CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 13626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 19 ottobre 2018, il Giudice per l'udienza preliminare di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 9 aprile 2015, di cui era stato socio unico e amministratore unico. Con sentenza emessa il 16 marzo 2023, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall. Rappresenta che: in primo grado, l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativa a una presunta distrazione della somma di euro 480.000,00, e di bancarotta fraudolenta documentale; il Tribunale aveva ritenuto di dovere applic:are la contestata aggravante dell'avere cagionato un danno patrimoniale di particolare entità; la Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta distrattiva e ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, aggravato dall'aver cagionato un danno patrimoniale di particolare entità. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello di rigettare la richiesta della difesa di riconoscere l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato, di «cui al comma 3 dell'art. 219 legge fall. (e, prospetticamente, di escludere la ricorrenza dell'aggravante prevista dal comma 1 della norma citata)». La Corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento, ai fini della sussistenza delle circostanze in questione, «alla gravità/lievità delle diverse ipotesi di bancarotta previste dalla legge fallimentare», dovendo, invece, far riferimento solo al danno patrimoniale e, in ogni caso, all'importo della distrazione e non invece all'entità del passivo fallimentare. Il ricorrente - in modo particolare nella memoria scritta depositata - assume che vi sarebbe un contrasto di giurisprudenza in relazione alle circostanze in questione: «da un lato vi è giurisprudenza di legittimità che afferma come al fine di valutare la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (e per estensione al fine di valutare il danno grave) si deve fare riferimento alla entità delle distrazioni e non invece all'entità del passivo fallimentare (ed a questa si richiama la difesa del ricorrente ... poiché sostanzialmente nessuna distrazione ad egli può attribuirsi) ... dall'altro vi è giurisprudenza di legittimità che pone l'accento sul danno complessivo cagionato». In considerazione di tale presunto contrasto, chiede di valutare anche la possibilità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Dalla sentenza impugnata emerge che: l'imputato, in modo consapevole, aveva tenuto la contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari; anche in ragione dello stato delle scritture contabili non era stato possibile ritenere raggiunta la prova sufficiente delle distrazioni originariamente contestate; le annotazioni oggetto di censura riguardavano importi rilevanti; in considerazione di tali elementi, la Corte di appello aveva ritenuto che dovesse essere riconosciuta l'aggravante della particolare gravità del danno cagionato e che non potesse essere riconosciuta l'attenuante della speciale tenuità. La Corte di appello, dunque, ha fondato la propria decisione in ordine alle circostanze in questione non sul passivo fallimentare, come sostenuto dal ricorrente, ma sulla circostanza che gli importi delle annotazioni censurate erano rilevanti, deducendo da tale elemento il rilevante danno cagionato alla società e alle ragioni dei creditori. La censura mossa dal ricorrente non risulta, pertanto, fondata e non vi sono i presupposti per chiedere l'intervento delle Sezioni Unite, atteso che il presunto contrasto giurisprudenziale, nel caso in esame, non assume alcun rilievo. 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese