CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di truffa; [OSCURATO:PERSONA] era imputato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale si era dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione) del reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché, quale dipendente del Comune di Panicale, con artifici e raggiri consistiti [OSCURATO:PERSONA] nel timbrare il badge al posto del collega [OSCURATO:PERSONA], attestava la presenza in ufficio di [OSCURATO:PERSONA] durante il pomeriggio del 26 febbraio 2013, procurandosi così un ingiusto profitto, consistito nella retribuzione e nei suoi accessori in favore di [OSCURATO:PERSONA], con correlativo danno della pubblica amministrazione. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la valutazione delle prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva inciso sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mancando una lettura individualizzante del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda; l'elemento volitivo del dolo era stato ritenuto sussistente sotto forma del dolo eventuale, desunto dalle incongruenze dichiarative, dal fatto che nulla poteva sapere [OSCURATO:PERSONA] della presenza al lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e dalla considerazione che, se fosse stato vero che lo stesso aveva dimenticato il portafogli, non avrebbe avuto alcun senso la condotta di [OSCURATO:PERSONA] laddove aveva riposto il cartellino dietro la bacheca: tali argomentazioni erano errate, visto che gli elementi probatori dovevano orientare il giudice a sussumete l'elemento psicologico, semmai, nell'ambito della colpa, come emergeva dagli elementi emersi dall'istruttoria. 1.2 Il difensore rileva che la motivazione della sentenza appariva del tutto illogica nella parte in cui riteneva sussistente il requisito del dolo dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato il badge di [OSCURATO:PERSONA] sulla bacheca limitrofa all'apparecchio di timbratura. 1.3 Il difensore lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 1.4 I difensori del ricorrente presentavano memoria nella quale rilevano che tra il Comune di Panicale e il ricorrente era stato stipulato verbale di conciliazione, per effetto del quale, a fronte della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] alla prosecuzione del giudizio di impugnazione del licenziamento, il Comune di Panicale gli aveva erogato una somma di C 27.757,35 lordi, rinunciando "ad ogni pretesa azione e domanda, anche a titolo risarcitorio, dedotta o deducibile, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] riconnessa al rapporto lavorativo intercorso ed alla sua cessazione, avendo il presente verbale la funzione di prevenire e definire ogni contenzioso fra le parti inerente i comportamenti e le prestazioni lavorative svolti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore del Comune di Panicale"; pertanto, le statuizioni civilistiche di cui alla sentenza penale di primo grado e a quella di appello erano state superate e travolte dal predetto globale accordo conciliativo; insistevano per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, osservando che il danno economico era stato quindi (sia ai sensi dell'art. 131-bis c.p. previgente, sia di quello vigente dal 30.12.2022) eccezionalmente esiguo e l'offesa di particolarissima tenuità, e che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 131 bis c.p. occorreva valutare la ricorrenza dei due indici - criterio rappresentati dalla particolare tenuità dell'offesa e dalla non abitualità del comportamento, che nella specie rifluivano tutti a favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto alla eccezione relativa alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 1.1 Per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, infatti, sono precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame, le eccezioni sulla mancanza di dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA] propongono una valutazione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello, ritenendo maggiormente logica la versione dei fatti fornita dall'imputato, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Quanto alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si deve ribadire che i presupposti che condizionano l'applicazione della causa di non punibilità di cui al citato articolo sono normativamente individuati nella tenuità dell'offesa e nella non abitualità della condotta illecita, aspetti che devono imprescindibilmente coesistere; il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. ( k,r\ -\1\.‘ Ciò premesso, nel caso in esame la Corte di appello ha rigettato la relativa richiesta rilevando il discredito che l'amministrazione di appartenenza avrebbe avuto a seguito della condotta dell'imputato: tale motivazione, però, comporterebbe che, in tutte le ipotesi di truffa commesse ai danni della pubblica amministrazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non potrebbe mai essere applicata, e non ha considerato tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui devono essere evidenziati le modalità della condotta (e quindi la non abitualità del comportamento) e la modesta entità del danno economico. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sulla sussistenza dell