CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 agosto 2026
Cassazione n. 24751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentantepro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita incalce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del qualeultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, elegge domicilio– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente e ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza n. 243 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 7 giugno 2021 (R.G.N. 531/2020).Numero registro generale 30181/2021Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 24751/2026Data pubblicazione 24/08/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Il Tribunale di Monza ha respinto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione contro l’avviso di addebito notificato il 12luglio 2018 per l’importo di Euro 499.861,90, a titolo di omessoversamento di contributi e somme aggiuntive per il periodo 2011-2014,per gli appalti non genuini stipulati con le cooperative Gonin nel 2011e Saturno nel 2013.2.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diMilano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, haridotto «la condanna al versamento delle somme dovute come riportatenell’avviso di addebito opposto con esclusione delle sanzioni relative alperiodo dal febbraio 2012 al giugno 2014» (pagina 9 della pronunciad’appello).I giudici d’appello premettono che il gravame «è parzialmentefondato nei limiti di seguito esposti» (pagina 5 della sentenza) e, nelpassare in rassegna le doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,evidenziano che:a) infondato è il primo motivo, concernente la prescrizione, in quantoil verbale unico di accertamento e notificazione ha efficacia interruttiva;b) infondato è anche il secondo motivo, volto a contestare la fittizietàdegli appalti: l’istruttoria espletata ha dimostrato l’insussistenza diun’organizzazione autonoma del servizio da parte delle cooperative,che hanno la veste di datrici di lavoro soltanto da un punto di vistanominale;c) non ha pregio neppure la terza critica, che contesta la legittimazionedell’ente previdenziale e, in via gradata, invoca l’efficacia satisfattivadei pagamenti delle cooperative: quanto al primo aspetto, èconsolidata la giurisprudenza di legittimità nel riconoscere lalegittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ad agire per l’adempimento degli obblighi- 2 -Numero registro generale 30181/2021Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 24751/2026Data pubblicazione 24/08/2026contributivi da parte dell’effettivo datore di lavoro e, per quel checoncerne i pagamenti, essi non sono stati comprovati;d) corretta, infine, è l’applicazione del regime sanzionatoriodell’evasione in un’ipotesi di omessa denuncia di lavoratori dipendenti.3.– [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugna per cassazione la sentenzad’appello, proponendo ricorso principale, affidato a tre motivi, eillustrando le censure con memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso e spiega,altresì, ricorso incidentale, basato su un motivo.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Ha priorità logica l’esame del primo motivo del ricorsoprincipale e delle censure formulate con il ricorso incidentale.1.1.– Con la prima critica del ricorso principale (art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.), [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione denuncianullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà e incongruenzatra dispositivo e motivazione e motivazione apparente eintrinsecamente contraddittoria, in violazione degli artt. 132, 156,secondo comma, e 161 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.La Corte di merito, pur dichiarando nel dispositivo e nellamotivazione che l’appello è parzialmente fondato, disattende tutte ledoglianze formulate nell’atto di gravame e non esplicita in alcun modole ragioni dell’accoglimento in parte qua.1.2.– Con l’unico motivo del ricorso incidentale (art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.), l’[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. econseguente nullità della sentenza, in quanto sguarnita di ogni- 3 -Numero registro generale 30181/2021Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 24751/2026Data pubblicazione 24/08/2026motivazione sulla non debenza delle sanzioni per l’arco temporale dalfebbraio 2012 al giugno 2014.2.– Le censure colgono nel segno.2.1.– I rilievi delle parti, pur se da prospettive diametralmenteopposte, intercettano un vizio radicale della sentenza impugnata, cheemerge prima facie dal testo della pronuncia.In motivazione, la decisione d’appello esordisce con la premessache «L’appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti»(pagina 5).Nel dispositivo, la decisione impugnata statuisce che la sentenzadel Tribunale di Monza è riformata soltanto per quel che concerne lesanzioni per il periodo dal febbraio 2012 al giugno 2014.Nondimeno, alle premesse argomentative della motivazione e allestatuizioni del dispositivo non corrisponde alcun enunciato sullaparziale riforma così disposta e sulle giustificazioni idonee a suffragarla.Come si evince dalla disamina della pronuncia d’appello (cfr., peruna sintesi dell’iter logico, la sezione n. 2 della presente ordinanzadedicata ai Fatti di causa), i motivi di gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione sono stati tutti disattesi, anche sul versante del regimesanzionatorio.È l’[OSCURATO:PERSONA], in particolare, a porre in risalto tale discrasia, cheriveste valenza assorbente, e a esporre a tal proposito argomentazionipuntuali, che non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti dallaricorrente principale nella memoria illustrativa (pagina 4).2.2.– Risalta, dunque, ictu oculi l’antinomia tra un dispositivo diaccoglimento parziale dell’impugnazione e una motivazione che si(pagine 5 e seguenti).Tale antinomia è insanabile e non si può comporre in alcun modocon un’esegesi complessiva e coerente del dispositivo e dellemotivazioni che lo corredano.- 4 -Numero registro generale 30181/2021Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 24751/2026Data pubblicazione 24/08/2026Inoltre, quanto al parziale accoglimento in ordine alle sanzioni,profilo strettamente consequenziale a quello dell’obbligo contributivo,nella pronuncia d’appello non si rinviene alcun argomento che possaavvalorare la decisione adottata e giustificare la rimodulazione del soloobbligo sanzionatorio, nei termini che il dispositivo interviene acircoscrivere.All’irriducibile contraddittorietà del dispositivo e della motivazionesi affianca, pertanto, la radicale carenza della motivazione sulla sceltadi mitigare il carico sanzionatorio.2.3.– In ultima analisi, non è possibile ricostruire né la portata delladecisione né l’iter logico che la sorregge e, pertanto, non può ritenersisoddisfatto l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sestocomma, Cost., nei termini oggi delineati dal codice di rito (Cass., S.U.,7 aprile 2014, n. 8053).3.– L’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale inrelazione al profilo logicamente pregiudiziale della nullità dellasentenza consente di dichiarare assorbito l’esame delle ulterioricensure del ricorso principale, consequenziali rispetto alla correttadelimitazione del decisum da parte del giudice di rinvio.Tali censure investono, nel loro nucleo essenziale, gli errores iniudicando in ordine alla genuinità dell’appalto e si appuntano sullaviolazione dell’art. 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e dell’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81 (il secondo mezzo) e sul rigetto delle istanze istruttorietese a smentire la fittizietà dell’appalto (il terzo motivo).4.– Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento delricorso principale, quanto al primo motivo, e del ricorso incidentale el’assorbimento del secondo e del terzo mezzo del ricorso principale.5.– La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e lacausa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, chiamata, in diversa- 5 -Numero registro generale 30181/2021Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 24751/2026Data pubblicazione 24/08/2026composizione, a riesaminare la fattispecie controversa e a provvedereanche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorsoincidentale; dichiara assorbito l’esame delle restanti critiche del ricorsoprincipale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censureaccolte; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 6 -