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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19654/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 29 ottobre 2010 al 21 ottobre 2016, nell'ambito del processo a suo carico per il reato di cui all'art. 416bis nell'ambito del quale (cd.

Processo "Alta tensione" RGNR 256/2009) gli era contestato di essere un compo- nente della cosca Rosmini contestazione dalla quale era stato assolto, A seguito di ricorso del Massara, con sentenza n. 21572/2021 del 29/4/2021, questa Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava con rinvio quell'ordinanza ritenendone la motivazione viziata in punto di individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

In sede di rinvio, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con nuova ordinanza del 16/9/2021, riconosceva al richiedente un indennizzo limitatamente all'ingiu- sta detenzione dallo stesso subita dal 29 ottobre 2010 al 5 novembre 2013, in misura pari a euro 259.873,64, condannando il Ministero dell'Economia a corri- spondergli tale somma e dichiarando interamente compensate le spese proces- suali.

Escludeva, invece, l'indennizzabilità del periodo di detenzione compreso tra il 6 novembre 2013 e il 31 ottobre 2016, in quanto in tale periodo il ricorrente era in stato di custodia cautelare anche in relazione ad altro titolo, emesso per i delitti di illecita concorrenza e intestazione fittizia, aggravati ai sensi dell'art. 7

I. 203/91 (c.d. processo "[OSCURATO:PERSONA]" RGNR 12602/20).

Sottolineava a tal proposito che il richiedente, pur essendo a conoscenza della esecuzione di tale diverso titolo cau- telare, non aveva specificato alcunché nella richiesta di riparazione.

Con sentenza n. 7901/2022 del 22/2/2022, pronunciando su nuovo ricorso del Massara, la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità annullava anche la seconda ordinanza del giudice della riparazione reggino sul rilievo che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nuovamente investita della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal ricorrente dal 29 ottobre 2010 al 21 ottobre 2016, una volta escluse condotte dolose o gravemente colpose del richiedente incidenti sulla applicazione della misura coercitiva disposta a suo carico, avrebbe dovuto, per poter limitare l'indennizzo spettante al richiedente solo a una parte del periodo di restrizione della libertà personale dallo stesso subita, in considera- zione della esistenza di un altro titolo cautelare nel periodo da considerare, verifi- care se il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 per altro titolo sia stato computato ad altra pena che il ricor- rente doveva o deve espiare, giacché solo in tal caso detto periodo di detenzione avrebbe potuto essere scomputato da quello per il quale è dovuta al richiedente la riparazione per l'ingiusta detenzione, rimanendo altrimenti dovuto l'indennizzo per l'intero periodo di privazione della libertà.Sottolineava la Corte di legittimità come il giudice della riparazione si fosse, invece, limitato a prendere atto dell'esistenza di un altro titolo cautelare, senza verificare l'esito del relativo giudizio (che tra l'altro sarebbe stato di assoluzione secondo quanto affermato dal ricorrente), né, tantomeno, se tale periodo di de- tenzione sia stato imputato a pena da espiare, con la conseguente insufficienza della indagine svolta per poter escludere la indennizzabilità di una parte del pe- riodo di privazione della libertà personale.

Seguiva in data 15/9/2022 una nuova ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la liquidazione della somma di 259.873, 64 euro per l'ingiusta detenzione subita dal Massara dal 29 ottobre 2010 al 5 novem- bre 2013.

La Corte reggina ha nuovamente escluso l'indennizzo per il periodo 6/11/2013-31/10/2016 così statuendo sul punto: "3.

Allo scopo di verificare l'in- dennizzabilità nei confronti del Massara anche del periodo indicato (6/11/2013- 31/10/2016) veniva disposta la trattazione separata della procedura relativa ad ulteriore istanza di ingiusta detenzione presentata dall'interessato relativamente all'altro titolo cautelare vigente nel lasso di tempo indicato, concernente procedi- mento per il reato di intestazione fittizia.

All'odierna udienza si prendeva atto dell'avvenuta rinuncia da parte dell'interessato all'istanza di ingiusta detenzione concernente l'altro titolo cautelare e si dichiarava il non luogo a provvedere per intervenuta carenza di interesse.

Conseguentemente, nell'ambito del presente giu- dizio di rinvio, si disponeva l'allegazione di copia degli atti della diversa procedura e le parti concludevano come da separato verbale.

4. La rinuncia all'istanza di ingiusta detenzione proposta con riferimento ad altro titolo cautelare vigente a partire dal 6 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2016 comporta la presa d'atto che per tale lasso temporale non possa procedersi a li- quidazione di somma a titolo di equa riparazione nel giudizio di rinvio relativo al periodo di detenzione patito nell'ambito del procedimento penale n. 256/09 R.G.N.R.D.D.A., dovendosi ritenere che in tale periodo lo stato di detenzione del Massara fosse legittimato dalla vigenza di altro provvedimento restrittivo rispetto al quale il medesimo interessato ha rinunciato all'istanza di ingiusta detenzione originariamente proposta".

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con due separati atti, a mezzo di due diversi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Nel primo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si lamenta con un unico motivo violazione degli artt. 314 e 589 cod. proc. pen. e vizio motiva- zionale.

Si ricorda in premessa che l'odierno ricorrente aveva formulato richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione patita dal 29 ottobre 2010 fino al 21 ottobre 2016 nell'ambito del procedimento c.d.

"Alta tensione" (n. 259/2006 RGNR) e che con l'ordinanza del settembre 2021 la Corte reggina aveva operato un accogli- mento solo parziale sul rilievo che, in relazione al periodo dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016 risultava pendente altro titolo cautelare.

Il che effettivamente era, in quanto il Massara aveva patito un periodo di custodia cautelare con decor- renza dal 6 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2016 nell'ambito di altro procedi- mento denominato "[OSCURATO:PERSONA]" (n. 12602/2020 RGNR).

Secondo l'assunto dell'ordinanza del 2021, poiché non era stato possibile comprendere quali sorti avesse avuto il secondo procedimento, l'istanza non avrebbe potuto trovare fondamento per il periodo in cui la custodia cautelare si sovrapponeva.

E ciò in ragione del fatto che non era da escludere che il secondo titolo custodiale avesse rappresentato una ragione di giustificata detenzione del ricorrente.

Poiché, dunque, la parte non aveva dimostrato quale sorte avesse avuto il secondo titolo custodiale (relativo al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]") l'i- stanza era stata considerata infondata limitatamente a tale periodo.

La questione era stata devoluta innanzi alla Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità che era intervenuta con la sentenza 7901/2022 affermando il principio di diritto secondo cui il giudice del merito ha l'onere di verificare le sorti del parallelo procedimento al fine di accertare se il titolo cautelare contestualmente pendente abbia trovato sbocco in una condanna definitiva oppure abbia rappre- sentato, a sua volta, un titolo di ingiustificata detenzione.

In ragione di ciò, dun- que, era stato disposto l'annullamento con rinvio ponendo proprio a carico del giudice di rinvio l'onere di verificare le sorti del titolo custodiale relativo al proce- dimento "[OSCURATO:PERSONA]" contestuale a quello per il quale era stata avanzata istanza di ingiusta detenzione.

Ricorda il ricorrente che, nel corso del giudizio di rinvio, veniva acquisita la sentenza definitiva attestante il dato secondo cui, anche in relazione a tale secondo titolo, è intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.

Dunque, ciò avrebbe do- vuto rappresentare ragione di per sé risolutiva rispetto a qualsivoglia possibilità di escludere che l'odierno ricorrente potesse fruire del beneficio anche in relazione al secondo periodo: pur sussistendo una contestualità dei titoli custodiali emessi in relazione a tale periodo, infatti, in relazione ad entrambi i titoli era intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.Ricorda ancora il ricorrente che il giudice della riparazione, proprio per definire la situazione della compresenza di due titoli, aveva disposto la trattazione con- giunta di due diversi fascicoli, quello oggetto di giudizio di rinvio (recante il numero 31/22 [OSCURATO:PERSONA]) e quello iscritto a seguito di autonoma proposizione di istanza di ingiusta detenzione relativa al periodo detentivo riconnesso al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" (recante il numero 59/20 [OSCURATO:PERSONA]).

Ebbene, nell'ambito del secondo fascicolo l'istante, odierno ricorrente, proprio al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla possibilità che si determinassero equivoci - riconnessi al dubbio che lo stesso potesse fruire di due diverse liquidazioni per lo stesso periodo detentivo - formulava rinuncia al beneficio della ingiusta detenzione relativo al secondo titolo.

Il ricorrente precisa come la rinuncia sia intervenuta esclusivamente nell'am- bito del procedimento n. 59/2020 RID, relativo alla istanza di ingiusta detenzione legata al titolo custodiale del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]".

La Corte territoriale, come si evince dal verbale che viene allegato in copia al ricorso, preso atto della rinuncia dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata e disponeva l'acquisizione di copia del verbale nell'ambito dell'odierno procedi- mento (31/22 R.G.

ID).

Ciò conduceva, dunque, alla definizione della istanza avanzata.

Con il provvedimento impugnato il giudice della riparazione ha confermato la liquidazione per il periodo di detenzione in relazione al quale pendeva un solo titolo custodiale (relativo al procedimento "Alta tensione"): vale a dire il periodo che va dal 31 ottobre 2010 fino al 5 novembre 2013.

Ha invece decretato il rigetto della richiesta quanto al restante periodo detentivo (che va dal 6 novembre 2013 fino al 21 ottobre 2016) adducendo il rilievo secondo cui dovrebbe assumere una rica- duta anche nell'ambito di questo procedimento la rinuncia che era stata formulata da esso Massara nell'ambito dell'altro.

Per il ricorrente l'assunto appare chiaramente erroneo per diversi ordini di considerazioni.

Innanzitutto, viene ricordato che costituisce indirizzo interpretativo assoluta- mente pacifico quello secondo cui: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, alla rinuncia alla domanda sono applicabili estensivamente le disposizioni del co- dice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso e non quelle del codice di procedura civile in tema di rinuncia agli atti del giudizio, con la conseguenza che la rinuncia non deve essere accettata dal pubblico ministero per produrre l'estin- zione del giudizio, e la revoca della stessa è priva di effetti" (Sez. 4, n. 3889 del 10/11/2017, dep. 2018, Rv. 271945).

Si tratta, invero, prosegue il ricorso, di principio interpretativo che può rite- nersi pressoché ovvio, ma che tuttavia introduce un rilievo critico a cui si espone l'ordinanza impugnata: l'atto di rinuncia, infatti, poiché rappresenta un negozio unilaterale recettizio di natura processuale, oltre ad essere atto personalissimo della parte, può ritenersi riferito solo ed esclusivamente all'atto processuale ri- spetto alla quale viene formulato.

Diretto corollario di tale principio è quello secondo cui - sia pure non debba assumere formule sacramentali - in ogni caso la suddetta rinuncia deve operare una diretta indicazione dello specifico oggetto rispetto alla quale si riferisce.

In questo senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma univocamente come una eventuale manifestazione non univoca di volontà renda la rinuncia priva di effetto: "Ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione ai com- pimento dell'atto.

Pertanto, la rinuncia proveniente dall'imputato che non risulti da una manifestazione inequivoca di volontà, al di là di specifiche formule sacramen- tali, non produce l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata. (Fat- tispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione fosse equivoca ed incerta in considerazione dell'assenza, nell'atto, dei numeri del procedimento, nonchè della data di notificazione dell'atto impugnato, e del suo contenuto, con il quale si era esclusivamente rinunciato a non meglio precisati termini di legge)" (Sez. 2, n. 36278 del 22/9/2005, Rv, 232252).

Ovvero, la rinuncia deve necessariamente riferirsi all'oggetto e deve con- siderarsi efficace solo in relazione allo stesso: "In tema di rinuncia alla impugna- zione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'og- getto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce" (così Sez. 5, n. 6948 del 18/5/2000.

Rv. 216368 che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di se- condo grado, impugnata dall'imputato, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello, in quanto il difensore era sprovvisto di procura speciale in relazione alla rinuncia ai motivi di gravame.

La Corte ha rilevato che il difensore era munito di procura che lo abilitava, genericamente, a compiere ogni adempimento dì sua competenza, comprese la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni)".

A fronte di tale statuizione interpretativa, dunque, per il ricorrente appare chiaramente derivabile come l'atto di rinuncia possa e debba essere riferito esclu- sivamente all'atto rispetto al quale viene diretto espressamente dal soggetto inte- ressato.

Con evidente preclusione di qualsivoglia possibilità di attuare meccanismi estensivi di alcun genere rispetto a qualsivoglia altro atto.Ora, nel caso di specie, secondo la Difesa del Massara, non si riesce a com- prendere come l'ordinanza impugnata abbia ritenuto di riferire all'odierno fascicolo (limitatamente al periodo detentivo che va dal 6 novembre 2013 fino al 21 ottobre 2016) un atto di rinuncia che: a. era stato reso nell'ambito di altro fascicolo, sia pure lo stesso sia stato poi acquisito; b. era riferito a diverso periodo temporale: quel periodo era leggermente più ampio rispetto a quello oggetto dell'odierna ana- lisi poiché comprendeva il periodo che va dal 6 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2016 (nel mentre il periodo oggetto della nostra analisi si ferma al 21 ottobre 2016);c. era, soprattutto, riferito ad un diverso titolo custodiale poiché il presente si riferisce al procedimento "Alta tensione" (256/2009 RGNR), nel mentre la rinun- cia ebbe ad intervenire in relazione al titolo del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" (n. 12602/20 RGNR).

L'argomentazione addotta si presterebbe a censura, inoltre, anche in rela- zione ad un diverso profilo: vale a dire l'assunto secondo cui la pendenza del se- condo titolo (procedimento "[OSCURATO:PERSONA]") e la definizione dello stesso con la rinuncia dovrebbe risultare preclusiva di qualsivoglia possibilità di ottenere I be- neficio dell'indennizzo per come richiesto nell'ambito del procedimento "Alta ten- sione".

L'ordinanza, con tutta evidenza, non terrebbe in alcuna considerazione il prin- cipio interpretativo secondo cui tale preclusione vi sia solo laddove il periodo og- getto di analisi sia stato impiegato dal soggetto per scontare una condanna defi- nitiva patita.

Il che non è nel caso che ci occupa, in relazione al quale risulterebbe assolutamente pacifico il dato secondo cui, anche nell'ambito del secondo proce- dimento, è intervenuta una pronuncia di assoluzione, motivo per cui il Massara aveva attivato un autonomo giudizio finalizzato ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'ingiusta detenzione.

Dunque, non si riuscirebbe a comprendere quale effetto di preclusione do- vrebbe assumere la rinuncia ad ottenere l'indennizzo in relazione ad un titolo ri- spetto alla medesima istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento del suddetto indennizzo in relazione un titolo diverso.

L'unico elemento preclusivo, ribadisce il ricorrente, avrebbe potuto essere rappresentato dal fatto che nell'un caso fosse intervenuta una sentenza di con- danna definitiva.

Ma la circostanza che ciò non sia pacificamente avvenuto conduce a ritenere del tutto erroneo l'assunto da cui muove l'ordinanza impugnata nella pronuncia reiettiva.

D'altronde, per il ricorrente le ragioni poste a sostegno del presente ricorso trovano conforto nell'ormai radicata giurisprudenza di legittimità che afferma, in maniera assolutamente chiara, come non sia ostativo alla possibilità di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'ingiusta detenzione per un titolo la circostanza che il soggetto abbia patito custodia cautelare anche per altro titolo.

In questo senso: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto cu- stodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta" (Sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275153) conf.

Sez. 3, Sentenza n. 18833 del 13/04/2011, Rv. 250331; N. 18794 del 2008 Rv. 239913).

Per il ricorrente appare, pertanto, evidente come l'argomento addotto dall'or- dinanza impugnata debba ritenersi destituito di qualsivoglia fondamento.

Ciò an- che ragione del fatto che tale assunto deduttivo non viene riposto su alcun dato normativo e men che meno su alcun supporto di carattere interpretativo che possa considerarsi apprezzabile.

Non ci riesce, dunque, proprio a comprendere quali siano stati i dati - normativi ovvero interpretativi - da cui muove il giudice del rinvio alfine di pervenire a tale censurabile conclusione.

Con il secondo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pure con un unico motivo, si contesta la violazione degli artt. 627 e 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale del provvedimento impugnato, Il ricorrente ricorda il dictum della sentenza 7901/2022 e lamenta che il prov- vedimento impugnato, non ottemperando a quanto richiesto dal giudice di legitti- mità, limitandosi a prendere atto dell'esistenza di un altro titolo cautelare, senza verificare l'esito del relativo giudizio (che tra l'altro sarebbe stato di assoluzione secondo quanto affermato dal ricorrente), né, tantomeno, se tale periodo di de- tenzione sia stato imputato a pena da espiare, con la conseguente insufficienza della indagine svolta per poter escludere la indennizzabilità di una parte del pe- riodo di privazione della libertà personale.

Per il ricorrente il giudice della riparazione, estendendo al presente procedi- mento gli effetti della rinuncia proposta dal Massara in relazione a quello relativo al processo "[OSCURATO:PERSONA]", sarebbe incorso in una palese violazione di legge non uniformandosi al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente (Sez. 3, n. 12947/1998 Rv. 212423) che andava inderogabilmente applicato, che era quello secondo cui "per poter limitare l'indennizzo spettante al richiedente solo a una parte del periodo di restrizione della libertà personale dallo stesso subita, in considerazione della esistenza di un altro titolo cautelare nel periodo da conside- rare, occorre verificare se il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 per altro titolo sia stato computato ad altra pena che il ricorrente doveva o deve espiare, giacché solo in tal caso detto periodo di detenzione avrebbe potuto essere scomputato da quello per il quale è dovuta al richiedente la riparazione per l'ingiusta detenzione, rimanendo altrimenti dovuto l'indennizzo per l'intero periodo di privazione della libertà".

Accertato quindi che il periodo di custodia cautelare patito dal 6 novembre dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 anche per altro titolo non è stato computato per l'espiazione di pena, la Corte avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della ingiusta detenzione con riferimento all'intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.10.2016.

Sarebbe evidente, pertanto, la violazione dell'obbligo di uniformarsi al princi- pio di diritto statuito nella sentenza di annullamento.

Ovviamente l'aver proceduto a detta liquidazione, poiché un periodo di custodia cautelare anche se patito in forza a due titoli custodiali rivelatesi ingiusti per essersi i relativi giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, può essere liquidato solo una volta, avrebbe poi com- portato l'obbligo della Corte di pronunciare, con riferimento alla seconda istanza, ordinanza di non luogo a provvedere per essere stato il relativo periodo di custodia già liquidato.

La rinuncia del ricorrente alla relativa istanza - si sottolinea- non ha fatto altro che anticipare il provvedimento che la Corte territoriale avrebbe dovuto assumere a seguito della liquidazione dell'indennizzo con riferimento all'intero periodo.

Risulterebbe, pertanto, giuridicamente erronea l'affermazione della Corte se- condo cui "la rinuncia all'istanza di ingiusta detenzione proposta con riferimento ad altro titolo cautelare vigente a partire dal 6.11.2013 fino al 31.10.2016 com- porta la presa d'atto che per tale tasso temporale non possa procedersi a liquida- zione di somma a titolo di equa riparazione nel giudizio di rinvio relativo al periodo di detenzione patito nell'ambito del procedimento n.256/09 [OSCURATO:PERSONA] dovendosi ritenere che in tale periodo lo stato di detenzione del Massara fosse legittimato dalla vigenza di altro provvedimento restrittivo rispetto al quale il medesimo inte- ressato ha rinunciato all'istanza di ingiusta detenzione".

Il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi i dicta di Sez. 3 n. 18833/2011 e Sez. 4 n. 8951/2019).

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e si rende necessario, pertanto, un ulteriore annulla- mento con rinvio dell'impugnata ordinanza per nuovo esame da parte della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni che si andranno ad evidenziare.

2. La questione che resta ancora sul tappeto è quella della indennizzabilità del periodo di detenzione che il Massara ha subito dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016.

E' fuori discussione che per tale periodo l'odierno ricorrente fosse sottoposto a restrizione cautelare in virtù di due ordinanze.

L'una, quella di cui al presente procedimento riguardante il cosiddetto processo "Alta tensione" (RGNR 259/06) e l'altra, successiva riguardante il cosiddetto processo "[OSCURATO:PERSONA]" (RGNR 12602/20). entrambi conclusi con esito assolutorio per l'odierno ricorrente.

Incontestato è anche che il Massara avesse attivato due procedimenti per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.

Il primo (n. 31/22 Reg.

ID) per il periodo che va dal 29 ottobre 2010 al 21 ottobre 2016 in relazione all'accusa di cui all'articolo 416 bis nel processo "Alta tensione".

L'altro (n. 59/20 Reg.

ID), in relazione al periodo dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 riguardante la de- tenzione patita per il processo "[OSCURATO:PERSONA]".

La prima istanza, dunque, com- prendeva anche quasi l'intero periodo di cui alla seconda, visto che ne rimaneva fuori soltanto il periodo compreso tra il 21 ottobre e il 31 ottobre 2016.

Emerge ex actis che il giudice della riparazione, pur mantenendole separate, abbia trattato le due procedure contestualmente.

Ed è pacifico, emergendo chia- ramente anche dai verbali di udienza prodotti dal ricorrente che l'imputato pre- sente in udienza ebbe a rinunciare alla seconda procedura, ovvero quella riguar- dante il processo cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]".

E che gli atti di tale procedura furono poi acquisiti a quelli della procedura numero 31/22 Reg.

ID riguardante il processo "Alta tensione".

Orbene, va detto che l'operata rinuncia da parte del Massara all'istanza di ingiusta detenzione relativa al titolo custodiale di cui al processo "[OSCURATO:PERSONA]" è del tutto rituale.

Sono, pertanto, infondate le doglianze sul punto proposte dal ricorrente nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato era presente ed è chiaramente individuato il procedimento in relazione al quale egli spiegò la sua rinuncia.

3. Detto della ritualità della rinuncia, resta allora da vedere se è corretto il ragionamento che la Corte reggina ha operato rispetto a quella rinuncia.

Va ricordato che è pacifico in giurisprudenza che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'instante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta (cfr. Sez. 3, n. 18833 del 13/4/2011, Rv. 250331 e Sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275153).

Secondo la Corte reggina, avendo il Massara rinunciato alla richiesta di equa riparazione per la detenzione subita in relazione al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", di fatto egli avrebbe riconosciuto la legittimità di tale detenzione e quindi, poiché era legittimamente detenuto in base ad altro titolo custodiale, non poteva chiedere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione al processo "Alta tensione" per il periodo dal 6 novembre al 21 ottobre 2016, parzialmente coincidente con quello oggetto di rinuncia.

Per contro, i difensori ricorrenti evidenziano che la rinuncia alla procedura attivata con l'istanza di equa riparazione relativa al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" era stata operata e si era resa necessaria in quanto, rimanendo in piedi la richiesta avanzata per il procedimento "Alta tensione", il ricorrente certo non poteva otte- nere una duplicazione di indennizzo per il medesimo periodo.

In altri termini, se non fosse stata operata quella rinuncia sarebbe stata evidentemente la Corte ter- ritoriale a dover pronunciare un non luogo a provvedere in ordine alla seconda istanza perché quel periodo era stato preso in considerazione ai fini della prima.

Rinunciare a quella procedura, pertanto, secondo la tesi difensiva non significava affermare che non vi fosse stata ingiusta detenzione in relazione a quel periodo anche per il procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" ma soltanto prendere atto che non si poteva ottenere un indennizzo per il medesimo periodo seppure in relazione ad una detenzione ingiustamente patita in relazione ad entrambi i titoli custodiali.

Ebbene ritiene il collegio che la doglianza difensiva sia fondata.

Preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione in rela- zione al periodo che va dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016 in relazione al procedimento cosiddetto "Alta tensione", come evidenziano i ricorrenti, sarebbe stata soltanto la circostanza che in relazione al medesimo periodo vi fosse stata una carcerazione da imputare quale espiazione di pena per un'intervenuta con- danna in altro procedimento.

Ciò non appare essere accaduto nel caso che ci oc- cupa ove il ricorrente afferma di aver dato prova dinanzi al giudice della riparazione che anche per il processo alta marea è intervenuta sentenza di assoluzione.

La rinuncia operata in relazione all'istanza di riparazione per ingiusta deten- zione riguardante il periodo dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" va condivisibilrnente interpretata nel senso prospettato dai difen- sori ovvero nel riconoscimento che, rimanendo in piedi la richiesta di equa ripara- zione per tale periodo relativa al processo "Alta tensione" non poteva pretendersi una duplicazione di indennità per il medesimo periodo.

Tuttavia, affinché possa essere valutata l'indennizzabilità del periodo in con- testazione in relazione al processo "Alta tensione" occorrerà che non solo in rela- zione a quello, ma anche al processo "[OSCURATO:PERSONA]" non sussistano comporta- menti colposi riconducibili all'imputato e sinergici rispetto all'emissione della mi- sura cautelare anche in relazione al processo "[OSCURATO:PERSONA]".

Pertanto il giudice del rinvio sarà chiamato a valutare se in relazione al periodo di detenzione che va dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016, in primo luogo se vi siano comportamenti del ricorrente di natura colposa ostativi al riconoscimento del chiesto indennizzo in relazione al processo "Alta tensione".

Poi verificherà se come prospettato dalla Difesa in relazione al diverso titolo cautelare costituito dall'ordinanza custodiale relativa al procedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 29 ottobre 2010 al 21 ottobre 2016, nell'ambito del processo a suo carico per il reato di cui all'art. 416bis nell'ambito del quale (cd. Processo "Alta tensione" RGNR 256/2009) gli era contestato di essere un compo- nente della cosca Rosmini contestazione dalla quale era stato assolto, A seguito di ricorso del Massara, con sentenza n. 21572/2021 del 29/4/2021, questa Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava con rinvio quell'ordinanza ritenendone la motivazione viziata in punto di individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In sede di rinvio, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con nuova ordinanza del 16/9/2021, riconosceva al richiedente un indennizzo limitatamente all'ingiu- sta detenzione dallo stesso subita dal 29 ottobre 2010 al 5 novembre 2013, in misura pari a euro 259.873,64, condannando il Ministero dell'Economia a corri- spondergli tale somma e dichiarando interamente compensate le spese proces- suali. Escludeva, invece, l'indennizzabilità del periodo di detenzione compreso tra il 6 novembre 2013 e il 31 ottobre 2016, in quanto in tale periodo il ricorrente era in stato di custodia cautelare anche in relazione ad altro titolo, emesso per i delitti di illecita concorrenza e intestazione fittizia, aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91 (c.d. processo "[OSCURATO:PERSONA]" RGNR 12602/20). Sottolineava a tal proposito che il richiedente, pur essendo a conoscenza della esecuzione di tale diverso titolo cau- telare, non aveva specificato alcunché nella richiesta di riparazione. Con sentenza n. 7901/2022 del 22/2/2022, pronunciando su nuovo ricorso del Massara, la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità annullava anche la seconda ordinanza del giudice della riparazione reggino sul rilievo che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nuovamente investita della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal ricorrente dal 29 ottobre 2010 al 21 ottobre 2016, una volta escluse condotte dolose o gravemente colpose del richiedente incidenti sulla applicazione della misura coercitiva disposta a suo carico, avrebbe dovuto, per poter limitare l'indennizzo spettante al richiedente solo a una parte del periodo di restrizione della libertà personale dallo stesso subita, in considera- zione della esistenza di un altro titolo cautelare nel periodo da considerare, verifi- care se il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 per altro titolo sia stato computato ad altra pena che il ricor- rente doveva o deve espiare, giacché solo in tal caso detto periodo di detenzione avrebbe potuto essere scomputato da quello per il quale è dovuta al richiedente la riparazione per l'ingiusta detenzione, rimanendo altrimenti dovuto l'indennizzo per l'intero periodo di privazione della libertà.Sottolineava la Corte di legittimità come il giudice della riparazione si fosse, invece, limitato a prendere atto dell'esistenza di un altro titolo cautelare, senza verificare l'esito del relativo giudizio (che tra l'altro sarebbe stato di assoluzione secondo quanto affermato dal ricorrente), né, tantomeno, se tale periodo di de- tenzione sia stato imputato a pena da espiare, con la conseguente insufficienza della indagine svolta per poter escludere la indennizzabilità di una parte del pe- riodo di privazione della libertà personale. Seguiva in data 15/9/2022 una nuova ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la liquidazione della somma di 259.873, 64 euro per l'ingiusta detenzione subita dal Massara dal 29 ottobre 2010 al 5 novem- bre 2013. La Corte reggina ha nuovamente escluso l'indennizzo per il periodo 6/11/2013-31/10/2016 così statuendo sul punto: "3. Allo scopo di verificare l'in- dennizzabilità nei confronti del Massara anche del periodo indicato (6/11/2013- 31/10/2016) veniva disposta la trattazione separata della procedura relativa ad ulteriore istanza di ingiusta detenzione presentata dall'interessato relativamente all'altro titolo cautelare vigente nel lasso di tempo indicato, concernente procedi- mento per il reato di intestazione fittizia. All'odierna udienza si prendeva atto dell'avvenuta rinuncia da parte dell'interessato all'istanza di ingiusta detenzione concernente l'altro titolo cautelare e si dichiarava il non luogo a provvedere per intervenuta carenza di interesse. Conseguentemente, nell'ambito del presente giu- dizio di rinvio, si disponeva l'allegazione di copia degli atti della diversa procedura e le parti concludevano come da separato verbale. 4. La rinuncia all'istanza di ingiusta detenzione proposta con riferimento ad altro titolo cautelare vigente a partire dal 6 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2016 comporta la presa d'atto che per tale lasso temporale non possa procedersi a li- quidazione di somma a titolo di equa riparazione nel giudizio di rinvio relativo al periodo di detenzione patito nell'ambito del procedimento penale n. 256/09 R.G.N.R.D.D.A., dovendosi ritenere che in tale periodo lo stato di detenzione del Massara fosse legittimato dalla vigenza di altro provvedimento restrittivo rispetto al quale il medesimo interessato ha rinunciato all'istanza di ingiusta detenzione originariamente proposta". 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con due separati atti, a mezzo di due diversi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Nel primo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si lamenta con un unico motivo violazione degli artt. 314 e 589 cod. proc. pen. e vizio motiva- zionale. Si ricorda in premessa che l'odierno ricorrente aveva formulato richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione patita dal 29 ottobre 2010 fino al 21 ottobre 2016 nell'ambito del procedimento c.d. "Alta tensione" (n. 259/2006 RGNR) e che con l'ordinanza del settembre 2021 la Corte reggina aveva operato un accogli- mento solo parziale sul rilievo che, in relazione al periodo dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016 risultava pendente altro titolo cautelare. Il che effettivamente era, in quanto il Massara aveva patito un periodo di custodia cautelare con decor- renza dal 6 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2016 nell'ambito di altro procedi- mento denominato "[OSCURATO:PERSONA]" (n. 12602/2020 RGNR). Secondo l'assunto dell'ordinanza del 2021, poiché non era stato possibile comprendere quali sorti avesse avuto il secondo procedimento, l'istanza non avrebbe potuto trovare fondamento per il periodo in cui la custodia cautelare si sovrapponeva. E ciò in ragione del fatto che non era da escludere che il secondo titolo custodiale avesse rappresentato una ragione di giustificata detenzione del ricorrente. Poiché, dunque, la parte non aveva dimostrato quale sorte avesse avuto il secondo titolo custodiale (relativo al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]") l'i- stanza era stata considerata infondata limitatamente a tale periodo. La questione era stata devoluta innanzi alla Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità che era intervenuta con la sentenza 7901/2022 affermando il principio di diritto secondo cui il giudice del merito ha l'onere di verificare le sorti del parallelo procedimento al fine di accertare se il titolo cautelare contestualmente pendente abbia trovato sbocco in una condanna definitiva oppure abbia rappre- sentato, a sua volta, un titolo di ingiustificata detenzione. In ragione di ciò, dun- que, era stato disposto l'annullamento con rinvio ponendo proprio a carico del giudice di rinvio l'onere di verificare le sorti del titolo custodiale relativo al proce- dimento "[OSCURATO:PERSONA]" contestuale a quello per il quale era stata avanzata istanza di ingiusta detenzione. Ricorda il ricorrente che, nel corso del giudizio di rinvio, veniva acquisita la sentenza definitiva attestante il dato secondo cui, anche in relazione a tale secondo titolo, è intervenuta sentenza definitiva di assoluzione. Dunque, ciò avrebbe do- vuto rappresentare ragione di per sé risolutiva rispetto a qualsivoglia possibilità di escludere che l'odierno ricorrente potesse fruire del beneficio anche in relazione al secondo periodo: pur sussistendo una contestualità dei titoli custodiali emessi in relazione a tale periodo, infatti, in relazione ad entrambi i titoli era intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.Ricorda ancora il ricorrente che il giudice della riparazione, proprio per definire la situazione della compresenza di due titoli, aveva disposto la trattazione con- giunta di due diversi fascicoli, quello oggetto di giudizio di rinvio (recante il numero 31/22 [OSCURATO:PERSONA]) e quello iscritto a seguito di autonoma proposizione di istanza di ingiusta detenzione relativa al periodo detentivo riconnesso al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" (recante il numero 59/20 [OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, nell'ambito del secondo fascicolo l'istante, odierno ricorrente, proprio al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla possibilità che si determinassero equivoci - riconnessi al dubbio che lo stesso potesse fruire di due diverse liquidazioni per lo stesso periodo detentivo - formulava rinuncia al beneficio della ingiusta detenzione relativo al secondo titolo. Il ricorrente precisa come la rinuncia sia intervenuta esclusivamente nell'am- bito del procedimento n. 59/2020 RID, relativo alla istanza di ingiusta detenzione legata al titolo custodiale del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]". La Corte territoriale, come si evince dal verbale che viene allegato in copia al ricorso, preso atto della rinuncia dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata e disponeva l'acquisizione di copia del verbale nell'ambito dell'odierno procedi- mento (31/22 R.G. ID). Ciò conduceva, dunque, alla definizione della istanza avanzata. Con il provvedimento impugnato il giudice della riparazione ha confermato la liquidazione per il periodo di detenzione in relazione al quale pendeva un solo titolo custodiale (relativo al procedimento "Alta tensione"): vale a dire il periodo che va dal 31 ottobre 2010 fino al 5 novembre 2013. Ha invece decretato il rigetto della richiesta quanto al restante periodo detentivo (che va dal 6 novembre 2013 fino al 21 ottobre 2016) adducendo il rilievo secondo cui dovrebbe assumere una rica- duta anche nell'ambito di questo procedimento la rinuncia che era stata formulata da esso Massara nell'ambito dell'altro. Per il ricorrente l'assunto appare chiaramente erroneo per diversi ordini di considerazioni. Innanzitutto, viene ricordato che costituisce indirizzo interpretativo assoluta- mente pacifico quello secondo cui: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, alla rinuncia alla domanda sono applicabili estensivamente le disposizioni del co- dice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso e non quelle del codice di procedura civile in tema di rinuncia agli atti del giudizio, con la conseguenza che la rinuncia non deve essere accettata dal pubblico ministero per produrre l'estin- zione del giudizio, e la revoca della stessa è priva di effetti" (Sez. 4, n. 3889 del 10/11/2017, dep. 2018, Rv. 271945). Si tratta, invero, prosegue il ricorso, di principio interpretativo che può rite- nersi pressoché ovvio, ma che tuttavia introduce un rilievo critico a cui si espone l'ordinanza impugnata: l'atto di rinuncia, infatti, poiché rappresenta un negozio unilaterale recettizio di natura processuale, oltre ad essere atto personalissimo della parte, può ritenersi riferito solo ed esclusivamente all'atto processuale ri- spetto alla quale viene formulato. Diretto corollario di tale principio è quello secondo cui - sia pure non debba assumere formule sacramentali - in ogni caso la suddetta rinuncia deve operare una diretta indicazione dello specifico oggetto rispetto alla quale si riferisce. In questo senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma univocamente come una eventuale manifestazione non univoca di volontà renda la rinuncia priva di effetto: "Ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione ai com- pimento dell'atto. Pertanto, la rinuncia proveniente dall'imputato che non risulti da una manifestazione inequivoca di volontà, al di là di specifiche formule sacramen- tali, non produce l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata. (Fat- tispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione fosse equivoca ed incerta in considerazione dell'assenza, nell'atto, dei numeri del procedimento, nonchè della data di notificazione dell'atto impugnato, e del suo contenuto, con il quale si era esclusivamente rinunciato a non meglio precisati termini di legge)" (Sez. 2, n. 36278 del 22/9/2005, Rv, 232252). Ovvero, la rinuncia deve necessariamente riferirsi all'oggetto e deve con- siderarsi efficace solo in relazione allo stesso: "In tema di rinuncia alla impugna- zione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'og- getto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce" (così Sez. 5, n. 6948 del 18/5/2000. Rv. 216368 che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di se- condo grado, impugnata dall'imputato, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello, in quanto il difensore era sprovvisto di procura speciale in relazione alla rinuncia ai motivi di gravame. La Corte ha rilevato che il difensore era munito di procura che lo abilitava, genericamente, a compiere ogni adempimento dì sua competenza, comprese la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni)". A fronte di tale statuizione interpretativa, dunque, per il ricorrente appare chiaramente derivabile come l'atto di rinuncia possa e debba essere riferito esclu- sivamente all'atto rispetto al quale viene diretto espressamente dal soggetto inte- ressato. Con evidente preclusione di qualsivoglia possibilità di attuare meccanismi estensivi di alcun genere rispetto a qualsivoglia altro atto.Ora, nel caso di specie, secondo la Difesa del Massara, non si riesce a com- prendere come l'ordinanza impugnata abbia ritenuto di riferire all'odierno fascicolo (limitatamente al periodo detentivo che va dal 6 novembre 2013 fino al 21 ottobre 2016) un atto di rinuncia che: a. era stato reso nell'ambito di altro fascicolo, sia pure lo stesso sia stato poi acquisito; b. era riferito a diverso periodo temporale: quel periodo era leggermente più ampio rispetto a quello oggetto dell'odierna ana- lisi poiché comprendeva il periodo che va dal 6 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2016 (nel mentre il periodo oggetto della nostra analisi si ferma al 21 ottobre 2016);c. era, soprattutto, riferito ad un diverso titolo custodiale poiché il presente si riferisce al procedimento "Alta tensione" (256/2009 RGNR), nel mentre la rinun- cia ebbe ad intervenire in relazione al titolo del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" (n. 12602/20 RGNR). L'argomentazione addotta si presterebbe a censura, inoltre, anche in rela- zione ad un diverso profilo: vale a dire l'assunto secondo cui la pendenza del se- condo titolo (procedimento "[OSCURATO:PERSONA]") e la definizione dello stesso con la rinuncia dovrebbe risultare preclusiva di qualsivoglia possibilità di ottenere I be- neficio dell'indennizzo per come richiesto nell'ambito del procedimento "Alta ten- sione". L'ordinanza, con tutta evidenza, non terrebbe in alcuna considerazione il prin- cipio interpretativo secondo cui tale preclusione vi sia solo laddove il periodo og- getto di analisi sia stato impiegato dal soggetto per scontare una condanna defi- nitiva patita. Il che non è nel caso che ci occupa, in relazione al quale risulterebbe assolutamente pacifico il dato secondo cui, anche nell'ambito del secondo proce- dimento, è intervenuta una pronuncia di assoluzione, motivo per cui il Massara aveva attivato un autonomo giudizio finalizzato ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'ingiusta detenzione. Dunque, non si riuscirebbe a comprendere quale effetto di preclusione do- vrebbe assumere la rinuncia ad ottenere l'indennizzo in relazione ad un titolo ri- spetto alla medesima istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento del suddetto indennizzo in relazione un titolo diverso. L'unico elemento preclusivo, ribadisce il ricorrente, avrebbe potuto essere rappresentato dal fatto che nell'un caso fosse intervenuta una sentenza di con- danna definitiva. Ma la circostanza che ciò non sia pacificamente avvenuto conduce a ritenere del tutto erroneo l'assunto da cui muove l'ordinanza impugnata nella pronuncia reiettiva. D'altronde, per il ricorrente le ragioni poste a sostegno del presente ricorso trovano conforto nell'ormai radicata giurisprudenza di legittimità che afferma, in maniera assolutamente chiara, come non sia ostativo alla possibilità di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'ingiusta detenzione per un titolo la circostanza che il soggetto abbia patito custodia cautelare anche per altro titolo. In questo senso: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto cu- stodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta" (Sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275153) conf. Sez. 3, Sentenza n. 18833 del 13/04/2011, Rv. 250331; N. 18794 del 2008 Rv. 239913). Per il ricorrente appare, pertanto, evidente come l'argomento addotto dall'or- dinanza impugnata debba ritenersi destituito di qualsivoglia fondamento. Ciò an- che ragione del fatto che tale assunto deduttivo non viene riposto su alcun dato normativo e men che meno su alcun supporto di carattere interpretativo che possa considerarsi apprezzabile. Non ci riesce, dunque, proprio a comprendere quali siano stati i dati - normativi ovvero interpretativi - da cui muove il giudice del rinvio alfine di pervenire a tale censurabile conclusione. Con il secondo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pure con un unico motivo, si contesta la violazione degli artt. 627 e 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale del provvedimento impugnato, Il ricorrente ricorda il dictum della sentenza 7901/2022 e lamenta che il prov- vedimento impugnato, non ottemperando a quanto richiesto dal giudice di legitti- mità, limitandosi a prendere atto dell'esistenza di un altro titolo cautelare, senza verificare l'esito del relativo giudizio (che tra l'altro sarebbe stato di assoluzione secondo quanto affermato dal ricorrente), né, tantomeno, se tale periodo di de- tenzione sia stato imputato a pena da espiare, con la conseguente insufficienza della indagine svolta per poter escludere la indennizzabilità di una parte del pe- riodo di privazione della libertà personale. Per il ricorrente il giudice della riparazione, estendendo al presente procedi- mento gli effetti della rinuncia proposta dal Massara in relazione a quello relativo al processo "[OSCURATO:PERSONA]", sarebbe incorso in una palese violazione di legge non uniformandosi al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente (Sez. 3, n. 12947/1998 Rv. 212423) che andava inderogabilmente applicato, che era quello secondo cui "per poter limitare l'indennizzo spettante al richiedente solo a una parte del periodo di restrizione della libertà personale dallo stesso subita, in considerazione della esistenza di un altro titolo cautelare nel periodo da conside- rare, occorre verificare se il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 per altro titolo sia stato computato ad altra pena che il ricorrente doveva o deve espiare, giacché solo in tal caso detto periodo di detenzione avrebbe potuto essere scomputato da quello per il quale è dovuta al richiedente la riparazione per l'ingiusta detenzione, rimanendo altrimenti dovuto l'indennizzo per l'intero periodo di privazione della libertà". Accertato quindi che il periodo di custodia cautelare patito dal 6 novembre dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 anche per altro titolo non è stato computato per l'espiazione di pena, la Corte avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della ingiusta detenzione con riferimento all'intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.10.2016. Sarebbe evidente, pertanto, la violazione dell'obbligo di uniformarsi al princi- pio di diritto statuito nella sentenza di annullamento. Ovviamente l'aver proceduto a detta liquidazione, poiché un periodo di custodia cautelare anche se patito in forza a due titoli custodiali rivelatesi ingiusti per essersi i relativi giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, può essere liquidato solo una volta, avrebbe poi com- portato l'obbligo della Corte di pronunciare, con riferimento alla seconda istanza, ordinanza di non luogo a provvedere per essere stato il relativo periodo di custodia già liquidato. La rinuncia del ricorrente alla relativa istanza - si sottolinea- non ha fatto altro che anticipare il provvedimento che la Corte territoriale avrebbe dovuto assumere a seguito della liquidazione dell'indennizzo con riferimento all'intero periodo. Risulterebbe, pertanto, giuridicamente erronea l'affermazione della Corte se- condo cui "la rinuncia all'istanza di ingiusta detenzione proposta con riferimento ad altro titolo cautelare vigente a partire dal 6.11.2013 fino al 31.10.2016 com- porta la presa d'atto che per tale tasso temporale non possa procedersi a liquida- zione di somma a titolo di equa riparazione nel giudizio di rinvio relativo al periodo di detenzione patito nell'ambito del procedimento n.256/09 [OSCURATO:PERSONA] dovendosi ritenere che in tale periodo lo stato di detenzione del Massara fosse legittimato dalla vigenza di altro provvedimento restrittivo rispetto al quale il medesimo inte- ressato ha rinunciato all'istanza di ingiusta detenzione". Il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi i dicta di Sez. 3 n. 18833/2011 e Sez. 4 n. 8951/2019). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e si rende necessario, pertanto, un ulteriore annulla- mento con rinvio dell'impugnata ordinanza per nuovo esame da parte della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni che si andranno ad evidenziare. 2. La questione che resta ancora sul tappeto è quella della indennizzabilità del periodo di detenzione che il Massara ha subito dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016. E' fuori discussione che per tale periodo l'odierno ricorrente fosse sottoposto a restrizione cautelare in virtù di due ordinanze. L'una, quella di cui al presente procedimento riguardante il cosiddetto processo "Alta tensione" (RGNR 259/06) e l'altra, successiva riguardante il cosiddetto processo "[OSCURATO:PERSONA]" (RGNR 12602/20). entrambi conclusi con esito assolutorio per l'odierno ricorrente. Incontestato è anche che il Massara avesse attivato due procedimenti per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. Il primo (n. 31/22 Reg. ID) per il periodo che va dal 29 ottobre 2010 al 21 ottobre 2016 in relazione all'accusa di cui all'articolo 416 bis nel processo "Alta tensione". L'altro (n. 59/20 Reg. ID), in relazione al periodo dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 riguardante la de- tenzione patita per il processo "[OSCURATO:PERSONA]". La prima istanza, dunque, com- prendeva anche quasi l'intero periodo di cui alla seconda, visto che ne rimaneva fuori soltanto il periodo compreso tra il 21 ottobre e il 31 ottobre 2016. Emerge ex actis che il giudice della riparazione, pur mantenendole separate, abbia trattato le due procedure contestualmente. Ed è pacifico, emergendo chia- ramente anche dai verbali di udienza prodotti dal ricorrente che l'imputato pre- sente in udienza ebbe a rinunciare alla seconda procedura, ovvero quella riguar- dante il processo cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]". E che gli atti di tale procedura furono poi acquisiti a quelli della procedura numero 31/22 Reg. ID riguardante il processo "Alta tensione". Orbene, va detto che l'operata rinuncia da parte del Massara all'istanza di ingiusta detenzione relativa al titolo custodiale di cui al processo "[OSCURATO:PERSONA]" è del tutto rituale. Sono, pertanto, infondate le doglianze sul punto proposte dal ricorrente nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato era presente ed è chiaramente individuato il procedimento in relazione al quale egli spiegò la sua rinuncia. 3. Detto della ritualità della rinuncia, resta allora da vedere se è corretto il ragionamento che la Corte reggina ha operato rispetto a quella rinuncia. Va ricordato che è pacifico in giurisprudenza che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'instante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta (cfr. Sez. 3, n. 18833 del 13/4/2011, Rv. 250331 e Sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275153). Secondo la Corte reggina, avendo il Massara rinunciato alla richiesta di equa riparazione per la detenzione subita in relazione al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", di fatto egli avrebbe riconosciuto la legittimità di tale detenzione e quindi, poiché era legittimamente detenuto in base ad altro titolo custodiale, non poteva chiedere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione al processo "Alta tensione" per il periodo dal 6 novembre al 21 ottobre 2016, parzialmente coincidente con quello oggetto di rinuncia. Per contro, i difensori ricorrenti evidenziano che la rinuncia alla procedura attivata con l'istanza di equa riparazione relativa al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" era stata operata e si era resa necessaria in quanto, rimanendo in piedi la richiesta avanzata per il procedimento "Alta tensione", il ricorrente certo non poteva otte- nere una duplicazione di indennizzo per il medesimo periodo. In altri termini, se non fosse stata operata quella rinuncia sarebbe stata evidentemente la Corte ter- ritoriale a dover pronunciare un non luogo a provvedere in ordine alla seconda istanza perché quel periodo era stato preso in considerazione ai fini della prima. Rinunciare a quella procedura, pertanto, secondo la tesi difensiva non significava affermare che non vi fosse stata ingiusta detenzione in relazione a quel periodo anche per il procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" ma soltanto prendere atto che non si poteva ottenere un indennizzo per il medesimo periodo seppure in relazione ad una detenzione ingiustamente patita in relazione ad entrambi i titoli custodiali. Ebbene ritiene il collegio che la doglianza difensiva sia fondata. Preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione in rela- zione al periodo che va dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016 in relazione al procedimento cosiddetto "Alta tensione", come evidenziano i ricorrenti, sarebbe stata soltanto la circostanza che in relazione al medesimo periodo vi fosse stata una carcerazione da imputare quale espiazione di pena per un'intervenuta con- danna in altro procedimento. Ciò non appare essere accaduto nel caso che ci oc- cupa ove il ricorrente afferma di aver dato prova dinanzi al giudice della riparazione che anche per il processo alta marea è intervenuta sentenza di assoluzione. La rinuncia operata in relazione all'istanza di riparazione per ingiusta deten- zione riguardante il periodo dal 6 novembre 2013 al 31 ottobre 2016 nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" va condivisibilrnente interpretata nel senso prospettato dai difen- sori ovvero nel riconoscimento che, rimanendo in piedi la richiesta di equa ripara- zione per tale periodo relativa al processo "Alta tensione" non poteva pretendersi una duplicazione di indennità per il medesimo periodo. Tuttavia, affinché possa essere valutata l'indennizzabilità del periodo in con- testazione in relazione al processo "Alta tensione" occorrerà che non solo in rela- zione a quello, ma anche al processo "[OSCURATO:PERSONA]" non sussistano comporta- menti colposi riconducibili all'imputato e sinergici rispetto all'emissione della mi- sura cautelare anche in relazione al processo "[OSCURATO:PERSONA]". Pertanto il giudice del rinvio sarà chiamato a valutare se in relazione al periodo di detenzione che va dal 6 novembre 2013 al 21 ottobre 2016, in primo luogo se vi siano comportamenti del ricorrente di natura colposa ostativi al riconoscimento del chiesto indennizzo in relazione al processo "Alta tensione". Poi verificherà se come prospettato dalla Difesa in relazione al diverso titolo cautelare costituito dall'ordinanza custodiale relativa al procedimento
Sentenza Cassazione n. 19654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris