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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24819/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si è assunta la violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., in ragione dell'affermazione della responsabilità dell'imputato senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero escluso la responsabilità del ricorrente - è manifestamente infondato, del tutto generico e versato in fatto, dato che: nel caso di specie, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame dell'Adelfio, il difensore e procuratore speciale del D'Angelo ha avanzato richiesta di procedere nelle forme del rito abbreviato c.d. semplice, all'esito del quale l'imputato è stato condannato (cfr. verbale dell'udienza del 27 marzo 2019; nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); «nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato, con lo specifico effetto che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile» ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ivi; cfr. pure Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255566; Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); tuttavia, il motivo in esame è versato in fatto (avendo negato la responsabilità dell'imputato) e non indirizza alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione degli artt. 69 e 62, comma 1, n. 4, cod. pen. - è del tutto generico e versato in fatto poiché, lungi dal sollevare censure di legittimità, ha asserito (senza alcuna argomentazione riferibile all'iter della pronuncia impugnata) che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere in considerazione il comportamento processuale dell'imputato, attribuire moderato disvalore al fatto riconoscendo la circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cit., e stimare prevalenti le circostanze attenuanti; 2 cf ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si è assunta la violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., in ragione dell'affermazione della responsabilità dell'imputato senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero escluso la responsabilità del ricorrente - è manifestamente infondato, del tutto generico e versato in fatto, dato che: nel caso di specie, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame dell'Adelfio, il difensore e procuratore speciale del D'Angelo ha avanzato richiesta di procedere nelle forme del rito abbreviato c.d. semplice, all'esito del quale l'imputato è stato condannato (cfr. verbale dell'udienza del 27 marzo 2019; nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); «nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato, con lo specifico effetto che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile» ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ivi; cfr. pure Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255566; Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); tuttavia, il motivo in esame è versato in fatto (avendo negato la responsabilità dell'imputato) e non indirizza alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione degli artt. 69 e 62, comma 1, n. 4, cod. pen. - è del tutto generico e versato in fatto poiché, lungi dal sollevare censure di legittimità, ha asserito (senza alcuna argomentazione riferibile all'iter della pronuncia impugnata) che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere in considerazione il comportamento processuale dell'imputato, attribuire moderato disvalore al fatto riconoscendo la circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cit., e stimare prevalenti le circostanze attenuanti; 2 cf ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa d