CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 19643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rilasciato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, I. n. 69 del 2005 l'assenso all'estensione degli effetti della consegna di [OSCURATO:PERSONA], già disposta all'autorità giudiziaria francese con la sentenza del 19 settembre 2023 in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 16 gennaio 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parigi. 2. Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge in ordine al rispetto delle garanzie difensive e alla violazione del bis in idem, deve essere dichiarato 4 inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente. 3. In ordine al regime di impugnazione del provvedimento di estensione dell'estradizione già concessa, attesa l'assimilazione alla consegna, troverà applicazione anche l'art. 22 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 19471 del 3/05/2023, Cembalo, Rv. 284706) modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, con previsione del termine per il ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento e non più, come in precedenza, entro dieci giorni da tale provvedimento. 4. La Corte di appello di Milano ha depositato il provvedimento impugnato il 16/04/2025, notificato a mezzo pec al difensore del ricorrente nella stessa data, mentre il ricorso è stato depositato presso la Corte di appello di Milano il 24/04/2025 quando il termine di cinque giorni per impugnare era già decorso. 5. Dalla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in un euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22,comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]