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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 24060/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTORilevato che, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del10.7.2025, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionepersonalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTORilevato che, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del10.7.2025, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionepersonalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris