Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1991

Cassazione n. 45466/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1991 avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 e n. 7, 99 cod.pen. (furto di cose mobili, collocate all'interno di un veicolo, in data 14 marzo 2016, con la recidiva infrquinquennale specifica), lamentando la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della messa alla prova, alla luce di un solo precedente, e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche ed all'eccessivo trattamento sanzionatorio, nonostante il risalente precedente e la giovane età.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha fondato la prognosi negativa, preclusiva della messa alla prova, non solo sul precedente specifico, ma anche sulla presenza di due successive denunce e sulla elevata intensità del dolo che ha caratterizzato i due episodi oggetto del procedimento (argomentazioni con cui il ricorso non si è confrontato), ed ha specificato che nella quantificazione della pena il giudice di primo grado è partito dal minimo edittale e che non vi sono elementi positivi ai fini della concessione delle generiche.

3. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 4.A ciò si aggiunga che: la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo - così Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 che ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi; in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Pettinelli, Rv. 271269). 5.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021.

Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] M. Ciampi C) S l : AM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1991 avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 e n. 7, 99 cod.pen. (furto di cose mobili, collocate all'interno di un veicolo, in data 14 marzo 2016, con la recidiva infrquinquennale specifica), lamentando la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della messa alla prova, alla luce di un solo precedente, e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche ed all'eccessivo trattamento sanzionatorio, nonostante il risalente precedente e la giovane età. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha fondato la prognosi negativa, preclusiva della messa alla prova, non solo sul precedente specifico, ma anche sulla presenza di due successive denunce e sulla elevata intensità del dolo che ha caratterizzato i due episodi oggetto del procedimento (argomentazioni con cui il ricorso non si è confrontato), ed ha specificato che nella quantificazione della pena il giudice di primo grado è partito dal minimo edittale e che non vi sono elementi positivi ai fini della concessione delle generiche. 3. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 4.A ciò si aggiunga che: la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo - così Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 che ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi; in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Pettinelli, Rv. 271269). 5.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] M. Ciampi C) S l : AM
Sentenza Cassazione n. 45466/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris