CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05791/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 19/05/2023, con il quale la stessa Corte aveva disatteso la richiesta di applicazione dell'indulto, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma del 12/02/2007, rilevando come - entro i termini di legge - il richiedente avesse commesso il delitto di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale era intervenuta condanna ad una pena superiore alla soglia di anni due di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 31 luglio 2006, n. 241 e dell'art. 174, primo e secondo comma cod. pen., nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 CEDU e vizio della motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47, comma 12 legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 174, primo e secondo comma cod. pen. e, infine, vizio della motivazione. La pena di anni due e mesi due di reclusione, inflitta con la sopra citata condanna, è relativa a due distinte ipotesi di reato; nonostante i reati fallimentari vengano tutti considerati commessi alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, pare evidente come le condotte materiali, atte a integrare le fattispecie delittuose ascritte al condannato, si collochino in epoca antecedente, rispetto al 31/07/2006 (data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006). Non vi sono ostacoli, pertanto, all'applicazione dell'invocato beneficio, trattandosi di condotte temporalmente collocabili in epoca precedente, rispetto all'entrata in vigore della legge. Il ricorrente, inoltre, ha ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi esito positivo. 3. Il ricorso è inammissibile. Il principio del tutto pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, è che - in tema di indulto, al fine di determinarne il tempo di applicazione o di revoca dell'istituto stesso - sia necessario avere riguardo alla data in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento; ciò in quanto la consumazione dei reati di bancarotta è da fissare al momento della pronuncia della sentenza di fallimento, indipendentemente dal fatto che la condotta che integra tali fattispecie - sia essa di natura commissiva, oppure omissiva - si sia esaurita in epoca antecedente, rivestendo tale sentenza la qualità di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800). 4. Circa il superamento della soglia dei due anni, ai fini indicati dall'art. 3 della legge n. 241 del 2006, giova ricordare come il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 preveda la pena edittale minima di anni tre di reclusione; una eventuale irrogazione nel minimo non può allora che comportare, considerando anche l'intervento della diminuente del rito abbreviato, essendo si proceduto secondo tali forme, una condanna alla pena di anni due, ossia una sanzione «non inferiore a due anni», come richiesto dall'art. 3 legge n. 241 del 2006, in vista della revoca del beneficio. Come correttamente sottolineato dal giudice dell'esecuzione, infine, non può condurre a difformi lumi il fatto che il condannato abbia fruito dell'affidamento in prova al servizio sociale. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis