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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 16773/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

I [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1683/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S . p . a . i n A mministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straord inari pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] zia Giulia S . p . a ., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5451/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso.

Fatti di causa La corte d'appello di Roma, con sentenza in data 4-9- 2018, ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. contro la decisione del tribunale della stessa città che ne aveva a sua volta respinto la domanda revocatoria, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., di una serie di pagamenti eseguiti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per complessivi 1.621.788,32 EUR, nei sei mesi anteriori alla data di ammissione alla procedura concorsuale.

Ha svolto due serie di considerazioni.

Quanto ai pagamenti successivi al d.l. n. 80 del 2008, ha ritenuto esistente la fattispecie di esenzione di cui all’art. 1, terzo comma, del suddetto d.l., in base a un’esegesi di stampo letterale evidenziante quale presupposto di operatività “il mero fatto che l’atto ricada nel periodo indicato, a prescindere dall’esistenza di un piano di risanamento attestato (richiesto, invece, dalla norma della legge fallimentare)”.

Ha invero affermato la natura di legge- provvedimento del citato d.l., avente la ratio di agevolare la prosecuzione dell’attività di Alitalia nella vigenza del prestito- ponte, e ne ha dedotto l’inesistenza di una possibilità di sindacato da parte del giudice del merito sull’essere il pagamento, realizzato nel periodo di vigenza del prestito, idoneo o meno a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Nel solco di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 170 del 2010, ha ritenuto infine non arbitraria o irragionevole la scelta legislativa, in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti e dell’assoluta urgenza dell’intervento di sostegno.

Quanto invece ai pagamenti avvenuti prima del 24-4- 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 80), ha ritenuto sussistenti i requisiti dell’esercizio dell’attività d’impresa e dei termini d’uso onde affermare la esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall., essendosi trattato di corrispettivi dei diritti aeroportuali gestiti in modo conforme, sia dal punto di vista cronologico, sia in considerazione delle modalità riscontrate, alla normale prassi commerciale in essere tra le due parti. [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

L’intimata ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Il primo motivo assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, terzo comma, del d.l. n. 80 del 2008 e dell’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall., anche secondo un’esegesi costituzionalmente orientata, visto che il senso complessivo dell’equiparazione al disposto della legge fallimentare sarebbe quello di estendere il regime di esenzione dalla revocatoria rispetto a pagamenti aventi comune natura e finalità: e dunque identificati dal fine di consentire, anche per Alitalia, la prosecuzione dell’attività d’impresa nell’interesse dei creditori, per la consapevolezza che senza la concessione - ai pagamenti suddetti - del beneficio di esenzione da revocatoria il fine non si potrebbe realizzare.

In questa prospettiva, dunque, l’impugnata sentenza avrebbe errato, perché la norma speciale, anche letteralmente considerata, non prevede affatto un’esenzione generalizzata dalla revocatoria, ma equipara, appunto, il trattamento dei pagamenti ivi considerati a quello dei pagamenti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall.

Tale errore la sentenza avrebbe ripetuto anche sul versante teleologico, dal momento che il legislatore, col d.l. n. 80 del 2008, ha provveduto a correlare l’esenzione della evocatoria all’erogazione del prestito-ponte onde assicurare il pubblico servizio del trasporto aereo; cosicché i pagamenti di Alitalia, sottratti a revocatoria, avrebbero dovuto rispondere necessariamente a questa finalità.

II. - Col secondo motivo (subordinato) la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l. n. 87 del 1953, per avere la corte d’appello applicato, interpretandola nel distinto modo prima detto, una disposizione costituzionalmente illegittima classificata come legge-provvedimento.

III. - Col terzo motivo la ricorrente assume, infine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. a proposito dei pagamenti ritenuti esenti da revocatoria perché svolti nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso.

IV. -Il primo motivo è infondato.

Il d.l. 23-4-2008, n. 80, convertito con modificazioni in l. 23-6-2008, n. 111, reca le “Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”, e stabilisce innanzi tutto le modalità e le condizioni del prestito-ponte in favore di Alitalia, con lo scopo di consentirle di far fronte ai pressanti fabbisogni di liquidità.

È opportuno riportare per intero il testo dell’art. 1 del d.l. citato, conseguente alla legge di conversione.

“1.

E' disposta in favore di Alitalia -Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilità vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2-bis.

2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008. 2-bis.

Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea n.

C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea n.

C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. 2-ter.

Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. 2-quater.

In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale. 2-quinquies.

All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo. 2-sexies.

Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti. 2-septies.

All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte: a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. 2-octies.

L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane [OSCURATO:SOCIETA] eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.”.

V. - Nel caso concreto viene in considerazione il suddetto terzo comma.

Il significato del terzo comma è reso palese dal riferimento a “tutti i pagamenti” eseguiti nel periodo considerato, i quali sono equiparati, quoad effectum, a quelli “di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

VI. - Non può segui rsi l’argomentare della ricorrente a proposito del limite di operatività della disposizione rispetto ai (soli) pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] in senso concretamente (oltre che oggettivamente) funzionale alla continuità aziendale della compagnia aerea; né può seguirsi l’assunto per cui sarebbe il giudice del merito tenuto a una discriminante valutativa in tal modo congegnata, onde giungere a ritenere i pagamenti esenti da revocatoria.

L’argomentare si dipana nel senso che il periodo letterale della norma - “ equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (..) per gli e ffetti previsti dalla medesima disposizione” – sarebbe tale da declinare in senso restrittivo il tipo di pagamento, col fine di stabilire che non ogni pagamento di [OSCURATO:SOCIETA], eseguito nel periodo considerato, è esente da revocatoria, ma solo quello che, nelle condizioni stabilite dall’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall., sarebbe a sua volta esente perché costituente attuazione di un piano di risanamento attestato.

Sennonché il punto di crisi del ragionamento è in ciò: che la norma si contiene intermini assolutamente diversi (se non, per ampiezza, addirittura opposti), e fa riferimento alla piena equiparazione, ope legis, del piano effettuale.

Essa considera ogni pagamento, eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all’art.67 legge fall., sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un piano attestato di risanamento.

Ne segue che nessun riscontro il diverso assunto della ricorrente può trovare nel testo di legge, e che invece è decisiva la circostanza che la fattispecie dell’art. 1 del d.l. n. 80 del 2008 prescinde dal giudizio su un inesistente piano attestato.

In altre parole, l’esenzione da revocatoria opera “come se” Alitalia fosse stata soggetta a un piano di risanamento, anche se tale piano non esiste.

Ed erra dunque la ricorrente nel punto qualificante della sua tesi.

Proprio perché un piano attestato manca, non è vero che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell’atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa secondo gli obiettivi di un inesistente piano.

VII. - Neppure è vero che la norma, nel s uo senso letterale, esige che si tratti di pagamenti riferito a beni o servizi essenziali o indispensabili per la continuazione dell’attività stessa.

Tutt’al contrario.

La norma allude a qualunque pagamento eseguito da [OSCURATO:SOCIETA] a far data dall’ entratain vigore del decreto-legge -e fino al termine indicato nel secondo comma dell’art. 1.

E lo fa perché in base a una previa valutazione legislativa ciò è ritenuto di per sé funzionale a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del prestito-ponte, così da conferire effettiva rilevanza pratica all’intervento finanziario dello Stato.

VIII. -Occorre anche dire che certamente in tal modo il legislatore ha posto un’esenzione specifica in favore dell’impresa di trasporto aereo sovvenuta pubblicamente.

Ma questo non ha come conseguenza che, nel perimetro della garanzia della continuità aziendale di [OSCURATO:PERSONA], si appunti sul giudice del merito un possibile sindacato in ordine al nesso tra i pagamenti e la suddetta funzione di garanzia, per modo da esentare da revocatoria solo quelli che trovano giustificazione concreta e dimostrabile nella finalità perseguita dalla norma stessa di consentire la prosecuzione dell’attività in vista del riequilibrio della situazione finanziaria.

La verità è che, ancora una volta, la norma non dice questo, e che la diversa lettura propugnata dalla ricorrente non ne renderebbe il senso neppure in base al presupposto. [OSCURATO:PERSONA] è sovvenzionata pubblicamente col fine di mantenerla di attività pur in condizione di insolvenza, in quanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendale possa consentire di realizzare l’obiettivo di risanamento, è coerente col fine perseguito dal legislatore non colpire con l’azione revocatoria tutti i terzi che con lei abbiano a contrattare.

Giustappunto l’esenzione conduce alla realizzazione del fine perseguito dal legislatore, e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinata a rimediare –eliminandolo – allo stato di insolvenza.

IX. - Il secondo motiv o va scrutinato nei limiti di quanto già detto, per la sottostante questione di costituzionalità.

Va precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione ancorché il motivo riproponga la questione di legittimità costituzionale non accolta dal giudice del merito, poiché secondo consolidata giurisprudenza la finalità dell'impugnazione è di conseguire una pronuncia più favorevole di quella contenuta nella sentenza impugnata.

In tal caso deve presumersi - in forza del suo rapporto di strumentalità con il merito della controversia - che la questione sia stata dedotta per l’appunto quale mezzo, al fine di conseguire il risultato più favorevole di rimuovere la norma applicata; così che, in sostanza, l'impugnazione viene a investire, sia pure per implicito, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica sospettata di incostituzionalità (v. tra le tante Cass. n. 9284-18, Cass. n. 25343-14, Cass. n. 6963-04).

X. - Ancorché il tal modo scrutinato il motivo va però disatteso, poiché implica una lettura della norma non giustificata neppure dalla esegesi costituzionalmente orientata.

Invero la questione di legittimità sottostante alla tesi è a sua volta manifestamente infondata.

XI. - Deve essere circostanziato, quanto al d.l. n. 80 del 2008, il concetto di legge-provvedimento al quale hanno alluso sia la corte d’appello di Roma, sia la ricorrente.

Codesta ha difatti sostenuto che esisterebbero gravi profili di arbitrarietà e di irragionevolezza della norma applicata.

XII. – Ora le leggi - provvedimento sono tradizionalmente definite in termini diatti formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi, perché si dice che, avuto riguardo al contenuto, mancano le caratteristiche di generalità e astrattezza.

In pratica la legge-provvedimento si caratterizza, da questo punto di vista, per essere preordinata alla cura di un certo interesse pubblico, e quindi per avere, rispetto a questo, carattere singolare e concreto.

A fronte di tale categorizzazione, si distingue peraltro anche un’altra tipologia di legge-provvedimento, ancorata all’intensità della particolarità e concretezza del contenuto.

Sicché si parla pur sempre dileggi-provvedimento laddove (in senso lato) semplicemente siano meno evidenti i suddetti tratti di particolarità econcretezza; e dunque per le leggi a contenuto particolare e ridotta generalità e astrattezza, perché aventi, per esempio, destinatari determinati o perché funzionali a regolare situazioni specifiche; e ancora per le leggi a contenuto concreto e ridotta generalità.

XIII. - In dottrina, vari sono stati i livelli di attenzione nei riguardi di codeste tipologie di leggi, per buona parte tesi a sostenerne un certo ambito di illegittimità, quasi fossero delle patologie nell’esercizio della funzione legislativa.

Oggi queste variegate tesi sono, nella loro assolutezza, superate.

La Corte costituzionale ha chiarito che il vaglio di legittimità, nel quale è coinvolta la legge-provvedimento, deve essere condotto alla luce di stringenti parametri, tenendo conto della necessità di bilanciamento fra tutti gli interessi a vario titolo coinvolti (v.

C. cost. n. 137-09, C. cost. n. 170-10).

Specificamente, a far data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 1957, la conformità della legge- provvedimento viene raccordata aiprincipi di ragionevolezza, uguaglianza, non arbitrarietà e rispetto del legittimo affidamento, al fine di statuire la congruità tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito (e v. per una recente applicazione, C. cost. n. 168-20 relativa al decreto-legge 28- 9-2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova correlate al crollo del [OSCURATO:PERSONA]).

XIV. -Quanto al d.l. n. 80 del 2008, e alla fattispecie di esenzione in esso stabilita, non può affermarsi che sia stato superato ilmenzionato confine di legittimità.

Relativamente all’esenzione da revocatoria la norma non è arbitraria, dal momento che si coniuga con la necessità di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a tutela del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, ritenuto dal legislatore essenziale al punto da indurre a un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale.

Letta in tal senso, la norma di esenzione èpoi coerente coi fini perseguiti.

La sua finalizzazione spiega in modo non implausibile la disomogeneità del trattamento tra i creditori a seconda del pagamento fatto, o meno, nel periodo di vigenza del prestito- ponte.

Né può sottacersi che ogni ipotesi di esenzione da revocatoria, d’altronde, sconta una certa discriminante tra creditori a seconda del fatto considerato rilevante; e non per questo crea problemi di legittimità sul piano costituzionale, dovendo sempre far capo alla non arbitrarietà della scelta legislativa rispetto ai fini ultimi perseguiti.

XV. -Il terzo motivo è inammissibile.

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), legge fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti (Cass. n. 27939-20, Cass. n. 7580-19).

Da questo punto di vista, dunque, l’oggetto della verifica concerne anche e proprio l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute.

La corte d’appello si è uniformata all’insegnamento di questa Corte in ordine alla suddetta modalità di identificazione dei pagamenti eseguiti nei termini d’uso, e il terzo motivo di ricorso si risolve in un tentativo di sovvertimento della valutazione in fatto quanto al requisito di pertinenza dei pagamenti all’attività d’impresa e al rispetto delle modalità solutorie invalse tra le parti.

Ne segue che a esso non va dato seguito, sicché il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 13.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1683/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S . p . a . i n A mministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straord inari pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] zia Giulia S . p . a ., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5451/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. Fatti di causa La corte d'appello di Roma, con sentenza in data 4-9- 2018, ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. contro la decisione del tribunale della stessa città che ne aveva a sua volta respinto la domanda revocatoria, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., di una serie di pagamenti eseguiti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per complessivi 1.621.788,32 EUR, nei sei mesi anteriori alla data di ammissione alla procedura concorsuale. Ha svolto due serie di considerazioni. Quanto ai pagamenti successivi al d.l. n. 80 del 2008, ha ritenuto esistente la fattispecie di esenzione di cui all’art. 1, terzo comma, del suddetto d.l., in base a un’esegesi di stampo letterale evidenziante quale presupposto di operatività “il mero fatto che l’atto ricada nel periodo indicato, a prescindere dall’esistenza di un piano di risanamento attestato (richiesto, invece, dalla norma della legge fallimentare)”. Ha invero affermato la natura di legge- provvedimento del citato d.l., avente la ratio di agevolare la prosecuzione dell’attività di Alitalia nella vigenza del prestito- ponte, e ne ha dedotto l’inesistenza di una possibilità di sindacato da parte del giudice del merito sull’essere il pagamento, realizzato nel periodo di vigenza del prestito, idoneo o meno a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa. Nel solco di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 170 del 2010, ha ritenuto infine non arbitraria o irragionevole la scelta legislativa, in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti e dell’assoluta urgenza dell’intervento di sostegno. Quanto invece ai pagamenti avvenuti prima del 24-4- 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 80), ha ritenuto sussistenti i requisiti dell’esercizio dell’attività d’impresa e dei termini d’uso onde affermare la esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall., essendosi trattato di corrispettivi dei diritti aeroportuali gestiti in modo conforme, sia dal punto di vista cronologico, sia in considerazione delle modalità riscontrate, alla normale prassi commerciale in essere tra le due parti. [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi. L’intimata ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Il primo motivo assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, terzo comma, del d.l. n. 80 del 2008 e dell’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall., anche secondo un’esegesi costituzionalmente orientata, visto che il senso complessivo dell’equiparazione al disposto della legge fallimentare sarebbe quello di estendere il regime di esenzione dalla revocatoria rispetto a pagamenti aventi comune natura e finalità: e dunque identificati dal fine di consentire, anche per Alitalia, la prosecuzione dell’attività d’impresa nell’interesse dei creditori, per la consapevolezza che senza la concessione - ai pagamenti suddetti - del beneficio di esenzione da revocatoria il fine non si potrebbe realizzare. In questa prospettiva, dunque, l’impugnata sentenza avrebbe errato, perché la norma speciale, anche letteralmente considerata, non prevede affatto un’esenzione generalizzata dalla revocatoria, ma equipara, appunto, il trattamento dei pagamenti ivi considerati a quello dei pagamenti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall. Tale errore la sentenza avrebbe ripetuto anche sul versante teleologico, dal momento che il legislatore, col d.l. n. 80 del 2008, ha provveduto a correlare l’esenzione della evocatoria all’erogazione del prestito-ponte onde assicurare il pubblico servizio del trasporto aereo; cosicché i pagamenti di Alitalia, sottratti a revocatoria, avrebbero dovuto rispondere necessariamente a questa finalità. II. - Col secondo motivo (subordinato) la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l. n. 87 del 1953, per avere la corte d’appello applicato, interpretandola nel distinto modo prima detto, una disposizione costituzionalmente illegittima classificata come legge-provvedimento. III. - Col terzo motivo la ricorrente assume, infine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. a proposito dei pagamenti ritenuti esenti da revocatoria perché svolti nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso. IV. -Il primo motivo è infondato. Il d.l. 23-4-2008, n. 80, convertito con modificazioni in l. 23-6-2008, n. 111, reca le “Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”, e stabilisce innanzi tutto le modalità e le condizioni del prestito-ponte in favore di Alitalia, con lo scopo di consentirle di far fronte ai pressanti fabbisogni di liquidità. È opportuno riportare per intero il testo dell’art. 1 del d.l. citato, conseguente alla legge di conversione. “1. E' disposta in favore di Alitalia -Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilità vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2-bis. 2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008. 2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. 2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. 2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale. 2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo. 2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti. 2-septies. All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte: a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. 2-octies. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane [OSCURATO:SOCIETA] eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.”. V. - Nel caso concreto viene in considerazione il suddetto terzo comma. Il significato del terzo comma è reso palese dal riferimento a “tutti i pagamenti” eseguiti nel periodo considerato, i quali sono equiparati, quoad effectum, a quelli “di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. VI. - Non può segui rsi l’argomentare della ricorrente a proposito del limite di operatività della disposizione rispetto ai (soli) pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] in senso concretamente (oltre che oggettivamente) funzionale alla continuità aziendale della compagnia aerea; né può seguirsi l’assunto per cui sarebbe il giudice del merito tenuto a una discriminante valutativa in tal modo congegnata, onde giungere a ritenere i pagamenti esenti da revocatoria. L’argomentare si dipana nel senso che il periodo letterale della norma - “ equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (..) per gli e ffetti previsti dalla medesima disposizione” – sarebbe tale da declinare in senso restrittivo il tipo di pagamento, col fine di stabilire che non ogni pagamento di [OSCURATO:SOCIETA], eseguito nel periodo considerato, è esente da revocatoria, ma solo quello che, nelle condizioni stabilite dall’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall., sarebbe a sua volta esente perché costituente attuazione di un piano di risanamento attestato. Sennonché il punto di crisi del ragionamento è in ciò: che la norma si contiene intermini assolutamente diversi (se non, per ampiezza, addirittura opposti), e fa riferimento alla piena equiparazione, ope legis, del piano effettuale. Essa considera ogni pagamento, eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all’art.67 legge fall., sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un piano attestato di risanamento. Ne segue che nessun riscontro il diverso assunto della ricorrente può trovare nel testo di legge, e che invece è decisiva la circostanza che la fattispecie dell’art. 1 del d.l. n. 80 del 2008 prescinde dal giudizio su un inesistente piano attestato. In altre parole, l’esenzione da revocatoria opera “come se” Alitalia fosse stata soggetta a un piano di risanamento, anche se tale piano non esiste. Ed erra dunque la ricorrente nel punto qualificante della sua tesi. Proprio perché un piano attestato manca, non è vero che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell’atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa secondo gli obiettivi di un inesistente piano. VII. - Neppure è vero che la norma, nel s uo senso letterale, esige che si tratti di pagamenti riferito a beni o servizi essenziali o indispensabili per la continuazione dell’attività stessa. Tutt’al contrario. La norma allude a qualunque pagamento eseguito da [OSCURATO:SOCIETA] a far data dall’ entratain vigore del decreto-legge -e fino al termine indicato nel secondo comma dell’art. 1. E lo fa perché in base a una previa valutazione legislativa ciò è ritenuto di per sé funzionale a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del prestito-ponte, così da conferire effettiva rilevanza pratica all’intervento finanziario dello Stato. VIII. -Occorre anche dire che certamente in tal modo il legislatore ha posto un’esenzione specifica in favore dell’impresa di trasporto aereo sovvenuta pubblicamente. Ma questo non ha come conseguenza che, nel perimetro della garanzia della continuità aziendale di [OSCURATO:PERSONA], si appunti sul giudice del merito un possibile sindacato in ordine al nesso tra i pagamenti e la suddetta funzione di garanzia, per modo da esentare da revocatoria solo quelli che trovano giustificazione concreta e dimostrabile nella finalità perseguita dalla norma stessa di consentire la prosecuzione dell’attività in vista del riequilibrio della situazione finanziaria. La verità è che, ancora una volta, la norma non dice questo, e che la diversa lettura propugnata dalla ricorrente non ne renderebbe il senso neppure in base al presupposto. [OSCURATO:PERSONA] è sovvenzionata pubblicamente col fine di mantenerla di attività pur in condizione di insolvenza, in quanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendale possa consentire di realizzare l’obiettivo di risanamento, è coerente col fine perseguito dal legislatore non colpire con l’azione revocatoria tutti i terzi che con lei abbiano a contrattare. Giustappunto l’esenzione conduce alla realizzazione del fine perseguito dal legislatore, e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinata a rimediare –eliminandolo – allo stato di insolvenza. IX. - Il secondo motiv o va scrutinato nei limiti di quanto già detto, per la sottostante questione di costituzionalità. Va precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione ancorché il motivo riproponga la questione di legittimità costituzionale non accolta dal giudice del merito, poiché secondo consolidata giurisprudenza la finalità dell'impugnazione è di conseguire una pronuncia più favorevole di quella contenuta nella sentenza impugnata. In tal caso deve presumersi - in forza del suo rapporto di strumentalità con il merito della controversia - che la questione sia stata dedotta per l’appunto quale mezzo, al fine di conseguire il risultato più favorevole di rimuovere la norma applicata; così che, in sostanza, l'impugnazione viene a investire, sia pure per implicito, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica sospettata di incostituzionalità (v. tra le tante Cass. n. 9284-18, Cass. n. 25343-14, Cass. n. 6963-04). X. - Ancorché il tal modo scrutinato il motivo va però disatteso, poiché implica una lettura della norma non giustificata neppure dalla esegesi costituzionalmente orientata. Invero la questione di legittimità sottostante alla tesi è a sua volta manifestamente infondata. XI. - Deve essere circostanziato, quanto al d.l. n. 80 del 2008, il concetto di legge-provvedimento al quale hanno alluso sia la corte d’appello di Roma, sia la ricorrente. Codesta ha difatti sostenuto che esisterebbero gravi profili di arbitrarietà e di irragionevolezza della norma applicata. XII. – Ora le leggi - provvedimento sono tradizionalmente definite in termini diatti formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi, perché si dice che, avuto riguardo al contenuto, mancano le caratteristiche di generalità e astrattezza. In pratica la legge-provvedimento si caratterizza, da questo punto di vista, per essere preordinata alla cura di un certo interesse pubblico, e quindi per avere, rispetto a questo, carattere singolare e concreto. A fronte di tale categorizzazione, si distingue peraltro anche un’altra tipologia di legge-provvedimento, ancorata all’intensità della particolarità e concretezza del contenuto. Sicché si parla pur sempre dileggi-provvedimento laddove (in senso lato) semplicemente siano meno evidenti i suddetti tratti di particolarità econcretezza; e dunque per le leggi a contenuto particolare e ridotta generalità e astrattezza, perché aventi, per esempio, destinatari determinati o perché funzionali a regolare situazioni specifiche; e ancora per le leggi a contenuto concreto e ridotta generalità. XIII. - In dottrina, vari sono stati i livelli di attenzione nei riguardi di codeste tipologie di leggi, per buona parte tesi a sostenerne un certo ambito di illegittimità, quasi fossero delle patologie nell’esercizio della funzione legislativa. Oggi queste variegate tesi sono, nella loro assolutezza, superate. La Corte costituzionale ha chiarito che il vaglio di legittimità, nel quale è coinvolta la legge-provvedimento, deve essere condotto alla luce di stringenti parametri, tenendo conto della necessità di bilanciamento fra tutti gli interessi a vario titolo coinvolti (v. C. cost. n. 137-09, C. cost. n. 170-10). Specificamente, a far data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 1957, la conformità della legge- provvedimento viene raccordata aiprincipi di ragionevolezza, uguaglianza, non arbitrarietà e rispetto del legittimo affidamento, al fine di statuire la congruità tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito (e v. per una recente applicazione, C. cost. n. 168-20 relativa al decreto-legge 28- 9-2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova correlate al crollo del [OSCURATO:PERSONA]). XIV. -Quanto al d.l. n. 80 del 2008, e alla fattispecie di esenzione in esso stabilita, non può affermarsi che sia stato superato ilmenzionato confine di legittimità. Relativamente all’esenzione da revocatoria la norma non è arbitraria, dal momento che si coniuga con la necessità di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a tutela del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, ritenuto dal legislatore essenziale al punto da indurre a un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale. Letta in tal senso, la norma di esenzione èpoi coerente coi fini perseguiti. La sua finalizzazione spiega in modo non implausibile la disomogeneità del trattamento tra i creditori a seconda del pagamento fatto, o meno, nel periodo di vigenza del prestito- ponte. Né può sottacersi che ogni ipotesi di esenzione da revocatoria, d’altronde, sconta una certa discriminante tra creditori a seconda del fatto considerato rilevante; e non per questo crea problemi di legittimità sul piano costituzionale, dovendo sempre far capo alla non arbitrarietà della scelta legislativa rispetto ai fini ultimi perseguiti. XV. -Il terzo motivo è inammissibile. In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), legge fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti (Cass. n. 27939-20, Cass. n. 7580-19). Da questo punto di vista, dunque, l’oggetto della verifica concerne anche e proprio l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute. La corte d’appello si è uniformata all’insegnamento di questa Corte in ordine alla suddetta modalità di identificazione dei pagamenti eseguiti nei termini d’uso, e il terzo motivo di ricorso si risolve in un tentativo di sovvertimento della valutazione in fatto quanto al requisito di pertinenza dei pagamenti all’attività d’impresa e al rispetto delle modalità solutorie invalse tra le parti. Ne segue che a esso non va dato seguito, sicché il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 13.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge. Ai sensi dell’art.
Sentenza Cassazione n. 16773/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris