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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03630/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17755/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’ avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1754/2017, depositata il 7 dicembre 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso in opposizione avanti al la Commissione tributaria provincialedi Torino, notificato in data 22 dicembre 2015 alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ., [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ intimazione di pagamento n. 110201559048220834000, sollevando una serie di vizi formali relativi all’intimazione di pagamento stessa e alle sottese cartelle di pagamento.Tale intimazione di pagamento, de ll’ importo complessivo di euro 74.058,50, era stata emessa dall’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle aventi per oggetto crediti di natura diversa.La ricorrente dichiarava di limitare l’opposizione unicamente alle cartelle n, 11020050050327876000, n. 11020060061735121000, n. 11020070032801S8700 e n. 11020110083104610000, aventi per oggetto crediti di natura tributaria, eccependo la loro mancata notifica.

L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.si costituiva con memoria di costituzione.

Con atto di intervento volontario interveniva nel giudizio l’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Torino, evidenziando la legittimità del proprio operato nella fase di iscrizione a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 1123/16 depositata in data 29giugno 2016, respingeva il ricorso ponendo a carico dellaricorrente le spese di lite.

2. – Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva gravame avanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte .

Resisteva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 1754/17, depositata il 7 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale riforma della sentenza, dichiara va prescritto il credito relativamente agli interessi e sanzioni negli avvisi impugnati per tutti gli anni ad eccezione della cartella dell’avviso relativo all'anno di imposta 2011, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. – [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA] , subentrante nei rapporti dell'ente convenuto , ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In data 29 aprile 2019 [OSCURATO:PERSONA] in relazione, tra le altre, alle cartelle di pagamento numero 11020050050327876000, 11020060061735121000, 11020070032801887000 oggetto dell’odierno giudizio, presentava dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ai sensi dell’art.1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (c.d.

“saldo e stralcio”).

La dichiarazione della contribuente veniva accolta con provvedimento dell’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] n . 11090201903855138150, che ammetteva la parte alla definizione del debito mediante pagamento di 5 rate, il cui residuo veniva pagato in data 30novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’intervenuto perfezionamento della procedura di “saldo e stralcio” e/o della cancellazione di diritto dei carichi portati nelle cartelle di pagamento numero 11020050050327876000, 11020060061735121000 e 11020070032801887000, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Poiché la richiesta di estinzione del giudizio non riguarda tutte le cartelle, non essendo ricompresa la n. 11020110083104610000 puroggetto del ricorso, appare necessario richiedere chiarimenti alle parti sull'oggetto della richiesta di estinzione e sulla cartella n. 11020110083104610000.

P.Q.M.

La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.

Dispone che le parti forniscano le richieste informazioni nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17755/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’ avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1754/2017, depositata il 7 dicembre 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso in opposizione avanti al la Commissione tributaria provincialedi Torino, notificato in data 22 dicembre 2015 alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ., [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ intimazione di pagamento n. 110201559048220834000, sollevando una serie di vizi formali relativi all’intimazione di pagamento stessa e alle sottese cartelle di pagamento.Tale intimazione di pagamento, de ll’ importo complessivo di euro 74.058,50, era stata emessa dall’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle aventi per oggetto crediti di natura diversa.La ricorrente dichiarava di limitare l’opposizione unicamente alle cartelle n, 11020050050327876000, n. 11020060061735121000, n. 11020070032801S8700 e n. 11020110083104610000, aventi per oggetto crediti di natura tributaria, eccependo la loro mancata notifica. L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.si costituiva con memoria di costituzione. Con atto di intervento volontario interveniva nel giudizio l’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Torino, evidenziando la legittimità del proprio operato nella fase di iscrizione a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 1123/16 depositata in data 29giugno 2016, respingeva il ricorso ponendo a carico dellaricorrente le spese di lite. 2. – Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva gravame avanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte . Resisteva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 1754/17, depositata il 7 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale riforma della sentenza, dichiara va prescritto il credito relativamente agli interessi e sanzioni negli avvisi impugnati per tutti gli anni ad eccezione della cartella dell’avviso relativo all'anno di imposta 2011, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. – [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA] , subentrante nei rapporti dell'ente convenuto , ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data 29 aprile 2019 [OSCURATO:PERSONA] in relazione, tra le altre, alle cartelle di pagamento numero 11020050050327876000, 11020060061735121000, 11020070032801887000 oggetto dell’odierno giudizio, presentava dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ai sensi dell’art.1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio”). La dichiarazione della contribuente veniva accolta con provvedimento dell’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] n . 11090201903855138150, che ammetteva la parte alla definizione del debito mediante pagamento di 5 rate, il cui residuo veniva pagato in data 30novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’intervenuto perfezionamento della procedura di “saldo e stralcio” e/o della cancellazione di diritto dei carichi portati nelle cartelle di pagamento numero 11020050050327876000, 11020060061735121000 e 11020070032801887000, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. Poiché la richiesta di estinzione del giudizio non riguarda tutte le cartelle, non essendo ricompresa la n. 11020110083104610000 puroggetto del ricorso, appare necessario richiedere chiarimenti alle parti sull'oggetto della richiesta di estinzione e sulla cartella n. 11020110083104610000. P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Dispone che le parti forniscano le richieste informazioni nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Co
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