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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12733/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26355-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 4167/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26355 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 26355/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia,sez distaccata di Messina, con sentenza nr 4167/2019 rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento con cui era stata operata l'iscrizione a ruolo di € 22.664,82 per Iva 2004 a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis del d.p.r. nr 600/ 1973 e dell'art 54 bis del d.p.r. 633/1972.

Il giudice di appello riteneva che l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere impositivo ai sensi dell'alt 25 del d.p.r. 602/1973.

L'Agenzia delle Entrate con un unico motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'ari 112 c.p.c., dell'ad 2969 c.c., dell'alt 25 del d.p.r. 602/1973 e dell'alt 18 del dlgs nr 546/1992 in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per aver rilevato d'ufficio la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal proprio potere impositivo senza che la questione fosse stata inserita dalla contribuente fra i motivi di ricorso introdotti in primo grado.

Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, notificato a mezzo p.e.c. al difensore dell'intimata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendo applicarsi la sospensione legale disposta in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infatti il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Il successivo dello stesso D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 21, ha poi previsto che "le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi (...) alle commissioni tributarie". i Successivamente, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, convertito nella L. n. 40 del 2020, la scadenza del 15 aprile 2020 è stata prorogata all'il maggio 2020.

Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, tra l'altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso per cassazione (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell'Amministrazione).

Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare è rimasto sospeso dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 e la sua scadenza deve pertanto essere incrementata di un numero di giorni (63) corrispondente a tale periodo.

Il motivo è fondato.

Sulla rilevabilità di ufficio della decadenza dal potere impositivo questa Corte ha avuto modo di affermare che "Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d'appello"(Sez. 6-5, Ordinanza n. 171 del 2015).

Ciò posto come emerge dall'esame del ricorso introduttivo debitamente trascritto in ossequio al principio dell'autosufficienza la società contribuente non aveva dedotto fra i motivi proposti avverso la cartella impugnata oggetto di impugnativa alcuna contestazione circa la decadenza dal potere accertatorio sicchè la sentenza deve essere cassata e rinviata alla CTR della Sicilia ,sez 2 distaccata di Messina , in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26355-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 4167/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26355 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 26355/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia,sez distaccata di Messina, con sentenza nr 4167/2019 rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento con cui era stata operata l'iscrizione a ruolo di € 22.664,82 per Iva 2004 a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis del d.p.r. nr 600/ 1973 e dell'art 54 bis del d.p.r. 633/1972. Il giudice di appello riteneva che l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere impositivo ai sensi dell'alt 25 del d.p.r. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate con un unico motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'ari 112 c.p.c., dell'ad 2969 c.c., dell'alt 25 del d.p.r. 602/1973 e dell'alt 18 del dlgs nr 546/1992 in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per aver rilevato d'ufficio la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal proprio potere impositivo senza che la questione fosse stata inserita dalla contribuente fra i motivi di ricorso introdotti in primo grado. Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, notificato a mezzo p.e.c. al difensore dell'intimata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendo applicarsi la sospensione legale disposta in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Il successivo dello stesso D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 21, ha poi previsto che "le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi (...) alle commissioni tributarie". i Successivamente, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, convertito nella L. n. 40 del 2020, la scadenza del 15 aprile 2020 è stata prorogata all'il maggio 2020. Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, tra l'altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso per cassazione (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell'Amministrazione). Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare è rimasto sospeso dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 e la sua scadenza deve pertanto essere incrementata di un numero di giorni (63) corrispondente a tale periodo. Il motivo è fondato. Sulla rilevabilità di ufficio della decadenza dal potere impositivo questa Corte ha avuto modo di affermare che "Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d'appello"(Sez. 6-5, Ordinanza n. 171 del 2015). Ciò posto come emerge dall'esame del ricorso introduttivo debitamente trascritto in ossequio al principio dell'autosufficienza la società contribuente non aveva dedotto fra i motivi proposti avverso la cartella impugnata oggetto di impugnativa alcuna contestazione circa la decadenza dal potere accertatorio sicchè la sentenza deve essere cassata e rinviata alla CTR della Sicilia ,sez 2 distaccata di Messina , in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese
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