanzioni previste dal diritto della concorrenza.

22. Il giudice del rinvio ritiene, quindi, di non poter escludere un’interpretazione restrittiva del diritto nazionale prescritta dall’articolo 101 TFUE.

23. In siffatte circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 101 TFUE osti a una disposizione di diritto nazionale in base alla quale una persona giuridica, alla quale l’autorità nazionale garante della concorrenza abbia inflitto una sanzione pecuniaria per una infrazione all’articolo 101 TFUE commessa dal proprio organo direttivo, possa chiedere a quest’ultimo il risarcimento del danno da essa subito».

24. Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti, il convenuto, l’interveniente, il governo tedesco, l’Ufficio federale dei cartelli e la [OSCURATO:PERSONA].

Le stesse parti hanno partecipato all’udienza di discussione tenutasi il 17 giugno 2026.

IV. Valutazione A. Osservazioni preliminari

25. La presente causa si colloca nel punto di raccordo tra public enforcement (applicazione a livello pubblico) e private enforcement (applicazione a livello privato) del diritto della concorrenza dell’Unione.

Di fatto, mediante un’azione di risarcimento danni, la prima ricorrente cerca, in pratica, di recuperare l’importo dell’ammenda inflittale dall’autorità nazionale garante della concorrenza.

26. Quantunque il private enforcement sia generalmente considerato complementare al public enforcement , contribuendo entrambi all’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, la presente causa dimostra che tale premessa può non sempre essere vera.

27. Sostengo pertanto che la giurisprudenza costante della Corte che riconosce a chiunque il diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ( 6 ) necessiti di chiarimenti al fine di precisare che esso non copre il pregiudizio economico derivante dal pagamento di una sanzione inflitta per infrazione all’articolo 101 TFUE.

28. Ritenendo giustamente che tale questione debba ancora essere risolta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per violazione di detta disposizione chieda a un membro del suo organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante dal pagamento di tale ammenda.

29. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che si tratta di una questione di diritto civile nazionale che non è definita dall’articolo 101 TFUE.

Per contro, desidero dedicare alcune righe per spiegare che si tratta in realtà di una questione di diritto dell’Unione (B).

A ciò farà seguito una valutazione della portata della tutela conferita dall’articolo 101 TFUE (C), che porterà alla conclusione che un’azione intentata da un’impresa che ha violato tale disposizione e diretta a ottenere un risarcimento equivalente a una sanzione inflitta per tale violazione non costituisce esercizio di un diritto derivante dal diritto dell’Unione.

Una siffatta azione pregiudica in realtà la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE (D), indipendentemente dal fatto che sia stata stipulata una polizza D&O (E).

B. Se si tratti di una questione di diritto dell’Unione o di diritto nazionale

30. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha in effetti statuito che la piena efficacia dell’attuale articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se risultasse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ( 7 ).

31. Tuttavia, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE, sempreché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ( 8 ).

32. A tal riguardo, gli avvocati generali Kokott e Wahl in particolare hanno sottolineato la necessità di distinguere tra l’ esistenza del diritto risarcitorio , disciplinata dal diritto dell’Unione, e le modalità dettagliate che disciplinano l’esercizio del diritto al risarcimento , rientranti nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri ( 9 ).

33. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., la Corte ha riconosciuto che la questione della determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione ( 10 ).

Pertanto, le norme nazionali in materia non devono pregiudicare la piena efficacia di detta disposizione.

34. La presente causa impone, in sostanza, di stabilire chi possa avvalersi del diritto di chiedere il risarcimento a seguito di una violazione dell’articolo 101 TFUE, nonché la tipologia di danni che possono essere risarciti ( 11 ).

35. Come illustrerò più dettagliatamente nel prosieguo, le suddette questioni sono di fatto direttamente disciplinate dal diritto dell’Unione e ciò per motivi ben fondati ( 12 ).

Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, occorre, in via preliminare, valutare se l’articolo 101 TFUE, da cui la Corte – al fine di garantire la piena efficacia di tale disposizione – ha dedotto il diritto di chiedere il risarcimento ( 13 ), accordi a un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per violazione di detta disposizione il diritto di chiedere il risarcimento del pregiudizio economico subito a causa del pagamento di tale ammenda ( 14 ).

Qualora non si tratti di un diritto conferito dal diritto dell’Unione, occorre esaminare se tale diritto pregiudichi la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE.

C. Portata della protezione conferita dall’articolo 101 TFUE

1. L’impresa quale autore di violazioni del diritto della concorrenza a) Nozione

36. Dal tenore letterale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risulta che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «impresa» per designare l’autore di un’infrazione al divieto enunciato in tale disposizione ( 15 ).

37. La nozione di «impresa» è stata altresì utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per definire l’entità a cui la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere un’ammenda per sanzionare un’infrazione alle regole del diritto della concorrenza dell’Unione ( 16 ).

38. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese ( 17 ).

39. Tale nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Tale unità economica consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 18 ).

40. Qualora tale ente violi le regole della concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione ( 19 ).

41. In tale contesto, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la responsabilità delle imprese può essere accertata solo se l’infrazione del diritto della concorrenza dell’Unione è stata commessa intenzionalmente o per negligenza ( 20 ).

Come sottolineato dal giudice a quo nella decisione di rinvio, la loro responsabilità è quindi personale e non vicaria ( 21 ).

42. Analogamente, dalla direttiva 2014/104/UE ( 22 ), e in particolare all’articolo 2, punto 2 ( 23 ), risulta che il legislatore dell’Unione ha definito l’«autore della violazione» come «l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza» ( 24 ).

43. Proprio in relazione al private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione, la Corte ha statuito che, dato che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione è personale, spetta all’impresa che viola tali regole rispondere del danno causato dalla violazione.

Quindi, gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese, ai sensi di tale disposizione, che hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica ( 25 ).

44. Ne consegue pertanto che l’impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, costituisce la nozione pertinente sia nel contesto del public enforcement che del private enforcement ( 26 ).

45. In tale contesto, farò riferimento a una particolarità del diritto tedesco in materia di illeciti amministrativi, menzionata in udienza dall’Ufficio federale dei cartelli.

È stato spiegato che, nell’ambito di un procedimento amministrativo che porta all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, l’autorità deve anzitutto accertare la responsabilità di una persona fisica.

Se tale persona fisica ricopre una posizione di rilievo all’interno di una persona giuridica, può essere accertata la responsabilità di quest’ultima.

In sostanza, è la responsabilità della persona fisica a determinare la responsabilità della persona giuridica ( 27 ).

46. Ne consegue quindi che, ai sensi del diritto tedesco, poiché l’autore dell’infrazione è primariamente la persona fisica, essendo questa una conditio sine qua non per avviare successivamente un procedimento e infliggere un’ammenda alla persona giuridica, è comprensibile che l’ammenda pagata da quest’ultima rappresenti un pregiudizio nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno, in linea di principio imputabile alla persona fisica che agisce per conto della persona giuridica.

Nel diritto dell’Unione, invece, l’autore dell’infrazione è un’impresa (o un’associazione di imprese).

Inoltre, quest’ultima è anche l’ente responsabile del risarcimento dei danni causati da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE.

L’impresa non può essere contemporaneamente l’autore del fatto illecito e la parte lesa. b) Imputazione degli atti dei dipendenti all’impresa

47. Le persone fisiche che lavorano per un’impresa, forniscono ad essa servizi o la rappresentano, non sono – di per sé e per una di queste ragioni – imprese.

Per contro, per la durata del rapporto corrispondente con l’impresa, esse fanno parte dell’unità economica costituita da quest’ultima ( 28 ).

48. Per tale motivo, secondo una giurisprudenza consolidata, affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa infliggere ammende alle imprese o alle associazioni di imprese, non è necessaria l’azione o quanto meno la consapevolezza dei soci o dei dirigenti principali dell’impresa interessata, ma l’azione di una persona che sia autorizzata ad agire per conto dell’impresa stessa ( 29 ).

49. Pertanto, la Corte ha dichiarato che per constatare l’esistenza di un accordo restrittivo della concorrenza non è necessario dimostrare il comportamento personale del rappresentante statutario di un’impresa oppure l’assenso specifico, in forma di mandato, di tale rappresentante al comportamento di un suo dipendente che abbia partecipato a una riunione anticoncorrenziale ( 30 ).

50. Ai fini dell’accertamento di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, l’eventuale operato anticoncorrenziale di un dipendente è pertanto attribuibile all’impresa di cui egli fa parte, essendone tale impresa, per principio, ritenuta responsabile ( 31 ).

51. Da quanto precede risulta che, identificando nell’impresa l’autore di infrazioni del diritto della concorrenza, il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso attribuire la responsabilità di tali azioni all’impresa e non alle persone fisiche che vi lavorano o la rappresentano. c) Nessuna imputazione degli atti di un organo direttivo ai suoi singoli membri

52. Sebbene in un contesto diverso, ritengo che la sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. avvalori ulteriormente la tesi secondo cui i singoli membri di un determinato ente non devono essere ritenuti responsabili di una violazione del diritto della concorrenza commessa da tale ente.

53. La causa che ha dato luogo a tale sentenza verteva sull’adozione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Lietuvos notarų rūmai (Consiglio del Notariato lituano) di talune norme volte a chiarire i metodi di calcolo degli onorari notarili.

L’autorità nazionale garante della concorrenza ha qualificato tali «precisazioni» come decisioni di un’associazione di imprese in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE ( 32 ).

54. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del Notariato era l’organo direttivo di detto consiglio, composto da notai facenti parte di tale associazione di imprese.

In forza dello Statuto di detto consiglio, le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] erano vincolanti, cosicché dovevano essere considerate decisioni del Consiglio del Notariato stesso ( 33 ).

Tuttavia, l’autorità nazionale garante della concorrenza aveva inflitto ammende individuali ai notai a causa della loro qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] alle date di adozione delle precisazioni ( 34 ).

55. In risposta alla questione se, alla luce dell’articolo 101 TFUE, potessero essere imposte tali sanzioni individuali, la Corte ha ritenuto che il principio della responsabilità personale, che esige che sia sanzionato per un’infrazione alle regole di concorrenza solo l’ente che ne è l’autore, osta a un approccio del genere, poiché i notai che erano membri del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del Notariato al momento dell’adozione delle precisazioni non possono essere considerati coautori dell’infrazione constatata dal Consiglio per la concorrenza nel procedimento principale ( 35 ).

56. Ritengo che tale logica debba applicarsi per analogia alla presente causa.

Al pari dei notai che agivano in qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del Notariato, e non in qualità di singole imprese ( 36 ), il convenuto nel caso di specie agiva in qualità di amministratore unico della prima ricorrente ( 37 ).

2. Obiettivi dell’articolo 101 TFUE

57. Al fine di stabilire se l’articolo 101 TFUE consenta a un’impresa, che è stata sanzionata per aver violato detta disposizione, di chiedere al suo organo direttivo un risarcimento pari all’importo di tale sanzione, è altresì necessario valutare gli obiettivi di detta disposizione ( 38 ).

58. A tal riguardo, la Corte ha statuito che l’articolo 101 TFUE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato FUE, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale ( 39 ).

59. Nel contesto specifico delle azioni per il risarcimento dei danni derivanti da una violazione dell’articolo 101 TFUE, la Corte ha sottolineato che il diritto degli Stati membri che disciplina tali azioni deve, in particolare, tener conto dell’obiettivo perseguito da tale disposizione, volta a garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva e non falsata del mercato interno e, quindi, di prezzi fissati in base al meccanismo della libera concorrenza ( 40 ).

60. Di conseguenza, l’articolo 101 TFUE non intende in alcun modo conferire a un’impresa che abbia violato tale disposizione il diritto di chiedere a un membro del suo organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante dal pagamento della rispettiva ammenda.

61. A tal riguardo, la presente causa va distinta da quella che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima riguardava l’esercizio di un diritto (di chiedere il risarcimento) derivato dal diritto dell’Unione.

62. Rammento che tale causa riguardava i contratti tipo usati per la locazione di pub, in forza dei quali i locatari (compreso il sig. [OSCURATO:PERSONA]) erano tenuti ad acquistare un quantitativo minimo di birra rigorosamente definito esclusivamente dalla fabbrica di birra [OSCURATO:PERSONA] ai prezzi fissati da quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] ha intentato un’azione giudiziaria nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle forniture di birra rimaste insolute.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’accordo era in contrasto con l’attuale articolo 101 TFUE.

Egli ha altresì proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento danni, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] vendeva la sua birra ai gestori di pub indipendenti a prezzi sostanzialmente più bassi rispetto a quelli riportati nel listino dei prezzi applicati agli esercenti locatari vincolati, e che tale differenza di prezzo riduceva la sua redditività ( 41 ).

63. Tenuto conto degli obiettivi dell’articolo 101 TFUE menzionati ai paragrafi 58 e 59 delle presenti conclusioni, il sig. [OSCURATO:PERSONA] invocava quindi un diritto derivante dal diritto dell’Unione.

64. La Corte ha conseguentemente statuito che l’articolo 101 TFUE osta all’applicazione di una normativa nazionale in base alla quale una parte di un accordo restrittivo della concorrenza non possa chiedere il risarcimento dei danni all’altra parte per il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’accordo, per il solo motivo che essa è parte di un siffatto accordo.

65. Tuttavia, va ricordato che la Corte ha altresì affermato che l’articolo 101 TFUE non osta a che il diritto nazionale neghi a una parte, della quale sia stata accertata una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza, il diritto di ottenere un risarcimento danni dalla controparte.

Conformemente ad un principio riconosciuto nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un singolo non può trarre beneficio dal proprio comportamento illecito, qualora quest’ultimo sia accertato ( 42 ).

66. In circostanze come quelle del caso di specie, il comportamento illecito della prima ricorrente è stato accertato dall’Ufficio federale dei cartelli.

Detta autorità le ha quindi inflitto un’ammenda.

Come ho illustrato in precedenza, nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza la responsabilità delle imprese per una violazione di tale diritto è personale.

Ne consegue quindi necessariamente che una siffatta impresa non è legittimata a chiedere il risarcimento dei danni.

3. Sulla portata della tutela conferita dall’articolo 101 TFUE nella giurisprudenza della Corte

67. Talune affermazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. suggeriscono che, per avere il diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE, non è necessario che tale danno rientri nella tutela conferita dall’articolo 101 TFUE.

Desidero pertanto spendere qualche parola al fine di chiarire tale aspetto alla luce delle circostanze del caso di specie.

68. In via preliminare, nella sentenza Manfredi e a., la Corte ha statuito che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE ( 43 ).

69. Dal canto suo, la causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. riguardava il diritto del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) di chiedere un risarcimento ai membri di un cartello operante nel mercato degli ascensori.

Pur non operando sul citato mercato, il suddetto organismo pubblico concedeva sovvenzioni per progetti edilizi in cui venivano installati ascensori a prezzi maggiorati.

Esso ha quindi sostenuto di essere stato obbligato a concedere sovvenzioni di importo maggiore di quelle che sarebbero state concesse se tale intesa non fosse esistita e, di conseguenza, di non aver potuto utilizzare tale differenza ad altri fini più lucrativi ( 44 ).

70. I partecipanti all’intesa hanno contestato, in sostanza, il diritto del [OSCURATO:PERSONA] di chiedere il risarcimento di tale danno, argomentando che quest’ultimo non presentava un nesso sufficiente con l’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 101 TFUE e non era pertanto tale da dar luogo a risarcimento ( 45 ).

71. La Corte ha ribadito quanto statuito nella sentenza Manfredi e a. e ha ritenuto che ogni pregiudizio che presenti un nesso di causalità con una violazione dell’articolo 101 TFUE deve poter dar luogo a un risarcimento al fine di garantire l’applicazione effettiva dell’articolo 101 TFUE e di preservare l’effetto utile di questa disposizione ( 46 ).

Pertanto, non è necessario che il pregiudizio subito dalla persona interessata presenti, inoltre, un nesso specifico con l’«obiettivo di tutela» perseguito dall’articolo 101 TFUE ( 47 ).

La Corte ha sottolineato che sostenere una tesi diversa equivarrebbe ad esonerare i partecipanti ad un’intesa dall’obbligo di risarcire l’insieme dei danni che potrebbero aver causato ( 48 ).

72. Ritengo che la suddetta sentenza non osti a una valutazione della portata della tutela e, pertanto, degli obiettivi perseguiti dall’articolo 101 TFUE ( 49 ), al fine di garantire che il conferimento di un diritto risarcitorio non sia in contrasto con tali obiettivi e, pertanto, non pregiudichi la piena efficacia della citata disposizione.

73. Ne consegue quindi che la causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. mirava a garantire che la cerchia dei potenziali danneggiati e dei danni potenziali non fosse limitata dalle disposizioni del diritto nazionale, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE.

In tali circostanze, laddove il diritto al risarcimento derivi dall’articolo 101 TFUE e rafforzi chiaramente l’efficacia di detta disposizione, non è necessario stabilire, in aggiunta , un nesso specifico con l’obiettivo di tutela perseguito da tale disposizione.

La presente causa verte invece sulla necessità di garantire che la domanda di risarcimento in questione, consentita dal diritto nazionale, non sia in contrasto con gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE e, pertanto, non comprometta la piena efficacia di detta disposizione.

Ciò sarà analizzato nella sezione seguente.

D. Sulla piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e sull’effetto utile del divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1. Complementarità del public enforcement e del private enforcement

74. La Corte considera da tempo il public enforcement e il private enforcement complementari.

75. A tal riguardo, essa ha statuito che il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un danno causato da un’intesa o da una pratica vietata ai sensi dell’articolo 101 TFUE rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare accordi o pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo quindi al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione.

Al di là del risarcimento stesso del danno lamentato, la concessione di un siffatto diritto concorre all’obiettivo di dissuasione.

Questa apertura è quindi in grado di porre rimedio non solo al danno diretto che si presume abbia subito la persona in questione, ma anche al danno indiretto alla struttura e al funzionamento del mercato, che non ha potuto raggiungere la sua piena efficacia economica, in particolare a beneficio dei consumatori interessati ( 50 ).

76. La Corte ha pertanto concluso che, come l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte delle autorità pubbliche ( public enforcement ), le azioni di risarcimento del danno per violazione di tali regole ( private enforcement ) costituiscono parte integrante del sistema di applicazione di tali regole, che mira a contrastare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall’adottare tali comportamenti ( 51 ).

77. A mio avviso, concedere a un’impresa il diritto di chiedere a un membro del suo organo di amministrazione un risarcimento pari all’importo dell’ammenda inflittale per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione vanifica tali obiettivi.

Inoltre, determina un effetto che è esattamente antitetico a quelli che il private enforcement intende produrre.

Anziché determinare un effetto complementare, tale spettanza del diritto compromette l’efficacia dell’ammenda inflitta dall’autorità pubblica.

78. Nell’ambito del presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che un recupero parziale dell’importo dell’ammenda non ridurrebbe in modo significativo né la sua efficacia né il suo effetto dissuasivo.

L’importo specifico passibile di recupero sarebbe determinato caso per caso dal giudice nazionale adito con l’azione risarcitoria.

79. A tal riguardo, occorre ricordare che le ammende per violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla natura dell’infrazione ( 52 ).

80. La Corte ha inoltre sottolineato che l’efficacia delle sanzioni inflitte dalle autorità garanti della concorrenza nazionali o dell’Unione in forza dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), TFUE è una condizione per l’applicazione uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE ( 53 ).

81. Nel caso della [OSCURATO:PERSONA], tali requisiti sono soddisfatti applicando gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: gli «Orientamenti per il calcolo delle ammende») ( 54 ).

A quanto mi consta, la maggior parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza dell’Unione applica orientamenti comparabili ( 55 ).

82. In concreto, la soluzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] descritta al precedente paragrafo 78 violerebbe il principio stesso di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive.

In verità, il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento sarebbe invitato a «modificare» l’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa o da un’autorità nazionale garante della concorrenza.

83. Per quanto riguarda l’imposizione di ammende da parte della [OSCURATO:PERSONA], ciò potrebbe inoltre violare l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, il quale dispone che i giudici nazionali non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 56 ).

Tale principio vale altresì quando i giudici nazionali sono investiti di una domanda di risarcimento dei danni provocati da un’intesa o da una pratica che una decisione di detta istituzione abbia qualificato come contrarie all’articolo 101 TFUE ( 57 ).

84. Inoltre, solo i giudici dell’Unione sono competenti a ridurre l’importo di un’ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] (articolo 31 del regolamento n. 1/2003) ( 58 ).

85. A mio avviso, ne consegue quindi che un’azione di risarcimento danni non può di fatto interferire con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] o di un’autorità nazionale garante della concorrenza che irroga un’ammenda ( 59 ).

86. Pertanto, un’impresa alla quale sia stata inflitta un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione non può invocare, a fondamento dell’azione, il pregiudizio economico derivante dal pagamento di tale ammenda.

Qualsiasi richiesta di risarcimento basata esclusivamente sull’ammenda irrogata e pagata deve essere fatta valere nell’ambito di un procedimento di public enforcement , dinanzi alle autorità garanti della concorrenza o, in sede di impugnazione, dinanzi a un giudice.

87. Il fatto che l’onere di un’ammenda irrogata a un’impresa per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione non possa essere successivamente compensato sembra derivare dalla sentenza nella causa X BV ( 60 ), richiamata dalla maggioranza delle parti intervenute dinanzi alla Corte.

88. In detta sentenza, la Corte ha sostanzialmente affermato che la possibilità di dedurre, interamente o in parte, l’importo di un’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione dagli utili imponibili di una società è idonea a incidere sull’efficacia delle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), TFUE e, quindi, rischia di compromettere l’applicazione uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE ( 61 ).

89. Non ritengo che la deducibilità fiscale di una parte della sanzione – e la corrispondente riduzione del bilancio dello Stato – sia stata determinante nel ragionamento della Corte.

Ciò che sembra essere determinante è il fatto che la riduzione dell’onere della sanzione a carico dell’impresa ne compromette l’efficacia, indipendentemente da quale altro soggetto sostenga tale onere.

2. Peculiarità delle violazioni dell’articolo 101 TFUE

90. Nell’ambito del presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che, se si ammettesse che un’impresa autrice dell’infrazione possa recuperare una parte dell’importo dell’ammenda presso persone fisiche che agiscono per suo conto, la maggiore dissuasione nei confronti di tali persone compenserebbe la minore dissuasione nei confronti dell’impresa.

91. A mio avviso, tale posizione non tiene conto della natura specifica delle violazioni del diritto della concorrenza e delle relative ammende.

Essa è altresì in palese contraddizione con la consolidata giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di impresa quale autore di infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione e, pertanto, quale soggetto il cui comportamento anticoncorrenziale deve essere scoraggiato (e sanzionato, se del caso) ( 62 ).

92. A tal riguardo, in primo luogo, l’ammenda è calcolata in funzione delle circostanze specifiche dell’impresa.

In particolare, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza il valore delle vendite dei beni o servizi ai quali l’infrazione si riferisce ( 63 ).

Questo dimostra che l’ammenda è destinata a produrre i suoi effetti sul mercato rilevante e a riflettere la posizione dell’impresa su quest’ultimo.

Ciò sembra essenziale per conseguire gli obiettivi repressivi e dissuasivi delle sanzioni pecuniarie ( 64 ).

93. Inoltre, quando un'impresa continua o ripete l’infrazione, rifiuta di cooperare durante lo svolgimento delle indagini o svolge il ruolo di capofila nel commettere l’infrazione, si constata l'esistenza di circostanze aggravanti ( 65 ).

In aggiunta, in circostanze eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare ( 66 ).

Infine, l’importo finale dell’ammenda per l’impresa o associazione d’imprese che hanno partecipato all’infrazione non deve in ogni caso superare il 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, come stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

La situazione di un membro dell’organo direttivo non è invece affatto presa in considerazione.

94. A mio parere, da ciò derivano due conseguenze: una è che, come sostenuto da diverse parti intervenute dinanzi alla Corte, accettare il diritto dell’impresa di chiedere a un membro del suo organo direttivo un risarcimento pari all’importo dell’ammenda violerebbe i diritti della difesa di quest’ultimo ( 67 ).

L’altra conseguenza è che il modo in cui viene calcolata l’ammenda sembra basarsi sull’ipotesi che il suo onere gravi in modo permanente sull’impresa.

95. In secondo luogo, è vero che la possibilità di chiedere un risarcimento a un membro dell’organo direttivo per il pregiudizio economico derivante dal pagamento di un’ammenda inflitta a una società può essere giustificata in altre circostanze.

Ciò spiega anche perché l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 2157/2001 ( 68 ), che costituisce una disposizione generale in materia di responsabilità nei confronti della società europea (

[OSCURATO:PERSONA]

, in prosieguo: la «SE») ( 69 ), stabilisce che «[i] membri dell’organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SE applicabili alle società per azioni, dei danni subiti dalla SE in seguito all’inosservanza da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri inerenti alle loro funzioni».

96. Ciò può infatti essere giustificato, in particolare, qualora il membro dell’organo direttivo abbia violato uno specifico obbligo di direzione, il che giustifica comunque l’irrogazione di un’ammenda nei confronti della società ( 70 ).

97. Per contro, come indicato al paragrafo 76 delle presenti conclusioni, le ammende per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione mirano a sanzionare il comportamento personale delle imprese.

98. Inoltre, nella misura in cui ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, una violazione dell’articolo 101 TFUE può andare a vantaggio dell’impresa stessa (degli azionisti) e rafforzare la sua posizione sul mercato rilevante.

Ecco perché la logica alla base dell’ammenda consiste nel privare l’impresa dei benefici derivanti dalla violazione, indipendentemente da qualsiasi ulteriore possibilità di recuperare gli utili eccedenti.

99. Pertanto, come risulta dall’articolo 51 del regolamento n. 2157/2001, il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una società chieda il risarcimento dei danni ai membri del suo organo direttivo.

Tale diritto è tuttavia escluso qualora il danno lamentato sia il pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di un’ammenda inflitta per violazione dell’articolo101 TFUE.

100. In ogni caso, secondo un principio ermeneutico generale, un testo del diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in conformità con l’insieme del diritto primario ( 71 ), segnatamente l’articolo 101 TFUE.

Se la Corte dovesse seguire il mio approccio, l’articolo 51 del regolamento n. 2157/2001 andrebbe quindi interpretato nel senso che esso non comprende il pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

101. In terzo luogo, le violazioni del diritto della concorrenza non sono commesse da una sola persona.

Al contrario, a tale genere di violazioni contribuiscono diverse persone, siano esse responsabili della nomina del consiglio di amministrazione, il servizio di conformità che non avrebbe realizzato un programma di conformità efficace, coloro che partecipano effettivamente all’accordo anticoncorrenziale o i dipendenti che attuano successivamente tale accordo (ad esempio, fissando i prezzi conformemente alla strategia definita dai membri dell’intesa).

Nelle grandi imprese, tutte queste funzioni tendono ad essere svolte da soggetti diversi.

Inoltre, le infrazioni tendono a derivare da molteplici fattori, quali l’assenza di una cultura favorevole alla concorrenza, la pressione per il conseguimento di grandi profitti o una struttura di mercato incline alla collusione.

Ecco perché, a mio avviso, gli estensori degli attuali articoli 101 e 102 TFUE si sono concentrati sull’attività delle imprese (parallelamente alla nozione di unità economica), in quanto tale entità è quella che meglio coglie tutte le suddette sfumature, nonché tutte quelle che possono eventualmente contribuire a una violazione del diritto della concorrenza ( 72 ).

E. Se, ai fini della risposta alla questione pregiudiziale, rilevi l’esistenza di una polizza D&O

102. Da quanto precede risulta che: i) l’articolo 101 TFUE non mira a tutelare la situazione giuridica di un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per violazione di tale disposizione e che considera l’importo di tale ammenda come un pregiudizio economico, ii) una siffatta azione pregiudicherebbe effettivamente la piena efficacia di detta disposizione e, iii) per tale ragione, nell’ambito del private enforcement non vi è alcun fondamento dell’azione che possa riguardare un’ammenda inflitta da un’autorità garante della concorrenza.

103. Di conseguenza, il mio ragionamento non dipende da chi, oltre all’impresa, potrebbe sopportare l’onere dell’ammenda: se non è l’impresa stessa, la piena effettività dell’articolo 101 TFUE risulta compromessa.

104. Pertanto, l’esistenza di una polizza D&O, e quindi la possibilità che l’onere finanziario dell’ammenda finisca per essere sopportato da una compagnia di assicurazioni, non fa che rafforzare l’assunto secondo cui il recupero dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa è precluso dall’articolo 101 TFUE.

105. Di conseguenza, propongo di rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’impresa alla quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria per aver violato la suddetta disposizione chieda a un membro del proprio organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di detta sanzione.

F. Osservazioni conclusive

106. Il ragionamento che propongo nelle presenti conclusioni non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di infliggere ammende personali ai membri di un organo direttivo che abbiano partecipato all’infrazione per conto di un’impresa, il che è ammesso dall’articolo 5 e dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

In realtà, fintantoché ciò riguarda il public enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione e non sposta l’onere dell’ammenda dall’impresa interessata, si tratta di una questione completamente diversa da quella di cui trattasi nella presente causa.

107. Inoltre, sono certamente consapevole del fatto che, allo stato attuale del diritto della concorrenza dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone del potere di sanzionare le persone fisiche.

Ciò richiederebbe una modifica del regolamento n. 1/2003 ( 73 ) ed è in contrasto con gli ordinamenti giuridici di diversi Stati membri, come la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], in cui le autorità garanti della concorrenza dispongono di tale potere.

Nel caso di specie, infatti, al convenuto è stata inflitta un’ammenda di EUR 126 000 per aver partecipato all’intesa dei produttori di acciaio per conto della prima ricorrente.

108. È vero che l’attribuzione di tale competenza alla [OSCURATO:PERSONA] rafforzerebbe l’efficacia dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

Tuttavia, come spero di aver dimostrato, non ritengo che spostare l’onere dell’ammenda inflitta all’impresa sulla persona fisica o sulle persone fisiche che la rappresentavano porrebbe rimedio a tale mancanza di competenza.

Come ho sostenuto, ciò indebolirebbe piuttosto l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE.

109. Pertanto, allo stato attuale del diritto dell’Unione, altri mezzi per «migliorare» l’efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione potrebbero includere l’imposizione di un’ammenda a un’impresa da parte della [OSCURATO:PERSONA] unitamente a un’ammenda personale inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza ( 74 ).

Inoltre, nell’ambito delle azioni di private enforcement , le imprese possono recuperare dai membri del proprio organo direttivo l’importo del risarcimento versato alle persone lese per il danno causato a queste ultime da una violazione dell’articolo 101 TFUE ( 75 ).

V. Conclusione

110. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’impresa alla quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria per aver violato la suddetta disposizione chieda a un membro del proprio organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di detta sanzione. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Sentenza della Court of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) [Corte d’appello di Inghilterra e Galles ([OSCURATO:PERSONA]) (Sezione civile)] del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] v Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, punto

19. 3 Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3). 5

V. «Orientamenti per la determinazione delle ammende nei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni in materia di cartelli» dell’Ufficio federale dei cartelli dell’11 ottobre 2021, punto 5 e nota

6. 6 Sentenze del 20 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 60).

V., più recentemente, sentenza del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 51). 7

V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni. 8

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 29) e sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

V. altresì sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). 9 Conclusioni presentate dall’avvocata generale Kokott nelle cause Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 28) e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑435/18, EU:C:2019:651, paragrafo 44), nonché dall’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafo 59). 10 Sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑724/17; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.», EU:C:2019:204, punto 28). 11

V. conclusioni di tenore analogo dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑435/18, EU:C:2019:651, paragrafo 60). 12 V., al riguardo, [OSCURATO:PERSONA], W., «Of rights, remedies and procedures»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 37, n. 3, 2000, pagg. da 501 a 536, alla pag. 526. 13

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni.

V. altresì conclusioni presentate dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Banks (C‑128/92, EU:C:1993:860, paragrafo 45). 14 È opportuno citare in questa sede [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che «[l]a nozione di diritto si riferisce (…) a una posizione giuridica che una persona (…) può vantare e che, in condizioni normali, può far valere dinanzi a un organo giurisdizionale contro le altre parti (alcune o tutte) mediante uno o più mezzi di ricorso , ovvero tipi di azione volti a porre rimedio alle violazioni dei diritti di cui trattasi, secondo procedure che disciplinano l’esercizio di tali tipi di azione intesi a rendere operativo il mezzo di ricorso di cui trattasi». ([OSCURATO:PERSONA], W., nota 12, op. cit., pag. 502, traduzione libera). 15

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 29 e giurisprudenza ivi citata), nonché sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21; in prosieguo: la «sentenza Lietuvos notarų rūmai e a.», EU:C:2024:49, punto 113). 16 Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, in prosieguo: la «sentenza Sumal», EU:C:2021:800, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 17

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 18

V. sentenza Sumal (punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 19

V. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punto 114 e giurisprudenza ivi citata). 20 Per la responsabilità accertata da un’autorità nazionale garante della concorrenza, v. articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1. 21

V. anche, nella stessa ottica, sentenza della Court of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (Sezione civile)] del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] v Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, punto

20. 22 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 23

V. altresì articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. 24 Sentenza Sumal (punto 40). 25

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 31 e 32). 26

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 47) e Sumal (punto 38). 27 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑807/21, EU:C:2023:950, punto 20), che fa riferimento all’articolo 30 dell’OWiG, applicabile al caso di specie (v. paragrafo 9 delle presenti conclusioni). 28 Sentenze del 16 settembre 1999, Becu e a. (C-22/98, EU:C:1999:419, punto 26) e del 21 luglio 2016, VM Remonts e a. (C‑542/14, EU:C:2016:578, punto 23). 29 Sentenze del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 97), e del 7 febbraio 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, punto 25). 30 Sentenza del 7 febbraio 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, punto 28). 31 Sentenza del 21 luglio 2016, VM Remonts e a. (C‑542/14, ECLI:EU:C:2016:578, punto 24). 32 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punti da 26 a 29). 33 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a (punti 116 e 119). 34 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a (punto 120). 35 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a (punto 121). 36 Nonostante il fatto che i notai fossero considerati «imprese», motivo per cui il Consiglio del Notariato è stato qualificato come «associazione di imprese» (v. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a., punto 68). 37 Ciò non pregiudica la possibilità di imporre sanzioni alle persone fisiche in forza del diritto nazionale, che non era in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Lietuvos notarų rūmai e a.

Per quanto riguarda l’imposizione di sanzioni a persone fisiche ai sensi del diritto nazionale, v. paragrafo 106 delle presenti conclusioni. 38 Per quanto riguarda il criterio per stabilire se ai sensi del diritto dell’Unione esista tale facoltà e la categoria dei soggetti tutelati, v.

Tridimas, T., «[OSCURATO:PERSONA] regulation and private law remedies: An EU law perspective», in Cherednychenko O. e Andenas, M. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham, 2020, pagg. da 47 a 72, alla pag.

62. 39 Sentenze del 4 giugno 2009, T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 38), e del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 125). 40 Sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑435/18; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.», EU:C:2019:1069, punto 26). 41 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti da 5 a 7). 42 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 31). 43 Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 61). 44 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 9). 45 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 29). 46 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 30). 47 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 31). 48 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 31). 49 In effetti, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate alla luce dei loro obiettivi, ivi compreso quando si tratta di valutare chi abbia il diritto di avvalersene.

In tal senso, v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑253/00, EU:C:2002:497, punti da 29 a 31), la cui formulazione è chiaramente ispirata a quella utilizzata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafi da 61 a 64 delle presenti conclusioni).

V. altresì sentenza del 4 dicembre 1997,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑97/96, EU:C:1997:581, punto 22). 50

V. sentenza Sumal (punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). 51

V. sentenza Sumal (punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 52

V. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punti 111 e 112).

V. altresì articolo 13 della direttiva 2019/1. 53 Sentenza dell’11 giugno 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359, punto 37). 54 GU 2006, C 210, pag.

2. 55 V., a titolo di esempio, la Comunicazione dell’autorità francese garante della concorrenza del 30 luglio 2021, gli Orientamenti dell’Autorità federale garante della concorrenza dell’11 ottobre 2021 o gli Orientamenti dell’autorità portoghese garante della concorrenza del 20 dicembre 2012. 56 Sentenza Sumal (punto 55). 57 Sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 51). 58 Sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 62). 59 V., in tal senso, sentenza Sumal (punto 59), in cui la Corte ha dichiarato, sotto forma di obiter dictum , che un’azione di private enforcement non può, in pratica, comportare l’irrogazione di un’ammenda a soggetti che non hanno preso parte al procedimento amministrativo sfociato nell’irrogazione di tale ammenda. 60 Sentenza dell’11 giugno 2009 (C‑429/07, EU:C:2009:359). 61 Sentenza dell’11 giugno 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359, punti 38 e 39). 62

V. paragrafi da 36 a 44 delle presenti conclusioni. 63

V. Orientamenti per il calcolo delle ammende, punto 13. 64

V. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punto 110). 65

V. Orientamenti per il calcolo delle ammende, punto 28. 66

V. Orientamenti per il calcolo delle ammende, punto 35. 67

V. altresì, in tal senso, sentenza Sumal (punto 59). 68 Regolamento del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU 2001, L 294, pag. 1). 69 A mio avviso, l’articolo 51 del regolamento n. 2157/2001 è paragonabile all’articolo 43, paragrafo 2, della GmbHG o all’articolo 93, paragrafo 2, dell’AktG, sui quali si basano le ricorrenti nella presente causa (v. paragrafi 6 e 7 delle presenti conclusioni). 70 V., a tal riguardo, sentenza del 21 ottobre 2025 dell’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (31 U 3/25, DE:OLGHE:2025:1021.31U3.25.00). 71 Sentenza del 2 febbraio 2021, Consob (C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 50). 72

V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. 73

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 74 V., a tal riguardo, considerando 10, ultima frase, della direttiva 2019/1, ai sensi del quale «[g]li Stati membri dovrebbero essere in grado di conferire alle [autorità nazionali garanti della concorrenza] poteri supplementari oltre a quelli fondamentali di cui alla presente direttiva, al fine di migliorare la loro efficacia, come il potere di irrogare ammende a persone fisiche (...)». 75 Wils, W., «[OSCURATO:PERSONA] between [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] for Damages»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 32, n. 1, marzo 2009, pagg. da 3 a 26, alla pag. 5.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 1º ottobre 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]347/25 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA], intervenienti: AIG [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Ammenda inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza – Azione di risarcimento danni proposta dall’impresa sanzionata nei confronti di un membro del proprio organo direttivo – Ammende efficaci, proporzionate e dissuasive » I. Introduzione 1. Nella presente causa, la Corte è invitata a esaminare se l’articolo 101 TFUE osti a che un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per aver violato la suddetta disposizione chieda un risarcimento – corrispondente all’importo totale dell’ammenda – al suo ex amministratore, che ha partecipato a tale infrazione per conto dell’impresa. 2. Si potrebbe essere tentati di rispondere che l’articolo 101 TFUE non osta a un’azione siffatta. In fin dei conti, un’impresa può agire solo attraverso le azioni di persone fisiche ( 2 ). 3. Tuttavia, ponendo l’accento sulla portata della tutela conferita dall’articolo 101 TFUE e sulla necessità di garantire la piena efficacia di tale disposizione, propongo alla Corte di dichiarare che la suddetta disposizione osta a un’azione siffatta. II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento (CE) n. 1/2003 4. L’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ) ha il seguente tenore letterale: «2.      [OSCURATO:PERSONA] [europea] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE]; (...) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (...) 3.      Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». 2. Direttiva (UE) 2019/1 5. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 ( 4 ), «[g]li Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all’irrogazione, mediante decisione nel proprio procedimento istruttorio, o possano chiedere l’irrogazione, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese qualora, dolosamente o per colpa, commettano un’infrazione delle disposizioni dell’articolo 101 o 102 TFUE». B. Diritto tedesco 6. L’articolo 43 del Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Legge sulle società a responsabilità limitata; in prosieguo: il «GmbHG»), intitolato «Responsabilità degli amministratori», così recita: «1)      Gli amministratori devono curare le questioni inerenti alla società con la diligenza richiesta a un operatore economico normalmente avveduto. 2)      Gli amministratori che vengono meno agli obblighi loro incombenti sono responsabili solidalmente nei confronti della società dei danni da essa subiti». 7. L’articolo 93 dell’Aktiengesetz (Legge tedesca sulle società per azioni; in prosieguo: l’«AktG»), intitolato «Dovere di diligenza e responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione», così dispone: «1)      Nella gestione degli affari della società, i membri del consiglio di amministrazione devono esercitare la diligenza richiesta a un amministratore avveduto, adempiendo fedelmente i relativi doveri. (...) 2)      I membri del consiglio di amministrazione che non adempiano i propri doveri sono tenuti solidalmente a risarcire la società dei danni derivanti dal loro operato. In caso di controversia volta a stabilire se abbiano esercitato la diligenza richiesta a un amministratore normalmente avveduto, ottemperando fedelmente agli obblighi loro incombenti, l’onere della prova grava su di essi. Se la società sottoscrive un’assicurazione a copertura di un membro del consiglio di amministrazione contro i rischi derivanti dalla sua attività professionale per conto della società, la polizza assicurativa deve prevedere una franchigia pari ad almeno il 10% del danno, fino ad un minimo del 150% della retribuzione annua fissa del membro del consiglio di amministrazione». 8. Ai sensi dell’articolo 9 del Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Legge sugli illeciti amministrativi; in prosieguo: l’«OWiG»), intitolato «Attività per conto di terzi»: «1)      Quando taluno agisce: (…) in qualità di organo autorizzato a rappresentare una persona giuridica o in qualità di membro di un siffatto organo, (…) una normativa in base alla quale specifici attributi, rapporti o circostanze personali (caratteristiche personali specifiche) costituiscono il fondamento della sanzione è applicabile anche al rappresentante qualora tali caratteristiche non si riferiscano effettivamente al soggetto, ma alla persona rappresentata». 9. L’articolo 30 dell’OWiG, intitolato «Sanzioni pecuniarie nei confronti di persone giuridiche e associazioni di persone», dispone quanto segue: «1)      Quando taluno, agendo: (…) in qualità di organo autorizzato a rappresentare una persona giuridica o in qualità di membro di un siffatto organo, (…) ha commesso un illecito penale o amministrativo, a causa del quale gli obblighi che incombono sulla persona giuridica o sull’associazione di persone sono stati violati o tale persona giuridica o associazione di persone si è arricchita o avrebbe potuto arricchirsi, a detta persona giuridica o a detta associazione di persone può essere inflitta una sanzione pecuniaria. 2)      (...) Nel caso di un illecito amministrativo, l’importo massimo della sanzione pecuniaria è determinato sulla base dell’importo massimo della sanzione pecuniaria passibile per detto illecito amministrativo. (...)». 10. L’articolo 81 del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Legge contro le restrizioni della concorrenza; in prosieguo: il «GWB»), intitolato «Illeciti che danno luogo a sanzioni amministrative pecuniarie», così dispone: «1)      Un illecito amministrativo è commesso da chiunque violi, dolosamente o per colpa, il [Trattato FUE] nella versione pubblicata il 9 maggio 2008 (GU 2008, C 115, pag. 47) 1.      concludendo un accordo, adottando una decisione o partecipando a pratiche concordate in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE] oppure 2.      abusando di una posizione dominante in violazione dell’articolo 102, primo comma, [TFUE]». 11. Ai sensi dell’articolo 81c del GWB, intitolato «Importo delle sanzioni amministrative pecuniarie»: «1)      Nei casi di cui all’articolo 81, paragrafo 1, paragrafo 2 (punto 1, punto 2a, e punto 5) e paragrafo 3, l’illecito amministrativo può essere punito con un’ammenda fino a 1 milione di euro. Negli altri casi di cui all’articolo 81, l’illecito amministrativo può essere punito con un’ammenda fino a EUR 100 000. 2)      Nel caso di un’impresa o di un’associazione di imprese, per le infrazioni di cui all’articolo 81, paragrafo 1, paragrafo 2 (punto 1, punto 2a e punto 5) e paragrafo 3, può essere inflitta un’ammenda più elevata di quella prevista al paragrafo 1. L’ammenda non può superare il 10% del fatturato totale dell’impresa o associazione di imprese realizzato nell’esercizio finanziario precedente la decisione dell’autorità». III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale 12. [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: le «ricorrenti») operano nel settore dell’acciaio inossidabile. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «prima ricorrente») è la società operativa del gruppo, le cui azioni sono detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «seconda ricorrente») in qualità di società holding. 13. KU (in prosieguo: il «convenuto») è stato membro del consiglio di amministrazione della seconda ricorrente dal 1998 al 2015 e ne ha ricoperto la carica di presidente dal 2003 al 2015. Durante tutto il periodo in cui è stato membro del consiglio di amministrazione della seconda ricorrente, è stato anche amministratore unico della prima ricorrente. Nel 2015 i contratti in essere tra le ricorrenti e il convenuto sono stati risolti. 14. La seconda ricorrente stipulava, presso la AIG [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: l’«interveniente»), un’assicurazione di responsabilità civile per amministratori e dirigenti (c.d. polizza D&O, ossia Directors and [OSCURATO:PERSONA] ) a favore del convenuto con un massimale assicurato di EUR 25 milioni. Secondo le disposizioni del contratto assicurativo, la copertura assicurativa non si estende alle domande di risarcimento dei danni dovute a una violazione intenzionale degli obblighi da parte dell’assicurato né a penali contrattuali, multe e sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all’assicurato (vale a dire, al convenuto). 15. Tra il 2002 e il 2015, il convenuto ha partecipato a un accordo sui prezzi in qualità di rappresentante della prima ricorrente. L’intesa di base tra le imprese coinvolte era finalizzata a evitare la concorrenza sui prezzi o almeno attenuarla in modo significativo, praticando un sistema di prezzi standardizzato a livello di tutto il settore, consistente in un prezzo base e in maggiorazioni per i prodotti acquistati e lavorati, ove l’entità delle maggiorazioni era concordata tra i produttori di acciaio partecipanti. Sulla base di detta intesa, la prima ricorrente ha posto le suddette maggiorazioni a fondamento dei propri contratti. 16. [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio federale dei cartelli, [OSCURATO:PERSONA]) svolgeva diverse indagini nel settore dell’acciaio inossidabile, alcune delle quali hanno riguardato anche le ricorrenti. A seguito di patteggiamento concordato tra le parti, e sulla base dei fatti ammessi dalle ricorrenti e dal convenuto, con decisione del 4 luglio 2018 detto Ufficio ha inflitto ammende pari a EUR 4,1 milioni nei confronti della prima ricorrente e pari a EUR 126 000 nei confronti del convenuto per violazione intenzionale dell’articolo 81, paragrafo 1, n. 1, del GWB e dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le ammende avevano unicamente natura sanzionatoria. Per considerazioni discrezionali, l’Ufficio federale dei cartelli si è astenuto dal recuperare dalla prima ricorrente il beneficio finanziario derivante dall’infrazione ( 5 ). Sempre per considerazioni discrezionali, esso ha archiviato il procedimento nei confronti della seconda ricorrente. 17. Nel procedimento principale, le ricorrenti chiedono al convenuto un risarcimento per la sua partecipazione alle violazioni del diritto della concorrenza. La prima ricorrente chiede, inter alia , il risarcimento dell’intero importo della sanzione pecuniaria inflittale e versata, oltre a onorari e spese. La seconda ricorrente chiede, inter alia , il risarcimento delle spese di indagine e di consulenza legale da essa sostenute per un importo di circa EUR 1,144 milioni. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la domanda risarcitoria. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’appello proposto avverso tale decisione e ha autorizzato il ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 18. Da un lato, il giudice del rinvio ricorda che il convenuto è intenzionalmente venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 43, paragrafo 1, del GmbHG partecipando a un accordo di fissazione dei prezzi vietato dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a nome della prima ricorrente, che egli rappresentava. L’Ufficio federale dei cartelli ha inflitto alla prima ricorrente una sanzione pecuniaria, che essa ha pagato. Il giudice del rinvio ritiene dunque che la riduzione del patrimonio societario della prima ricorrente dovuta all’imposizione e al pagamento di una sanzione pecuniaria costituisca un danno ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del GmbHG. 19. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, nessuna disposizione di diritto nazionale prevede una limitazione della domanda della società diretta a ottenere il risarcimento del danno subito a causa di un’ammenda inflitta a quest'ultima a seguito di un’infrazione al diritto in materia di concorrenza. A suo avviso, una siffatta domanda può effettivamente contribuire a prevenire le infrazioni al diritto in materia di concorrenza, incoraggiando i dirigenti ad adottare un comportamento conforme alla legge. 20. Inoltre, stando alla giurisprudenza del giudice del rinvio, la traslazione di una sanzione amministrativa ( public enforcement ), consentita in base al diritto civile ( private enforcement ), non implica in linea di principio una contraddittorietà di valutazione respinta dall’ordinamento giuridico. 21. Per contro, il giudice del rinvio sottolinea che le sanzioni a carico delle imprese previste dal diritto della concorrenza mirano a garantire che le ammende da infliggere incidano sul patrimonio degli operatori economici che traggono vantaggio dall’illecito amministrativo, cosicché le infrazioni al diritto in materia di concorrenza non siano convenienti e le suddette imprese siano spinte a rispettare i divieti posti a tutela dell’efficacia della concorrenza. A tal proposito, una caratteristica particolare rispetto ad altre violazioni è che i vantaggi economici nel caso di infrazioni al diritto in materia di concorrenza, che spesso perturbano l’economia di mercato in misura significativa e possono causare danni economici rilevanti, si realizzano, di regola, presso l’impresa, il che giustifica la minaccia di una sanzione pecuniaria che risulti sensibile anche per le grandi imprese. Sussistono, pertanto, validi motivi per ritenere che un’azione nei confronti di un membro dell’organo direttivo relativamente a una sanzione pecuniaria inflitta all’impresa, che – a seconda dell’entità della sanzione pecuniaria stessa e delle possibilità di successo dell’azione risarcitoria – possa sollevare l’impresa, totalmente o parzialmente, dalle conseguenze economiche della sanzione pecuniaria inflitta, entri in conflitto con i summenzionati obiettivi delle sanzioni previste dal diritto della concorrenza. 22. Il giudice del rinvio ritiene, quindi, di non poter escludere un’interpretazione restrittiva del diritto nazionale prescritta dall’articolo 101 TFUE. 23. In siffatte circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 101 TFUE osti a una disposizione di diritto nazionale in base alla quale una persona giuridica, alla quale l’autorità nazionale garante della concorrenza abbia inflitto una sanzione pecuniaria per una infrazione all’articolo 101 TFUE commessa dal proprio organo direttivo, possa chiedere a quest’ultimo il risarcimento del danno da essa subito». 24. Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti, il convenuto, l’interveniente, il governo tedesco, l’Ufficio federale dei cartelli e la [OSCURATO:PERSONA]. Le stesse parti hanno partecipato all’udienza di discussione tenutasi il 17 giugno 2026. IV. Valutazione A. Osservazioni preliminari 25. La presente causa si colloca nel punto di raccordo tra public enforcement (applicazione a livello pubblico) e private enforcement (applicazione a livello privato) del diritto della concorrenza dell’Unione. Di fatto, mediante un’azione di risarcimento danni, la prima ricorrente cerca, in pratica, di recuperare l’importo dell’ammenda inflittale dall’autorità nazionale garante della concorrenza. 26. Quantunque il private enforcement sia generalmente considerato complementare al public enforcement , contribuendo entrambi all’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, la presente causa dimostra che tale premessa può non sempre essere vera. 27. Sostengo pertanto che la giurisprudenza costante della Corte che riconosce a chiunque il diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ( 6 ) necessiti di chiarimenti al fine di precisare che esso non copre il pregiudizio economico derivante dal pagamento di una sanzione inflitta per infrazione all’articolo 101 TFUE. 28. Ritenendo giustamente che tale questione debba ancora essere risolta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per violazione di detta disposizione chieda a un membro del suo organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante dal pagamento di tale ammenda. 29. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che si tratta di una questione di diritto civile nazionale che non è definita dall’articolo 101 TFUE. Per contro, desidero dedicare alcune righe per spiegare che si tratta in realtà di una questione di diritto dell’Unione (B). A ciò farà seguito una valutazione della portata della tutela conferita dall’articolo 101 TFUE (C), che porterà alla conclusione che un’azione intentata da un’impresa che ha violato tale disposizione e diretta a ottenere un risarcimento equivalente a una sanzione inflitta per tale violazione non costituisce esercizio di un diritto derivante dal diritto dell’Unione. Una siffatta azione pregiudica in realtà la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE (D), indipendentemente dal fatto che sia stata stipulata una polizza D&O (E). B. Se si tratti di una questione di diritto dell’Unione o di diritto nazionale 30. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha in effetti statuito che la piena efficacia dell’attuale articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se risultasse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ( 7 ). 31. Tuttavia, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE, sempreché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ( 8 ). 32. A tal riguardo, gli avvocati generali Kokott e Wahl in particolare hanno sottolineato la necessità di distinguere tra l’ esistenza del diritto risarcitorio , disciplinata dal diritto dell’Unione, e le modalità dettagliate che disciplinano l’esercizio del diritto al risarcimento , rientranti nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri ( 9 ). 33. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., la Corte ha riconosciuto che la questione della determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione ( 10 ). Pertanto, le norme nazionali in materia non devono pregiudicare la piena efficacia di detta disposizione. 34. La presente causa impone, in sostanza, di stabilire chi possa avvalersi del diritto di chiedere il risarcimento a seguito di una violazione dell’articolo 101 TFUE, nonché la tipologia di danni che possono essere risarciti ( 11 ). 35. Come illustrerò più dettagliatamente nel prosieguo, le suddette questioni sono di fatto direttamente disciplinate dal diritto dell’Unione e ciò per motivi ben fondati ( 12 ). Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, occorre, in via preliminare, valutare se l’articolo 101 TFUE, da cui la Corte – al fine di garantire la piena efficacia di tale disposizione – ha dedotto il diritto di chiedere il risarcimento ( 13 ), accordi a un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per violazione di detta disposizione il diritto di chiedere il risarcimento del pregiudizio economico subito a causa del pagamento di tale ammenda ( 14 ). Qualora non si tratti di un diritto conferito dal diritto dell’Unione, occorre esaminare se tale diritto pregiudichi la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE. C. Portata della protezione conferita dall’articolo 101 TFUE 1. L’impresa quale autore di violazioni del diritto della concorrenza a) Nozione 36. Dal tenore letterale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risulta che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «impresa» per designare l’autore di un’infrazione al divieto enunciato in tale disposizione ( 15 ). 37. La nozione di «impresa» è stata altresì utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per definire l’entità a cui la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere un’ammenda per sanzionare un’infrazione alle regole del diritto della concorrenza dell’Unione ( 16 ). 38. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese ( 17 ). 39. Tale nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Tale unità economica consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 18 ). 40. Qualora tale ente violi le regole della concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione ( 19 ). 41. In tale contesto, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la responsabilità delle imprese può essere accertata solo se l’infrazione del diritto della concorrenza dell’Unione è stata commessa intenzionalmente o per negligenza ( 20 ). Come sottolineato dal giudice a quo nella decisione di rinvio, la loro responsabilità è quindi personale e non vicaria ( 21 ). 42. Analogamente, dalla direttiva 2014/104/UE ( 22 ), e in particolare all’articolo 2, punto 2 ( 23 ), risulta che il legislatore dell’Unione ha definito l’«autore della violazione» come «l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza» ( 24 ). 43. Proprio in relazione al private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione, la Corte ha statuito che, dato che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione è personale, spetta all’impresa che viola tali regole rispondere del danno causato dalla violazione. Quindi, gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese, ai sensi di tale disposizione, che hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica ( 25 ). 44. Ne consegue pertanto che l’impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, costituisce la nozione pertinente sia nel contesto del public enforcement che del private enforcement ( 26 ). 45. In tale contesto, farò riferimento a una particolarità del diritto tedesco in materia di illeciti amministrativi, menzionata in udienza dall’Ufficio federale dei cartelli. È stato spiegato che, nell’ambito di un procedimento amministrativo che porta all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, l’autorità deve anzitutto accertare la responsabilità di una persona fisica. Se tale persona fisica ricopre una posizione di rilievo all’interno di una persona giuridica, può essere accertata la responsabilità di quest’ultima. In sostanza, è la responsabilità della persona fisica a determinare la responsabilità della persona giuridica ( 27 ). 46. Ne consegue quindi che, ai sensi del diritto tedesco, poiché l’autore dell’infrazione è primariamente la persona fisica, essendo questa una conditio sine qua non per avviare successivamente un procedimento e infliggere un’ammenda alla persona giuridica, è comprensibile che l’ammenda pagata da quest’ultima rappresenti un pregiudizio nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno, in linea di principio imputabile alla persona fisica che agisce per conto della persona giuridica. Nel diritto dell’Unione, invece, l’autore dell’infrazione è un’impresa (o un’associazione di imprese). Inoltre, quest’ultima è anche l’ente responsabile del risarcimento dei danni causati da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE. L’impresa non può essere contemporaneamente l’autore del fatto illecito e la parte lesa. b) Imputazione degli atti dei dipendenti all’impresa 47. Le persone fisiche che lavorano per un’impresa, forniscono ad essa servizi o la rappresentano, non sono – di per sé e per una di queste ragioni – imprese. Per contro, per la durata del rapporto corrispondente con l’impresa, esse fanno parte dell’unità economica costituita da quest’ultima ( 28 ). 48. Per tale motivo, secondo una giurisprudenza consolidata, affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa infliggere ammende alle imprese o alle associazioni di imprese, non è necessaria l’azione o quanto meno la consapevolezza dei soci o dei dirigenti principali dell’impresa interessata, ma l’azione di una persona che sia autorizzata ad agire per conto dell’impresa stessa ( 29 ). 49. Pertanto, la Corte ha dichiarato che per constatare l’esistenza di un accordo restrittivo della concorrenza non è necessario dimostrare il comportamento personale del rappresentante statutario di un’impresa oppure l’assenso specifico, in forma di mandato, di tale rappresentante al comportamento di un suo dipendente che abbia partecipato a una riunione anticoncorrenziale ( 30 ). 50. Ai fini dell’accertamento di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, l’eventuale operato anticoncorrenziale di un dipendente è pertanto attribuibile all’impresa di cui egli fa parte, essendone tale impresa, per principio, ritenuta responsabile ( 31 ). 51. Da quanto precede risulta che, identificando nell’impresa l’autore di infrazioni del diritto della concorrenza, il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso attribuire la responsabilità di tali azioni all’impresa e non alle persone fisiche che vi lavorano o la rappresentano. c) Nessuna imputazione degli atti di un organo direttivo ai suoi singoli membri 52. Sebbene in un contesto diverso, ritengo che la sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. avvalori ulteriormente la tesi secondo cui i singoli membri di un determinato ente non devono essere ritenuti responsabili di una violazione del diritto della concorrenza commessa da tale ente. 53. La causa che ha dato luogo a tale sentenza verteva sull’adozione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Lietuvos notarų rūmai (Consiglio del Notariato lituano) di talune norme volte a chiarire i metodi di calcolo degli onorari notarili. L’autorità nazionale garante della concorrenza ha qualificato tali «precisazioni» come decisioni di un’associazione di imprese in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE ( 32 ). 54. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del Notariato era l’organo direttivo di detto consiglio, composto da notai facenti parte di tale associazione di imprese. In forza dello Statuto di detto consiglio, le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] erano vincolanti, cosicché dovevano essere considerate decisioni del Consiglio del Notariato stesso ( 33 ). Tuttavia, l’autorità nazionale garante della concorrenza aveva inflitto ammende individuali ai notai a causa della loro qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] alle date di adozione delle precisazioni ( 34 ). 55. In risposta alla questione se, alla luce dell’articolo 101 TFUE, potessero essere imposte tali sanzioni individuali, la Corte ha ritenuto che il principio della responsabilità personale, che esige che sia sanzionato per un’infrazione alle regole di concorrenza solo l’ente che ne è l’autore, osta a un approccio del genere, poiché i notai che erano membri del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del Notariato al momento dell’adozione delle precisazioni non possono essere considerati coautori dell’infrazione constatata dal Consiglio per la concorrenza nel procedimento principale ( 35 ). 56. Ritengo che tale logica debba applicarsi per analogia alla presente causa. Al pari dei notai che agivano in qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del Notariato, e non in qualità di singole imprese ( 36 ), il convenuto nel caso di specie agiva in qualità di amministratore unico della prima ricorrente ( 37 ). 2. Obiettivi dell’articolo 101 TFUE 57. Al fine di stabilire se l’articolo 101 TFUE consenta a un’impresa, che è stata sanzionata per aver violato detta disposizione, di chiedere al suo organo direttivo un risarcimento pari all’importo di tale sanzione, è altresì necessario valutare gli obiettivi di detta disposizione ( 38 ). 58. A tal riguardo, la Corte ha statuito che l’articolo 101 TFUE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato FUE, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale ( 39 ). 59. Nel contesto specifico delle azioni per il risarcimento dei danni derivanti da una violazione dell’articolo 101 TFUE, la Corte ha sottolineato che il diritto degli Stati membri che disciplina tali azioni deve, in particolare, tener conto dell’obiettivo perseguito da tale disposizione, volta a garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva e non falsata del mercato interno e, quindi, di prezzi fissati in base al meccanismo della libera concorrenza ( 40 ). 60. Di conseguenza, l’articolo 101 TFUE non intende in alcun modo conferire a un’impresa che abbia violato tale disposizione il diritto di chiedere a un membro del suo organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante dal pagamento della rispettiva ammenda. 61. A tal riguardo, la presente causa va distinta da quella che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima riguardava l’esercizio di un diritto (di chiedere il risarcimento) derivato dal diritto dell’Unione. 62. Rammento che tale causa riguardava i contratti tipo usati per la locazione di pub, in forza dei quali i locatari (compreso il sig. [OSCURATO:PERSONA]) erano tenuti ad acquistare un quantitativo minimo di birra rigorosamente definito esclusivamente dalla fabbrica di birra [OSCURATO:PERSONA] ai prezzi fissati da quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] ha intentato un’azione giudiziaria nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle forniture di birra rimaste insolute. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’accordo era in contrasto con l’attuale articolo 101 TFUE. Egli ha altresì proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento danni, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] vendeva la sua birra ai gestori di pub indipendenti a prezzi sostanzialmente più bassi rispetto a quelli riportati nel listino dei prezzi applicati agli esercenti locatari vincolati, e che tale differenza di prezzo riduceva la sua redditività ( 41 ). 63. Tenuto conto degli obiettivi dell’articolo 101 TFUE menzionati ai paragrafi 58 e 59 delle presenti conclusioni, il sig. [OSCURATO:PERSONA] invocava quindi un diritto derivante dal diritto dell’Unione. 64. La Corte ha conseguentemente statuito che l’articolo 101 TFUE osta all’applicazione di una normativa nazionale in base alla quale una parte di un accordo restrittivo della concorrenza non possa chiedere il risarcimento dei danni all’altra parte per il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’accordo, per il solo motivo che essa è parte di un siffatto accordo. 65. Tuttavia, va ricordato che la Corte ha altresì affermato che l’articolo 101 TFUE non osta a che il diritto nazionale neghi a una parte, della quale sia stata accertata una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza, il diritto di ottenere un risarcimento danni dalla controparte. Conformemente ad un principio riconosciuto nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un singolo non può trarre beneficio dal proprio comportamento illecito, qualora quest’ultimo sia accertato ( 42 ). 66. In circostanze come quelle del caso di specie, il comportamento illecito della prima ricorrente è stato accertato dall’Ufficio federale dei cartelli. Detta autorità le ha quindi inflitto un’ammenda. Come ho illustrato in precedenza, nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza la responsabilità delle imprese per una violazione di tale diritto è personale. Ne consegue quindi necessariamente che una siffatta impresa non è legittimata a chiedere il risarcimento dei danni. 3. Sulla portata della tutela conferita dall’articolo 101 TFUE nella giurisprudenza della Corte 67. Talune affermazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. suggeriscono che, per avere il diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE, non è necessario che tale danno rientri nella tutela conferita dall’articolo 101 TFUE. Desidero pertanto spendere qualche parola al fine di chiarire tale aspetto alla luce delle circostanze del caso di specie. 68. In via preliminare, nella sentenza Manfredi e a., la Corte ha statuito che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE ( 43 ). 69. Dal canto suo, la causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. riguardava il diritto del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) di chiedere un risarcimento ai membri di un cartello operante nel mercato degli ascensori. Pur non operando sul citato mercato, il suddetto organismo pubblico concedeva sovvenzioni per progetti edilizi in cui venivano installati ascensori a prezzi maggiorati. Esso ha quindi sostenuto di essere stato obbligato a concedere sovvenzioni di importo maggiore di quelle che sarebbero state concesse se tale intesa non fosse esistita e, di conseguenza, di non aver potuto utilizzare tale differenza ad altri fini più lucrativi ( 44 ). 70. I partecipanti all’intesa hanno contestato, in sostanza, il diritto del [OSCURATO:PERSONA] di chiedere il risarcimento di tale danno, argomentando che quest’ultimo non presentava un nesso sufficiente con l’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 101 TFUE e non era pertanto tale da dar luogo a risarcimento ( 45 ). 71. La Corte ha ribadito quanto statuito nella sentenza Manfredi e a. e ha ritenuto che ogni pregiudizio che presenti un nesso di causalità con una violazione dell’articolo 101 TFUE deve poter dar luogo a un risarcimento al fine di garantire l’applicazione effettiva dell’articolo 101 TFUE e di preservare l’effetto utile di questa disposizione ( 46 ). Pertanto, non è necessario che il pregiudizio subito dalla persona interessata presenti, inoltre, un nesso specifico con l’«obiettivo di tutela» perseguito dall’articolo 101 TFUE ( 47 ). La Corte ha sottolineato che sostenere una tesi diversa equivarrebbe ad esonerare i partecipanti ad un’intesa dall’obbligo di risarcire l’insieme dei danni che potrebbero aver causato ( 48 ). 72. Ritengo che la suddetta sentenza non osti a una valutazione della portata della tutela e, pertanto, degli obiettivi perseguiti dall’articolo 101 TFUE ( 49 ), al fine di garantire che il conferimento di un diritto risarcitorio non sia in contrasto con tali obiettivi e, pertanto, non pregiudichi la piena efficacia della citata disposizione. 73. Ne consegue quindi che la causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. mirava a garantire che la cerchia dei potenziali danneggiati e dei danni potenziali non fosse limitata dalle disposizioni del diritto nazionale, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE. In tali circostanze, laddove il diritto al risarcimento derivi dall’articolo 101 TFUE e rafforzi chiaramente l’efficacia di detta disposizione, non è necessario stabilire, in aggiunta , un nesso specifico con l’obiettivo di tutela perseguito da tale disposizione. La presente causa verte invece sulla necessità di garantire che la domanda di risarcimento in questione, consentita dal diritto nazionale, non sia in contrasto con gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE e, pertanto, non comprometta la piena efficacia di detta disposizione. Ciò sarà analizzato nella sezione seguente. D. Sulla piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e sull’effetto utile del divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE 1. Complementarità del public enforcement e del private enforcement 74. La Corte considera da tempo il public enforcement e il private enforcement complementari. 75. A tal riguardo, essa ha statuito che il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un danno causato da un’intesa o da una pratica vietata ai sensi dell’articolo 101 TFUE rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare accordi o pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo quindi al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione. Al di là del risarcimento stesso del danno lamentato, la concessione di un siffatto diritto concorre all’obiettivo di dissuasione. Questa apertura è quindi in grado di porre rimedio non solo al danno diretto che si presume abbia subito la persona in questione, ma anche al danno indiretto alla struttura e al funzionamento del mercato, che non ha potuto raggiungere la sua piena efficacia economica, in particolare a beneficio dei consumatori interessati ( 50 ). 76. La Corte ha pertanto concluso che, come l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte delle autorità pubbliche ( public enforcement ), le azioni di risarcimento del danno per violazione di tali regole ( private enforcement ) costituiscono parte integrante del sistema di applicazione di tali regole, che mira a contrastare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall’adottare tali comportamenti ( 51 ). 77. A mio avviso, concedere a un’impresa il diritto di chiedere a un membro del suo organo di amministrazione un risarcimento pari all’importo dell’ammenda inflittale per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione vanifica tali obiettivi. Inoltre, determina un effetto che è esattamente antitetico a quelli che il private enforcement intende produrre. Anziché determinare un effetto complementare, tale spettanza del diritto compromette l’efficacia dell’ammenda inflitta dall’autorità pubblica. 78. Nell’ambito del presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che un recupero parziale dell’importo dell’ammenda non ridurrebbe in modo significativo né la sua efficacia né il suo effetto dissuasivo. L’importo specifico passibile di recupero sarebbe determinato caso per caso dal giudice nazionale adito con l’azione risarcitoria. 79. A tal riguardo, occorre ricordare che le ammende per violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla natura dell’infrazione ( 52 ). 80. La Corte ha inoltre sottolineato che l’efficacia delle sanzioni inflitte dalle autorità garanti della concorrenza nazionali o dell’Unione in forza dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), TFUE è una condizione per l’applicazione uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE ( 53 ). 81. Nel caso della [OSCURATO:PERSONA], tali requisiti sono soddisfatti applicando gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: gli «Orientamenti per il calcolo delle ammende») ( 54 ). A quanto mi consta, la maggior parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza dell’Unione applica orientamenti comparabili ( 55 ). 82. In concreto, la soluzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] descritta al precedente paragrafo 78 violerebbe il principio stesso di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive. In verità, il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento sarebbe invitato a «modificare» l’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa o da un’autorità nazionale garante della concorrenza. 83. Per quanto riguarda l’imposizione di ammende da parte della [OSCURATO:PERSONA], ciò potrebbe inoltre violare l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, il quale dispone che i giudici nazionali non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 56 ). Tale principio vale altresì quando i giudici nazionali sono investiti di una domanda di risarcimento dei danni provocati da un’intesa o da una pratica che una decisione di detta istituzione abbia qualificato come contrarie all’articolo 101 TFUE ( 57 ). 84. Inoltre, solo i giudici dell’Unione sono competenti a ridurre l’importo di un’ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] (articolo 31 del regolamento n. 1/2003) ( 58 ). 85. A mio avviso, ne consegue quindi che un’azione di risarcimento danni non può di fatto interferire con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] o di un’autorità nazionale garante della concorrenza che irroga un’ammenda ( 59 ). 86. Pertanto, un’impresa alla quale sia stata inflitta un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione non può invocare, a fondamento dell’azione, il pregiudizio economico derivante dal pagamento di tale ammenda. Qualsiasi richiesta di risarcimento basata esclusivamente sull’ammenda irrogata e pagata deve essere fatta valere nell’ambito di un procedimento di public enforcement , dinanzi alle autorità garanti della concorrenza o, in sede di impugnazione, dinanzi a un giudice. 87. Il fatto che l’onere di un’ammenda irrogata a un’impresa per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione non possa essere successivamente compensato sembra derivare dalla sentenza nella causa X BV ( 60 ), richiamata dalla maggioranza delle parti intervenute dinanzi alla Corte. 88. In detta sentenza, la Corte ha sostanzialmente affermato che la possibilità di dedurre, interamente o in parte, l’importo di un’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione dagli utili imponibili di una società è idonea a incidere sull’efficacia delle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), TFUE e, quindi, rischia di compromettere l’applicazione uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE ( 61 ). 89. Non ritengo che la deducibilità fiscale di una parte della sanzione – e la corrispondente riduzione del bilancio dello Stato – sia stata determinante nel ragionamento della Corte. Ciò che sembra essere determinante è il fatto che la riduzione dell’onere della sanzione a carico dell’impresa ne compromette l’efficacia, indipendentemente da quale altro soggetto sostenga tale onere. 2. Peculiarità delle violazioni dell’articolo 101 TFUE 90. Nell’ambito del presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che, se si ammettesse che un’impresa autrice dell’infrazione possa recuperare una parte dell’importo dell’ammenda presso persone fisiche che agiscono per suo conto, la maggiore dissuasione nei confronti di tali persone compenserebbe la minore dissuasione nei confronti dell’impresa. 91. A mio avviso, tale posizione non tiene conto della natura specifica delle violazioni del diritto della concorrenza e delle relative ammende. Essa è altresì in palese contraddizione con la consolidata giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di impresa quale autore di infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione e, pertanto, quale soggetto il cui comportamento anticoncorrenziale deve essere scoraggiato (e sanzionato, se del caso) ( 62 ). 92. A tal riguardo, in primo luogo, l’ammenda è calcolata in funzione delle circostanze specifiche dell’impresa. In particolare, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza il valore delle vendite dei beni o servizi ai quali l’infrazione si riferisce ( 63 ). Questo dimostra che l’ammenda è destinata a produrre i suoi effetti sul mercato rilevante e a riflettere la posizione dell’impresa su quest’ultimo. Ciò sembra essenziale per conseguire gli obiettivi repressivi e dissuasivi delle sanzioni pecuniarie ( 64 ). 93. Inoltre, quando un'impresa continua o ripete l’infrazione, rifiuta di cooperare durante lo svolgimento delle indagini o svolge il ruolo di capofila nel commettere l’infrazione, si constata l'esistenza di circostanze aggravanti ( 65 ). In aggiunta, in circostanze eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare ( 66 ). Infine, l’importo finale dell’ammenda per l’impresa o associazione d’imprese che hanno partecipato all’infrazione non deve in ogni caso superare il 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, come stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. La situazione di un membro dell’organo direttivo non è invece affatto presa in considerazione. 94. A mio parere, da ciò derivano due conseguenze: una è che, come sostenuto da diverse parti intervenute dinanzi alla Corte, accettare il diritto dell’impresa di chiedere a un membro del suo organo direttivo un risarcimento pari all’importo dell’ammenda violerebbe i diritti della difesa di quest’ultimo ( 67 ). L’altra conseguenza è che il modo in cui viene calcolata l’ammenda sembra basarsi sull’ipotesi che il suo onere gravi in modo permanente sull’impresa. 95. In secondo luogo, è vero che la possibilità di chiedere un risarcimento a un membro dell’organo direttivo per il pregiudizio economico derivante dal pagamento di un’ammenda inflitta a una società può essere giustificata in altre circostanze. Ciò spiega anche perché l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 2157/2001 ( 68 ), che costituisce una disposizione generale in materia di responsabilità nei confronti della società europea ( [OSCURATO:PERSONA] , in prosieguo: la «SE») ( 69 ), stabilisce che «[i] membri dell’organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SE applicabili alle società per azioni, dei danni subiti dalla SE in seguito all’inosservanza da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri inerenti alle loro funzioni». 96. Ciò può infatti essere giustificato, in particolare, qualora il membro dell’organo direttivo abbia violato uno specifico obbligo di direzione, il che giustifica comunque l’irrogazione di un’ammenda nei confronti della società ( 70 ). 97. Per contro, come indicato al paragrafo 76 delle presenti conclusioni, le ammende per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione mirano a sanzionare il comportamento personale delle imprese. 98. Inoltre, nella misura in cui ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, una violazione dell’articolo 101 TFUE può andare a vantaggio dell’impresa stessa (degli azionisti) e rafforzare la sua posizione sul mercato rilevante. Ecco perché la logica alla base dell’ammenda consiste nel privare l’impresa dei benefici derivanti dalla violazione, indipendentemente da qualsiasi ulteriore possibilità di recuperare gli utili eccedenti. 99. Pertanto, come risulta dall’articolo 51 del regolamento n. 2157/2001, il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una società chieda il risarcimento dei danni ai membri del suo organo direttivo. Tale diritto è tuttavia escluso qualora il danno lamentato sia il pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di un’ammenda inflitta per violazione dell’articolo101 TFUE. 100. In ogni caso, secondo un principio ermeneutico generale, un testo del diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in conformità con l’insieme del diritto primario ( 71 ), segnatamente l’articolo 101 TFUE. Se la Corte dovesse seguire il mio approccio, l’articolo 51 del regolamento n. 2157/2001 andrebbe quindi interpretato nel senso che esso non comprende il pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. 101. In terzo luogo, le violazioni del diritto della concorrenza non sono commesse da una sola persona. Al contrario, a tale genere di violazioni contribuiscono diverse persone, siano esse responsabili della nomina del consiglio di amministrazione, il servizio di conformità che non avrebbe realizzato un programma di conformità efficace, coloro che partecipano effettivamente all’accordo anticoncorrenziale o i dipendenti che attuano successivamente tale accordo (ad esempio, fissando i prezzi conformemente alla strategia definita dai membri dell’intesa). Nelle grandi imprese, tutte queste funzioni tendono ad essere svolte da soggetti diversi. Inoltre, le infrazioni tendono a derivare da molteplici fattori, quali l’assenza di una cultura favorevole alla concorrenza, la pressione per il conseguimento di grandi profitti o una struttura di mercato incline alla collusione. Ecco perché, a mio avviso, gli estensori degli attuali articoli 101 e 102 TFUE si sono concentrati sull’attività delle imprese (parallelamente alla nozione di unità economica), in quanto tale entità è quella che meglio coglie tutte le suddette sfumature, nonché tutte quelle che possono eventualmente contribuire a una violazione del diritto della concorrenza ( 72 ). E. Se, ai fini della risposta alla questione pregiudiziale, rilevi l’esistenza di una polizza D&O 102. Da quanto precede risulta che: i) l’articolo 101 TFUE non mira a tutelare la situazione giuridica di un’impresa alla quale è stata inflitta un’ammenda per violazione di tale disposizione e che considera l’importo di tale ammenda come un pregiudizio economico, ii) una siffatta azione pregiudicherebbe effettivamente la piena efficacia di detta disposizione e, iii) per tale ragione, nell’ambito del private enforcement non vi è alcun fondamento dell’azione che possa riguardare un’ammenda inflitta da un’autorità garante della concorrenza. 103. Di conseguenza, il mio ragionamento non dipende da chi, oltre all’impresa, potrebbe sopportare l’onere dell’ammenda: se non è l’impresa stessa, la piena effettività dell’articolo 101 TFUE risulta compromessa. 104. Pertanto, l’esistenza di una polizza D&O, e quindi la possibilità che l’onere finanziario dell’ammenda finisca per essere sopportato da una compagnia di assicurazioni, non fa che rafforzare l’assunto secondo cui il recupero dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa è precluso dall’articolo 101 TFUE. 105. Di conseguenza, propongo di rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’impresa alla quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria per aver violato la suddetta disposizione chieda a un membro del proprio organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di detta sanzione. F. Osservazioni conclusive 106. Il ragionamento che propongo nelle presenti conclusioni non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di infliggere ammende personali ai membri di un organo direttivo che abbiano partecipato all’infrazione per conto di un’impresa, il che è ammesso dall’articolo 5 e dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. In realtà, fintantoché ciò riguarda il public enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione e non sposta l’onere dell’ammenda dall’impresa interessata, si tratta di una questione completamente diversa da quella di cui trattasi nella presente causa. 107. Inoltre, sono certamente consapevole del fatto che, allo stato attuale del diritto della concorrenza dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone del potere di sanzionare le persone fisiche. Ciò richiederebbe una modifica del regolamento n. 1/2003 ( 73 ) ed è in contrasto con gli ordinamenti giuridici di diversi Stati membri, come la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], in cui le autorità garanti della concorrenza dispongono di tale potere. Nel caso di specie, infatti, al convenuto è stata inflitta un’ammenda di EUR 126 000 per aver partecipato all’intesa dei produttori di acciaio per conto della prima ricorrente. 108. È vero che l’attribuzione di tale competenza alla [OSCURATO:PERSONA] rafforzerebbe l’efficacia dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Tuttavia, come spero di aver dimostrato, non ritengo che spostare l’onere dell’ammenda inflitta all’impresa sulla persona fisica o sulle persone fisiche che la rappresentavano porrebbe rimedio a tale mancanza di competenza. Come ho sostenuto, ciò indebolirebbe piuttosto l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE. 109. Pertanto, allo stato attuale del diritto dell’Unione, altri mezzi per «migliorare» l’efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione potrebbero includere l’imposizione di un’ammenda a un’impresa da parte della [OSCURATO:PERSONA] unitamente a un’ammenda personale inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza ( 74 ). Inoltre, nell’ambito delle azioni di private enforcement , le imprese possono recuperare dai membri del proprio organo direttivo l’importo del risarcimento versato alle persone lese per il danno causato a queste ultime da una violazione dell’articolo 101 TFUE ( 75 ). V. Conclusione 110. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’impresa alla quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria per aver violato la suddetta disposizione chieda a un membro del proprio organo direttivo il risarcimento del pregiudizio economico derivante esclusivamente dal pagamento di detta sanzione. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Sentenza della Court of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) [Corte d’appello di Inghilterra e Galles ([OSCURATO:PERSONA]) (Sezione civile)] del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] v Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, punto 19. 3 Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3). 5 V. «Orientamenti per la determinazione delle ammende nei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni in materia di cartelli» dell’Ufficio federale dei cartelli dell’11 ottobre 2021, punto 5 e nota 6. 6 Sentenze del 20 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 60). V., più recentemente, sentenza del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 51). 7 V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni. 8 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 29) e sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). 9 Conclusioni presentate dall’avvocata generale Kokott nelle cause Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 28) e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑435/18, EU:C:2019:651, paragrafo 44), nonché dall’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafo 59). 10 Sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑724/17; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.», EU:C:2019:204, punto 28). 11 V. conclusioni di tenore analogo dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑435/18, EU:C:2019:651, paragrafo 60). 12 V., al riguardo, [OSCURATO:PERSONA], W., «Of rights, remedies and procedures», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 37, n. 3, 2000, pagg. da 501 a 536, alla pag. 526. 13 V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. V. altresì conclusioni presentate dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Banks (C‑128/92, EU:C:1993:860, paragrafo 45). 14 È opportuno citare in questa sede [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che «[l]a nozione di diritto si riferisce (…) a una posizione giuridica che una persona (…) può vantare e che, in condizioni normali, può far valere dinanzi a un organo giurisdizionale contro le altre parti (alcune o tutte) mediante uno o più mezzi di ricorso , ovvero tipi di azione volti a porre rimedio alle violazioni dei diritti di cui trattasi, secondo procedure che disciplinano l’esercizio di tali tipi di azione intesi a rendere operativo il mezzo di ricorso di cui trattasi». ([OSCURATO:PERSONA], W., nota 12, op. cit., pag. 502, traduzione libera). 15 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 29 e giurisprudenza ivi citata), nonché sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21; in prosieguo: la «sentenza Lietuvos notarų rūmai e a.», EU:C:2024:49, punto 113). 16 Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, in prosieguo: la «sentenza Sumal», EU:C:2021:800, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 17 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 18 V. sentenza Sumal (punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 19 V. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punto 114 e giurisprudenza ivi citata). 20 Per la responsabilità accertata da un’autorità nazionale garante della concorrenza, v. articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1. 21 V. anche, nella stessa ottica, sentenza della Court of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (Sezione civile)] del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] v Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, punto 20. 22 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 23 V. altresì articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. 24 Sentenza Sumal (punto 40). 25 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 31 e 32). 26 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 47) e Sumal (punto 38). 27 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑807/21, EU:C:2023:950, punto 20), che fa riferimento all’articolo 30 dell’OWiG, applicabile al caso di specie (v. paragrafo 9 delle presenti conclusioni). 28 Sentenze del 16 settembre 1999, Becu e a. (C-22/98, EU:C:1999:419, punto 26) e del 21 luglio 2016, VM Remonts e a. (C‑542/14, EU:C:2016:578, punto 23). 29 Sentenze del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 97), e del 7 febbraio 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, punto 25). 30 Sentenza del 7 febbraio 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, punto 28). 31 Sentenza del 21 luglio 2016, VM Remonts e a. (C‑542/14, ECLI:EU:C:2016:578, punto 24). 32 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punti da 26 a 29). 33 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a (punti 116 e 119). 34 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a (punto 120). 35 Sentenza Lietuvos notarų rūmai e a (punto 121). 36 Nonostante il fatto che i notai fossero considerati «imprese», motivo per cui il Consiglio del Notariato è stato qualificato come «associazione di imprese» (v. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a., punto 68). 37 Ciò non pregiudica la possibilità di imporre sanzioni alle persone fisiche in forza del diritto nazionale, che non era in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. Per quanto riguarda l’imposizione di sanzioni a persone fisiche ai sensi del diritto nazionale, v. paragrafo 106 delle presenti conclusioni. 38 Per quanto riguarda il criterio per stabilire se ai sensi del diritto dell’Unione esista tale facoltà e la categoria dei soggetti tutelati, v. Tridimas, T., «[OSCURATO:PERSONA] regulation and private law remedies: An EU law perspective», in Cherednychenko O. e Andenas, M. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham, 2020, pagg. da 47 a 72, alla pag. 62. 39 Sentenze del 4 giugno 2009, T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 38), e del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 125). 40 Sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑435/18; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.», EU:C:2019:1069, punto 26). 41 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti da 5 a 7). 42 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 31). 43 Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 61). 44 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 9). 45 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 29). 46 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 30). 47 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 31). 48 [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 31). 49 In effetti, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate alla luce dei loro obiettivi, ivi compreso quando si tratta di valutare chi abbia il diritto di avvalersene. In tal senso, v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑253/00, EU:C:2002:497, punti da 29 a 31), la cui formulazione è chiaramente ispirata a quella utilizzata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafi da 61 a 64 delle presenti conclusioni). V. altresì sentenza del 4 dicembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑97/96, EU:C:1997:581, punto 22). 50 V. sentenza Sumal (punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). 51 V. sentenza Sumal (punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 52 V. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punti 111 e 112). V. altresì articolo 13 della direttiva 2019/1. 53 Sentenza dell’11 giugno 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359, punto 37). 54 GU 2006, C 210, pag. 2. 55 V., a titolo di esempio, la Comunicazione dell’autorità francese garante della concorrenza del 30 luglio 2021, gli Orientamenti dell’Autorità federale garante della concorrenza dell’11 ottobre 2021 o gli Orientamenti dell’autorità portoghese garante della concorrenza del 20 dicembre 2012. 56 Sentenza Sumal (punto 55). 57 Sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 51). 58 Sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 62). 59 V., in tal senso, sentenza Sumal (punto 59), in cui la Corte ha dichiarato, sotto forma di obiter dictum , che un’azione di private enforcement non può, in pratica, comportare l’irrogazione di un’ammenda a soggetti che non hanno preso parte al procedimento amministrativo sfociato nell’irrogazione di tale ammenda. 60 Sentenza dell’11 giugno 2009 (C‑429/07, EU:C:2009:359). 61 Sentenza dell’11 giugno 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359, punti 38 e 39). 62 V. paragrafi da 36 a 44 delle presenti conclusioni. 63 V. Orientamenti per il calcolo delle ammende, punto 13. 64 V. sentenza Lietuvos notarų rūmai e a. (punto 110). 65 V. Orientamenti per il calcolo delle ammende, punto 28. 66 V. Orientamenti per il calcolo delle ammende, punto 35. 67 V. altresì, in tal senso, sentenza Sumal (punto 59). 68 Regolamento del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU 2001, L 294, pag. 1). 69 A mio avviso, l’articolo 51 del regolamento n. 2157/2001 è paragonabile all’articolo 43, paragrafo 2, della GmbHG o all’articolo 93, paragrafo 2, dell’AktG, sui quali si basano le ricorrenti nella presente causa (v. paragrafi 6 e 7 delle presenti conclusioni). 70 V., a tal riguardo, sentenza del 21 ottobre 2025 dell’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (31 U 3/25, DE:OLGHE:2025:1021.31U3.25.00). 71 Sentenza del 2 febbraio 2021, Consob (C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 50). 72 V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. 73 V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 74 V., a tal riguardo, considerando 10, ultima frase, della direttiva 2019/1, ai sensi del quale «[g]li Stati membri dovrebbero essere in grado di conferire alle [autorità nazionali garanti della concorrenza] poteri supplementari oltre a quelli fondamentali di cui alla presente direttiva, al fine di migliorare la loro efficacia, come il potere di irrogare ammende a persone fisiche (...)». 75 Wils, W., «[OSCURATO:PERSONA] between [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] for Damages», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 32, n. 1, marzo 2009, pagg. da 3 a 26, alla pag. 5.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2016 — Fons Iuris — Fons Iuris