CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, chiede il rigetto del ricorso e deposita nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2020, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per avere - commentando con l'epiteto "ladri" sul proprio profilo facebook a le immagini dei partecipi di un comizio tenutosi davanti alla sua abitazione - offeso la reputazione di coloro che, nel corso di tale manifestazione elettorale, erano stati presentati quali componenti della lista civica "per Brolo". La pena irrogata era di euro 3.000 di multa e l'imputato era stato anche condannato a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, danno da liquidarsi in separato giudizio civile. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue. L'imputato, già nel corso del comizio del 25 maggio 2014, aveva urlato l'epiteto "ladri" (affermando anche: "rappresentate la continuità di ladri", riferendosi evidentemente ad alcuni trascorsi a sua conoscenza) rivolto ai candidati della lista civica "per Brolo" che, in quel momento, venivano presentati sul palco (una condotta contestata in imputazione ma che i giudici del merito avevano considerato, quale ingiuria aggravata, priva di rilievo penale). L'imputato, poi, aveva ribadito e confermato la sua volontà di offendere quei candidati, pubblicando sul proprio profilo facebook il link che conduceva al video del comizio presente su Youtube e commentandolo con l'espressione "ladri". Di tale condotta, di diffannazione aggravata, egli veniva ritenuto colpevole, in entrambi i gradi di giudizio. Che egli avesse inteso offendere la reputazione dei candidati della lista "per Brolo" era anche logicamente riscontrato dal fatto che a costoro lo contrapponevano ragioni sia politiche, Germanà era un consigliere regionale di un diverso orientamento, sia di natura familiare, posto che il candidato sindaco della lista avversa era sua cognata. Nè poteva ritenersi che egli si fosse limitato a reagire alla provocazione partita dal candidato sindaco della lista "per Brolo" ([OSCURATO:PERSONA], anch'egli presente al comizio), avendo questi solo fatto cenno, prima della presentazione dei candidati della lista facente a lui riferimento, a presunti interessi di persone che non erano immediatamente riferibili al Germanà o alla cognata e trattandosi, comunque, di espressioni che fanno parte dell'ordinaria dialettica politica.2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 595 cod. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto ascritto al prevenuto come consumato durante il comizio. L'imputato si era limitato, infatti, ad urlare l'epiteto "ladri" durante un comizio, dal balcone della propria abitazione. La circostanza che, in quel momento, sul palco fosse in corso la presentazione dei candidati della lista "per Brolo" non consentiva di ritenere che l'indicata espressione fosse a loro rivolta. Sul profilo facebook, poi, il ricorrente si era limitato a pubblicare il filmato del suo intervento al comizio, senza aggiungere alcun commento. Non poteva pertanto affermarsi che fossero stati individuati i destinatari di quella espressione. Doveva poi annotarsi come le medesime persone offese fossero in quel momento presenti, circostanza che avrebbe dovuto escludere la configurabilità del ritenuto delitto di diffamazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 595 cod. pen. e 111, comma 6, Cost., ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato delitto. Sullo specifico motivo di appello, la Corte di merito non aveva speso argomento alcuno, limitandosi ad affrontare la diversa censura afferente la provocazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., in ordine all'erronea valutazione dei contenuti del post pubblicato sul profilo facebook del prevenuto. Sul proprio profilo del social-media, il ricorrente, infatti, si era limitato a pubblicare il link della ripresa video del comizio presente su Youtube. Non risultavano essere state registrate anche le espressioni in quella occasione proferite, e, poi, l'imputato si era limitato ad aggiungere, come commento, il termine "ladri", la cui riconducibilità alle odierne parti civili, però, appariva, come si è visto, ancora dubbia. Oltre a ciò, la stessa Corte di merito aveva preso atto del fatto che tale specifica condotta non risultava compresa nell'imputazione.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 81 cpv e 595 cod. pen., in relazione alla ritenuta continuità fra un fatto non avente rilievo penale, l'ingiuria commessa nel corso del comizio, e la condotta di eventuale rilievo penale consumata pubblicando il video su facebook. 3. Il difensore ha poi inviato una memoria in cui articola dei motivi ulteriori numerandoli dal quinto al nono, e quindi aggiungendoli ai quattro oggetto dell'originario ricorso. 3.1. Con il quinto motivo aggiunto lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 595 e 599 cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di elementi di prova che avrebbero dovuto condurre a ritenere la sussistenza della provocazione. Prima dell'intervento del prevenuto, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva arringato la cittadinanza affermando che l'altra candidata sindaco, la cognata del prevenuto, ed i suoi familiari erano mossi da rilevanti interessi economici, in particolare in riferimento alla stesura del piano regolatore. Era a seguito di tale provocazione che il prevenuto era intervenuto, durante il comizio, con una condotta del tutto adeguata alle offese ricevute. Si doveva ritenere così la causa di non punibilità della provocazione, almeno in via putativa. 3.2. Con il sesto motivo aggiunto denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del comma 3 ed alla raggiunta identificazione dei destinatari delle offese. La diffamazione compiuta nel corso di un comizio non poteva certo dirsi aggravata. Nè si era raggiunta la prova che fossero proprio i denuncianti le persone a cui erano destinate le offese. 3.3. Con il settimo motivo aggiunto deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 51 cod. pen., e vizi della motivazione per non essere stata riconosciuta al prevenuto l'esimente del diritto di critica. Diritto che, soprattutto nell'agone politico ove le polemiche sono talvolta molto aspre, deve essere consentito in modo particolarmente ampio. Nel caso di specie, poi, le espressioni profferite dal ricorrente non erano certo trasmodate nella gratuita ed innmotivata aggressione dell'altrui reputazione.3.4. Con l'ottavo motivo aggiunto lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena, non congruamente valutate. 3.5. Con il nono motivo aggiunto denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi della norma citata. La condotta dell'imputata era stata del tutto occasionale e non era stata certamente connotata da gravità alcuna. 4. La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. Il difensore del ricorrente ha inviato richiesta di trattazione orale che, depositata nei termini, è stata accolta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è manifestamente infondato. 1. Va, innanzitutto, chiarito che entrambi i giudici del merito avevano ritenuto priva di rilievo penale la condotta consumata dal Germanà nel corso del comizio posto che le persone offese erano presenti al momento in cui questi aveva profferito le frasi riportate in imputazione. Lo chiariscono i brani delle rispettive sentenze. Il Tribunale aveva affermato che "il primo segmento, ossia l'avere pronunciato le frasi di cui al capo di imputazione nel corso di un comizio ed alla presenza di tutte le parti offese, integra il depenalizzato reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone" attribuendo, così ed espressamente nel corso del prosieguo della motivazione, rilievo penale alla sola seconda condotta contestata, la pubblicazione del post offensivo collegato al link della ripresa video del comizio. La Corte d'appello aveva premesso che "il primo giudice, dopo avere premesso che quanto accaduto nel corso del comizio ed alla presenza delle persone offese integra il depenalizzato reato di ingiuria, riteneva provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di diffamazione per avere ribadito nella medesima giornata l'espressione "ladri" riferita ai medesimi soggetti" con la pubblicazione di un posto sul proprio profilo facebook accompagnata dal rinvio alle relative riprese video. Il fatto che, in entrambi i dispositivi, non vi sia traccia della assoluzione da tale prima condotta non consente certo, viste tali inequivoche espressioni, di concludere che anche per tale primo episodio (per il quale non è stata comunque fissata sanzione alcuna, non essendo stato irrogato alcun aumento a titolo di continuazione) vi sia stata condanna. Del resto, si è affermato che: - in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275690); - in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269). E, nel caso di specie, come si è visto, entrambi i giudici del merito erano stati, in motivazione, inequivoci, nell'escludere il rilievo penale della condotta consumata dall'imputato nel corso del comizio. 2. Passando ora alla trattazione dei motivi di ricorso, quanto testè rilevato impone di ritenere inammissibili i primi due motivi del ricorso originario in quanto argomentati in riferimento alla condotta per la quale l'imputato deve considerarsi assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (considerando che, quanto brevemente dedotto nel primo motivo in ordine alla sussistenza della diffamazione consumata tramite facebook, si affronterà trattando del terzo motivo). 3. Il terzo motivo, appunto, del ricorso originario, sulla ritenuta colpevolezza del Germanà in ordine alla seconda condotta diffamatoria, consumata commentando sul proprio profilo facebook (così integrando la contestata aggravante) con l'espressione "ladri" la manifestazione politica a cui rinviava con il link del filato pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché interamente versato in fatto, e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che sia l'intento offensivo sia la corretta individuazione dei destinatari dell'espressione "ladri" si fondava sulla ripetizione di quanto prima avvenuto, seppure non di rilievo penale, durante il comizio, in cui l'imputato altri non aveva potuto offendere se non coloro che erano stati presentati sul palco come i candidati della lista che si contrapponeva a quella capeggiata, quale candidato sindaco, dalla sua congiunta. Ne costituiva un'ulteriore riprova il fatto, pur non riconnpreso nell'imputazione, che Germanà avesse anche pubblicato il link che rinviava alla ripresa video del medesimo comizio. 4. Il quarto motivo del ricorso originario è manifestamente infondato perché il primo giudice non aveva, come si è visto, fissato alcun aumento per la continuazione per la condotta consumata nel corso del comizio, non avendola ritenuta di rilievo penale. La pena, confermata dalla Corte distrettuale, era stata inflitta in relazione alla sola diffamazione commessa con la pubblicazione dell'espressione "ladri" sul profilo facebook dell'imputato. 5. Quanto ai motivi aggiunti, dal quinto al nono della memoria inviata (proseguendo la numerazione del ricorso tempestivamente proposto), occorre, innanzitutto, ricordare che questa Corte ha costantemente affermato come, in materia di innpugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230281; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 04/01/2012, Aguì, Rv. 251780; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254301; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 05/05/2014, Rv. 259740). Se ne deduce che sono inammissibili (ancorchè proposti con i motivi di appello ma non ripetuti con doglianze argomentate nel ricorso tempestivamente presentato) i motivi che non costituiscano il mero sviluppo o la migliore esposizione delle censure proposte con il ricorso principale. Si tratta del quinto motivo, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della provocazione prevista dall'art. 599 cod. peri., del sesto motivo, laddove si contesta la configurabilità dell'aggravante del comma terzo dell'art. 595 cod. pen., del settimo motivo, sulla configurabilità della causa di giustificazione del diritto di critica, dell'ottavo motivo, sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, del nono motivo, sul mancato proscioglinnento per la particolare tenuità del fatto. Peraltro, va anche considerato che: - la provocazione poteva al più configurarsi per la prima condotta del prevenuto (considerando il requisito dell'immediatezza), dalla quale però lo stesso era stato assolto; - la circostanza aggravante del comma terzo dell'art. 595 cod. pen. è pacificamente concretata dalla pubblicazione dell'espressione lesiva dell'altrui reputazione su facebook, costituendo il predetto social media il contemplato "qualsiasi altro mezzo di pubblicità"; - il diritto di critica non può certo configurarsi a fronte della mera, ed immotivata, espressione utilizzata: "ladri"; - la misura della pena ed il diniego delle attenuanti generiche erano state non illogicamente motivate; - la Corte aveva non illogicamente considerato che la condotta diffamatoria ed il danno conseguitone erano stati di gravità tale da impedire l'applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen.. 6. Resta soltanto da esaminare la doglianza, argomentata all'interno del sesto motivo aggiunto, in ordine alla mancata prova del fatto che proprio le odierne persone offese fossero i destinatari dell'espressione offensiva. Si tratta però di censura in fatto a cui si è data già risposta più sopra. 7. Tutti i motivi di ricorso sono pertanto inammissibili ed a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute alle parti civili che hanno partecipato all'odierno grado di legittimità, da liquidarsi, nella misura ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge; dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge; dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in comples