CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diFranco Bertolino; Rilevato che la Corte di appello di Palermo con la sentenza sopra indicata ha confermato la sentenza in data 19 gennaio 2023 del Tribunale della medesima città con la quale è stata affermata la penale responsabilità del Bertolino in relazione al contestato reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. accertato in Palermo il 13 giugno 2019; che, la difesa del ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata per non avere i giudici di merito ritenuto la condotta dell’imputato riconducibile alla ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il predetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, invero, nel ritenere assenti i presupposti per l’operatività della suddetta causa di non punibilità, in considerazione della non esiguità del danno e della gravità della condotta, consistita nell’occupazione abusiva di un immobile per svolgervi un’attività commerciale anch’essa non autorizzata, la Corte di merito con motivazione congrua e scevra da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza) ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, che deve compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postavi a sostegno; che la motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza) risulta pertanto congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia e non presenta alcun vizio riconducibile ai casi delineati nell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d