CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mt) il 20 maggio 1966; VENEZIA Donato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH) il 29 novembre 1963; [OSCURATO:PERSONA] Cesidio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mt) il01 Ottobre 1955; [OSCURATO:PERSONA] Nunzio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1978; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mt) il 5 marzo 1974; avverso la sentenza n. 210/21 della Corte di appello di Potenza del 1 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi; sentiti, altresì, rispettivamente, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Venezia e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata il 1 aprile 2021, la Corte di appello di Potenza - avendo sostanzialmente confermato l'impianto motivazionale della sentenza con la quale, il precedente 17 dicembre 2015, il Tribunale di Matera aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati, aventi ad oggetto, per tutti la partecipazione, con differenti ruoli, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati inerenti alle sostanze stupefacenti, e per i componenti l'associazione predette e per gli affiliati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo in relazione ad una sola fattispecie delittuosa) la commissione di taluni reati fine, e li aveva, pertanto, condannati, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ciascuno alla pena ritenuta per lui di giustizia - ha, tuttavia, dichiarato la intervenuta prescrizione di talune delle ipotesi delittuose contestate ed ha, di conseguenza, rideterminato in mellus la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. Hanno interposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, affidandosi a volte a motivi di impugnazione comuni fra loro. Nel ricorso redatto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati 8 distinti motivi di impugnazione; con il primo motivo egli ha contestato, deducendo la violazione di legge, il mancato accoglimento da parte della Corte lucana della eccezione di bis in idem da lui formulata già come motivo di appello in considerazione della esistenza di altra sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Arezzo ed in sede di gravame dalla Corte di appello di Firenze; il secondo motivo di ricorso attiene al preteso vizio di motivazione in ordine alla riscontrabilità degli elementi tipici del reato associativo; il terzo motivo di doglianza attiene alla non convincente risposta - sempre in relazione alla natura associativa del reato contestato sub 1) della rubrica - data ai motivi di ricorso formulati in sede di gravame; analogo il contenuto del quarto motivo di ricorso, essendo con esso contestata la univocità degli elementi probatori posti a base del punto della sentenza impugnata relativo alla sussistenza del reato associativo (in particolare si contesta la significatività delle captazioni telefoniche); il quinto motivo di doglianza riguarda la pretesa contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata circa la esistenza della associazione per delinquere; il sesto motivo concerne la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della qualificabilità del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990; il settimo motivo di ricorso è riferito al vizio di motivazione relativo alla affermazione della responsabilità del ricorrente in relazione all'unico reato fine a lui addebitato posto che non vi sarebbero elementi istruttori deponenti in tale senso; infine, con l'ottavo motivo, in parte logicamente riconnesso al primo, è contestata, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata affermazione della continuazione fra i reati di cui all'odierno giudizio e quelli trattati con la citata sentenza della Corte di appello di Firenze nonché con quelli oggetto di altra sentenza emessa in data 1 aprile 2021 dalla Corte di appello di Potenza, in sede di gravame avverso altra sentenza del Tribunale di Matera del 17 dicembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il suo ricorso a 6 motivi di impugnazione; con il primo motivo il ricorrente, reiterando una doglìanza già formulata in sede di gravame, si è doluto della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche eseguite, sebbene le stesse, in mancanza di un valido provvedimento della Autorità giudiziaria che ne autorizzasse tale modalità di captazione, non erano state realizzate presso gli ufficio a ciò destinati della Procura della Repubblica; il secondo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione in ordine ai criteri adottati in tema di valutazione della prova; il terzo motivo è di contenuto analogo al secondo motivo formulato dal [OSCURATO:PERSONA]; il quarto motivo rimanda, mutatitís mutandis, al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; con la quanto censura è stata lamentata l'errata applicazione normativa del non avere la Corte di appello lucana ritenuto sussistere al massimo una associazione volta alla commissione di reati in materia di stupefacenti caratterizzati dalla lieve entità; infine, con il sesto motivo sono nuovamente formulate le censure del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla prova dei singoli reati fine. [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato 5 motivi di ricorso; di questi, il primo è comune al primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo è stata censurata la affermazione della sua partecipazione al sodalizio criminale, non risultando gli estremi per la sua individuazione; con il terzo motivo sono ripercorsi gli stessi argomenti presenti nel quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; da ultimo con il quinto motivo è censurata la mancata qualificazione del reato associativo nell'alveo del comma 6 dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il suo ricorso a 5 motivi; con il primo motivo è contestata la idoneità del compendio probatorio valorizzato nella sentenza impugnata a dimostrare la sua responsabilità; con il secondo motivo sono sostanzialmente riformulate le censure da altri articolate in ordine alla correttezza dei criteri adottati nella valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del reato associativo; con il terzo motivo sono ribaditi gli argomenti già sviluppati nel quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; il quarto motivo di ricorso consiste nella confutazione, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della legittimità della sentenza nella parte in cui ha condotto alla affermazione dell'avvenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale; con il quinto motivo è stata dedotta la violazione di legge per non essere stata qualificata come relativa ai fatti di lieve entità la imputazione a lui mossa con riferimento alla associazione per delinquere, sulla base del paradigma normativo di cui al comma 6 dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990. Da ultimo in questo elenco, [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a 3 motivi di impugnazione; con il primo motivo è stato contestato il fatto che non sia stata ritenuta la esistenza di un reato associativo e non il concorso in un reato continuato; con il secondo motivo è stata dedotta la inadeguatezza motivazionale in ordine alla affermazione, in particolare quanto alla ricorrenza dell'elemento psicologico della sua partecipazione al reato associativo; infine, il terzo motivo attiene alla esclusione della riconducibilità della associazione per delinquere in questione alla tipologia di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono parzialmente fondati, nei termini che saranno di seguito precisati, e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere, in tali limiti, annullata con rinvio. Si ritiene essere metodologicamente preferibile partire dall'esame delle ragioni di impugnazioni afferenti alla avvenuta conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui essa è riferibile alle condotte di cui ai reati fine ascritti ai singoli ricorrenti (prescindendo per il momento dal fatto che in determinati casi alla astratta conferma dell'accertamento del fatto non abbia fatto seguito quella della condanna stante l'estinzione del reato per effetto della sopravvenuta prescrizione), per cui, prendendo le mosse dalla doglianza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha formulato riguardo alla sua mancata assoluzione nel merito quanto al reato di cui al capo 6 della rubrica, avente ad oggetto l'avvenuta cessione, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente del tipo marijuana a tale [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la censura articolata dal ricorrente, premessa la ultroneità rispetto alla ipotesi criminosa ora in questione della censura avente ad oggetto il preteso bis in idem in cui sarebbe incorsa la Corte lucana, posto che, a tutto voler concedere, la doglianza può concernere il solo reato associativo e non anche i singoli reati fine, indubbiamente esulanti rispetto al giudizio precedentemente celebrato a carico dell'attuale ricorrente di fronte a taluni organi giurisdizionali toscani, è destituita di ogni fondamento. Il ricorrente lamenta il fatto che, in particolare dall'esame degli agenti operanti, non sono emerse obbiettive informazioni in ordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia realizzato la condotta di cessione della sostanza stupefacente di cui al capo di imputazione; onde pervenire a tale affermazione la ricorrente difesa si è limitata ad esaminare i soli dati emersi nel corso dell'esame dibattimentale di tre ufficiali di Polizia giudiziaria, autori delle indagini che hanno condotto al rinvio a giudizio del prevenuto, i quali hanno riferito che non era direttamente risultato alla loro percezione il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ceduto al Pregnolato la sostanza stupefacente di cui al punto n. 6 del capo di imputazione; attraverso tale metodica difensiva, tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in esame l'intero compendio motivazionale sulla base del quale la Corte potentina è giunta ad affermare la sua responsabilità quanto al reato in questione. Invero detta Corte territoriale ha esaminato la questione relativa al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] "non fosse mai stato notato dalla Polizia giudiziaria nell'atto di cedere stupefacente ai consumatori finali", osservando, da un lato, che la posizione che il predetto rivestiva nell'ambito dell'accordo volto alla gestione criminosa del reperimento e della cessione dello stupefacente era tale che "gli permetteva di non avere contatti diretti con i consumatori ultimi della droga", e rilevando, d'altro canto, che solidi elementi a carico dell'imputato erano desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche operate sui soggetti all'attenzione degli investigatori. Al riguardo si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta, come peraltro anche la stessa Corte lucana dimostra di avere verificato, sul tema della cosiddetta "droga parlata" - cioè delle ipotesi in cui l'esistenza di un traffico di stupefacenti non è materialmente accertata attraverso l'avvenuto sequestro di sostanze ovvero attraverso la immediata percezione della commissione di condotte criminose, ma è desumibile dal tenore di conversazioni, oggetto di captazione telefonica o ambientale, intercorse fra i soggetti coinvolti dal traffico in questione - avendo concluso univocamente nel senso che in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 luglio 2020, n. 20129). Nel caso di specie si rileva che, con riferimento al caso ora in esame del reato fine di cui al punto 6 del capo di imputazione, la difesa del ricorrente non si è confrontata con tali specifiche rationes decidendi essendosi la stessa limitata a contestare, in termini del tutto generici, la concludenza dei contenuti delle captazioni valorizzate in sede di merito, trascurando del tutto l'insegnamento che deriva dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le questioni attinenti al contenuto delle intercettazioni operate in sede di indagini preliminari pertengono alle questioni di fatto e non sono, pertanto, sindacabili di fronte alla Corte di cassazione nei soli limiti, qui non in discussione della manifesta illogicità ovvero della irragionevolezza del singnificato loro attribuito (cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938), e non contestando affatto la pertinenza dell'argomento legato alla posizione di preminenza che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto rispetto al concorrente del reato scopo a lui contestato, preminenza che gli avrebbe consentito di svolgere una ruolo direttivo ma non immediatamente operativo nella commissione di esso. Con riferimento alla doglianza avente ad oggetto la mancata riconducibilità delle condotte di cui al presente giudizio al medesimo disegno criminoso manifestato con i fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] già è stata giudicato con sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3438 del 2008, la Corte della Lucania ha dato ampiamente conto, evidenziando, con argomenti condivisibili sul piano logico e non smentiti sul piano naturalistico in sede di impugnazione, i molteplici elementi di giudizio (quali la distanza geografica fra i luoghi di commissione dei vari fatti in contestazione, la diversità di ampiezza operativa e di composizione personale fra le compagini interessate dalle due vicende) che la hanno condotta ad escludere la possibilità di inquadrare le due serie di fatti nell'ambito di un originariamente identico piano delittuoso, tale da consentire, ove ricorrente, l'applicazione della normativa in materia di reato continuato.La complessiva genericità della impugnazione comporta la inammissibilità di essa sui punti esaminati. Per ciò che attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che, in relazione ai reati fine lo stesso, senza distinguere fra reati per i quali vi è stata dichiarazione di proscioglimento per intervenuta prescrizione ed altri reati per i quali vi è stata, invece, la conferma della responsabilità, ha articolato un motivi di impugnazione, cioè quello indicato come primo motivo, afferente al rigetto da parte della Corte territoriale della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini, nonchè quello indicato come sesto motivo, riguardante la motivazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza dei reati fine. Si tratta di doglianze ambedue prive di pregio; quanto alla seconda di esse vale, con le precisazioni che seguono, quanto già rilevato relativamente alla impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla genericità del motivo di impugnazione; infatti, nella sentenza della Corte di Potenza si dà atto che il prevenuto è stato in più occasioni osservato dagli agenti operanti aggirarsi nei pressi del luogo ove la sostanza stupefacente veniva occultata e che la ampia messe di intercettazioni operate consentiva di individuare il [OSCURATO:PERSONA] come un abituale fornitore della sostanza stupefacente che, successivamente, gli altri imputati cedevano sul mercato minuto; tali elementi di giudizio non sono stati esaminati funditus in sede di ricorso, avendo, quanto al primo aspetto, il ricorrente osservato che nelle occasioni richiamate lo stesso non era stato visto materialmente maneggiare lo stupefacente (fattore che non solo non smentisce il reale contenuto delle osservazioni valorizzate in sede di appello - posto che la Corte territoriale ha segnalato la prossimità territoriale dell'imputato con il luogo ove lo stupefacente era custodito, ma non il fatto che questo lo avesse con sé - ma neppure evidenzia una qualche contraddittorietà della sentenza rispetto alla affermazione della penale responsabilità di quello, ben potendo le attività di osservazione eseguite dalla Polizia giudiziaria non avere colto un ulteriore aspetto della sua condotta, desunto non su basi dirette ma su basi inferenziali), mentre per quanto riguarda il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, al netto della censura sulla loro utilizzabilità - ordine alla quale si veda infra - nulla in questa sede rileva il ricorrente. Venendo, quindi alla doglianza relativa alla utilizzabilità delle captazioni eseguite nel corso delle indagini, contestata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in quanto le stesse sono state materialmente eseguite, in violazione di quanto prescritto dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non presso gli impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che la inidoneità di questi fosse dichiarata con espresso provvedimento adottato dal Pm, rileva il Collegio che il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione dedotto avverso la sentenza della Corte di appello che ha rigettato il motivo di gravame proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in argomento è manifestamente infondato. Deve, infatti, ricordarsi che la disposizione normativa invocata dalla ricorrente difesa, cioè l'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., il quale prescrive che, sebbene di regola le operazioni di captazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica procedente, è, tuttavia, possibile che in determinate circostanze sia possibile al Pm disporre che le operazioni in questione siano eseguite presso il concessionario del servizio telefonico ovvero presso impianti in dotazione della Polizia giudiziaria. Cosa che, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, si è puntualmente verificato nel caso di specie, avendo il Pm, come riportato nei decreti con i quali le intercettazioni erano state autorizzate, segnalato la inidoneità degli impianti posti all'interno della Procura della Repubblica di Matera. Sul punto, a chiudere ogni discorso in relazione al motivo di impugnazione ora in esame, basti ricordare che, come questa Corte ha più volte affermato e nel senso che la Corte territoriale ha correttamente condiviso, la valutazione sulla esistenza delle condizione legittimanti lo svolgimento della attività di captazione al di fuori dei locali della Procura della Repubblica entra nella esclusiva sfera di competenza del Pm, per cui, ai fini della validità delle operazioni, è sufficiente che della esistenza di essa e della fonte da cui promana sia stato dato atto nel decreto emesso ai sensi dell'art. 268, comma 3, con il quale una siffatta modalità di svolgimento delle suddette operazione è stata autorizzata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 aprile 2016, n. 15718; idem Sezione II penale, 21 maggio 2013, n. 21644). Per ciò che attiene al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, con riferimento ai reati fine avrebbe dovuto rispondere limitatamente alle contestazioni di cui al solo punto 6 della contestazione, si ricorda che, non diversamente da quanto verificatosi in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], per la predetta contestazione il prevenuto è stato prosciolto stante l'estinzione del reato per prescrizione; avendo, tuttavia la difesa del [OSCURATO:PERSONA] censurato la mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni operate, sulla base degli stessi motivi dedotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], ed essendo stata la presenza di tali captazioni funzionale anche alla sua mancata assoluzione nel merito quanto al reato per il quale è stata dichiarata la intervenuta prescrizione, mette conto esaminare brevemente anche la doglianza articolata dal ricorrente ora in discorso; considerata la identità delle censure da questo formulate rispetto a quelle proposte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente richiamare, onde evidenziare la manifesta infondatezza di tali doglianze, quanto testè rilevato con riferimento all'analogo motivo di impugnazione presentato dal [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i restanti prevenuti, cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non debbono rispondere di alcuna imputazione legata alla commissione di reati fine, si può, a questo punto passare all'esame delle molteplici censure aventi ad oggetto la configurabilità stessa della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti nella condotta posta in essere dai ricorrenti. Tenuto conto della omogeneità materiale delle doglianze, laddove la stessa non sia anche strettamente contenutistica, le stesse possono essere congiuntamente esaminate. Ritiene il Collegio che sul punto i ricorsi siano fondati. Infatti, la Corte di appello lucana, nel confermare al riguardo la sentenza emessa in precedenza dal Tribunale di Matera e nel conformarsi ampiamente alle ragioni in tale sede esternate dall'organo giurisdizionale, ha individuato una serie di indici che, secondo l'avviso dei giudici del merito, sarebbero rivelatori della esistenza della organizzazione di cui al capo di imputazione; tali indici - ricostruiti in fatto sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede dibattimentale e dalle captazioni sia di conversazioni sia di immagini - sarebbero costituiti, per come gli stessi sono stati elencati nella sentenza impugnata, a) dalla predisposizione di una "piazza di spaccio", costituita da un esercizio pubblico (si tratta del Bar "[OSCURATO:PERSONA]") ubicato in Montescaglioso, ove, in particolare rispetto agli altri correi, il [OSCURATO:PERSONA] si dedicava allo spaccio al minuto; b) dalla esistenza di affidabili canali di approvvigionamento presso uno stabile fornitore (il [OSCURATO:PERSONA]); c) dalla costituzione di una riserva di sostanza stupefacente e di danaro in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva conto ai suoi affiliati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] disponesse delle forme di punizione, affidandone l'esecuzione al alcuni affiliati, verso soggetti che intendevano fare concorrenza al gruppo ora in discorso; f) dalla esistenza di una sorta di gerarchia decisoria fra i vari membri del gruppo, tale che le decisioni relative alle consegne da effettuare, i viaggi da compiere per i rifornimenti, i contatti con i fornitori e la contabilità sia della merce che del danaro erano tenuti e stabiliti dal [OSCURATO:PERSONA], al quale gli altri membri del sodalizio erano subordinati; g) dalla adibizione di un garage nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a deposito dello stupefacente; h) dalla esistenza di ripartizione di ruoli fra i membri del sodalizio, di tal che vi era chi era addetto al taglio ed al confezionamento delle singole dosi mentre altri avevano il compito di rifornire il gruppo. Sulla base di tali elementi i giudici del merito hanno ritenuto che non ci si trovasse di fronte ad una mera ipotesi di concorso di persone in una serie di reati affasciati dal vincolo della continuazione ma al cospetto di una vera e propria associazione dedita stabilmente alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Ritiene la Corte che gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata non siano di per sè tali, sotto il profilo della idoneità dimostrativa, da giustificare la conclusione cui la Corte territoriale è giunta. Questa Corte di cassazione ha, infatti, in plurime occasioni operato la diagnosi differenziale fra le due ipotesi delittuose fra loro contermini della associazione per delinquere rilevante ai sensi dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 e del concorso nel reato continuato di cui all'art. 73 del medesimo dPR, rilevando che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una struttura organizzata che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Corte di cassazione Sezione VI penale, 23 aprile 2019, n. 17467; idem Sezione VI penale 23 aprile 2018, n. 18055; idem Sezione VI penale, 1 giugno 2017, n. 27433). Come è stato precisato nelle motivazioni delle sentenze evocatrici dell'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, il reato associativo richiede, pertanto, la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie, dovendo siffatta struttura costituire il quid pluris rispetto alla presenza del semplice accordo finalizzato alla realizzazione di un numero, per quanto indeterminato, di condotte delittuose. Per come si rileva dalla sentenza impugnata, e per come segnalato dai ricorrenti nei loro atti impugnatori, gli indici che ad avviso della Corte lucana sarebbero rivelatori della esistenza della predetta necessaria struttura organizzata, appaiono quanto meno equivoci in quanto, in realtà, non segnano la presenza di precisi confini rispetto alla dianzi richiamata figura contermine, del concorso di persona nel reato continuato di spaccio di sostanza stupefacente. Ed invero, l'esistenza di una "piazza di spaccio" - qualifica attribuita ad un luogo che, peraltro, nella fattispecie non appare caratterizzato da quella abituale continuità e frequenza di attività criminose nonché dalla contestuale presenza di persone adibite a prevenire, tramite la loro funzione di vedette e "pali", l'efficacia di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine che consentono di conferire siffatta definizione ad uno spazio ove si realizzino condotte criminose connesse al traffico degli stupefacenti (in tale senso, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 ottobre 2021, n. 37077) - potrebbe essere elemento sintomatico della sussistenza di una struttura organizzata in quanto essa sia stata predisposta nei suoi elementi "infrastrutturali" dagli stessi partecipanti alla associazione per delinquere, ma non nel caso in cui determinati soggetti, sia pure per la realizzazione di scopi delittuosi, si appoggino ad un preesistente esercizio commerciale la cui gestione sia del tutto estranea al raggiungimento di finalità illecite. Lo stesso la stabilità di approvvigionamento, laddove la stessa non raggiunga livelli quantitativi esulanti rispetto a singole, ancorchè ripetute, condotte di spaccio, non è fattore esulante rispetto a quel minimum di organizzazione che la preordinata esistenza di un unitario disegno criminoso postula. E così è anche per l'ulteriore dato valorizzato in sede di sentenza impugnata, cioè la presenza di un soggetto che, fra i vari concorrenti, assuma una posizione di carattere direttivo, mentre ad altri spettano solo mansioni di carattere esecutivo; la sua scarsa valenza sintomatica ai fini della riscontrabilità della contestata ipotesi associativa è plasticamente deducibile dalla presenza di una specifica aggravante, prevista dall'art. 112, comma 1, n. 2), cod. pen., posta, evidentemente in fattispecie esulanti rispetto al reato associativo, a carico di chi "ha (...) diretto l'attività che sono concorse nel reato medesimo". Lo stesso vale per la esistenza di un luogo ove lo stupefacente era occultato ovvero per la decisione di "punire" eventuali altri delinquenti che, operando nello stesso ambito criminale, ponevano a rischio l'attività dell imputati, essendo di comune esperienza sia che la detenzione di una sostanza, quale che ne sia la natura, "proibita" comporta che la stessa sia custodita clandestinamente, senza che ciò sia, in sé, indice di una qualche stabile predisposizione di mezzi e persone a scopi illeciti, sia il fatto che in ambito delinquenziale le tecniche di eliminazione della concorrenza non sono certo legate ai criteri della naturale funzione selettiva connessa alle libere dinamiche del mercato. Parimenti non significativo il fatto che fra i concorrenti nel reato vi fosse una ripartizione di compiti, trattandosi di compiti privi di qualunque qualificazione (preparare le singole dosi da smerciare), sicchè da tale ripartizione non è dato inferire l'esistenza di alcuna particolare organizzazione di tipo associativo, richiedendo essa un minimo di professionalità operativa fra i vari ruoli svolti dagli associati. Del tutto generica appare, infine, la sentenza impugnata laddove allude alla esistenza della predisposizione di una riserva sia di sostanza stupefacente che del danaro provento dell'attività di spaccio, posto che in alcun modo è precisato in che cosa tale riserva consistesse né in quale modo tale danaro fosse utilizzato e, cosa che, invece, avrebbe indubbiamente cooperato nel rivelare la esistenza di una struttura avente una stabile organizzazione, in che modo lo stesso fosse stato, eventualmente dallo stesso gruppo di persone, reinvestito. In conclusione, deve rilevarsi che gli indici che, in questa semeiotica delittuosa, i giudici del merito hanno ritenuto caratterizzanti l'esistenza di una stabile struttura, comportante il coordinato e non occasionale utilizzo di persone e di mezzi, costituente la base operativa della associazione per delinquere ex art. 74 del dPR n. 309 del 1990, si sono palesati tutti equivoci e, pertanto, non idonei a sostenere la diagnosi differenziale fra il reato associativo contestato ai prevenuti e la semplice compartecipazione concorsuale in una serie di condotte, unificate dal vincolo della continuazione, integranti la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990.Per tale motivo la sentenza impugnata, essendo rimaste assorbite le ragioni impugnatorie aventi ad oggetto l'eventuale qualificazione della associazione de qua come rivolta alla commissione di condotte delittuose di lieve entità, deve essere annullata con riferimento alla attribuibilità a tutti i ricorrenti del reato di cui al capo 1) della rubrica, con rinvio alla Corte di appello di Salerno cui, in esito alla eventuale rivalutazione della sussistenza del reato associativo, è, altresì, rimessa la tematica riguardante la rideterminazione, ove necessario, del trattamento sanzíonatorio. La inammissibilità delle altre ragioni impugnatorie fa sì che l'affermazione della responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati fini come ritenuta in esito alla sentenza della Corte di Potenza, sul punto non annullata, sia oramai, visto l'art. 624 cod. proc. pen., salva la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, de