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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cen N. If2O23 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in punto di affer- mata responsabilità sul rilievo che non vi sarebbe la prova della destinazione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro e con un secondo motivo erronea qualificazione giuridica del fatto laddove non si è ritenuto di riqualificarlo con rife- rimento alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti pro- batorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individua- zione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina caduta in sequestro (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) tenendo conto del dato quantitativo e delle modalità di occultamento dello stupefacente, oltre che del rinvenimento di un rotolo di nastro isolante e di un piattino sporchi di polvere bianca e di sostanza da taglio (mannitolo o magnesio) normalmente utilizzati per la predisposizione delle dosi.

E quindi operando pienamente nel solco della consolidata giurispru- denza sul punto di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7191/2018, Rv. 272463; Sez. 3 n. 46610/2014, Rv. 260991; Sez. 6 n. 44419/2008, Rv. 241604).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di N. 9249/2023 R.G. procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

La Corte territoriale ha anche motivatamente rigettato la richiesta di qualifi- cazione del fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 d.

P.R. 309/90 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (con particolare riferimento non solo al dato quantitativo, ma anche a quello qua- litativo, alle modalità di occultamento nel furgone e a quelle del materiale atto al confezionamento delle dosi), in piena aderenza ai principi affermati da Sez.

Un. n. 51063/2018, Muralo, Rv. 274076 e da tutta la giurisprudenza successiva.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cen N. If2O23 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in punto di affer- mata responsabilità sul rilievo che non vi sarebbe la prova della destinazione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro e con un secondo motivo erronea qualificazione giuridica del fatto laddove non si è ritenuto di riqualificarlo con rife- rimento alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti pro- batorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individua- zione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina caduta in sequestro (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) tenendo conto del dato quantitativo e delle modalità di occultamento dello stupefacente, oltre che del rinvenimento di un rotolo di nastro isolante e di un piattino sporchi di polvere bianca e di sostanza da taglio (mannitolo o magnesio) normalmente utilizzati per la predisposizione delle dosi. E quindi operando pienamente nel solco della consolidata giurispru- denza sul punto di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7191/2018, Rv. 272463; Sez. 3 n. 46610/2014, Rv. 260991; Sez. 6 n. 44419/2008, Rv. 241604). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di N. 9249/2023 R.G. procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. La Corte territoriale ha anche motivatamente rigettato la richiesta di qualifi- cazione del fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 d. P.R. 309/90 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (con particolare riferimento non solo al dato quantitativo, ma anche a quello qua- litativo, alle modalità di occultamento nel furgone e a quelle del materiale atto al confezionamento delle dosi), in piena aderenza ai principi affermati da Sez. Un. n. 51063/2018, Muralo, Rv. 274076 e da tutta la giurisprudenza successiva. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023