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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:T:2000:37
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999B0005 - IT Avis juridique important | 61999B0005 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). - Cedefop - Procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi - Bando di gara per servizi di architetto - Mancata pubblicazione di un bando relativo ai risultati del procedimento di aggiudicazione - Interesse ad agire - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]5/99. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-00235 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Interesse ad agire - Mancata pubblicazione di un avviso relativo ai risultati del procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi - Ottenimento delle informazioni richieste prima della presentazione del ricorso - Irricevibilità [Trattato CE, art. 175, n. 4 (divenuto art. 232, n. 4, CE); direttiva del Consiglio 92/50/CEE]

[OSCURATO:PERSONA]

$$La ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa faccia valere un interesse ad agire.

E' quindi irricevibile il ricorso di annullamento presentato da un offerente contro le decisioni implicite di rifiuto di informarlo per iscritto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, allorché l'interessato ha già ottenuto, prima della presentazione del detto ricorso, tutte le informazioni che possono costituire oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed ha quindi conseguito il risultato che persegue, cioè l'ottenimento dei dati necessari per consentirgli d'impugnare la decisione di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi ed il concomitante rigetto della sua offerta. (v. punti 36, 39)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999B0005 - IT Avis juridique important | 61999B0005 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). - Cedefop - Procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi - Bando di gara per servizi di architetto - Mancata pubblicazione di un bando relativo ai risultati del procedimento di aggiudicazione - Interesse ad agire - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]5/99. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-00235 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Interesse ad agire - Mancata pubblicazione di un avviso relativo ai risultati del procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi - Ottenimento delle informazioni richieste prima della presentazione del ricorso - Irricevibilità [Trattato CE, art. 175, n. 4 (divenuto art. 232, n. 4, CE); direttiva del Consiglio 92/50/CEE] [OSCURATO:PERSONA] $$La ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa faccia valere un interesse ad agire. E' quindi irricevibile il ricorso di annullamento presentato da un offerente contro le decisioni implicite di rifiuto di informarlo per iscritto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, allorché l'interessato ha già ottenuto, prima della presentazione del detto ricorso, tutte le informazioni che possono costituire oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed ha quindi conseguito il risultato che persegue, cioè l'ottenimento dei dati necessari per consentirgli d'impugnare la decisione di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi ed il concomitante rigetto della sua offerta. (v. punti 36, 39)
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris