CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, nel caso di specie, delle dichiarazioni e del riconoscimento della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza) individuando il fondamento della prova della commissione del reato contestato, in un insieme concordante di elementi di prova, costituito in primo luogo dal riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, connotato da una sufficiente certezza del tutto idonea a fondare un giudizio di colpevolezza, dal risultato della perizia grafologica ed infine dalle immagini ricavabili dal filmato delle telecamere, e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen.; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - con particolare riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze generiche rispetto alla contestata aggravante del travisamento - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito nella parte in cui riconosce all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della sua giovane età e del corretto contegno tenuto durante le indagini, non ponendole in una posizione di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen. a causa dei precedenti specifici di cui è gravato l'imputato (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]