CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio in Roma, Viale dei [OSCURATO:PERSONA] 12, è elettivamente domiciliato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Provvidenza ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 511/2020, depositata il6/05/2020.Numero registro generale 24182/2020Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 9309/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. Con sentenza n. 790/2017 il Giudice di pace di Perugia ha accoltol’impugnativa proposta dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] avverso ladelibera del [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2016, con la quale irappresentanti di ciascun condominio avevano approvato il ripartoconsuntivo delle spese comuni del periodo 1° maggio 2015-30 aprile2016, nonché il riparto preventivo di spesa dell’esercizio dal 1° maggio2016 al 30 aprile 2017. La condomina aveva impugnato la delibera,deducendo di avere sin dal novembre 2008 distaccato la propria unitàimmobiliare dall’impianto centralizzato e di non avere usufruito da taledata del riscaldamento e che, ciò nonostante, il Supercondominio avevacontinuato ad addebitarle integralmente il servizio di riscaldamento;deduceva inoltre che la delibera era nulla per impossibilità dell’oggetto,non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degliobblighi dei singoli condòmini, ai quali non potevano essere addebitationeri e spese per un servizio non fruito.2. Avverso la sentenza ha proposto appello il [OSCURATO:PERSONA]. IlTribunale di Perugia con la sentenza n. 511/2020 ha rigettato l’appello.Secondo il Tribunale la delibera del Supercondominio, che aveva ripartitole spese su base millesimale per i condòmini dei singoli edifici, “è nulla perimpossibilità dell’oggetto, giacché l’approvazione del bilancio su basemillesimale non rientra tra le competenze dell’assemblea deirappresentanti dei condomìni”.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anzitutto eccependol’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, in quanto sono statinotificati il 24 settembre 2020 un atto di venticinque pagine e il giornosuccessivo un atto di trentacinque pagine.Numero registro generale 24182/2020Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 9309/2026Data pubblicazione 13/04/2026L’eccezione è infondata. Non si tratta di mancanza della procura speciale aproporre ricorso per cassazione e non si pone un problema diconsumazione dell’impugnazione. Il principio di consumazionedell'impugnazione, infatti, non esclude che, fino a quando non intervengauna declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto, sulla base dellamedesima procura, un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi delprecedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenzadiversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione (cfr. Cass.,sez. un., n. 8486/2024). Nel caso in esame, d’altro canto, l’atto notificatoil 24 settembre a mezzo posta elettronica certificata dal difensore delSupercondominio al difensore di [OSCURATO:PERSONA] si differenzia dal ricorsonotificato il 25 settembre, il cui originale è stato depositato presso lacancelleria di questa Corte, unicamente per la mancanza del quintomotivo, quinto motivo che – si vedrà infra, sub 5) – non contiene unacensura alla sentenza impugnata, ma si limita ad auspicare l’accoglimentodei precedenti motivi di ricorso e la cassazione della pronuncia.La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per eccentricità,assenza e/o mera apparenza della motivazione, in violazione degli artt.132, 156 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: se la pronunciadi primo grado ha accolto la domanda accertando la legittimitàdell’avvenuto distacco, la pronuncia d’appello verte invece sulla nullitàdella delibera per impossibilità dell’oggetto; l’assunto del giudice d’appelloè palesemente incompatibile con il dispositivo della sentenza di primogrado, confermata in appello, e sotto il profilo dell’accertamento dellalegittimità del distacco la sentenza impugnata risulta totalmente mancantedi motivazione.Numero registro generale 24182/2020Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 9309/2026Data pubblicazione 13/04/20262) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza perché pronunciata inviolazione degli artt. 2909 c.c., 343, 346 e 112 c.p.c. in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.: il giudice d’appello ha rilevato la nullità della delibera purriconoscendo che l’appellata non aveva impugnato la statuizione relativaall’annullabilità della delibera impugnata, con la quale il giudice harespinto la domanda principale di nullità della delibera.3) Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., pernon avere il giudice assegnato alle parti termine per il deposito dimemorie su una questione di nullità rilevata d’ufficio che poi ha posto afondamento della propria decisione: la sentenza impugnata è comunquenulla perché emessa in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., nonavendo il giudice sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.4) Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 en. 5, c.p.c., per avere il giudice posto a fondamento della propria decisioneuna circostanza di fatto non dedotta dalle parti né risultante dagli atti edocumenti di causa: a fronte della non contestata naturasupercondominiale dell’impianto di riscaldamento, il Tribunale è giuntoall’errata conclusione che i rappresentanti dei singoli fabbricati nonpotessero deliberare sulle relative spese riferite alle singole palazzine.5) Il quinto motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: come quinto motivo ilricorrente, auspicando l’accoglimento dei precedenti motivi e la cassazionedella sentenza impugnata per avere il giudice d’appello posto afondamento della propria decisione un’insussistente questione di nullità,ripropone le censure prospettate nell’atto d’appello sotto le lettere c) e d).Il quarto motivo, da esaminare per primo per ragioni di priorità logica, èfondato.Numero registro generale 24182/2020Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 9309/2026Data pubblicazione 13/04/2026Il Tribunale ha ritenuto che l’impugnata delibera del supercondominio, cheaveva ripartito le spese su base millesimale tra i condòmini dei singoliedifici, sia nulla per l’impossibilità dell’oggetto, dato che l’approvazione delbilancio su base millesimale, e quindi per ciascun edificio delsupercondominio, non rientrerebbe tra le competenze dell’assemblea deirappresentanti dei condomìni. Ad avviso del Tribunale, con l’introduzionedell’art. 67 disp. att. c.c. il legislatore, al fine di agevolare ilfunzionamento dei supercondomini di rilevanti dimensioni, ha dettato unanorma di carattere eccezionale non applicabile al di fuori dei casi dallastessa previsti, cosicché i rappresentanti dei fabbricati deliberano, in modovincolante per tutti i condòmini del fabbricato, unicamente in merito allagestione ordinaria delle cose comuni e alla nomina dell’amministratore delsupercondominio. Nel rendiconto di gestione del supercondominio nonpotrebbero quindi essere ricomprese le spese dei palazzi costituenti ilsupercondominio medesimo, cosicché una delibera come quella cheripartisce le spese del consumo del riscaldamento tra i condòmini diciascun corpo di fabbrica su base millesimale non potrebbe essereadottata in seno all’assemblea generale dei rappresentanti delsupercondominio; sarebbe quindi necessario predisporre distintidocumenti contabili, uno relativo alle poste attive e passive della gestionedei beni comuni all’intero complesso e altri separati bilanci per la gestionedei singoli corpi di fabbrica, ognuno dei quali da sottoporre al vaglio eall’approvazione separata di ciascuna assemblea condominiale.Il ragionamento non può essere seguito. Il Tribunale prima afferma che ledelibere del supercondominio sono vincolanti per tutti i condòmini e poipone in essere una distinzione tra bilancio relativo alle spese della cosacomune e bilancio relativo alla partizione di tali spese in relazione aisingoli corpi di fabbrica, bilancio quest’ultimo di spettanza dell’assembleacondominiale del singolo fabbricato, che non è ravvisabile nel testodell’art. 67 disp. att. c.c., che si limita a parlare di gestione dei beniNumero registro generale 24182/2020Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 9309/2026Data pubblicazione 13/04/2026comuni. Questa Corte ha infatti precisato che l’amministratore delsupercondominio può chiedere e ottenere un decreto che ingiunga alsingolo condòmino il pagamento della quota a lui spettante in relazionealle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e perla prestazione dei servizi comuni a più condomìni in misura proporzionaleal valore millesimale della sua proprietà e non può invece proporre azionenei confronti dell’amministratore del singolo condominio (Cass. n. 1141del 2023; Cass. n. 22954 del 2022). Ciò significa che, a differenza diquanto sostenuto dal Tribunale, rientrava nella competenza dell’assembleadel Supercondominio adottare una delibera quale quella in esame, diripartizione in capo ai singoli condòmini di ciascun edificio della spesarelativa alla prestazione di un servizio, nel caso in esame di riscaldamento,comune agli edifici del supercondominio.L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento dei primi tremotivi, che contestano, sotto profili differenti, la possibilità per il giudiced’appello di rilevare la suddetta questione di nullità, e dell’ultimo motivo,che – come si è già precisato – non contiene censure alla sentenzaimpugnata, ma ripropone, nel caso di accoglimento del ricorso ecassazione della pronuncia, i motivi d’appello.II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censuraaccolta e la causa va rinviata al Tribunale di Perugia, che provvederàanche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti i motivi rimanenti; cassa lasentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alTribunale di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 24182/2020Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 9309/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa