Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2024

ECLI:EU:T:2024:871
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0392_RES

Causa T‑392/24

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europeo e Consiglio dell’Unione europea Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 novembre 2024 «Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2024/1263 – Regolamento (UE) 2024/1264 – Direttiva (UE) 2024/1265 – Atto legislativo – Atto che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta – Richiesta di “dialogo costituzionale” con la Corte costituzionale belga – Incompetenza manifesta» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamenti 2024/1263 e 2024/1264 – Regolamenti rispettivamente adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria e alla procedura legislativa speciale – Esclusione (Artt. 263, comma 4, e 289, § § da 1 a 3, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2024/1263; regolamento del Consiglio 2024/1264) (v. punti 8‑12) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Produzione diretta di effetti di diritto obbligatori sulla situazione giuridica del ricorrente – Assenza – Irricevibilità manifesta (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2024/1263, art. 1, § § 1 e 2; regolamento del Consiglio 2024/1264; direttiva del Consiglio 2024/1265, considerando 8) (v. punti 17‑25, 27‑29) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che esso respinge in quanto manifestamente irricevibile, il Tribunale fornisce precisazioni sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti ordinari per proporre un siffatto ricorso, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, contro atti giuridici dell’Unione europea di cui essi non sono destinatari e, più precisamente, sulla condizione dell’incidenza diretta.

Tale ricorso era diretto contro i regolamenti 2024/1263 ( 1 ) e 2024/1264 ( 2 ) nonché contro la direttiva 2024/1265 ( 3 )(in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), che mirano a riformare il quadro di governance economica dell’Unione alla luce degli obiettivi della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito degli Stati membri.

In subordine, i ricorrenti avevano presentato al Tribunale una domanda di «dialogo costituzionale» con la Corte costituzionale belga sull’attuazione da parte delle autorità belghe degli atti impugnati, domanda che esso respinge a causa della sua manifesta incompetenza.

Giudizio del Tribunale In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’articolo 263, quarto comma, TFUE distingue tre ipotesi in cui un ricorso di annullamento, proposto da una persona fisica o giuridica, può essere dichiarato ricevibile, vale a dire un ricorso contro un atto adottato nei suoi confronti o che la riguarda direttamente e individualmente o, nel caso di un atto regolamentare, se quest’ultimo la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura d’esecuzione.

Anzitutto, il Tribunale constata che, poiché i ricorrenti non sono i destinatari degli atti impugnati, essi non dispongono di un diritto di ricorso in forza della prima ipotesi considerata.

Per quanto riguarda poi la terza ipotesi che esso esamina anzitutto, il Tribunale precisa che l’espressione «atto regolamentare» non comprende gli atti legislativi, vale a dire gli atti che sono adottati secondo le procedure denominate «procedura legislativa ordinaria» e «procedura legislativa speciale» ( 4 ).

In proposito, esso rileva, da un lato, che i regolamenti 2024/1263 e 2024/1264 sono stati adottati secondo le procedure legislative, rispettivamente, ordinaria e speciale e non sono quindi atti regolamentari e, dall’altro, che la concretizzazione degli effetti giuridici della direttiva 2024/1265 nei confronti dei ricorrenti richiede misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire misure nazionali di trasposizione che possono essere oggetto di un controllo giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali.

Esso conclude che i ricorrenti non dispongono di un diritto di ricorso contro gli atti impugnati, in forza della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Infine, per quanto riguarda la seconda ipotesi prevista da tale articolo, il Tribunale sottolinea che il primo capo delle conclusioni diretto all’annullamento degli atti impugnati potrebbe essere dichiarato ricevibile solo nella misura in cui i ricorrenti sarebbero direttamente e individualmente interessati dagli atti impugnati.

A tale titolo, esso afferma che, affinché un ricorrente ordinario sia direttamente interessato dall’atto oggetto del ricorso, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative.

Da un lato, la misura contestata deve produrre direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e, dall’altro, essa non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento previsto dall’articolo 263 TFUE è esperibile nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici vincolanti.

Per accertare se un atto produca simili effetti e possa, pertanto, essere oggetto di un siffatto ricorso, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto di detto atto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione da cui esso promana.

Così, la capacità di un atto di produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica non può essere valutata solo sulla base del fatto che l’atto assuma la forma di una direttiva.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che gli atti impugnati diretti a riformare il quadro di governance economica dell’Unione, alla luce degli obiettivi di disciplina di bilancio e di sostenibilità del debito degli Stati, si applicano agli Stati membri, in quanto prevedono un quadro di governance economica di questi ultimi, in particolare norme relative ai piani di bilancio e strutturali nazionali, alla procedura per i disavanzi eccessivi degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica e ai quadri di bilancio degli Stati membri al fine di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Pertanto, gli atti impugnati non sono idonei a produrre direttamente effetti obbligatori sulla situazione giuridica propria dei ricorrenti.

Tale conclusione è d’altronde confermata dalle affermazioni dei ricorrenti nel ricorso, poiché essi non individuano alcuna disposizione concreta degli atti impugnati che possa produrre effetti sulla loro situazione giuridica né alcun effetto giuridico concreto su detta situazione.

In particolare, gli eventuali effetti che essi deducono dagli atti impugnati sulla gestione e sui diritti di un ente pubblico, come la città di Gand (Belgio), non possono costituire effetti che si producono direttamente sulla loro situazione giuridica.

Il Tribunale conclude che, non essendo soddisfatta la condizione dell’incidenza diretta, i ricorrenti non dispongono della legittimazione ad agire per l’annullamento degli atti impugnati in forza della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Pertanto, il Tribunale respinge il primo capo della domanda in quanto manifestamente irricevibile, poiché i ricorrenti non possono fondare la loro legittimazione ad agire per l’annullamento degli atti impugnati su alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. ( 1 ) Regolamento (UE) 2024/1263 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263). ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264). ( 3 ) Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265). ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 289, paragrafi 1 e 3, TFUE.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0392_RES Causa T‑392/24 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo e Consiglio dell’Unione europea Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 novembre 2024 «Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2024/1263 – Regolamento (UE) 2024/1264 – Direttiva (UE) 2024/1265 – Atto legislativo – Atto che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta – Richiesta di “dialogo costituzionale” con la Corte costituzionale belga – Incompetenza manifesta» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamenti 2024/1263 e 2024/1264 – Regolamenti rispettivamente adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria e alla procedura legislativa speciale – Esclusione (Artt. 263, comma 4, e 289, § § da 1 a 3, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2024/1263; regolamento del Consiglio 2024/1264) (v. punti 8‑12) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Produzione diretta di effetti di diritto obbligatori sulla situazione giuridica del ricorrente – Assenza – Irricevibilità manifesta (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2024/1263, art. 1, § § 1 e 2; regolamento del Consiglio 2024/1264; direttiva del Consiglio 2024/1265, considerando 8) (v. punti 17‑25, 27‑29) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che esso respinge in quanto manifestamente irricevibile, il Tribunale fornisce precisazioni sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti ordinari per proporre un siffatto ricorso, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, contro atti giuridici dell’Unione europea di cui essi non sono destinatari e, più precisamente, sulla condizione dell’incidenza diretta. Tale ricorso era diretto contro i regolamenti 2024/1263 ( 1 ) e 2024/1264 ( 2 ) nonché contro la direttiva 2024/1265 ( 3 )(in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), che mirano a riformare il quadro di governance economica dell’Unione alla luce degli obiettivi della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito degli Stati membri. In subordine, i ricorrenti avevano presentato al Tribunale una domanda di «dialogo costituzionale» con la Corte costituzionale belga sull’attuazione da parte delle autorità belghe degli atti impugnati, domanda che esso respinge a causa della sua manifesta incompetenza. Giudizio del Tribunale In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’articolo 263, quarto comma, TFUE distingue tre ipotesi in cui un ricorso di annullamento, proposto da una persona fisica o giuridica, può essere dichiarato ricevibile, vale a dire un ricorso contro un atto adottato nei suoi confronti o che la riguarda direttamente e individualmente o, nel caso di un atto regolamentare, se quest’ultimo la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura d’esecuzione. Anzitutto, il Tribunale constata che, poiché i ricorrenti non sono i destinatari degli atti impugnati, essi non dispongono di un diritto di ricorso in forza della prima ipotesi considerata. Per quanto riguarda poi la terza ipotesi che esso esamina anzitutto, il Tribunale precisa che l’espressione «atto regolamentare» non comprende gli atti legislativi, vale a dire gli atti che sono adottati secondo le procedure denominate «procedura legislativa ordinaria» e «procedura legislativa speciale» ( 4 ). In proposito, esso rileva, da un lato, che i regolamenti 2024/1263 e 2024/1264 sono stati adottati secondo le procedure legislative, rispettivamente, ordinaria e speciale e non sono quindi atti regolamentari e, dall’altro, che la concretizzazione degli effetti giuridici della direttiva 2024/1265 nei confronti dei ricorrenti richiede misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire misure nazionali di trasposizione che possono essere oggetto di un controllo giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali. Esso conclude che i ricorrenti non dispongono di un diritto di ricorso contro gli atti impugnati, in forza della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infine, per quanto riguarda la seconda ipotesi prevista da tale articolo, il Tribunale sottolinea che il primo capo delle conclusioni diretto all’annullamento degli atti impugnati potrebbe essere dichiarato ricevibile solo nella misura in cui i ricorrenti sarebbero direttamente e individualmente interessati dagli atti impugnati. A tale titolo, esso afferma che, affinché un ricorrente ordinario sia direttamente interessato dall’atto oggetto del ricorso, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, la misura contestata deve produrre direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e, dall’altro, essa non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento previsto dall’articolo 263 TFUE è esperibile nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici vincolanti. Per accertare se un atto produca simili effetti e possa, pertanto, essere oggetto di un siffatto ricorso, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto di detto atto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione da cui esso promana. Così, la capacità di un atto di produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica non può essere valutata solo sulla base del fatto che l’atto assuma la forma di una direttiva. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che gli atti impugnati diretti a riformare il quadro di governance economica dell’Unione, alla luce degli obiettivi di disciplina di bilancio e di sostenibilità del debito degli Stati, si applicano agli Stati membri, in quanto prevedono un quadro di governance economica di questi ultimi, in particolare norme relative ai piani di bilancio e strutturali nazionali, alla procedura per i disavanzi eccessivi degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica e ai quadri di bilancio degli Stati membri al fine di evitare disavanzi pubblici eccessivi. Pertanto, gli atti impugnati non sono idonei a produrre direttamente effetti obbligatori sulla situazione giuridica propria dei ricorrenti. Tale conclusione è d’altronde confermata dalle affermazioni dei ricorrenti nel ricorso, poiché essi non individuano alcuna disposizione concreta degli atti impugnati che possa produrre effetti sulla loro situazione giuridica né alcun effetto giuridico concreto su detta situazione. In particolare, gli eventuali effetti che essi deducono dagli atti impugnati sulla gestione e sui diritti di un ente pubblico, come la città di Gand (Belgio), non possono costituire effetti che si producono direttamente sulla loro situazione giuridica. Il Tribunale conclude che, non essendo soddisfatta la condizione dell’incidenza diretta, i ricorrenti non dispongono della legittimazione ad agire per l’annullamento degli atti impugnati in forza della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Pertanto, il Tribunale respinge il primo capo della domanda in quanto manifestamente irricevibile, poiché i ricorrenti non possono fondare la loro legittimazione ad agire per l’annullamento degli atti impugnati su alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. ( 1 ) Regolamento (UE) 2024/1263 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263). ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264). ( 3 ) Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265). ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 289, paragrafi 1 e 3, TFUE.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris