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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 31694/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO della DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1122/1995 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/02/1995; Ric. 2021 n. 11314 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 1122 del 1995, sul presupposto dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; il Ministero della difesa ha replicato con controricorso.

Considerato che: il ricorso per revocazione è inammissibile; la ricorrente assume che la sentenza de qua sia stata adottata a causa del dolo del Ministero della difesa; nondimeno l’art. 391-ter cod. proc. civ. stabilisce che è impugnabile per revocazione, per i motivi “altresì” di cui ai numeri 1), 2) 3) e 6) dell’art. 395, il provvedimento col quale la Corte ha deciso la causa nel merito; per tale è da intendere il provvedimento adottato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

“qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”; in sostanza, la possibilità di impugnare una sentenza di cassazione adducendo un motivo di revocazione diverso dall’errore di fatto (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) è data per il solo caso della cassazione con decisione sul merito della controversia; Ric. 2021 n. 11314 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -3- nella concreta fattispecie la sentenza di cui è chiesta la revocazione si è limitata a cassare con rinvio quella allora impugnata; dunque, non sussiste il presupposto della revocabilità ex art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO della DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1122/1995 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/02/1995; Ric. 2021 n. 11314 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 1122 del 1995, sul presupposto dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; il Ministero della difesa ha replicato con controricorso. Considerato che: il ricorso per revocazione è inammissibile; la ricorrente assume che la sentenza de qua sia stata adottata a causa del dolo del Ministero della difesa; nondimeno l’art. 391-ter cod. proc. civ. stabilisce che è impugnabile per revocazione, per i motivi “altresì” di cui ai numeri 1), 2) 3) e 6) dell’art. 395, il provvedimento col quale la Corte ha deciso la causa nel merito; per tale è da intendere il provvedimento adottato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. “qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”; in sostanza, la possibilità di impugnare una sentenza di cassazione adducendo un motivo di revocazione diverso dall’errore di fatto (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) è data per il solo caso della cassazione con decisione sul merito della controversia; Ric. 2021 n. 11314 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- nella concreta fattispecie la sentenza di cui è chiesta la revocazione si è limitata a cassare con rinvio quella allora impugnata; dunque, non sussiste il presupposto della revocabilità ex art. 395, n. 1, cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al
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