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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10653/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, richiamandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse del prevenuto avverso l'ordinanza del Tribunale del 3 giugno 2021 di rigetto dell'istanza di revoca parziale e/o riduzione del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 3 giugno 2019.

Il decreto aveva disposto nei confronti del ricorrente, indagato (in concorso con altri) per i reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca per un valore corrispondente: - alla somma di euro 1.825.000,00 da eseguirsi su beni mobili e immobili dell'appellante (capo A dell'imputazione); - alla somma di euro 4.506.575,32 (capo B) dell'imputazione; - alla somma di euro 34.131.477,00 (capo C) dell'imputazione.

Il provvedimento veniva eseguito tramite apprensione di alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] analiticamente indicati ai ff. 44 e 45 del decreto di sequestro.

L'istante, premessa una disamina degli eventi processuali accaduti medio tempore, aveva invocato la riduzione del sequestro nella misura del 50% e, in subordine, la restituzione degli immobili di cui ai punti 10 e 11 della tabella indicata a f. 45 del decreto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su istanza dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo B) -per il quale [OSCURATO:PERSONA] risulta imputato anche nel troncone di procedimento pendente davanti all'A.G. di Roma-, aveva accolto la proposta dei difensori di ripartire l'onere economico tra i tre soggetti imputati in relazione a detto capo di imputazione, di talché la somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] ammonterebbe ad euro 3.209.107,83.

Con riguardo alle sentenze intervenute nei confronti degli imputati in relazione al capo C) -che nella struttura del provvedimento aveva la massima incidenza patrimoniale-, transitato a Milano a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma, l'oggetto della confisca avrebbe dovuto essere circoscritto all'intero importo per il capo A) e alla residua parte di cui al capo B) pari ad euro 1.297.467,49, per un totale di euro 3.100.000,00.

A tale somma avrebbe dovuto essere detratta quella di euro 123.673,80 confiscata al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha definito la sua posizione processuale con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 16 luglio 2019.

Inoltre, tenuto conto che l'obbligazione principale con riferimento a detti capi è quella di [OSCURATO:PERSONA] (al quale risulta sequestrato un bene del valore di circa 650.000 euro), la somma che dovrebbe rimanere in sequestro quanto a [OSCURATO:PERSONA] in funzione della confisca sarebbe pari ad euro 2.300.000,00, in esubero rispetto a quanto sequestrato al medesimo (euro 2.700.000,00), da cui andrebbero detratti altresì 31.000,00 euro confiscati nel procedimento milanese in relazione al capo C).

Il Tribunale del riesame rappresentava che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro per equivalente in via sussidiaria nel caso di incapienza nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]° e condivideva altresì la determinazione del Tribunale in relazione alla mancata considerazione della proposta di ripartire l'onere economico relativo al capo B) dell'imputazione fra i coimputati, non avendo la decisione del Giudice 2 milanese alcun rilievo nel procedimento in esame e non potendo influenzare le statuizioni in materia di confisca.

Riteneva dunque corretto che l'importo complessivo relativo ai capi A) e B) -pendenti avanti l'A.G. di Roma- fosse determinato in complessivi euro 6.332.075,32, non potendosi da tale somma decurtare quella di euro 3.209.107,83, come richiesto dal ricorrente.

Rappresentava inoltre il Tribunale che secondo il principio solidaristico il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera somma del profitto accertato, con il limite dell'ammontare del profitto complessivo, non potendo il sequestro esorbitare rispetto alla futura confisca.

Tale limite potrà essere tuttavia verificato solo in fase esecutiva sulla base dei beni effettivamente sottoposti a espropriazione in danno dei concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto dal sequestro per equivalente in via sussidiaria per il complessivo importo relativo ai capi A) e B) e risulta avere percepito quale profitto per il capo B) una somma quantificabile fra i 220.000,00 e i 250.000,00 euro, né potendosi da detto profitto sottrarre quanto confiscatogli in relazione al capo C), ne deriva che il sequestro non è sproporzionato rispetto al profitto determinato in relazione a detti capi.

2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge per la mancata considerazione di fatti sopravvenuti che avrebbero imposto la riduzione della misura cautelare reale nei confronti dell'indagato.

Rispetto all'originario ammontare sottoposto a cautela si era infatti verificata una modificazione delle condizioni che avrebbe dovuto comportare una riduzione del vincolo pari a 400.000,00 euro.

In particolare, osservava che: - il sequestro nei confronti del ricorrente era stato disposto in via sussidiaria e per equivalente; - il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento del Giudice per l'udienza preliminare in data 16 luglio 2019; - il procedimento per il reato di cui al capo C) era transitato per competenza al Tribunale di Milano ed era stato definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con le conseguenti statuizioni in merito alla confisca delle somme relative a detto capo.

L'ordinanza impugnata non contesta l'esattezza dei calcoli operata dalla difesa e tuttavia non considera che la somma di euro 3.209.107,83 è stata mantenuta in sequestro in forza dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 aprile 2021, non rilevando che il provvedimento sia stato emesso su proposta di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi viceversa considerare che tale somma concorre alla determinazione dell'importo in relazione al quale è rimasto efficace l'originario sequestro preventivo nei confronti di tutti gli indagati.

Rimanendo inalterato il provvedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ne deriva che l'importo complessivamente assoggettato a cautela per i reati di cui ai capi A) e B) eccede l'importo delle somme da garantire attraverso il sequestro (pari ad euro 1.825.500,00 per il capo A e 4.506.575,32 per il capo B, per complessivi euro 6.332.075,32), andando oltre il principio solidaristico.

Occorre infatti tenere conto delle somme di euro 3.209.107,83 tuttora sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], di euro 650.000,00 sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] in via diretta e principale e di euro 2.700.000 sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro 6.559.107,83 cui deve aggiungersi la somma già confiscata a [OSCURATO:PERSONA] (euro 123.673,80) che ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Correttamente i giudici del merito hanno rilevato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nello statuire in merito al capo C) della rubrica -unico capo sottoposto al suo vaglio dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma- nella parte motiva del provvedimento emesso in sede di esecuzione della sentenza di patteggiamento, parrebbe avere statuito anche in ordine al capo B) allorché dà atto della proposta dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] di ripartire l'onere economico fra i tre soggetti imputati in relazione a detto capo, ponendo a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 3.209.107,83 pari al 58,5 % delle quote [OSCURATO:SOCIETA].

Tale proposta non può spiegare effetto nell'ambito del presente procedimento, ove l'importo complessivo contestato agli imputati per i capi A) e B) è pari al profitto della somma di euro 6.332.075,32, oltre al prezzo del reato indicato nei capi in rubrica.

Condivisibilmente i giudici del merito hanno rappresentato che il sequestro con finalità di prevenzione è finalizzato alla confisca ed ancora non è stato emesso alcun provvedimento decisorio, di talché l'astratta proiezione della quota di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non può operare alcuna incidenza riduttiva in ragione della natura stessa della misura reale disposta.

Va ricordato che in tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256), salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale.

In definitiva, nel caso di specie, quanto ai limiti quantitativi del profitto, occorre considerare che esso non è stato ancora accertato con carattere di definitività.

3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, richiamandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse del prevenuto avverso l'ordinanza del Tribunale del 3 giugno 2021 di rigetto dell'istanza di revoca parziale e/o riduzione del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 3 giugno 2019. Il decreto aveva disposto nei confronti del ricorrente, indagato (in concorso con altri) per i reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca per un valore corrispondente: - alla somma di euro 1.825.000,00 da eseguirsi su beni mobili e immobili dell'appellante (capo A dell'imputazione); - alla somma di euro 4.506.575,32 (capo B) dell'imputazione; - alla somma di euro 34.131.477,00 (capo C) dell'imputazione. Il provvedimento veniva eseguito tramite apprensione di alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] analiticamente indicati ai ff. 44 e 45 del decreto di sequestro. L'istante, premessa una disamina degli eventi processuali accaduti medio tempore, aveva invocato la riduzione del sequestro nella misura del 50% e, in subordine, la restituzione degli immobili di cui ai punti 10 e 11 della tabella indicata a f. 45 del decreto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su istanza dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo B) -per il quale [OSCURATO:PERSONA] risulta imputato anche nel troncone di procedimento pendente davanti all'A.G. di Roma-, aveva accolto la proposta dei difensori di ripartire l'onere economico tra i tre soggetti imputati in relazione a detto capo di imputazione, di talché la somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] ammonterebbe ad euro 3.209.107,83. Con riguardo alle sentenze intervenute nei confronti degli imputati in relazione al capo C) -che nella struttura del provvedimento aveva la massima incidenza patrimoniale-, transitato a Milano a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma, l'oggetto della confisca avrebbe dovuto essere circoscritto all'intero importo per il capo A) e alla residua parte di cui al capo B) pari ad euro 1.297.467,49, per un totale di euro 3.100.000,00. A tale somma avrebbe dovuto essere detratta quella di euro 123.673,80 confiscata al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha definito la sua posizione processuale con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 16 luglio 2019. Inoltre, tenuto conto che l'obbligazione principale con riferimento a detti capi è quella di [OSCURATO:PERSONA] (al quale risulta sequestrato un bene del valore di circa 650.000 euro), la somma che dovrebbe rimanere in sequestro quanto a [OSCURATO:PERSONA] in funzione della confisca sarebbe pari ad euro 2.300.000,00, in esubero rispetto a quanto sequestrato al medesimo (euro 2.700.000,00), da cui andrebbero detratti altresì 31.000,00 euro confiscati nel procedimento milanese in relazione al capo C). Il Tribunale del riesame rappresentava che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro per equivalente in via sussidiaria nel caso di incapienza nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]° e condivideva altresì la determinazione del Tribunale in relazione alla mancata considerazione della proposta di ripartire l'onere economico relativo al capo B) dell'imputazione fra i coimputati, non avendo la decisione del Giudice 2 milanese alcun rilievo nel procedimento in esame e non potendo influenzare le statuizioni in materia di confisca. Riteneva dunque corretto che l'importo complessivo relativo ai capi A) e B) -pendenti avanti l'A.G. di Roma- fosse determinato in complessivi euro 6.332.075,32, non potendosi da tale somma decurtare quella di euro 3.209.107,83, come richiesto dal ricorrente. Rappresentava inoltre il Tribunale che secondo il principio solidaristico il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera somma del profitto accertato, con il limite dell'ammontare del profitto complessivo, non potendo il sequestro esorbitare rispetto alla futura confisca. Tale limite potrà essere tuttavia verificato solo in fase esecutiva sulla base dei beni effettivamente sottoposti a espropriazione in danno dei concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto dal sequestro per equivalente in via sussidiaria per il complessivo importo relativo ai capi A) e B) e risulta avere percepito quale profitto per il capo B) una somma quantificabile fra i 220.000,00 e i 250.000,00 euro, né potendosi da detto profitto sottrarre quanto confiscatogli in relazione al capo C), ne deriva che il sequestro non è sproporzionato rispetto al profitto determinato in relazione a detti capi. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge per la mancata considerazione di fatti sopravvenuti che avrebbero imposto la riduzione della misura cautelare reale nei confronti dell'indagato. Rispetto all'originario ammontare sottoposto a cautela si era infatti verificata una modificazione delle condizioni che avrebbe dovuto comportare una riduzione del vincolo pari a 400.000,00 euro. In particolare, osservava che: - il sequestro nei confronti del ricorrente era stato disposto in via sussidiaria e per equivalente; - il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento del Giudice per l'udienza preliminare in data 16 luglio 2019; - il procedimento per il reato di cui al capo C) era transitato per competenza al Tribunale di Milano ed era stato definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con le conseguenti statuizioni in merito alla confisca delle somme relative a detto capo. L'ordinanza impugnata non contesta l'esattezza dei calcoli operata dalla difesa e tuttavia non considera che la somma di euro 3.209.107,83 è stata mantenuta in sequestro in forza dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 aprile 2021, non rilevando che il provvedimento sia stato emesso su proposta di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi viceversa considerare che tale somma concorre alla determinazione dell'importo in relazione al quale è rimasto efficace l'originario sequestro preventivo nei confronti di tutti gli indagati. Rimanendo inalterato il provvedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ne deriva che l'importo complessivamente assoggettato a cautela per i reati di cui ai capi A) e B) eccede l'importo delle somme da garantire attraverso il sequestro (pari ad euro 1.825.500,00 per il capo A e 4.506.575,32 per il capo B, per complessivi euro 6.332.075,32), andando oltre il principio solidaristico. Occorre infatti tenere conto delle somme di euro 3.209.107,83 tuttora sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], di euro 650.000,00 sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] in via diretta e principale e di euro 2.700.000 sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro 6.559.107,83 cui deve aggiungersi la somma già confiscata a [OSCURATO:PERSONA] (euro 123.673,80) che ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Correttamente i giudici del merito hanno rilevato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nello statuire in merito al capo C) della rubrica -unico capo sottoposto al suo vaglio dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma- nella parte motiva del provvedimento emesso in sede di esecuzione della sentenza di patteggiamento, parrebbe avere statuito anche in ordine al capo B) allorché dà atto della proposta dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] di ripartire l'onere economico fra i tre soggetti imputati in relazione a detto capo, ponendo a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 3.209.107,83 pari al 58,5 % delle quote [OSCURATO:SOCIETA]. Tale proposta non può spiegare effetto nell'ambito del presente procedimento, ove l'importo complessivo contestato agli imputati per i capi A) e B) è pari al profitto della somma di euro 6.332.075,32, oltre al prezzo del reato indicato nei capi in rubrica. Condivisibilmente i giudici del merito hanno rappresentato che il sequestro con finalità di prevenzione è finalizzato alla confisca ed ancora non è stato emesso alcun provvedimento decisorio, di talché l'astratta proiezione della quota di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non può operare alcuna incidenza riduttiva in ragione della natura stessa della misura reale disposta. Va ricordato che in tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256), salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale. In definitiva, nel caso di specie, quanto ai limiti quantitativi del profitto, occorre considerare che esso non è stato ancora accertato con carattere di definitività. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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