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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 22831/2023

Testo disponibile della fonte

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sentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti del 12 febbraio 2021 (in esecuzione della delibera di G.M. del 9 febbraio 2021), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 516/2020(pubblicata il 12 giugno 2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3359/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.Il sig.

TuostoAndrea, in qualità di autore materiale, e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale obbligata in solido, proponevano opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Lucca, avverso il verbale di accertamento n. 1226 del 23 giugno 2015, elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Capannori, con il quale veniva contestata loro la violazione di cui all’art. 218, comma 6, c.d.s., per aver il primo circolato, in via [OSCURATO:PERSONA] di quel Comune, alla guida di un camion di proprietà della suddetta società, nonostante la sospensione della patente di guida in corso di efficacia dal 5 giugno al 25 luglio 2015, applicatagli dalla Polstrada di Modena, a seguito di altro accertamento per violazione al c.d.s. 1992, il cui verbale era stato impugnato dinanzi al Giudice di pace di Mantova. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 90/2016, rigettava l’opposizione.

2. Decidendo sull’appello formulato da entrambi gli opponenti soccombenti e nella costituzione dell’appellato Comune di Capannori, nel corso del cui giudizio gli appellanti deducevano che il Giudice di Pace di Mantova aveva accolto l’opposizione avverso il verbale di accertamento sulla cui base era stata disposta la sospensione della patente di guida, il Tribunale di Lucca rigettava il gravame, con la sentenza n. 516/2020.

A sostegno dell’adottata decisione, il citato Tribunale ravvisava l’irrilevanza della sopravvenuta indicata sentenza del Giudice di pace di Mantova, poiché la violazione accertata era stata, in ogni caso, commessa durante il periodo in cui la sospensione della patente era legittimamente efficace.

3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Capannori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’errata o falsa applicazione dell’art. 218, comma 6, c.d.s., sull’asserito presupposto che detta norma presuppone l’esistenza di un provvedimento di sospensione della patente che, invece, nel caso di specie, non avrebbe potuto ritenersi sussistente in ragione dell’efficacia retroattiva del sopravvenuto annullamento, da parte del Giudice di pace di Mantova, del verbale presupposto di accertamento della violazione di cui all’art. 148 c.d.s., alla quale era connessa la sanzione della sospensione della patente di guida.

2. Rileva il collegio che la proposta censura è infondata, condividendosi del tutto i precedenti specifici di questa Corte attinenti alla stessa fattispecie, rappresentati dall’ordinanza n. 23457/2011 e dall’ordinanza n. 7704/2019.

Con tali pronunce è stato affermato che, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 218, comma 6, c.d.s. si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo di ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia e, a maggior ragione, quando risulti essere stata applicata in via provvisoria la sospensione della patente per una determinata durata, come verificatosi nel caso di specie, nel quale l’attuale ricorrente, quale autore materiale della contestata violazione, era stato colto alla guida di un autocarro proprio in costanza della produzione degli effetti della disposta sospensione.

I citati precedenti sono pervenuti al predetto risultato ermeneutico valorizzando la “ratio” del precetto normativo e la finalità tutelata dal legislatore, oltre con riguardo allo stesso dato formale della norma rivolto alla circolazione abusiva "durante il periodo di sospensione della patente" (che — si noti — non pone specifico riferimento alla necessità dell'adozione preventiva di un provvedimento formale prefettizio che disponga la misura sospensiva).

Questa interpretazione era, del resto, già evincibile dalla sentenza n. 330 del 1998 della Corte costituzionale,con la quale venne statuito che pur essendo tale sanzione classificata come sanzione accessoria, requisito imprescindibile per garantirne l'efficacia è l'immediatezza dell'intervento della P.A., il quale si connota, oltre che per un profilo punitivo, anche e soprattutto per una funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme previste attinenti al c.d.s. prosegua in un'attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori.

La stessa Corte costituzionale – con la medesima sentenza - aggiunse che, proprio nel caso particolare previsto dall'art. 218 c.d.s., l'attività dell'agente accertatore è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti, e l'effettività della misura sospensiva rimane assicurata proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapidamente a disposizione dello stesso prefetto.

L'anticipazione della sanzione risponde, dunque, alla necessità di garantire immediatamente le anzidette finalità di prevenzione; poi l'iter si completa attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente, il che si pone in evidente armonia con l'impostazione sistematica complessiva del codice della strada, che non può considerarsi in contrasto col principio di buon andamento della P.A.

Quindi, quandonel periodo di efficacia di un provvedimento sospensivo della patente, un soggetto – a seguito di accertamento da parte di pubblici ufficiali – venga colto alla guida di un veicolo, la relativa condotta (istantanea ed unisussistente) è idonea ad integrare gli estremi della violazione prevista dall’art. 218, comma 6, c.d.s.

Ciò si badi si verifica anche nella eventualità in cui il presupposto verbale di accertamento relativo alla violazione principale per la quale era stata applicata la sanzione accessoria della patente sia stato successivamente annullato, non potendo tale annullamento sortire efficacia retroattiva, tale cioè da comportare il venir meno della già consumatasi condotta sussumibile nel citato art. 218, comma 6, c.d.s.

Il ricorrente, con il formulato motivo, ha inteso sostenere proprio tale tesi che però - proprio per quanto argomentato sul piano letterale - logico-sistematico - non può essere seguita e, in ogni caso, il Tuosto non ha allegato che la sentenza del Giudice di pace di Mantova alla quale si è richiamato fosse passata in giudicato (al fine di valutarne la possibile influenza sul giudizio cui si riferisce il ricorso per cassazione), né risulta essere stata provata documentalmente – nelle forme prescritte dall’art. 124 disp. att. c.p.c. - tale circostanza né nell’ambito del giudizio di appello né nel presente giudizio di legittimità (ove, peraltro, l’attuale ricorrente riesca successivamente a dotarsi di tale prova, potrà sottoporre all’attenzione del competente prefetto il provvedimento di annullamento divenuto definitivo ed ottenere la relativa annotazione sulla patente di guida o su altro documento che l’autorità prefettizia abbia approntato).

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 luglio 2023.

Il Presidente rel.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti del 12 febbraio 2021 (in esecuzione della delibera di G.M. del 9 febbraio 2021), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 516/2020(pubblicata il 12 giugno 2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3359/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.Il sig. TuostoAndrea, in qualità di autore materiale, e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale obbligata in solido, proponevano opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Lucca, avverso il verbale di accertamento n. 1226 del 23 giugno 2015, elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Capannori, con il quale veniva contestata loro la violazione di cui all’art. 218, comma 6, c.d.s., per aver il primo circolato, in via [OSCURATO:PERSONA] di quel Comune, alla guida di un camion di proprietà della suddetta società, nonostante la sospensione della patente di guida in corso di efficacia dal 5 giugno al 25 luglio 2015, applicatagli dalla Polstrada di Modena, a seguito di altro accertamento per violazione al c.d.s. 1992, il cui verbale era stato impugnato dinanzi al Giudice di pace di Mantova. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 90/2016, rigettava l’opposizione. 2. Decidendo sull’appello formulato da entrambi gli opponenti soccombenti e nella costituzione dell’appellato Comune di Capannori, nel corso del cui giudizio gli appellanti deducevano che il Giudice di Pace di Mantova aveva accolto l’opposizione avverso il verbale di accertamento sulla cui base era stata disposta la sospensione della patente di guida, il Tribunale di Lucca rigettava il gravame, con la sentenza n. 516/2020. A sostegno dell’adottata decisione, il citato Tribunale ravvisava l’irrilevanza della sopravvenuta indicata sentenza del Giudice di pace di Mantova, poiché la violazione accertata era stata, in ogni caso, commessa durante il periodo in cui la sospensione della patente era legittimamente efficace. 3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Capannori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’errata o falsa applicazione dell’art. 218, comma 6, c.d.s., sull’asserito presupposto che detta norma presuppone l’esistenza di un provvedimento di sospensione della patente che, invece, nel caso di specie, non avrebbe potuto ritenersi sussistente in ragione dell’efficacia retroattiva del sopravvenuto annullamento, da parte del Giudice di pace di Mantova, del verbale presupposto di accertamento della violazione di cui all’art. 148 c.d.s., alla quale era connessa la sanzione della sospensione della patente di guida. 2. Rileva il collegio che la proposta censura è infondata, condividendosi del tutto i precedenti specifici di questa Corte attinenti alla stessa fattispecie, rappresentati dall’ordinanza n. 23457/2011 e dall’ordinanza n. 7704/2019. Con tali pronunce è stato affermato che, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 218, comma 6, c.d.s. si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo di ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia e, a maggior ragione, quando risulti essere stata applicata in via provvisoria la sospensione della patente per una determinata durata, come verificatosi nel caso di specie, nel quale l’attuale ricorrente, quale autore materiale della contestata violazione, era stato colto alla guida di un autocarro proprio in costanza della produzione degli effetti della disposta sospensione. I citati precedenti sono pervenuti al predetto risultato ermeneutico valorizzando la “ratio” del precetto normativo e la finalità tutelata dal legislatore, oltre con riguardo allo stesso dato formale della norma rivolto alla circolazione abusiva "durante il periodo di sospensione della patente" (che — si noti — non pone specifico riferimento alla necessità dell'adozione preventiva di un provvedimento formale prefettizio che disponga la misura sospensiva). Questa interpretazione era, del resto, già evincibile dalla sentenza n. 330 del 1998 della Corte costituzionale,con la quale venne statuito che pur essendo tale sanzione classificata come sanzione accessoria, requisito imprescindibile per garantirne l'efficacia è l'immediatezza dell'intervento della P.A., il quale si connota, oltre che per un profilo punitivo, anche e soprattutto per una funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme previste attinenti al c.d.s. prosegua in un'attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori. La stessa Corte costituzionale – con la medesima sentenza - aggiunse che, proprio nel caso particolare previsto dall'art. 218 c.d.s., l'attività dell'agente accertatore è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti, e l'effettività della misura sospensiva rimane assicurata proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapidamente a disposizione dello stesso prefetto. L'anticipazione della sanzione risponde, dunque, alla necessità di garantire immediatamente le anzidette finalità di prevenzione; poi l'iter si completa attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente, il che si pone in evidente armonia con l'impostazione sistematica complessiva del codice della strada, che non può considerarsi in contrasto col principio di buon andamento della P.A. Quindi, quandonel periodo di efficacia di un provvedimento sospensivo della patente, un soggetto – a seguito di accertamento da parte di pubblici ufficiali – venga colto alla guida di un veicolo, la relativa condotta (istantanea ed unisussistente) è idonea ad integrare gli estremi della violazione prevista dall’art. 218, comma 6, c.d.s. Ciò si badi si verifica anche nella eventualità in cui il presupposto verbale di accertamento relativo alla violazione principale per la quale era stata applicata la sanzione accessoria della patente sia stato successivamente annullato, non potendo tale annullamento sortire efficacia retroattiva, tale cioè da comportare il venir meno della già consumatasi condotta sussumibile nel citato art. 218, comma 6, c.d.s. Il ricorrente, con il formulato motivo, ha inteso sostenere proprio tale tesi che però - proprio per quanto argomentato sul piano letterale - logico-sistematico - non può essere seguita e, in ogni caso, il Tuosto non ha allegato che la sentenza del Giudice di pace di Mantova alla quale si è richiamato fosse passata in giudicato (al fine di valutarne la possibile influenza sul giudizio cui si riferisce il ricorso per cassazione), né risulta essere stata provata documentalmente – nelle forme prescritte dall’art. 124 disp. att. c.p.c. - tale circostanza né nell’ambito del giudizio di appello né nel presente giudizio di legittimità (ove, peraltro, l’attuale ricorrente riesca successivamente a dotarsi di tale prova, potrà sottoporre all’attenzione del competente prefetto il provvedimento di annullamento divenuto definitivo ed ottenere la relativa annotazione sulla patente di guida o su altro documento che l’autorità prefettizia abbia approntato). 3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 luglio 2023. Il Presidente rel.