CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha revocato ex art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354 la misura della semilibertà, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con provvedimento del 13 ottobre 2017, con riferimento alla pena di cui al provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari N. SIEP 257/2008. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 51 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui era stato controllato, non stava guidando l'autovettura e non sapeva che il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo e privo di copertura assicurativa (in quanto l'autovettura non era la sua). Il giudice di merito, inoltre, non aveva attribuito la giusta rilevanza al fatto che il condannato si trovava sotto il luogo di lavoro della compagna, la quale lo aveva contattato a seguito di un malore. Secondo il ricorrente, inoltre, il ritardo di pochi minuti rispetto all'orario stabilito per il rientro non era idoneo a giustificare la revoca della misura. Il Tribunale di sorveglianza, per di più, non avrebbe attivato alcuna indagine diretta a stabilire se l'opera rieducativa di [OSCURATO:PERSONA] avesse raggiunto risultati positivi, ma - in maniera contraddittoria - si sarebbe limitato a revocare la misura nonostante ci fossero agli atti elementi e circostanze che non giustificavano tale decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che la revoca della semilibertà, nell'ipotesi in cui l'esperimento risulti negativo, non ha finalità punitive, ma più semplicemente si fonda sulla constatazione dell'insufficienza dei progressi compiuti dal condannato di porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà e sull'assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dall'istituto carcerario la capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società. È, pertanto, legittimo il provvedimento con il quale il giudice dispone la revoca della misura nel momento in cui accerta che i comportamenti del semilibero siano sintomatici del fatto che lo stesso, nel corso del trattamento penitenziario, non aveva maturato alcun progresso sufficiente e necessario ad affrontare il regime di semilibertà e che l'ambiente personale e sociale nel quale lo stesso aveva trascorso parte della giornata non è stato utile a realizzare il graduale reinserimento che la concessione del beneficio si era prefissa. Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, pertanto, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] il 9 agosto 2021 aveva violato più prescrizioni impostegli, posto che alle 22:20 era stato fermato insieme a un soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia a bordo di un'autovettura priva di copertura assicurativa e sottoposta a sequestro amministrativo. Il giudice di merito, quindi, per valutare il buon esito dell'esperimento aveva preso atto anche del fatto che il 20 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] era stato già sorpreso in compagnia del medesimo soggetto e che nel mese di luglio 2020 era stato in compagnia con altri soggetti pregiudicati, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato di non saper abbandonare, in modo definitivo, la relazioni sociali del passato, non idonee a garantire il suo graduale reinserimento all'interno della società. Da tale inidoneità al trattamento deriva l'esercizio ineccepibile della facoltà del Tribunale di sorveglianza di revocare il provvedimento di ammissione al regime di semilibertà, in conformità di quanto disposto dall'art. 70 Ord. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al agamento delle 4( spese processuali e tmj della somma di tremila eur