CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA suiricorsi propost i d a : [OSCURATO:PERSONA] ROSSANAnata il 2 5 /0 7 /19 96 a BARI avverso la sentenza in data 16/01/2025della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricors o ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale , impugna la sentenza in data 16/01/2025 della Corte di appello di Bari, cheha confermato la sentenza in data 17/11/2022del Tribunale di Bari, che l ’ aveva condannat a per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e all’art. 131-biscod. pen.. Il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 648, comma quarto, cod. pen., in quanto la corte di appello ha negato la circostanza attenuante osservando che «quest’ultima postula che la res furtivasia provento di contravvenzione e non di delitto, come nel caso in esame, trattandosi di provento di furto, come da denuncia-querela in atti, sporta dalla persona offesa». Osserva, dunque, che le ragioni del diniego sono in violazione di legge in quanto l’attenuante in questione si riferisce anche alle ipotesi in cui il reato pre- supposto sia un delitto. Assume che da ciò discende la violazione di legge e il vizio di omessa moti- vazione anche in relazione all’art. 131-bis cod. pen., visto che i giudici si sono limitati ad affermare l’insussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. Il ricorrente ritiene, invece, che l’entità della somma portata dall’assegno e l’occasionalità della condotta avrebbero potuto condurre all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione all’art. 648, comma quarto, cod. pen.. 1.1. Per come evidenziato dalla ricorrente, la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. è stata disattesa dai giudici osservando che «quest’ultima postula che la res furtivasia provento di con- travvenzione e non di delitto, come nel caso in esame, trattandosi di provento di furto, fos come da denuncia-querela in atti, sporta dalla persona offesa». La corte di appello, con tale motivazione, ha dato un’interpretazione della norma giuridicamente scorretta. L'art. 648, comma quarto, cod. pen. si limita a prevedere la diminuzione di pena per i casi in cui «il fatto è di particolare tenuità», senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura giuridica del reato presupposto. La formulazione della norma è priva di specificazioni al riguardo, e non con- sente pertanto di ricavarne, per via interpretativa, una condizione -la natura con- travvenzionale del reato presupposto-che il legislatore non ha posto. Un'interpretazione che limiti l'operatività dell'attenuante alle sole ricetta- zioni aventi come presupposto una contravvenzione si risolve in un'aggiunta al testo normativo priva di qualsiasi ancoraggio testuale, e configura,pertanto, una violazione di legge. Tanto emerge con particolare evidenza in relazione al fatto in esame, ove si consideri che la ricettazione in giudizio è stata commessa nel 2018, all’epoca in cui la ricettazione era configurabile esclusivamente in relazione a cose provenienti da delitto e non anche a quelle provenienti da contravvenzione. Anteriormente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, infatti, l'art. 648 cod. pen. circoscriveva il proprio ambito applicativo alle cose «provenienti da qualsiasi delitto», con esclusione dei proventi di contrav- venzioni. Ne consegue che, nell'ordinamento previgente, la ricettazione era strut- turalmente configurabile unicamente in relazione a un reato presupposto avente natura di delitto. Muovendo dall'interpretazione accolta dalla Corte di appello -secondo cui l'attenuante del comma quarto troverebbe applicazione esclusivamente quando il reato presupposto sia una contravvenzione-si giunge a un risultato che rende la norma priva di qualsiasi campo di applicazione per l'intero arco temporale antece- dente alla riforma del 2021. Si tratta, perciò, di un ’ interpretazione sostanzialmente abrogatrice, in quanto idonea a privare la disposizione di qualsiasi effetto per un'intera fase della sua vigenza. Da ciò discende che la sentenza va annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in ordine all'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.. 2. Il ricorso è, invece, inammissibile in relazione all’art. 131-biscod. pen.. In questo casole doglianze della difesa sono manifestamente infondate, in quanto, ove si consideri che il giudizio sulla particolare tenuità del fattova com- piuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., a mente del principio di diritto (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la in- tegrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-biscod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare te- nuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dallavalutazione negativa anche di uno solo di essi. Tale valutazione rientratra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può esserecensurata in questa sede se non nei limiti della man- canza o della manifesta illogicità delle argomentazioniposte a sostegno che, nel caso in esame, non si ravvisano, in quanto i giudici hanno fatto corretta applica- zione degli enunciati principi di diritto, indicando gli elementi che hanno indotto all’esclusione della causa di esclusione della punibilità, in ragione dell’entità del danno e delle modalità della condotta, connotata da disinvoltura nella perpetra- zione delreato. Da ciò l’inammissibilità del ricorso sul punto. Segue irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'atte- nuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affe