CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 27758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27670 -2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 11/A, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia Ce sare Fracassini n.4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale è rappresentata e difes a , giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 27670 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 2737/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA , notificata il 20/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] v ais convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere sentenza costitutiva di trasferimento, ex art. 2932 cod. civ. , della proprietà dell'immobile sito in via Solario a Roma, promessole in vendita dalla convenuta con preliminare di compravendita del 31 gennaio 2008; Visciani non si era presentata alla stipula e, sostenendo la violazione di un termine essenziale, aveva comunicato l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto e la ritenzione della caparra. Comais chiese altresì il risarci mento dei danni conseguenti all’inadempimento, quantificandoli nell’ammontare dei canoni di locazione pagati per un immobile ad uso abitativo alternativo a quello promesso, nelle spese di trasloco e di mediazione. Con sentenza 9465/2016, il Tribunale di Ro ma accolse la domanda, ancherisarcitoria, liquidando equitativamente i danni. 2. Visciani propose appello per sentir dichiarare l'inadempimento di Covais e la legittimità del suo recesso e della ritenzione della caparra. Covais chiese il risarcimento dei danni ulteriormente maturati dopo la sentenza di primo grado, consistenti nei canoni di locazione ulteriormente pagati e nelle spese ulteriori sopportate dopo la sentenza di primo grado, deducendo di essere stata costretta a stipulare una nuova locazione. Con sentenza 2737/2018, la Corte territoriale rigettò l'appello e affermò che non potesse «ovviamente essere presa in considerazione» Ric. 2018n. 27670 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 3 - l’ulteriore pretesa risarcitoria di Covais perché «formulata per la prima volta in appello». 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per un unico motivo a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli articoli 345 primo comma cod. proc. civ. e 111 Costituzione: la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di danni ulteriormente verificatisi nelle more del giudizio di appello, sebbene l’art. 345 cod. proc. civ. preveda proprio che possano « domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa». 1.1. Il motivo è evidentemente fondato. Per giurisprudenza consolidata, infatti, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata è eccezionalmente consentita dall'art. 345 cod. proc. civ., purché sia stato chiesto e riconosciuto in primo grado il risarcimento di danni della medesima naturae aventi la loro fonte nella stessa causa di quelli poi richiesti in sede di impugnazione in quantoconseguenti alla persistenza del medesimo fatto lesivo (Cass. Sez. 6 - 3, n. 18526 del 2020 ; Se z. 3, n. 5678 del 15/03/2006, Sez. 3, n. 9453 del 18/04/2013). L’art.345 cod. proc. civ. è, invero, dettato proprio allo scopo di evitare un innaturale frazionamento delle domande relative a interessi frutti e accessori e danni. La Corte d’appello ha , inve ce, ritenuto nuova la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, dichiarandola inammissibile, senza verificare se avesse ad oggetto ulteriori danni della stessa natura di quelli già ristorati con la sentenza di primo grado, aventi la loro fonte Ric. 2018n. 27670 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 4 - nello stesso fatto causativo dedotto in primo grado, ancora persistente durante il giudizio di impugnazione. La preclusione al riconoscimento di danni ulteriori derivante dall’avvenuta liquidazione in via equitativa, come eccepita dalla controricorrente, implica una valutazione di merito rimessa al giudice del rinvio. 3. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata è cassata quanto alla statuizione di inammissibilità della domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata quanto alla statuizionedi inammissibilità della domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera