CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1971
Cassazione n. 24623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione per travisamento e omessa valutazione critica e argomentata delle prove, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura già esaminati e respinti con la sentenza impugnata e lamentando un'omessa analisi delle deduzioni difensive, esso risulta privo di specificità ed invero volto a contestare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello; che, infatti, tenuto conto che il controllo di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, abbia congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, superati gli assunti difensivi in palese contrasto con le emergenze probatorie, deve confermarsi il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di doglianze in fatto, già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale, con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si veda la pag. 6 della impugnata sentenza, sul valore economico non modesto del veicolo e sui pregiudizi anche non patrimoniali derivanti dalla sottrazione di tale bene); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]