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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 38150/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla terza interessata

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Varese rigettava le istanze di riesame, ex art. 324 cod. proc. pen., formulate dai difensori dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso il 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, H sequestro aveva ad oggetto le somme di danaro depositate su due conti correnti cointestati all'indagato e alla moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché su un conto corrente intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA] (risultato peraltro privo di giacenza) e su carte Postpay intestate all'indagato sino all'ammontare di 240.000 euro, quale profitto del reato provvisoriamente ascritto all'indagato di cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) in numerose occasioni a far data dal novembre 2020 di cui al capo A) (per almeno 2.000 euro di introiti quotidiani).

2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e il difensore e procuratore speciale della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Motivi comuni. - Violazione di legge, in relazione agli artt. 73, comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990; art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: è gravemente carente la giustificazione del provvedimento impugnato, con riferimento all'ammontare del profitto ai fini di confisca, basata nel decreto di sequestro su dati puramente illativi e su riferimenti generici agli atti investigativi, mentre il Tribunale non ha confutato in alcun modo gli argomenti difensivi (in due giorni presi a campione le cessioni erano di importi inferiori di gran lunga ai 2.000 euro; il P.M. aveva calcolato anche il costo per l'acquisto dello stupefacente; vi era una parallela ed autonoma attività di spaccio da parte dei coindagati Marimaj e Makaj; le cessioni non erano giornaliere); parimenti apodittica è la motivazione in relazione alla confisca c.d.

"allargata", là dove viene esclusa la lecita provenienza di alcuni beni sottoposti a sequestro (in particolare, con riferimento ai proventi dell'attività lavorativa, il Tribunale non ha considerato che la minima frequentazione del luogo di lavoro era giustificata dalla chiusura dell'esercizio commerciale per la pandemia nei periodi di osservazione da parte della p.g.).

2.2. Motivi ulteriori di [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione di legge, in relazione agli artt. 73, comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990; art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: il medesimo vizio emerge con riferimento alle somme ricavate dalla vendita della vettura Jaguar, intestata alla ricorrente, avvenuta il 9 febbraio 2021, pagati con 17.800 euro sul conto cointestato della coppia; è mera illazione che si tratti di atto simulato e che la vettura sia stata acquistata con proventi di spaccio; il medesimo ragionamento vale per i premi assicurativi percepiti dalla ricorrente in seguito a sinistri riportati dalla vettura e pagati dalla società assicuratrice.

3. Il P.M. di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire il 31 maggio 2021 via PEC controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

E' appena il caso di rilevare che anche la memoria depositata dal P.M. è inammissibile in quanto declina argomentazioni di fatto.

2. Sono da richiamare i limiti del controllo che la Corte di cassazione è chiamata ad effettuare in questa sede.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Sono pertanto non consentiti in questa materia i vizi della motivazione che attengono alla tenuta logica dei provvedimento impugnato o che deducono la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260246).

2. Ciò premesso, quanto al ricorso della terza interessata, va rammentato che il terzo che affermi, a fronte di un sequestro preventivo, di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (tra tante, Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700).Pertanto, la ricorrente non ha titolo a contestare il provvedimento impugnato con riferimento alla quantificazione del profitto.

Per il resto, i rilievi sollevati dalla ricorrente, che attengono in definitiva al sequestro delle somme depositate sui conti correnti cointestati, sono generici in quanto non correlati al ragionamento giustificativo dell'ordinanza impugnata e a tratti non consentiti in questa sede.

Il Tribunale ha rilevato che il sequestro sui beni intestati alla ricorrente e al marito indagato veniva a giustificarsi in ogni caso ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

Rispetto a tale forma di sequestro viene ad operare la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, che riguarda, oltre ai beni del l'indagato, anche quelli intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (tra tante, con riferimento all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258790).

A tal fine il Tribunale ha evidenziato come risultassero del tutto sproporzionati il tenore di vita dei coniugi e le giacenze rinvenute nella loro disponibilità rispetto ai redditi di lavoro, alla percezione della CIG negli ultimi mesi e alle eventuali vincite derivanti da scommesse.

Tema sul quale la ricorrente non si confronta, essendosi limitata a contestare soltanto la lecita provenienza di alcune delle somme sequestrate, ma non la sproporzione fra reddito e patrimonio e le somme depositate.

Il Tribunale ha infatti evidenziato che i conti correnti interessati al sequestro non presentavano movimentazioni per far fronte alle ordinarie spese personali e familiari, che la coppia aveva un elevato tenore di vita (rispetto ai redditi da lavoro allegati) e che, con riferimento ai redditi da lavoro percepiti, la ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro soltanto nel 2019 per 9.834,51 euro e il coniuge nell'ultimo quinquennio per euro 20.000 annui, mentre quelli percepiti "in contanti" sui conti interessati al sequestro, provenienti dal ristorante "Venere" (di proprietà della sorella dell'indagato), non si conciliavano con il bilancio del suddetto esercizio che aveva riportato nell'ultimo quinquennio soltanto perdite anche di ingente importo.

Gli stessi redditi derivanti dall'attività svolta presso il ristorante, secondo il Tribunale, dovevano ritenersi viepiù fittizi sulla base del servizio di osservazione svolto dalla p.g.

E' appena il caso di rilevare che sul merito di tale accertamento la difesa nulla aveva osservato in sede di riesame (il P.M. aveva presentato in udienza una memoria in cui evidenziava la fittizia imputazione degli stipendi all'attività di ristorazione), risultando in ogni caso preclusi in questa sede vizi di motivazione.

3. Anche il ricorso dell'indagato è inammissibile.

Quanto alla quantificazione del profitto, il motivo è generico là dove contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata "per relationem" sul punto, posto che si è più volte affermato in tema di riesame che è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628).

Relativamente alla mancata risposta alle deduzioni difensive, non risulta che il ricorrente abbia formulato le censure specifiche (cfr. tanto i motivi di riesame tanto il verbale di udienza) riportate nel ricorso.

Né le medesime doglianze possono essere esaminate in questa sede, in quanto prospettano censure in fatto o comunque vizi argomentativi non oggetto del controllo di legittimità ovvero critiche manifestamente infondate (cfr. sul tema del profitto confiscabile il discrimen tracciato dalle Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], fra profitto conseguente da un "reato contratto" e profitto derivante da un "reato in contratto"; nel primo caso si determina un'immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca; nel secondo caso - in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sè, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale - è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché il contratto è assolutamente lecito e valido inter partes, con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente).

Con riferimento ai redditi da lavoro, valgono le stesse osservazioni fatte al paragrafo che precede, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la conferma del sequestro in base all'art. 240-bis cod. pen. e con i presupposti che lo giustificano.

Parimenti è a dirsi per la fittizietà dei redditi derivanti dall'attività presso il ristorante.

4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla terza interessata 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Varese rigettava le istanze di riesame, ex art. 324 cod. proc. pen., formulate dai difensori dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso il 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, H sequestro aveva ad oggetto le somme di danaro depositate su due conti correnti cointestati all'indagato e alla moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché su un conto corrente intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA] (risultato peraltro privo di giacenza) e su carte Postpay intestate all'indagato sino all'ammontare di 240.000 euro, quale profitto del reato provvisoriamente ascritto all'indagato di cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) in numerose occasioni a far data dal novembre 2020 di cui al capo A) (per almeno 2.000 euro di introiti quotidiani). 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e il difensore e procuratore speciale della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Motivi comuni. - Violazione di legge, in relazione agli artt. 73, comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990; art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: è gravemente carente la giustificazione del provvedimento impugnato, con riferimento all'ammontare del profitto ai fini di confisca, basata nel decreto di sequestro su dati puramente illativi e su riferimenti generici agli atti investigativi, mentre il Tribunale non ha confutato in alcun modo gli argomenti difensivi (in due giorni presi a campione le cessioni erano di importi inferiori di gran lunga ai 2.000 euro; il P.M. aveva calcolato anche il costo per l'acquisto dello stupefacente; vi era una parallela ed autonoma attività di spaccio da parte dei coindagati Marimaj e Makaj; le cessioni non erano giornaliere); parimenti apodittica è la motivazione in relazione alla confisca c.d. "allargata", là dove viene esclusa la lecita provenienza di alcuni beni sottoposti a sequestro (in particolare, con riferimento ai proventi dell'attività lavorativa, il Tribunale non ha considerato che la minima frequentazione del luogo di lavoro era giustificata dalla chiusura dell'esercizio commerciale per la pandemia nei periodi di osservazione da parte della p.g.). 2.2. Motivi ulteriori di [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione di legge, in relazione agli artt. 73, comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990; art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: il medesimo vizio emerge con riferimento alle somme ricavate dalla vendita della vettura Jaguar, intestata alla ricorrente, avvenuta il 9 febbraio 2021, pagati con 17.800 euro sul conto cointestato della coppia; è mera illazione che si tratti di atto simulato e che la vettura sia stata acquistata con proventi di spaccio; il medesimo ragionamento vale per i premi assicurativi percepiti dalla ricorrente in seguito a sinistri riportati dalla vettura e pagati dalla società assicuratrice. 3. Il P.M. di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire il 31 maggio 2021 via PEC controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. E' appena il caso di rilevare che anche la memoria depositata dal P.M. è inammissibile in quanto declina argomentazioni di fatto. 2. Sono da richiamare i limiti del controllo che la Corte di cassazione è chiamata ad effettuare in questa sede. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Sono pertanto non consentiti in questa materia i vizi della motivazione che attengono alla tenuta logica dei provvedimento impugnato o che deducono la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260246). 2. Ciò premesso, quanto al ricorso della terza interessata, va rammentato che il terzo che affermi, a fronte di un sequestro preventivo, di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (tra tante, Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700).Pertanto, la ricorrente non ha titolo a contestare il provvedimento impugnato con riferimento alla quantificazione del profitto. Per il resto, i rilievi sollevati dalla ricorrente, che attengono in definitiva al sequestro delle somme depositate sui conti correnti cointestati, sono generici in quanto non correlati al ragionamento giustificativo dell'ordinanza impugnata e a tratti non consentiti in questa sede. Il Tribunale ha rilevato che il sequestro sui beni intestati alla ricorrente e al marito indagato veniva a giustificarsi in ogni caso ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Rispetto a tale forma di sequestro viene ad operare la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, che riguarda, oltre ai beni del l'indagato, anche quelli intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (tra tante, con riferimento all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258790). A tal fine il Tribunale ha evidenziato come risultassero del tutto sproporzionati il tenore di vita dei coniugi e le giacenze rinvenute nella loro disponibilità rispetto ai redditi di lavoro, alla percezione della CIG negli ultimi mesi e alle eventuali vincite derivanti da scommesse. Tema sul quale la ricorrente non si confronta, essendosi limitata a contestare soltanto la lecita provenienza di alcune delle somme sequestrate, ma non la sproporzione fra reddito e patrimonio e le somme depositate. Il Tribunale ha infatti evidenziato che i conti correnti interessati al sequestro non presentavano movimentazioni per far fronte alle ordinarie spese personali e familiari, che la coppia aveva un elevato tenore di vita (rispetto ai redditi da lavoro allegati) e che, con riferimento ai redditi da lavoro percepiti, la ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro soltanto nel 2019 per 9.834,51 euro e il coniuge nell'ultimo quinquennio per euro 20.000 annui, mentre quelli percepiti "in contanti" sui conti interessati al sequestro, provenienti dal ristorante "Venere" (di proprietà della sorella dell'indagato), non si conciliavano con il bilancio del suddetto esercizio che aveva riportato nell'ultimo quinquennio soltanto perdite anche di ingente importo. Gli stessi redditi derivanti dall'attività svolta presso il ristorante, secondo il Tribunale, dovevano ritenersi viepiù fittizi sulla base del servizio di osservazione svolto dalla p.g. E' appena il caso di rilevare che sul merito di tale accertamento la difesa nulla aveva osservato in sede di riesame (il P.M. aveva presentato in udienza una memoria in cui evidenziava la fittizia imputazione degli stipendi all'attività di ristorazione), risultando in ogni caso preclusi in questa sede vizi di motivazione. 3. Anche il ricorso dell'indagato è inammissibile. Quanto alla quantificazione del profitto, il motivo è generico là dove contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata "per relationem" sul punto, posto che si è più volte affermato in tema di riesame che è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628). Relativamente alla mancata risposta alle deduzioni difensive, non risulta che il ricorrente abbia formulato le censure specifiche (cfr. tanto i motivi di riesame tanto il verbale di udienza) riportate nel ricorso. Né le medesime doglianze possono essere esaminate in questa sede, in quanto prospettano censure in fatto o comunque vizi argomentativi non oggetto del controllo di legittimità ovvero critiche manifestamente infondate (cfr. sul tema del profitto confiscabile il discrimen tracciato dalle Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], fra profitto conseguente da un "reato contratto" e profitto derivante da un "reato in contratto"; nel primo caso si determina un'immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca; nel secondo caso - in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sè, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale - è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché il contratto è assolutamente lecito e valido inter partes, con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente). Con riferimento ai redditi da lavoro, valgono le stesse osservazioni fatte al paragrafo che precede, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la conferma del sequestro in base all'art. 240-bis cod. pen. e con i presupposti che lo giustificano. Parimenti è a dirsi per la fittizietà dei redditi derivanti dall'attività presso il ristorante. 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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