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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42743/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe meritevole per i precedenti penali non allarmanti e il buon comportamento processuale, per essersi la Corte territoriale limitata ad aderire per relationem alla decisione di primo grado; Considerato che trattasi di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui, trattandosi di una sentenza c.d.

"doppia conforme", la motivazione della sentenza d'appello si salda con quella di primo grado espressamente richiamata; ed invero, se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666) e la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerlo, Rv. 252615); con giudizio di merito non illogicamente argomentato e qui non altrimenti valutabile, la sentenza di primo grado (pag. 4), richiamata da quella di appello, attesta, infatti, che non risulta alcun comportamento positivamente valutabile nella condotta dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e che ha commesso plurime violazioni della disciplina sui rifiuti nell'arco di due mesi, né è comprensibile il riferimento fatto dal ricorrente al preteso buon comportamento processuale, trattandosi di imputato giudicato in assenza e non potendosi certo al proposito considerare la scelta di definire il processo con rito abbreviato, già di per sé premiata con la riduzione ex lege della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe meritevole per i precedenti penali non allarmanti e il buon comportamento processuale, per essersi la Corte territoriale limitata ad aderire per relationem alla decisione di primo grado; Considerato che trattasi di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui, trattandosi di una sentenza c.d. "doppia conforme", la motivazione della sentenza d'appello si salda con quella di primo grado espressamente richiamata; ed invero, se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666) e la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerlo, Rv. 252615); con giudizio di merito non illogicamente argomentato e qui non altrimenti valutabile, la sentenza di primo grado (pag. 4), richiamata da quella di appello, attesta, infatti, che non risulta alcun comportamento positivamente valutabile nella condotta dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e che ha commesso plurime violazioni della disciplina sui rifiuti nell'arco di due mesi, né è comprensibile il riferimento fatto dal ricorrente al preteso buon comportamento processuale, trattandosi di imputato giudicato in assenza e non potendosi certo al proposito considerare la scelta di definire il processo con rito abbreviato, già di per sé premiata con la riduzione ex lege della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 sett
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