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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17388/2022

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nte compenso ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11930/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R66 H618M), elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 395/2020, pubblicato il 29 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 24 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti avente ad oggetto l'equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d'appello di Roma nel dicembre 2011 e definito nell'ottobre 2018. 2.- Con decreto n. 50092/2019, depositato il 2 aprile 2019, il Giudice monocratico designato dichiarava l'incompetenza territoriale della Corte di merito adita in favore della Corte d'appello di Perugia.

All'esito della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, la pronuncia declinatoria della competenza territoriale era confermata dalla Corte d'appello di Roma in composizione collegiale, con ordinanza n. 51322/2019, depositata il 27 settembre 2019. 3.- Con ricorso depositato il 26 novembre 2019, l'istante riassumeva il giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia.

La Corte territoriale, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda, con il decreto di cui in epigrafe, ingiungeva, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 2.400,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di lite, liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 450,00 per compensi, con accessori e distrazione.

In ordine ai compensi di lite, sosteneva che nei giudizi di equa riparazione avrebbero trovato applicazione i parametri medi stabiliti dal d.m. n. 55/2014 per le procedure d'ingiunzione. 4.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- La ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, secondo comma, c.c. nonché dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere la Corte d'appello erroneamente applicato la tabella n. 8, relativa ai procedimenti monitori, anziché la tabella n. 12, inerente ai procedimenti contenziosi, tra cui rientra anche il procedimento di equa riparazione nella fase di opposizione.

In proposito, la ricorrente deduce che il decreto della Corte di merito avrebbe determinato l'importo dovuto a titolo di spese di lite in misura inferiore ai minimi spettanti ai sensi della richiamata tabella n. 12, dalla cui applicazione sarebbe derivato un compenso pari ad euro 1.198,50, di cui euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase istruttoria (in particolare per l'esame degli scritti o documenti delle altre parti e per le deduzioni a verbale) ed euro 405,00 per la fase decisionale, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, alla stregua del valore della causa. 1.1.- Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 685 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21936 del 02/09/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016).

Solo con riguardo alla fase monitoria trova invece applicazione la tabella n. 8, che - in relazione alle cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 - stabilisce un compenso unico di euro 450,00, passibile di riduzione - ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 55/2014 - in misura non f superiore al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10535 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020).

Senonché, all'esito della conferma della declaratoria di incompetenza territoriale, avvenuta nel procedimento di opposizione instaurato davanti alla Corte d'appello di Roma, la riassunzione, entro il termine concesso, davanti alla Corte d'appello di Perugia, ha implicato la prosecuzione del giudizio di equa riparazione nella fase oppositiva, essendo stato, infatti, il decreto impugnato pronunciato in composizione collegiale.

Per l'effetto, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della

I. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, come accaduto nel caso di specie (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016). 2.- Alla cassazione del decreto impugnato segue la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.

Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez.

L, Sentenza n. 211 del 11/01/2016; Sez.

L, Sentenza n. 26012 del 29/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014; Sez.

L, Sentenza n. 12856 del 28/12/1998).

E ciò perché, in tema dì liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa appunto solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017).

L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019).

Ne discende che il Ministero della Giustizia deve essere condannato alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole del richiamato procedimento civile, a sua volta di equa riparazione, che si liquidano in complessivi euro 1.225,50, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 1.198,50 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri relativi allo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00, sulla scorta del valore della controversia (determinato avendo riguardo alla differenza tra compensi spettanti e compensi effettivamente riconosciuti), con distrazione in favore dei difensori antistatari.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole, che si liquidano in complessivi euro 1.225,50, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.

Condanna il controricorrente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte compenso ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11930/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R66 H618M), elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 395/2020, pubblicato il 29 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 24 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti avente ad oggetto l'equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d'appello di Roma nel dicembre 2011 e definito nell'ottobre 2018. 2.- Con decreto n. 50092/2019, depositato il 2 aprile 2019, il Giudice monocratico designato dichiarava l'incompetenza territoriale della Corte di merito adita in favore della Corte d'appello di Perugia. All'esito della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, la pronuncia declinatoria della competenza territoriale era confermata dalla Corte d'appello di Roma in composizione collegiale, con ordinanza n. 51322/2019, depositata il 27 settembre 2019. 3.- Con ricorso depositato il 26 novembre 2019, l'istante riassumeva il giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia. La Corte territoriale, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda, con il decreto di cui in epigrafe, ingiungeva, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 2.400,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di lite, liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 450,00 per compensi, con accessori e distrazione. In ordine ai compensi di lite, sosteneva che nei giudizi di equa riparazione avrebbero trovato applicazione i parametri medi stabiliti dal d.m. n. 55/2014 per le procedure d'ingiunzione. 4.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- La ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, secondo comma, c.c. nonché dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere la Corte d'appello erroneamente applicato la tabella n. 8, relativa ai procedimenti monitori, anziché la tabella n. 12, inerente ai procedimenti contenziosi, tra cui rientra anche il procedimento di equa riparazione nella fase di opposizione. In proposito, la ricorrente deduce che il decreto della Corte di merito avrebbe determinato l'importo dovuto a titolo di spese di lite in misura inferiore ai minimi spettanti ai sensi della richiamata tabella n. 12, dalla cui applicazione sarebbe derivato un compenso pari ad euro 1.198,50, di cui euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase istruttoria (in particolare per l'esame degli scritti o documenti delle altre parti e per le deduzioni a verbale) ed euro 405,00 per la fase decisionale, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, alla stregua del valore della causa. 1.1.- Il motivo è fondato. Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 685 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21936 del 02/09/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016). Solo con riguardo alla fase monitoria trova invece applicazione la tabella n. 8, che - in relazione alle cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 - stabilisce un compenso unico di euro 450,00, passibile di riduzione - ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 55/2014 - in misura non f superiore al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10535 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020). Senonché, all'esito della conferma della declaratoria di incompetenza territoriale, avvenuta nel procedimento di opposizione instaurato davanti alla Corte d'appello di Roma, la riassunzione, entro il termine concesso, davanti alla Corte d'appello di Perugia, ha implicato la prosecuzione del giudizio di equa riparazione nella fase oppositiva, essendo stato, infatti, il decreto impugnato pronunciato in composizione collegiale. Per l'effetto, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della I. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, come accaduto nel caso di specie (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016). 2.- Alla cassazione del decreto impugnato segue la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez. L, Sentenza n. 211 del 11/01/2016; Sez. L, Sentenza n. 26012 del 29/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014; Sez. L, Sentenza n. 12856 del 28/12/1998). E ciò perché, in tema dì liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa appunto solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017). L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019). Ne discende che il Ministero della Giustizia deve essere condannato alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole del richiamato procedimento civile, a sua volta di equa riparazione, che si liquidano in complessivi euro 1.225,50, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 1.198,50 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri relativi allo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00, sulla scorta del valore della controversia (determinato avendo riguardo alla differenza tra compensi spettanti e compensi effettivamente riconosciuti), con distrazione in favore dei difensori antistatari. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole, che si liquidano in complessivi euro 1.225,50, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. Condanna il controricorrente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. Così de