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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 03529/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Manuel, n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], CICALA Michele, n. a Taranto il 20/07/1980 avverso la ordinanza in data 5/4/2022 del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce procede per diverse ipotesi di concorso in trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen., recentemente attratto alla sistematica codicistica in virtù del principio della riserva di codice, di cui all'art. 3 bis cod. pen.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.), in riferimento alle vicende traslative ed agli investimenti speculativi riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pizzeria "da Mammina", pizzeria da "[OSCURATO:PERSONA]", ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]".

Nell'ambito di tale procedimento erano sottoposti a sequestro preventivo, con decreto G.i.p. in data 18 marzo 2021, le quote societarie ed il compendio aziendale delle ditte appena indicate.

Gli odierni ricorrenti sono soggetti sottoposti ad indagini preliminari per l'accertamento dei detti reati.

L'ipotesi di accusa muove dal presupposto della ricchezza illecita prodotta da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la recente attività estorsiva (processo che in appello aveva visto qualificare l'ipotesi consumata come tentata), poi investita in attività imprenditoriali nel settore della ristorazione e così fittiziamente traslata e reinvestita nelle attività della [OSCURATO:SOCIETA]..

1.1. Il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce era confermato in sede di primo riesame il 28 aprile 2021 (questa Corte, con sentenza n. 3354 del 2022, dichiarava la inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di riesame) e di successivo appello (art. 322 bis cod. proc. pen.), in data 25 gennaio 2022, allorquando il Tribunale di Lecce rigettava l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di rigetto (del 25 gennaio 2022) della istanza rivolta al G.i.p. il 12 dicembre 2021.

Anche tale ultima ordinanza era oggetto di ricorso per cassazione, deciso all'udienza dell'8 luglio 2022, con la sentenza n. 40931, emessa da questa stessa sezione della Corte.

1.2. Il 4 marzo 2022 la difesa degli odierni ricorrenti avanzava nuova istanza al G.i.p. per la revoca del disposto sequestro, deducendo ancora argomenti volti a rivalutare il quadro indiziario alla luce degli introiti leciti che il Cicala avrebbe realizzato in tempi assai risalenti.

Il G.i.p. adito riteneva doversi escludere la prospettazione di elementi rilevanti di novità, rispetto a quanto già precedentemente scrutinato e rigettava nuovamente l'istanza.

Avverso detto provvedimento proponeva nuovo appello la difesa, ripercorrendo le prospettate novità rilevanti.

Il Tribunale per il riesame, con l'ordinanza oggi qui impugnata, rigettava nuovamente l'impugnazione, valorizzando l'assenza di elementi rilevanti di novità rispetto al precedente arresto di merito e replicava alle argomentazioni addotte ripetendo che nessuna rilevanza poteva annettersi alle capacità reddituali del Cicala del primo decennio del nuovo millennio, dovendo viceversa ribadirsi che l'ipotesi percorsa nel procedimento presupponeva il precedente trasferimento di valori nel settore della ristorazione, per poi focalizzare l'attenzione sull'autoriciclaggio nella "[OSCURATO:SOCIETA]." posto a valle dei primi paludamenti traslativi della illecita ricchezza prodotta.

2. Avverso tale ordinanza (dep. il 19 aprile 2022, con avvisi di deposito notificati il 20 e 22 aprile successivi) hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, con atto depositato presso il Tribunale di Taranto il 29 aprile 2022 e pervenuto - a mezzo posta- al Tribunale di Lecce solo il 19 maggio successivo.

I ricorrenti, a ministero dei difensori, hanno articolato a motivo della impugnazione solo ed esclusivamente la inosservanza della legge processuale (artt. 125, comma 3, 321, 322 bis, cod. proc. pen.) e costituzionale (artt. 3, 24, 27, comma secondo e 111 Cost.), oltre che convenzionale (art. 6, par. 2 Convenzione EDU), che impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ed, in specie, l'obbligo di rendere conto delle ragioni per le quali gli argomenti proposti dalla parti non appaiano fondati, avendo il Tribunale del controllo cautelare travisato le nuove evidenze rappresentate, offrendo motivazione del tutto distonica rispetto alle doglianze rappresentate.

3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

3.1. Con riguardo alla formulazione del motivo unico di ricorso, questa Corte ha più volte affermato, da ultimo anche nella sua massima espressione di collegialità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-05), che l'ordinamento non riconosce cittadinanza al motivo di ricorso con il quale la parte deduca, in via diretta, la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261551).

Tale inosservanza non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., mentre può innescare questione incidentale di legittimità costituzionale, qui non sollecitata.

Del pari è a dirsi per "la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost.".

Così in motivazione (paragrafo 16.1.1) la citata sentenza delle Sezioni unite).

Neppure tale questione è stata prospettata con i motivi di ricorso.

Entrambe le dedotte inosservanze sono pertanto inammissibili.3.2.

Quanto alla dedotta inosservanza degli articoli 125, 321 e 322 bis del codice di rito, deve pure ribadirsi che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018, dep. 2019).

Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.

Ancora una volta i ricorrenti sostengono che l'argomentare del Tribunale per il rigetto dell'appello è fondato sulla erronea considerazione che gli elementi dedotti dalla difesa (entrate lecite risalenti al primo decennio dell'anno 2000) non possono incidere sull'iter motivazionale posto a fondamento del sequestro, il che rende palese la natura del motivo dedotto: la parte, attraverso il grimaldello formale dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., si duole di un argomentare in fatto che non apprezza l'efficacia determinante degli elementi (datati) offerti dalla difesa, continuando ad opporre alla difesa la scansione finanziaria di più recente realizzazione, già posta a fondamento del provvedimento di sequestro, confermato, nella sua tenuta razionale, nei successivi gradi di impugnazione (perfino reiterata con il secondo percorso devolutivo).

Il ricorso si duole inoltre della mancata valorizzazione (nell'incidente cautelare) della differente valutazione di merito, che tendeva ad esaltare la capacità patrimoniale del Cicala in anni precedenti la commissione dei reati di fittizia intestazione, laddove il sequestro colpisce i proventi di tali condotte e di quelle, successive, di autoriciclaggio.

Evidente, pertanto, che, oltre a recare in nuce la chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato, il ricorso si sviluppa pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di contraddittorietà "estrinseca" e manifesta illogicità della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si A duole infatti principalmente del fatto che il tribunale ha malinteso il contenuto degli argomenti di riesame proposti nel merito.4.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Manuel, n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], CICALA Michele, n. a Taranto il 20/07/1980 avverso la ordinanza in data 5/4/2022 del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce procede per diverse ipotesi di concorso in trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen., recentemente attratto alla sistematica codicistica in virtù del principio della riserva di codice, di cui all'art. 3 bis cod. pen.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.), in riferimento alle vicende traslative ed agli investimenti speculativi riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pizzeria "da Mammina", pizzeria da "[OSCURATO:PERSONA]", ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]". Nell'ambito di tale procedimento erano sottoposti a sequestro preventivo, con decreto G.i.p. in data 18 marzo 2021, le quote societarie ed il compendio aziendale delle ditte appena indicate. Gli odierni ricorrenti sono soggetti sottoposti ad indagini preliminari per l'accertamento dei detti reati. L'ipotesi di accusa muove dal presupposto della ricchezza illecita prodotta da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la recente attività estorsiva (processo che in appello aveva visto qualificare l'ipotesi consumata come tentata), poi investita in attività imprenditoriali nel settore della ristorazione e così fittiziamente traslata e reinvestita nelle attività della [OSCURATO:SOCIETA].. 1.1. Il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce era confermato in sede di primo riesame il 28 aprile 2021 (questa Corte, con sentenza n. 3354 del 2022, dichiarava la inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di riesame) e di successivo appello (art. 322 bis cod. proc. pen.), in data 25 gennaio 2022, allorquando il Tribunale di Lecce rigettava l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di rigetto (del 25 gennaio 2022) della istanza rivolta al G.i.p. il 12 dicembre 2021. Anche tale ultima ordinanza era oggetto di ricorso per cassazione, deciso all'udienza dell'8 luglio 2022, con la sentenza n. 40931, emessa da questa stessa sezione della Corte. 1.2. Il 4 marzo 2022 la difesa degli odierni ricorrenti avanzava nuova istanza al G.i.p. per la revoca del disposto sequestro, deducendo ancora argomenti volti a rivalutare il quadro indiziario alla luce degli introiti leciti che il Cicala avrebbe realizzato in tempi assai risalenti. Il G.i.p. adito riteneva doversi escludere la prospettazione di elementi rilevanti di novità, rispetto a quanto già precedentemente scrutinato e rigettava nuovamente l'istanza. Avverso detto provvedimento proponeva nuovo appello la difesa, ripercorrendo le prospettate novità rilevanti. Il Tribunale per il riesame, con l'ordinanza oggi qui impugnata, rigettava nuovamente l'impugnazione, valorizzando l'assenza di elementi rilevanti di novità rispetto al precedente arresto di merito e replicava alle argomentazioni addotte ripetendo che nessuna rilevanza poteva annettersi alle capacità reddituali del Cicala del primo decennio del nuovo millennio, dovendo viceversa ribadirsi che l'ipotesi percorsa nel procedimento presupponeva il precedente trasferimento di valori nel settore della ristorazione, per poi focalizzare l'attenzione sull'autoriciclaggio nella "[OSCURATO:SOCIETA]." posto a valle dei primi paludamenti traslativi della illecita ricchezza prodotta. 2. Avverso tale ordinanza (dep. il 19 aprile 2022, con avvisi di deposito notificati il 20 e 22 aprile successivi) hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, con atto depositato presso il Tribunale di Taranto il 29 aprile 2022 e pervenuto - a mezzo posta- al Tribunale di Lecce solo il 19 maggio successivo. I ricorrenti, a ministero dei difensori, hanno articolato a motivo della impugnazione solo ed esclusivamente la inosservanza della legge processuale (artt. 125, comma 3, 321, 322 bis, cod. proc. pen.) e costituzionale (artt. 3, 24, 27, comma secondo e 111 Cost.), oltre che convenzionale (art. 6, par. 2 Convenzione EDU), che impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ed, in specie, l'obbligo di rendere conto delle ragioni per le quali gli argomenti proposti dalla parti non appaiano fondati, avendo il Tribunale del controllo cautelare travisato le nuove evidenze rappresentate, offrendo motivazione del tutto distonica rispetto alle doglianze rappresentate. 3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 3.1. Con riguardo alla formulazione del motivo unico di ricorso, questa Corte ha più volte affermato, da ultimo anche nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-05), che l'ordinamento non riconosce cittadinanza al motivo di ricorso con il quale la parte deduca, in via diretta, la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261551). Tale inosservanza non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., mentre può innescare questione incidentale di legittimità costituzionale, qui non sollecitata. Del pari è a dirsi per "la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost.". Così in motivazione (paragrafo 16.1.1) la citata sentenza delle Sezioni unite). Neppure tale questione è stata prospettata con i motivi di ricorso. Entrambe le dedotte inosservanze sono pertanto inammissibili.3.2. Quanto alla dedotta inosservanza degli articoli 125, 321 e 322 bis del codice di rito, deve pure ribadirsi che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018, dep. 2019). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. Ancora una volta i ricorrenti sostengono che l'argomentare del Tribunale per il rigetto dell'appello è fondato sulla erronea considerazione che gli elementi dedotti dalla difesa (entrate lecite risalenti al primo decennio dell'anno 2000) non possono incidere sull'iter motivazionale posto a fondamento del sequestro, il che rende palese la natura del motivo dedotto: la parte, attraverso il grimaldello formale dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., si duole di un argomentare in fatto che non apprezza l'efficacia determinante degli elementi (datati) offerti dalla difesa, continuando ad opporre alla difesa la scansione finanziaria di più recente realizzazione, già posta a fondamento del provvedimento di sequestro, confermato, nella sua tenuta razionale, nei successivi gradi di impugnazione (perfino reiterata con il secondo percorso devolutivo). Il ricorso si duole inoltre della mancata valorizzazione (nell'incidente cautelare) della differente valutazione di merito, che tendeva ad esaltare la capacità patrimoniale del Cicala in anni precedenti la commissione dei reati di fittizia intestazione, laddove il sequestro colpisce i proventi di tali condotte e di quelle, successive, di autoriciclaggio. Evidente, pertanto, che, oltre a recare in nuce la chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato, il ricorso si sviluppa pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di contraddittorietà "estrinseca" e manifesta illogicità della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si A duole infatti principalmente del fatto che il tribunale ha malinteso il contenuto degli argomenti di riesame proposti nel merito.4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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