CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 28 settembre 2020, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, per avere - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni modello Unico SC2011 e modello Unico SC2012 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si lamentano la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, in quanto in un caso o nell'altro mutano le condizioni e i presupposti per cui è possibile ritenere configurabile il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte, quindi, avrebbe dovuto prendere analiticamente posizione su quale condotta in concreto sarebbe stata perpetrata dall'imputato. In secondo luogo, il difensore sostiene che nel caso di specie non è possibile configurare un'operazione né oggettivamente né soggettivamente fittizia. Come risulterebbe dall'istruttoria, le prestazioni oggetto delle fatture contestate sono effettivamente avvenute e, di conseguenza, non possono essere definite oggettivamente inesistenti. Del resto, sarebbe provato che i prodotti oggetto delle fatture tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono realmente entrati nella disponibilità di quest'ultima, la quale poi ha ceduto i medesimi prodotti ulteriormente lavorati ad altri soggetti. Quanto invece all'asserita fittizietà soggettiva delle operazioni, la difesa contesta l'applicazione - da parte dei giudici d'appello - di un meccanismo basato su plurime presunzioni. Più precisamente, partendo dall'assunto per cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe una "cartiera", la Corte territoriale è giunta a ritenere soggettivamente colpevole la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo quest'ultima registrato fatture emesse dalla prima. Dall'istruttoria dibattimentale, poi, sarebbe emerso che la stessa guardia di finanza, dopo aver accertato che società [OSCURATO:SOCIETA]. era una cartiera, non avrebbe eseguito in concreto alcun controllo sulla veridicità del DDT e sui rapporti bancari. La stessa, inoltre, non avrebbe verificato se la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse un deposito diverso ovvero se collaborasse con altre società terze, le quali potrebbero aver fornito i prodotti alla stessa Mac s.r.I che poi, a sua volta, li avrebbe ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] caso di specie, poi, la Corte d'appello avrebbe erroneamente omesso di valutare la certezza e l'inerenza dei costi rappresentati dalle fatture imputate e di verificare in concreto se le stesse potessero essere o meno dedotte. In aggiunta, secondo la difesa, la motivazione sarebbe carente, contradditoria e illogica in relazione al requisito dell'annotazione delle fatture nella contabilità. Infatti, anche nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse effettivamente ricevuto fatture per operazioni inesistenti, per poter configurare il reato in esame è necessario che la stessa le abbia utilizzate, ossia che abbia inserito tali documenti all'interno della contabilità per poi riportare il relativo costo e la relativa IVA detratta nelle dichiarazioni annuali; mentre la mera annotazione nella contabilità non è sufficiente ad integrare l'utilizzo sanzionato dalla norma penale. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 nonché la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento soggettivo e al dolo specifico. La Corte distrettuale, ad avviso della difesa, non spiegherebbe il motivo per cui l'imputato ha partecipare allo schema fraudolento ipotizzato. Secondo la difesa, la motivazione con cui la Corte territoriale ha argomentato in merito alla sussistenza del dolo sarebbe carente, non solo perché basata solo sulle dichiarazioni di Rossi, ma anche perché avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli elementi di fatto portati dall'imputato a prova della sua buona fede. I giudici d'appello, poi, avrebbero omesso di verificare la sussistenza del dolo specifico nel caso concreto, non avendo accertato la volontà dell'imputato di servirsi delle operazioni passive insussistenti al fine di evadere le tasse. In via residuale, la difesa asserisce che da nessun elemento è possibile desumere, nemmeno per il tramite di presunzioni, che l'imputato abbia compiuto tali condotte con il fine di evadere VIVA, posto che non è possibile affermare con certezza che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che la Mac non presentasse dichiarazioni IVA e, a maggior ragione, che VIVA della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non fosse stata versata dalla Mac s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 nonché la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato - è inammissibile. Sul punto, devono essere innanzitutto richiamate le più recenti pronunce di questa Suprema Corte, ove si è affermato che, ai fini dell'integrazione del reato in esame, ciò che rileva è solo l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, non rilevando il carattere oggettivo o soggettivo dell'inesistenza. Infatti, la fattispecie criminosa di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non opera alcuna distinzione né riconduce espressamente la rilevanza dell'inesistenza soggettiva esclusivamente alla dichiarazione fiscale ai fini IVA (Sez.3, n. 1998 del 15/11/ 2019; Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018; Sez. 3, n. 30874 del 2/03/2018). Del tutto generica, poi, è la 3 71\k censura relativa al requisito dell'annotazione delle fatture nella contabilità. La difesa, infatti, avrebbe dovuto specificatamente contestare la motivazione della sentenza nella parte in cui, riportando i motivi di appello, non considerava l'esistenza di una censura relativa all'annotazione delle fatture in contabilità. E stando alla motivazione del provvedimento impugnato, tale questione non è stata affrontata dalla Corte d'appello in mancanza di una specifica doglianza sul punto. Risulta in ogni caso assorbente il rilievo che, dai brani del processo verbale di constatazione riportato in ricorso, emerge con chiarezza che le somme portate dalle fatture sono state effettivamente esposte come costi ai fini delle dichiarazioni fiscali. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 nonché la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento soggettivo e al dolo specifico - è anch'esso inammissibile. Sul punto, occorre ribadire che il dolo richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, è ravvisabile nella consapevolezza - in chi utilizza il documento in dichiarazione - che chi ha affettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale. I giudici d'appello, pertanto, hanno correttamente ravvisato nel caso di specie la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, desumibile sia dalla predisposizione da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di DDT attestanti la provenienza dei semilavorati dal capannone di Soiano al Lago, sia dalle affermazioni rese in sede d'esame dall'imputato, secondo cui anche lui si sarebbe recato in più occasioni a caricare merce presso tale capannone. Del tutto ipotetica, perché sganciata da puntuali riferimenti agli atti di causa, è la prospettazione difensiva circa l'esistenza di depositi diversi da quelli della società fittizia fornitrice o di collaborazioni con società terze non meglio identificate. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento del