CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31998/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo, con cui si deducono il vizio di violazione di leggee il vizio di motivazione, per contraddittorietà e/o manifesta illogicità, in ordinealla responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel delitto di rapina, risultanon consentito, in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, eanche manifestamente infondato perché diretto a censurare passaggimotivazionali della sentenza di secondo grado, i quali tuttavia risultanopienamente coerenti, logicamente lineari, e giuridicamente corretti nel ritenereprovato il concorso di persone nel reato di cui all’art. 628, cod. pen., sulla basedella sinergia delle condotte dei due aggressori, dirette a coartare la personaoffesa allo scopo di sottrarle beni personali, tale da non far residuare alcundubbio sull’unicità del fatto e sulla piena partecipazione di entrambi gli imputati,sia sul piano materiale ed esecutivo, sia su quello psicologico (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice d’appello correttamente applica l’art.110, cod. pen., contestualmente rigettando l’applicazione del concorso anomalo);rilevato che lo stesso motivo è altresì formulato in modo generico, senzaconfronto con la sentenza di secondo grado, e con costanti riferimenti al merito,la cui valutazione è preclusa alla cognizione di questa Corte;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]