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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23826/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., e in particolare rilevando che l'istante non aveva addotto elementi utili a sostegno dell'invocato vincolo tra le due vicende fallimentari, sicché non erano apprezzabili profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., di cui si ritengono esistenti tutti gli indici, trattandosi di reati della medesima specie - due episodi di bancarotta - commessi entro un biennio e riconducibili al medesimo disegno criminoso.

In particolare si contesta l'onere di allegazione, ritenendolo una sostanziale inversione dell'onere della prova.

Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere rivalutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, con le cui argomentazioni in realtà non si confronta.

Le ragioni di esclusione dell'invocato cumulo giuridico sono state essenzialmente individuate nella mancanza di elementi dai quali inferire l'unicità del disegno criminoso, non ritenendo a tal fine indicativa la mera omogeneità delle violazioni, attestante soltanto le disinvolte modalità imprenditoriali dell'Arri- ghini, elemento assorbente nel senso di escludere la preventiva e contestuale deliberazione criminosa originaria in capo al ricorrente.

Quanto al contestato onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa tra i reati da porre in continuazione (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), osserva questa Corte che ciò non configura un vero e proprio onere di tipo probatorio, e dunque è fuorviante citare l'inversione dell'onere della prova, bensì postula l'illustrazione di elementi di individuazione dell'origine e dello sviluppo dell'unitario disegno criminoso che ha guidato l'agente, onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti - a prescindere dal nomen iuris - rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unico.

Nella specie, il giudice dell'esecuzione non ha tratto elementi negativi dall'insufficiente onere di allegazione, ma ha soltanto rilevato che gli unici punti indicati dall'Arrighini a supporto dell'identità programmatica tra le due vicende fallimentari erano l'omogeneità delle violazioni e il contenuto intervallo temporale (in realtà: oltre tre anni).

Orbene, a neutralizzare tali profili si sono contrapposte le ragioni sopra indicate, che hanno dato rilievo piuttosto all'elemento di professionalità nella perpetrazione delle violazioni, antitetico alla nozione comunemente accolta nell'esegesi di legittimità per l'individuazione o l'esclusione del medesimo disegno criminoso.

Infine, in termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale.

Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estempo- raneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa.

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., e in particolare rilevando che l'istante non aveva addotto elementi utili a sostegno dell'invocato vincolo tra le due vicende fallimentari, sicché non erano apprezzabili profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., di cui si ritengono esistenti tutti gli indici, trattandosi di reati della medesima specie - due episodi di bancarotta - commessi entro un biennio e riconducibili al medesimo disegno criminoso. In particolare si contesta l'onere di allegazione, ritenendolo una sostanziale inversione dell'onere della prova. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere rivalutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, con le cui argomentazioni in realtà non si confronta. Le ragioni di esclusione dell'invocato cumulo giuridico sono state essenzialmente individuate nella mancanza di elementi dai quali inferire l'unicità del disegno criminoso, non ritenendo a tal fine indicativa la mera omogeneità delle violazioni, attestante soltanto le disinvolte modalità imprenditoriali dell'Arri- ghini, elemento assorbente nel senso di escludere la preventiva e contestuale deliberazione criminosa originaria in capo al ricorrente. Quanto al contestato onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa tra i reati da porre in continuazione (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), osserva questa Corte che ciò non configura un vero e proprio onere di tipo probatorio, e dunque è fuorviante citare l'inversione dell'onere della prova, bensì postula l'illustrazione di elementi di individuazione dell'origine e dello sviluppo dell'unitario disegno criminoso che ha guidato l'agente, onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti - a prescindere dal nomen iuris - rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unico. Nella specie, il giudice dell'esecuzione non ha tratto elementi negativi dall'insufficiente onere di allegazione, ma ha soltanto rilevato che gli unici punti indicati dall'Arrighini a supporto dell'identità programmatica tra le due vicende fallimentari erano l'omogeneità delle violazioni e il contenuto intervallo temporale (in realtà: oltre tre anni). Orbene, a neutralizzare tali profili si sono contrapposte le ragioni sopra indicate, che hanno dato rilievo piuttosto all'elemento di professionalità nella perpetrazione delle violazioni, antitetico alla nozione comunemente accolta nell'esegesi di legittimità per l'individuazione o l'esclusione del medesimo disegno criminoso. Infine, in termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estempo- raneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 202
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