CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 del d.l. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del GIP di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui veniva disposta la custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere e per 15 episodi di reati fine. 2. Il provvedimento impugnato, dopo una illustrazione introduttiva del contenuto dell'accusa e dei motivi dell'istanza di riesame, spiegava nell'ordine: 1) le ragioni per cui non poteva farsi questione né di "bis in idem cautelare" né di "contestazione a catena"; 2) gli indizi dell'associazione contestata; 3) le ragioni di infondatezza delle contestazioni dei reati fine 22, 61 e 62; 4) gli argomenti a sostegno delle esigenze cautelari (il concreto ed attuale pericolo di recidiva per la personalità e le modalità dei fatti). 3. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando le seguenti cinque violazioni: - inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 273 del codice di diritto e 416 del codice penale: il tribunale ricostruisce il delitto di associazione ricavandone gli elementi essenziali da altri reati contestati non potendo delineare l'esistenza di una struttura organizzativa; - inosservanza della legge penale in relazione all'articolo 297 comma 3 del codice di diritto: per il medesimo reato associativo era già stata applicata la custodia cautelare dal gip del Tribunale di Caltagirone trattandosi di evidente l'ipotesi di connessione ex art. 12 lettera b) c.p.p. con conseguente retrodatazione della misura cautelare gravata al momento dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare; - omessa motivazione in ordine ai reati contestati ai capi 22, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56 e 64 per i quali non è stata fornita spiegazione del rigetto della ricostruzione alternativa difensiva; - omessa motivazione in relazione alla capo 61; - omessa e contraddittoria motivazione e violazione della legge penale sulla sussistenza di esigenze cautelari tanto più che nel parallelo procedimento presso l'autorità giudiziaria di Caltagirone all'imputato sono stati concessi gli arresti domiciliari da parte del tribunale (misura ulteriormente mitigata in seguito); quelle espresse dal tribunale del riesame sulla possibilità per l'imputato di contatto con presunti associati sono mere congetture ed illazioni poiché l'interruzione del monitoraggio da parte delle forze dell'ordine risale alla conclusione delle indagini nel 2021. 7. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità delle censure proposte che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dall'ordinanza impugnata con corretti argomenti giuridici. 2. Iniziando dal primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione relativamente alla ipotesi associativa, va ribadito da parte di questa Corte l'indirizzo interpretativo (ex multis, Sez.4, n. 25351 del 17 maggio 2023, imp. Bartuccio) che consente l'induzione della sussistenza di una compagine associativa dalla ripetizione delle condotte espresse dai reati- fine. Ciò corrisponde infatti ad un orientamento ricorrente e consolidato, basato su un intuitivo argomento logico che postula l'associazione ogni qual volta le condotte illecite dei reati-fine (nel caso concreto, oltre un'ottantina), superando il mero concorso nel reato, convergano in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile. Nella motivazione del provvedimento impugnato correttamente vengono elencati e valorizzati gli elementi sui quali il menzionato argomento logico viene fondato, sottolineando in particolare (pg.2) che lo stabile ed indeterminato disegno criminoso contribuisce a differenziare, anche in assenza di una struttura piramidale dell'associazione, l'elemento soggettivo dell'associazione dal mero concorso di persone. Ulteriori elementi (quali la stabile organizzazione, la ripartizione territoriale, il rispetto di regole atte ad evitare potenziali conflitti con altri gruppi malavitosi attivi sul territorio, gli stabili collegamenti con ricettatori e con committenti di furti) contribuiscono a comporre il mosaico di una attività 'necessariamente' associativa per dimensioni e permanenza. Su tutti gli aspetti evocati il primo motivo di ricorso non va oltre le frasi rituali e 'di stile' risolvendosi in una critica vuota e formale. 3. La decisione giudiziale è altresì corretta in relazione al profilo che costituisce oggetto del secondo motivo di ricorso: tra le indagini (e le misure cautelari) attive in Caltagirone ed a Catania non vi è un effettivo overlapping né alcun effetto preclusivo o impediente, attesa l'eterogeneità delle vicende che ne sono alla base, i soggetti in esse rispettivamente coinvolti e le misure adottate ed in corso. Nell'ordinanza impugnata viene correttamente evidenziato che, esclusa l'ipotizzabilità concettuale del ne bis in idem cautelare, l'unico pregiudizio concretamente derivabile dalla due indagini e dalla adozione di misure cautelari nel rispettivo ambito è l'eventuale contestazione a catena di reati connessi poiché in tal caso si dovrebbe evitare il superamento dei termini massimi cautelari a seguito del succedersi di provvedimenti restrittivi. Tuttavia, nell'ordinanza si ha cura di evidenziare che il rischio della indebita protrazione della limitazione di libertà non sussiste in concreto, proprio perché la misura cautelare massima originariamente emessa dal g.i.p. di Caltagirone è stata annullata dopo meno di un mese con remissione in libertà da parte del tribunale del riesame per difetto motivazionale del provvedimento genetico. Il rischio paventato dalla difesa non è pertanto sussistente. 4. I due successivi motivi di ricorso (il terzo ed il quarto) possono essere trattati unitariamente, trattando i reati-fine nella prospettiva della carenza di motivazione. Ebbene, il primo lamenta la mancanza di motivazione in relazione ai reati fine, elencati nella rubrica del motivo (capi 22, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 56 e 64). La Corte evidenzia in primo luogo che nell'elenco è incongruamente incluso anche il capo 22, per il quale, pure, l'ordinanza a fronte di uno specifico motivo formulato nell'atto di riesame aveva fornito ampia ed adeguata motivazione tanto che l'accusa provvisoria non è stata più oggetto di specifica contestazione dal ricorrente con il ricorso in cassazione. In linea generale va rilevato che correttamente l'ordinanza del tribunale non si è occupata dei menzionati capi di accusa (eccettuato, come detto, il n.22) in assenza di specifica, puntuale contestazione degli stessi nell'atto di riesame. Frustra probatur quod probatum non relevat. In relazione al capo 61 la motivazione del provvedimento, seppure sintetica, è sufficiente, in questa fase, a dare fondamento al provvedimento impugnato. Occorre rilevare infatti che essa fa puntuale riferimento alle specifiche pagine della corposa ordinanza genetica ed agli elementi ivi valorizzati (pedinamento del correo Ferrera, incontro di costui con il Tropea e con altro soggetto coinvolto nello specifico episodio delittuoso, intercettazioni telefoniche che seppure in questa sede non specificamente analizzate sono riportate nell'ordinanza genetica cui si fa riferimento con indicazione delle pagine specifiche) ove i fatti oggetto di contestazione sono puntualmente dettagliati, dando luogo ad una cd. 'doppia conforme' che regge il vaglio di legittimità. 5. Infine, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, contraddittoria appare l'argomentazione addotta dalla difesa, di un double standard tra l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora da parte del giudice di Caltagirone ed il mantenimento della custodia nell'ambito dell'indagine catanese. Nessun parallelismo appare possibile non solo perché trattasi di vicende distinte ma soprattutto per la ragione, opportunamente evidenziata nella motivazione del provvedimento impugnato, che nella vicenda 'parallela' la custodia cautelare inizialmente disposta era stata 'cancellata' proprio per la caducazione del titolo cautelare per carenze formali dell'ordinanza genetica, mentre gli arresti domiciliari venivano ristabiliti solamente in relazione a due reati-fine non contestati (anche) in questa sede (come spiegato a pg.2 della impugnata ordinanza). L'intero motivo si confronta con un'altra misura cautelare senza dedicare alcuna considerazione a quella impugnata e peccando pertanto di aspecificità e quindi genericità, ciò che condanna il ricorso all'inmmissibilità. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter,