CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 48136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la mancata riqualificazione giuridica della condotta descritta nel capo di imputazione nel meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato nonché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. Rilevato che i giudici di appello hanno correttamente sussunto la fattispecie concreta nel reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. in quanto la persona offesa ha escluso, con dichiarazioni pienamente attendibili, di non esser debitore dell'imputato e che, di conseguenza, la pretesa del COSTAGLIOLA trovava fondamento in un impegno morale assunto dalla persona offesa. La Corte di merito ha, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui è configurabile il reato di estorsione in caso di condotte violente o minatorie volte ad ottenere l'adempimento di una obbligazione naturale, in quanto pretesa che non è tutelabile in sede di giustizia civile (vedi Sez. 2, n. 3498 del 30/11/2018, D., Rv. 274897 — 01). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottob