CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25848-2020 proposto da: COMUNE di GILDONE , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I I A, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il Comune di Gildone ricorre avverso la sentenza della CTR per il Molise che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Campobasso, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di ICI per l'anno 2010; che le parti contribuenti hanno spiegato tempestivo controricorso che, in prossimità dell'udienza il patrono del civico ente ha depositato memoria; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si censura ex art. 360 n. 5 per violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 111 Cost., comma sesto, nella sostanza per essersi limitato a ritenere la relazione del perito Corsi "più legittima e più equa", senza considerare altre circostanze fondamentali, in ordine alla corretta valutazione delle voci (esclusione delle spese relative alla variante incorso d'opera) sia rispetto ai contratti prodotti dal Comune); che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art.36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente in ordine alla prevalenza della perizia Corsi; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione; Ric. 2020 n. 25848 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- che la controversia è collegata ad altra intervenuta fra le stesse parti e per lo stesso oggetto, definita da questa Corte con ordinanza n. 2254/2022; che deve premettersi essere ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5„ n. 5209/2018). Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico- giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969., n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, Ric. 2020 n. 25848 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011); che, nel caso di specie, non si può ricostruire univocamente il percorso logico argomentativo che porta la CTR a ritenere preferibile la perizia di parte contribuente (perito Corsi) PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR pe il Molise, in diversa composizione, cui rimette altresì la definizione delle spese del