CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 20905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilano, [OSCURATO:EMAIL] elett ivamente domiciliata pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Rovereto n. 15, [OSCURATO:EMAIL] come da procura in calce all’atto; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t.,; rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura a margine dell’atto -controricorrente- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Asti PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d’Appello di Torino -intimati- per la cassazione della sentenza App. Torino 28 /05/201 9 , n. 893/2019, in R.G. n. 404/2019, rep. 952/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno14 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugna la sentenza App. Torino28/05/2019, n. 893/2019, in R.G. n. 404/2019, rep. 952/2019 che ne ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa d el proprio fallimento emanata da Trib. Asti 15. 02.2019, n.7/2019 , resa surichiesta del locale Pubblico Ministero sulla base degli accertamenti compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] delle quote della società nonché del consulente della stessa Procura; 2. ha premesso la corte che il primo giudice aveva dato conto della insolvenza in quanto: a) vi era un costante deficit della società, con ricorso a indebitamentoe poste attive da svalutare e fraudolente; b) il presupposto oggettivo sussisteva dal 2013 , secondo la chiusura negativa al 30 giugno e per l’ultimo esercizio; c) vi era un non RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 allineamento contabile, come emerso da indagini della G.d.F. e un deposito solo a febbraio 2018 del bilancio al 30.6.2015, mancando poi l’approvazione dei bilanci del triennio 2016 - 2018 ; d) difettavano fatti estintivi dei debiti iscritti a bilancio 2015, né es cludendo lo stato d’insolvenza il versamento di 1,3 mln euro al FUG(somma incassata da transazione); e) non erano di ostacolo al fallimento l’assenza di esecuzioni (salvo una), di segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA], la rateazione dei debiti tributari o la mancata escussione dei debiti interni al “gruppo Marenco”, stante il fallimento di numerosi suoi creditorie la possibile attivazione di iniziative dei rispettivi curatori; 3. l a c orte ha ritenuto : a) inammissibile il tema del la dedotta incompetenza territoriale del tribunale (in favore di quello, di Milano, della sede legale), per tardività del rilievo, non svolto in termine avanti al primo giudice, circostanza peraltro nemmeno allegata come tempestiva ai sensi dell’art.38 c.p.c., applicabile alla materia; b) infondato il contesto – del tutto privo di traccia documentale – del “cash pooling”, modalità di gestione accentrata della finanza del gruppo, senza una sua regolamentazione contrattuale opponibile e necessaria per poter allocare tra le varie società del gruppo risorse e liquidità in misura diversa da quella imputabile a ciascuna di esse, né potendo a posteriori essere provata la stipula di un contratto intersocietario tra le società del gruppo e quella incaricata di gestire la tesoreria regolante il mandato conferitole; c ) nell’attivo patrimoniale figurante una posta annotata per euro 33.900.000 avente lo scopo di compensare maggiori costi e minori ricavi per euro 35.654.424, sulla base di fatture non emesse negli esercizi successivi se non per euro 9.935.000,00 nel 2014/2015, mentre al 30 settembre 2016 vi erano ancora fatture da emettere per euro 26.208.919,00, conseguendone un abbattimento a negativo del patrimonio netto; d) confermate le circostanze in sé della mancata approvazione dei bilanci, oggettivamente rilevanti a prescindere dal sequestro delle RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 quote sociali, del versamento al FUG (irrilevante nella ricostruzione causale dell’insolvenza), così come dell’assenza di esecuzioni e segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA]; e) apprezzate nella loro grave dubitabilità le denunciate poste attive per crediti infragruppo(senza supporto documentale e prova di esigibilità) ed invece di preoccupazione, tra gli altri,i debiti infragruppo; 4. i l ricorso è su tre motivi e ad esso resiste con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha depositato memoria 5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la violazione e falsa applicazione - ai sensi dell’art.360 co.1 nn. 1 e 2 c.p.c. – dell’art. 9 l.f.; la sede legale della reclamante era in Milano e n essun trasferimento era intervenuto l’anno antecedente avendo riguardo alla circoscrizione del Tribunale di Asti, trattandosi comunque di competenza inderogabile funzionale, localizzata per volontà della legge attorno a i centri di gestione dell’impresa ed in ragione dell’obbligatorietà dellapresenza del P.M. , da rilevare anche d’ufficio e nel caso sollevata anche dalla parte, prevalendo la natura devolutiva del reclamo; b) (secondo motivo) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 c.p.c. per carente e insufficiente motivazione circa la sussistenza dello stato d’insolvenza, frutto di un’ acritica adesione alle conclusioni del C.T. di parte e senza disporre invece, in ordine alle allegate carenze istruttorie del primogiudice , almeno una C.T.U.; c) (terzo motivo) erronea motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, co.1 n.5 c.p.c., stante nella sentenza il contrasto irriducibile fra affermazioni in motivazione, oggettivamente incomprensibili, con il risultato del difetto di motivazione, solo apparente. [OSCURATO:PERSONA] RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 Considerato che: 1. i l primo motivo è inammissibile , anche ai sensi dell’art.360bis c.p.c., considerando che in tema di dichiarazione di fallimento, “l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevatad'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado” (Cass.28711/2019); nel caso di specie, l’incompetenza del tribunale risulta eccepita da parte ricorrente per la prima volta in sede di reclamo, non essendo stata sollevata d’ufficio dal giudice di primo grado, né essendo stata eccepita nel procedimento svoltosi ex art. 15 l.f. , riflettendo la vicenda una fattispecie analoga a quella decisa da Cass. 20661/2019 (in cui l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata dal fallito in corte d'appello, senza essersi difeso in precedenza innanzial tribunale); come poi ribadito da Cass. 31657/2021,nemmeno « coglie dunque nel segno quanto dedotto dalla ricorrente con riguardo all'effetto devolutivo pieno del reclamo: effetto devolutivo che secondo la giurisprudenza di legittimità non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata la decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio»; 2. il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente perché connessi, sono parimenti inammissibil i ; i l vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre non solo allorquando il giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica(cfr. Cass. 9105/2017) o, RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 ancora, quando la stessa disamina verta su principi generali e fattispecie astratte, senza però ricondurre il ragionamento all’esame della fattispecie concreta oggetto di controversia;si è così riconosciuta l’apparenza della motivazione quando, benché graficamente esistente, non sia chiaro il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, così che sia lasciato all’interprete il compito di integrazione con varie e ipotetiche congetture (Cass. s.u. 22232/2016, Cass. 13977/2019, Cass. 6758/2022); 3. nella vicenda gli elementi del convincimento giudiziale sono stati elencati, descritti e spiegati, per ciascuno la corte rielaborando criticamente le doglianze espresse nei motivi di reclamo e giungendo a ricostruire, per oggettiva confusione e inattendibilità della rendicontazione contabile, non apprezzabilità del valore nominale di decisive poste attive, indifferenza delle ragioni d’imputazione della crisi finanziaria ed infine esposizione verso le società del gruppo, una motivata prognosi negativa circa la solvibilità della società debitrice; tanto basta per permettere il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da attingere la soglia del m inimo costituzionale richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. e chiarito da Cass. s.u. 8053/2014; il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo, nonché la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 200 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]