CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 03574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15756-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha citato dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5000,00, a suo avviso scaturenti dall'esercizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di giudice di pace; - il giudice di pace di Fermo ha dichiarato inammissibile la domanda, sia per difetto assoluto di giurisdizione, sia per mancanza di legittimazione passiva; - contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] reagisce con controricorso, che illustra con memoria. Considerato che: -il ricorso è inammissibile, perché proposto nei confronti di sentenza appellabile del giudice di pace e nelle forme di regolamento di giurisdizione benché, appunto, sia stata pronunciata sentenza (in termini, da ultimo, in relazione ad analoga fattispecie, concernente regolamento proposto nei confronti di sentenza appellabile resa da un giudice di pace, vedi Cass., sez. un., n. 25167/21); -né è è possibile disporne la conversione in ricorso ordinario per cassazione, non ricorrendone i presupposti, proprio perché è proposto contro una sentenza appellabile (Cass. nn. 10243 e 30111 del 2021, nonché Cass. n. 25167/21, cit.); -le spese seguono la soccombenza; Ric. 2021 n. 15756 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- -sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi la Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a pagare 1e spese, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, e al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] C t.NC7.1,1-, Oggi, 4-FEA-241122 unzionwio