Risultati per «misure cautelari personali esigenze cautelari»
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 29178/2026

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diDalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 19/12/2025,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso,sentito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso o in subordine di rigettarlo e vista la memoriaa firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si chiede il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 19/12/2025 il Tribunale di Palermo ha annullatol’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p del Tribunale di Trapani in data01/12/2025 - con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di dirigente “operativo flotta” della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la SiciliaOccidentale, la misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei Comuni diTrapani e Milazzo e quella Interdittiva del divieto temporaneo di esercitare ufficidirettivi di imprese o persone giuridiche - limitatamente alla misura cautelarecoercitiva del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo, in relazione aplurime ipotesi di reato - capi 1), 2), 31), 40), 62), 63), 86), 94),95)dell’imputazione provvisoria - riconducibili alla frode nelle pubbliche forniture(art. 356 c.p.) alla truffa aggravata (art. art. 640 bis c.p.) e all’attentato allasicurezza dei trasporti (432 cod. pen.) per una serie di condotte commesse tra il2021 e il 2022.Il procedimento trae origine da un'attività di indagine relativa alla gestionedel servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con loStato e con la Regione siciliana svolto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell'indagine sono state contestate condottericonducibili alle seguenti ipotesi di reato: frode nelle pubbliche forniture peravere gli indagati assicurato l’esecuzione dei servizi convenzionati mediantel'impiego di unità navali non conformi agli standard di efficienza e di sicurezzaprevisti, occultando o minimizzando le avarie occorse; truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche per avere gli indagati indebitamentefavorito la percezione di contributi e compensazioni pubbliche attraverso larappresentazione non veritiera dello stato della flotta e della regolare esecuzionedel servizio; attentato alla sicurezza dei trasporti, in relazione all'impiego dimezzi ritenuti non idonei alla navigazione in condizioni di sicurezza per ipasseggeri e per l’equipaggio.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, deducendo, con unicoed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cuiall’imputazione provvisoria.2.1.

In particolare, con riguardo al reato di cui all’art. 356 cod. pen. ilPubblico Ministero ricorrente osserva quanto segue: l’ordinanza del Tribunaleaveva dato atto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso diprestazione non diretta all’ente pubblico contraente ma all’utente finale, non èconfigurabile il reato di frode nelle pubbliche forniture, senza peraltro avereconsiderato che la gran parte del costo del servizio non era addebitato all’utente,gravando sull’ente pubblico per una percentuale tra il 60% e il 70%; vi era statauna errata rappresentazione dei fatti da parte della difesa dell’indagatorelativamente alla percentuale del numero di avarie accertate sulle navi, nonavendo considerando quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (ispettore capo delR.i.n.a. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (ufficialidella Capitaneria di Porto); non era stata considerata la nota della Guardia diverificazione di un’avaria e che in una tratta di collegamento le avarie nondichiarate si erano protratte per oltre dieci giorni per singola unità navale;apodittica era la motivazione del Tribunale che escludeva la sussistenza di graviindizi del delitto di cui all’art. 356 cod. pen. in quanto non si conosceva la naturae la gravità delle avarie non denunciate, stante l’assenza di una consulenzatecnica, visto che, anche in questo caso, non erano state considerate ledichiarazioni dei soggetti sopra indicati, e neppure che la natura delleproblematiche era emersa dalle intercettazioni disposte, dalle quali emergevachiaramente come gli indagati fossero al corrente dei rischi ai quali, in alcuneoccasioni, erano stati esposti i passeggeri; irrilevante era la considerazione delTribunale secondo cui le navi erano tutte munite del certificato di classe in corsodi validità ovvero dell’attestazione rilasciata dall’organismo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,visto che la dichiarazione di avaria ne avrebbe sospeso la validità.2.2 Con riguardo al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il PubblicoMinistero ricorrente osserva quanto segue: era stata esclusa la gravità indiziariaritenendo non sussistente in capo agli indagati un obbligo di esibire ladocumentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti (tra cui quelliinerenti al rispetto della normativa concernente i mezzi navali, la navigazione, gliequipaggi, le attrezzature impiegate, la dotazione del mezzo al fine di garantirela sicurezza della navigazione, ecc.); tuttavia il Tribunale aveva riportatoesclusivamente quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato d’appalto, ma nonanche altre clausole (come quella inerente a fatturazioni e pagamenti di cuiall’art. 9) che imponevano alle società di depositare gli estratti dei giornali dibordo, senza considerare che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sempretrasmesso alla Regione Sicilia gli estratti dei giornali nautici relativi ai mezziimpiegati nelle tratte di collegamento senza che in questi venissero riportate leavarie accertate nel corso delle indagini e, quindi, facendo derivare laliquidazione degli importi erogati dall’attestazione che le prestazioni eranoavvenute regolarmente; del tutto apodittica era l’affermazione fatta dal Tribunalesecondo cui la sussistenza dell’obbligo di comunicazione delle avarie non potevaricavarsi dalla normativa di settore, senza considerare che in almeno quattrooccasioni funzionari del R.i.n.a. avevano riportato false attestazioni nellaredazione degli atti propedeutici al rilascio del certificato di classe; il Tribunaledel riesame era incorso in una ulteriore violazione di legge escludendo che l’entepubblico potesse ottenere la risoluzione immediata del contratto se fosse statomesso a conoscenza di quanto emerso alle indagini, senza, tuttavia, spiegarel’incidenza su tale ricostruzione delle falsificazioni omissive dei giornali di bordoche non segnalavano le avarie; il Tribunale aveva parcellizzato i singoli elementi,come addotti dalla difesa dell’indagato, senza peraltro in alcuni casi verificarne lacertezza ed omettendo di valutare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, potesse, in una visione unitaria, risolversi consentendodi attribuire il reato all’indagato.2.3.

In ultimo, il ricorrente rileva che l'interesse ad impugnare ilprovvedimento risiede da un lato nell'esigenza di ottenere una pronuncia checristallizzi il giudicato cautelare rendendo stabile e non più discutibile lasussistenza di gravi indizi di colpevolezza per ogni singola imputazione e,dall'altro, di evitare il pericolo di recidivanza da parte dell'indagato mediantel'applicazione al predetto della misura cautelare del divieto di dimora nel [OSCURATO:PERSONA] e Milazzo, sedi dirigenziali ed operative della [OSCURATO:PERSONA], al fine diimpedire qualsiasi collegamento anche di fatto e non rilevabile con le strutturesocietarie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essererigettato.1.

Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza diinteresse, come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, siapure con formula sintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestatoil proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul pianoindiziario stante la sussistenza di esigenze cautelari.2.

In secondo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcunacensura in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perquanto riguarda il reato di attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo 31)dell’imputazione provvisoria.3.

Si deve altresì ricordare che in tema di misure cautelari personali, quandosia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione allapeculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame delcontenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenzadel tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.4.

Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non sirinvengono carenze motivazionali.4.1.

In particolare, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., il Tribunaleha osservato che dalla documentazione in atti emergeva che non si poteva“desumere una condizione di complessivo degrado ed inadeguatezza della flottada un numero esiguo di (asserite) avarie non dichiarate” (pag. 52 ordinanzaimpugnata) con un giudizio di merito, contenuto nelle pagine da 51 a 53dell’ordinanza impugnata, sul quale non è ammesso sindacato nella presentesede.

Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questaCorte secondo la quale “Non è configurabile il delitto di frode nelle pubblicheforniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di unaconcessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte abeneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatariodella fornitura sia la pubblica amministrazione contraente” (Sez. 6, n. 28655 del10/07/2025, Rv. 288459).Così la sentenza citata in motivazione: “Al fine di chiarire l'ambitoapplicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare la differenza che si hatra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizi rivoltaall'ente.

Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto delcontratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favore dell'entecontraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia di edificipubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamente riconducibilealla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicché l'eventuale inadempimento, ove connotato dagliulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrare il reatodi cui all'art. 356 cod. pen.

Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privatosi sostituisce all'ente nella gestione di una determinata attività rivolta a beneficiodel pubblico, tant'è che gran parte del costo del servizio è addebitato all'utenza,sicché è nei confronti dei fruitori che il servizio viene prestato.

Ne consegue chel'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frode nelle pubblicheforniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente.”La nozione di "pubblica fornitura", pertanto, non può essere estesa fino aricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da unaconcessione di beni o servizi pubblici.

Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi èil dualismo soggettivo che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte,connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, vienein rilevo la posizione del soggetto tenuto all’esecuzione della prestazione e,dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico o esercente un serviziopubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione in quantofunzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico.Il primo motivo di ricorso del Pubblico ministero si palesa, dunque, comeuna critica ad una corretta applicazione della legge penale e di un principio didiritto stabilito da questa stessa Corte, e, pertanto, deve essere rigettato.4.2 Relativamente al reato di truffa aggravata, il Tribunale del riesame haspiegato perché non potesse essere ritenuto sussistente un obbligo da partedella società armatrice di comunicazione di propria iniziativa alla stazioneappaltante delle avarie verificatesi (requisito posto dall’accusa a base dellasussistenza del reato) nelle pagine da 61 in avanti, osservando anche che, inmancanza di una consulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate, quantomeno a livello indiziario, la natura e la portata delle avarie, con conseguenteinsussistenza degli indizi del reato contestato, e che la segnalazione delle avarienon avrebbe comunque legittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto(pagg. 67-69); anche in questo caso, ciò che viene contestato è il merito delladecisione, mentre l’esame richiesto a questa Corte è limitato all’adeguatezzadella motivazione.5.

Nel complesso, pertanto, l’ordinanza impugnata offre una motivazionearticolata e ragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili inquesta sede, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diDalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 19/12/2025,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso,sentito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso o in subordine di rigettarlo e vista la memoriaa firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si chiede il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19/12/2025 il Tribunale di Palermo ha annullatol’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p del Tribunale di Trapani in data01/12/2025 - con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di dirigente “operativo flotta” della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la SiciliaOccidentale, la misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei Comuni diTrapani e Milazzo e quella Interdittiva del divieto temporaneo di esercitare ufficidirettivi di imprese o persone giuridiche - limitatamente alla misura cautelarecoercitiva del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo, in relazione aplurime ipotesi di reato - capi 1), 2), 31), 40), 62), 63), 86), 94),95)dell’imputazione provvisoria - riconducibili alla frode nelle pubbliche forniture(art. 356 c.p.) alla truffa aggravata (art. art. 640 bis c.p.) e all’attentato allasicurezza dei trasporti (432 cod. pen.) per una serie di condotte commesse tra il2021 e il 2022.Il procedimento trae origine da un'attività di indagine relativa alla gestionedel servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con loStato e con la Regione siciliana svolto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell'indagine sono state contestate condottericonducibili alle seguenti ipotesi di reato: frode nelle pubbliche forniture peravere gli indagati assicurato l’esecuzione dei servizi convenzionati mediantel'impiego di unità navali non conformi agli standard di efficienza e di sicurezzaprevisti, occultando o minimizzando le avarie occorse; truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche per avere gli indagati indebitamentefavorito la percezione di contributi e compensazioni pubbliche attraverso larappresentazione non veritiera dello stato della flotta e della regolare esecuzionedel servizio; attentato alla sicurezza dei trasporti, in relazione all'impiego dimezzi ritenuti non idonei alla navigazione in condizioni di sicurezza per ipasseggeri e per l’equipaggio.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, deducendo, con unicoed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cuiall’imputazione provvisoria.2.1. In particolare, con riguardo al reato di cui all’art. 356 cod. pen. ilPubblico Ministero ricorrente osserva quanto segue: l’ordinanza del Tribunaleaveva dato atto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso diprestazione non diretta all’ente pubblico contraente ma all’utente finale, non èconfigurabile il reato di frode nelle pubbliche forniture, senza peraltro avereconsiderato che la gran parte del costo del servizio non era addebitato all’utente,gravando sull’ente pubblico per una percentuale tra il 60% e il 70%; vi era statauna errata rappresentazione dei fatti da parte della difesa dell’indagatorelativamente alla percentuale del numero di avarie accertate sulle navi, nonavendo considerando quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (ispettore capo delR.i.n.a. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (ufficialidella Capitaneria di Porto); non era stata considerata la nota della Guardia diverificazione di un’avaria e che in una tratta di collegamento le avarie nondichiarate si erano protratte per oltre dieci giorni per singola unità navale;apodittica era la motivazione del Tribunale che escludeva la sussistenza di graviindizi del delitto di cui all’art. 356 cod. pen. in quanto non si conosceva la naturae la gravità delle avarie non denunciate, stante l’assenza di una consulenzatecnica, visto che, anche in questo caso, non erano state considerate ledichiarazioni dei soggetti sopra indicati, e neppure che la natura delleproblematiche era emersa dalle intercettazioni disposte, dalle quali emergevachiaramente come gli indagati fossero al corrente dei rischi ai quali, in alcuneoccasioni, erano stati esposti i passeggeri; irrilevante era la considerazione delTribunale secondo cui le navi erano tutte munite del certificato di classe in corsodi validità ovvero dell’attestazione rilasciata dall’organismo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,visto che la dichiarazione di avaria ne avrebbe sospeso la validità.2.2 Con riguardo al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il PubblicoMinistero ricorrente osserva quanto segue: era stata esclusa la gravità indiziariaritenendo non sussistente in capo agli indagati un obbligo di esibire ladocumentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti (tra cui quelliinerenti al rispetto della normativa concernente i mezzi navali, la navigazione, gliequipaggi, le attrezzature impiegate, la dotazione del mezzo al fine di garantirela sicurezza della navigazione, ecc.); tuttavia il Tribunale aveva riportatoesclusivamente quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato d’appalto, ma nonanche altre clausole (come quella inerente a fatturazioni e pagamenti di cuiall’art. 9) che imponevano alle società di depositare gli estratti dei giornali dibordo, senza considerare che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sempretrasmesso alla Regione Sicilia gli estratti dei giornali nautici relativi ai mezziimpiegati nelle tratte di collegamento senza che in questi venissero riportate leavarie accertate nel corso delle indagini e, quindi, facendo derivare laliquidazione degli importi erogati dall’attestazione che le prestazioni eranoavvenute regolarmente; del tutto apodittica era l’affermazione fatta dal Tribunalesecondo cui la sussistenza dell’obbligo di comunicazione delle avarie non potevaricavarsi dalla normativa di settore, senza considerare che in almeno quattrooccasioni funzionari del R.i.n.a. avevano riportato false attestazioni nellaredazione degli atti propedeutici al rilascio del certificato di classe; il Tribunaledel riesame era incorso in una ulteriore violazione di legge escludendo che l’entepubblico potesse ottenere la risoluzione immediata del contratto se fosse statomesso a conoscenza di quanto emerso alle indagini, senza, tuttavia, spiegarel’incidenza su tale ricostruzione delle falsificazioni omissive dei giornali di bordoche non segnalavano le avarie; il Tribunale aveva parcellizzato i singoli elementi,come addotti dalla difesa dell’indagato, senza peraltro in alcuni casi verificarne lacertezza ed omettendo di valutare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, potesse, in una visione unitaria, risolversi consentendodi attribuire il reato all’indagato.2.3. In ultimo, il ricorrente rileva che l'interesse ad impugnare ilprovvedimento risiede da un lato nell'esigenza di ottenere una pronuncia checristallizzi il giudicato cautelare rendendo stabile e non più discutibile lasussistenza di gravi indizi di colpevolezza per ogni singola imputazione e,dall'altro, di evitare il pericolo di recidivanza da parte dell'indagato mediantel'applicazione al predetto della misura cautelare del divieto di dimora nel [OSCURATO:PERSONA] e Milazzo, sedi dirigenziali ed operative della [OSCURATO:PERSONA], al fine diimpedire qualsiasi collegamento anche di fatto e non rilevabile con le strutturesocietarie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essererigettato.1. Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza diinteresse, come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, siapure con formula sintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestatoil proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul pianoindiziario stante la sussistenza di esigenze cautelari.2. In secondo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcunacensura in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perquanto riguarda il reato di attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo 31)dell’imputazione provvisoria.3. Si deve altresì ricordare che in tema di misure cautelari personali, quandosia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione allapeculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame delcontenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenzadel tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.4. Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non sirinvengono carenze motivazionali.4.1. In particolare, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., il Tribunaleha osservato che dalla documentazione in atti emergeva che non si poteva“desumere una condizione di complessivo degrado ed inadeguatezza della flottada un numero esiguo di (asserite) avarie non dichiarate” (pag. 52 ordinanzaimpugnata) con un giudizio di merito, contenuto nelle pagine da 51 a 53dell’ordinanza impugnata, sul quale non è ammesso sindacato nella presentesede. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questaCorte secondo la quale “Non è configurabile il delitto di frode nelle pubblicheforniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di unaconcessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte abeneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatariodella fornitura sia la pubblica amministrazione contraente” (Sez. 6, n. 28655 del10/07/2025, Rv. 288459).Così la sentenza citata in motivazione: “Al fine di chiarire l'ambitoapplicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare la differenza che si hatra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizi rivoltaall'ente. Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto delcontratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favore dell'entecontraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia di edificipubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamente riconducibilealla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicché l'eventuale inadempimento, ove connotato dagliulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrare il reatodi cui all'art. 356 cod. pen. Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privatosi sostituisce all'ente nella gestione di una determinata attività rivolta a beneficiodel pubblico, tant'è che gran parte del costo del servizio è addebitato all'utenza,sicché è nei confronti dei fruitori che il servizio viene prestato. Ne consegue chel'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frode nelle pubblicheforniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente.”La nozione di "pubblica fornitura", pertanto, non può essere estesa fino aricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da unaconcessione di beni o servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi èil dualismo soggettivo che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte,connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, vienein rilevo la posizione del soggetto tenuto all’esecuzione della prestazione e,dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico o esercente un serviziopubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione in quantofunzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico.Il primo motivo di ricorso del Pubblico ministero si palesa, dunque, comeuna critica ad una corretta applicazione della legge penale e di un principio didiritto stabilito da questa stessa Corte, e, pertanto, deve essere rigettato.4.2 Relativamente al reato di truffa aggravata, il Tribunale del riesame haspiegato perché non potesse essere ritenuto sussistente un obbligo da partedella società armatrice di comunicazione di propria iniziativa alla stazioneappaltante delle avarie verificatesi (requisito posto dall’accusa a base dellasussistenza del reato) nelle pagine da 61 in avanti, osservando anche che, inmancanza di una consulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate, quantomeno a livello indiziario, la natura e la portata delle avarie, con conseguenteinsussistenza degli indizi del reato contestato, e che la segnalazione delle avarienon avrebbe comunque legittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto(pagg. 67-69); anche in questo caso, ciò che viene contestato è il merito delladecisione, mentre l’esame richiesto a questa Corte è limitato all’adeguatezzadella motivazione.5. Nel complesso, pertanto, l’ordinanza impugnata offre una motivazionearticolata e ragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili inquesta sede, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]