CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 15587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10313/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1839/2018depositata il 18/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.L’odierna ricorrente era, ed è, proprietaria di un appartamento sito al primo piano di un maggiore edificio sito in Alcamo. Proprietari dell’intero piano terra erano, e sono, i coniugi Patti-Porcelli. Questi ultimi realizzarono dei vani nel sottoscala del palazzo e modificarono la scala e gli scalini che consentivano l’accesso al sottoscala. 2.L’odierna ricorrente adì, dopo aver effettuato un accertamento tecnico preventivo, l’autorità giudiziaria per far demolire le opere realizzate. I coniugi si costituirono nel giudizio deducendo che i lavori fossero stati preventivamente concordati e che il sottoscala fosse sempre stato nella loro disponibilità. Sicché chiesero, in via riconvenzionale , l’accertamento della loro esclusiva proprietà dei vani realizzati nel sottoscala. Venne espletata CTU ed il giudice di primo grado condannò i coniugi Patti-Porcelli a ripristinare, scale, sottoscala e scalini. 3.La decisione venne appellata e la Corte d’appello, in parziale riforma, limitò l’obbligo di ripristino alla sola scala ritenendo che fosse provata la proprietà esclusiva del vano scala da parte dei Patti-Porcelli e, pertanto, che essi fossero legittimati a modificare sottoscala e gradini. In particolare il giudice di merito ritenne che, avendo gli appellanti acquistato l’intero primo piano dell’immobile condominiale, dovessero ritenersi proprietari del sottoscala. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la prefata decisione con tremotivi. I coniugi Patti-Porcelli resistono con controricorso contenente ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria. Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza ai controricorrenti. Deve, pertanto, rinviarsi la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per la comunicazione dell’avviso. P.Q.M