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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 20168/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 15519-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], LOIACONI Domenico e LOIACONI Francesca rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 141 del 2022, adottato in sede di ricorso straordinario; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese , non avendo l’intimato svolto attività difensiva con controricorso; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 13lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 15519-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], LOIACONI Domenico e LOIACONI Francesca rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 141 del 2022, adottato in sede di ricorso straordinario; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese , non avendo l’intimato svolto attività difensiva con controricorso; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 13lugli
Decreto Cassazione n. 20168/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris