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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 32639/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16946/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 800/2021 depositata il13/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 800 del 2021 della Corte di appello di Catania esponendo che: - il Tribunale penale di Catania aveva condannato, per truffa contrattuale aggravata, [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Imar, società d’intermediazione immobiliare, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della G.S.

Costruzioni s.r.l., per aver venduto alla deducente un terreno della società G.S. avendo taciuto vincoli boschivi d’inedificabilità assoluta, con condanna al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile; - la condanna veniva confermata dalla Corte di appello penale di Catania e riformata da questa Corte che aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, esaminando ciò nondimeno i motivi d’impugnazione relativi alle statuizioni civili, al riguardo concludendo, in particolare, per la sussistenza di un vizio di motivazione circa la valutazione in specie delle prove orali, con rimessione al giudice della cognizione civile; - la Corte di appello civile di Catania aveva rigettato la domanda osservando in particolare che: - non rilevava il fatto che il terreno, successivamente al rogito del 2008, fosse stato gravato da vincolo d’inedificabilità assoluta, come da certificato di destinazione urbanistica del 2011, dovendo aversi riguardo, per la valutazione della spettanza risarcitoria e della tutela per «vizi della cosa venduta (ovvero: conoscenza dei vincoli d’inedificabilità da parte del Mineo e dell’Arena; volontà di tacerli all’acquirente al momento della compravendita)» al periodo tra l’inizio delle trattative e la compravendita; - ciò in quanto era risultato che [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della deducente, aveva preso visione del terreno, e, sempre prima della stipula, aveva informalmente preso visione del relativo fascicolo presso gli uffici comunali, venendo quindi a conoscenza del diniego di lottizzazione pronunciato dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Foreste, nonché della sospensione cautelare di tale diniego da parte del giudice amministrativo su impugnazione dell’allora proprietaria G.S.; - non avevano poi rilievo fatti successivi anche alla stipula del contratto; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., perché la Corte di appello avrebbe errato violando il giudicato sull’accertata presenza del vincolo boschivo d’inedificabilità assoluta prima del rogito, correlato al sopra richiamato diniego di lottizzazione, già affermata da questa Corte penale pronunciando il rinvio; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato non spiegando perché potesse aver rilievo, ai fini delle conclusioni tratte, la mera visione materiale del terreno, che rappresentava, all’evidenza, profilo diverso dall’apprezzamento dei vincoli giuridici in discussione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di apprezzare che i venditori avrebbero dovuto in ogni caso segnalare il vincolo evitando che l’acquirente si affidasse al certificato di destinazione urbanistica che in quel momento non lo riportava; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato malamente interpretando le deposizioni dei tecnici del Comune, Borzì e Pappalardo, da cui aveva inattendibilmente desunto la conoscenza del vincolo boschivo in capo al Carcagnolo, laddove, come rimarcato fin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio: i deponenti erano interessati a quanto riferito quali autori del certificato di destinazione urbanistica; Borzì non sapeva se Pappalardo avesse informato del vincolo Carcagnolo, con cui aveva parlato negli uffici dell’ente locale, avendolo desunto dal fatto che in séguito era stato rogato l’atto, mentre proprio da ciò avrebbe dovuto ragionevolmente evincersi il contrario, posta l’enorme differenza di valore del terreno a seconda della insistenza o meno del vincolo; Pappalardo aveva riferito di aver fatto visionare informalmente il fascicolo del terreno a Carcagnolo, ma era inverosimile che si desse accesso a terzi, senza neppure formale istanza come invece in altri casi, a tali documenti del Comune; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, violando il vincolo imposto da questa Corte al giudice del rinvio, nell’omettere di valutare l’attendibilità dei testimoni Borzì e Pappalardo; Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato; la Corte territoriale, vagliando complessivamente il tessuto motivazionale, non ha affatto escluso la sussistenza del diniego di lottizzazione, per vincolo boschivo, precedentemente al rogito, anzi constatandolo, al pari dell’introdotta impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa, ma giustapponendolo, in modo dirimente sul piano dell’assetto decisorio, all’acquisita conoscenza dello stesso da parte dell’amministratore della società acquirente; il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; la Corte territoriale, nella complessiva motivazione, non ha attribuito valenza decisiva alla pur menzionata visione materiale del terreno da parte dell’amministratore dell’acquirente, bensì all’acquisita conoscenza, da parte dello stesso, del diniego di lottizzazione, opposto in sede di giurisdizione amministrativa, cui seguì, dopo il rogito, la correlata variazione del certificato di destinazione urbanistica per inedificabilità determinata da vincolo boschivo; con la conseguenza che il silenzio prospettato nella seconda delle due censure in scrutinio, non assume i caratteri della decisività; il quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibile il primo e infondato il secondo; questa Corte, in sede di giudizio penale, con la pronuncia cassatoria originante il rinvio, riportata compiutamente e non solo parzialmente come fatto in ricorso, ha affermato quanto segue: «..il Borzì era stato molto preciso nel collocare la visita del Carcagnolo in Comune nell'estate di quell'anno e, comunque, nel ricordare che essa era stata precedente ed anzi funzionale alla conclusione del contratto di compravendita che sarebbe intervenuto nell'ottobre.

Del pari, la Corte di Appello ha escluso l'esistenza di una "prassi" circa la possibilità di consultare "informalmente" i fascicoli che, al contrario, il Borzì aveva riferito poter avvenire anche senza la presentazione di una richiesta formale e scritta (cfr., pagg. 5-6 della trascrizione).

Né si può affermare, come sostenuto dal PG in sede di discussione, che l’accesso del Carcagnolo in Comune prima di procedere all’acquisto non fosse di per sé idoneo a dimostrare la conoscenza del vincolo boschivo; è stata la stessa Corte di Appello (cfr., pagg. 8-9 della motivazione della sentenza in verifica) a far presente che il teste Pappalardo, pure escusso in secondo grado, aveva riferito che il Carcagnolo aveva avuto accesso al fascicolo nel quale "erano presenti il parere della [OSCURATO:PERSONA], il parere della Sovrintendenza, il nullaosta della forestale ed il ricorso al TAR"(cfr., ivi, pag. 9).

In definitiva, quindi, i giudici di appello, pur non operando alcuna valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi in secondo grado, hanno tratto dalle dichiarazioni di costoro delle conclusioni del tutto scollegate rispetto a quanto da essi riferito e, anzi, fondate su presupposti fattuali in netto contrasto con le due deposizioni che, per altro verso, sono state anzi considerate coerenti con quella resa dal Tomaselli, cognato e socio del Carcagnolo, ma che invece, come risulta dalla stessa sintesi fattane nella sentenza di appello (cfr., ivi, pag. 10), avrebbe riferito in senso diametralmente opposto»; ne consegue che la Corte di appello non ha violato alcun vincolo derivante dai presupposti di fatto accertati e sottesi allo statuito rinvio; posto che l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, e fermo, pertanto, che in caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (Cass., 26/09/2018, n. 22989), è del tutto evidente che la Corte territoriale ha ripercorso l’esame dell’incarto processuale, vagliando le deposizioni in correlazione ai fatti, ovvero adempiendo esattamente a quanto la pronuncia cassatoria aveva chiesto,ferma l’autonomia della cognizione del giudice civile alla luce della statuizione penale di proscioglimento per prescrizione; né si può affermare, logicamente, che l’essere i deponenti autori del certificato di destinazione urbanistica li ponesse, per ciò, solo in posizione d’inattendibilità, nel riferire, con precisione, la visita dell’amministratore della società acquirente presso gli uffici comunali per prendere visione del fascicolo relativo al terreno da acquisire; parimenti: - non vi è alcun nesso logico in termini deterministici tra istanza di accesso agli atti e visione informale degli atti in parola, del resto richiesta non da un “quisque de populo” ma, come detto, dal titolare di poteri rappresentativi e gestori del soggetto acquirente; - né il fatto che Borzì non sapesse esattamente cosa Pappalardo avesse detto a Carcagnolo esclude il fatto, confermato da quel deponente, della visione informale degli atti in questione, pacificamente comprensivi della vicenda ancora “sub iudice” – con relative possibili valutazioni in ordine alla convenienza dell’affare – del diniego di lottizzazione; in questo quadro, si tratta, palesemente, di un tentativo di sollecitare una rilettura istruttoria, estraneo alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 6.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16946/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 800/2021 depositata il13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 800 del 2021 della Corte di appello di Catania esponendo che: - il Tribunale penale di Catania aveva condannato, per truffa contrattuale aggravata, [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Imar, società d’intermediazione immobiliare, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della G.S. Costruzioni s.r.l., per aver venduto alla deducente un terreno della società G.S. avendo taciuto vincoli boschivi d’inedificabilità assoluta, con condanna al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile; - la condanna veniva confermata dalla Corte di appello penale di Catania e riformata da questa Corte che aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, esaminando ciò nondimeno i motivi d’impugnazione relativi alle statuizioni civili, al riguardo concludendo, in particolare, per la sussistenza di un vizio di motivazione circa la valutazione in specie delle prove orali, con rimessione al giudice della cognizione civile; - la Corte di appello civile di Catania aveva rigettato la domanda osservando in particolare che: - non rilevava il fatto che il terreno, successivamente al rogito del 2008, fosse stato gravato da vincolo d’inedificabilità assoluta, come da certificato di destinazione urbanistica del 2011, dovendo aversi riguardo, per la valutazione della spettanza risarcitoria e della tutela per «vizi della cosa venduta (ovvero: conoscenza dei vincoli d’inedificabilità da parte del Mineo e dell’Arena; volontà di tacerli all’acquirente al momento della compravendita)» al periodo tra l’inizio delle trattative e la compravendita; - ciò in quanto era risultato che [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della deducente, aveva preso visione del terreno, e, sempre prima della stipula, aveva informalmente preso visione del relativo fascicolo presso gli uffici comunali, venendo quindi a conoscenza del diniego di lottizzazione pronunciato dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Foreste, nonché della sospensione cautelare di tale diniego da parte del giudice amministrativo su impugnazione dell’allora proprietaria G.S.; - non avevano poi rilievo fatti successivi anche alla stipula del contratto; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., perché la Corte di appello avrebbe errato violando il giudicato sull’accertata presenza del vincolo boschivo d’inedificabilità assoluta prima del rogito, correlato al sopra richiamato diniego di lottizzazione, già affermata da questa Corte penale pronunciando il rinvio; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato non spiegando perché potesse aver rilievo, ai fini delle conclusioni tratte, la mera visione materiale del terreno, che rappresentava, all’evidenza, profilo diverso dall’apprezzamento dei vincoli giuridici in discussione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di apprezzare che i venditori avrebbero dovuto in ogni caso segnalare il vincolo evitando che l’acquirente si affidasse al certificato di destinazione urbanistica che in quel momento non lo riportava; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato malamente interpretando le deposizioni dei tecnici del Comune, Borzì e Pappalardo, da cui aveva inattendibilmente desunto la conoscenza del vincolo boschivo in capo al Carcagnolo, laddove, come rimarcato fin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio: i deponenti erano interessati a quanto riferito quali autori del certificato di destinazione urbanistica; Borzì non sapeva se Pappalardo avesse informato del vincolo Carcagnolo, con cui aveva parlato negli uffici dell’ente locale, avendolo desunto dal fatto che in séguito era stato rogato l’atto, mentre proprio da ciò avrebbe dovuto ragionevolmente evincersi il contrario, posta l’enorme differenza di valore del terreno a seconda della insistenza o meno del vincolo; Pappalardo aveva riferito di aver fatto visionare informalmente il fascicolo del terreno a Carcagnolo, ma era inverosimile che si desse accesso a terzi, senza neppure formale istanza come invece in altri casi, a tali documenti del Comune; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, violando il vincolo imposto da questa Corte al giudice del rinvio, nell’omettere di valutare l’attendibilità dei testimoni Borzì e Pappalardo; Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato; la Corte territoriale, vagliando complessivamente il tessuto motivazionale, non ha affatto escluso la sussistenza del diniego di lottizzazione, per vincolo boschivo, precedentemente al rogito, anzi constatandolo, al pari dell’introdotta impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa, ma giustapponendolo, in modo dirimente sul piano dell’assetto decisorio, all’acquisita conoscenza dello stesso da parte dell’amministratore della società acquirente; il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; la Corte territoriale, nella complessiva motivazione, non ha attribuito valenza decisiva alla pur menzionata visione materiale del terreno da parte dell’amministratore dell’acquirente, bensì all’acquisita conoscenza, da parte dello stesso, del diniego di lottizzazione, opposto in sede di giurisdizione amministrativa, cui seguì, dopo il rogito, la correlata variazione del certificato di destinazione urbanistica per inedificabilità determinata da vincolo boschivo; con la conseguenza che il silenzio prospettato nella seconda delle due censure in scrutinio, non assume i caratteri della decisività; il quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibile il primo e infondato il secondo; questa Corte, in sede di giudizio penale, con la pronuncia cassatoria originante il rinvio, riportata compiutamente e non solo parzialmente come fatto in ricorso, ha affermato quanto segue: «..il Borzì era stato molto preciso nel collocare la visita del Carcagnolo in Comune nell'estate di quell'anno e, comunque, nel ricordare che essa era stata precedente ed anzi funzionale alla conclusione del contratto di compravendita che sarebbe intervenuto nell'ottobre. Del pari, la Corte di Appello ha escluso l'esistenza di una "prassi" circa la possibilità di consultare "informalmente" i fascicoli che, al contrario, il Borzì aveva riferito poter avvenire anche senza la presentazione di una richiesta formale e scritta (cfr., pagg. 5-6 della trascrizione). Né si può affermare, come sostenuto dal PG in sede di discussione, che l’accesso del Carcagnolo in Comune prima di procedere all’acquisto non fosse di per sé idoneo a dimostrare la conoscenza del vincolo boschivo; è stata la stessa Corte di Appello (cfr., pagg. 8-9 della motivazione della sentenza in verifica) a far presente che il teste Pappalardo, pure escusso in secondo grado, aveva riferito che il Carcagnolo aveva avuto accesso al fascicolo nel quale "erano presenti il parere della [OSCURATO:PERSONA], il parere della Sovrintendenza, il nullaosta della forestale ed il ricorso al TAR"(cfr., ivi, pag. 9). In definitiva, quindi, i giudici di appello, pur non operando alcuna valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi in secondo grado, hanno tratto dalle dichiarazioni di costoro delle conclusioni del tutto scollegate rispetto a quanto da essi riferito e, anzi, fondate su presupposti fattuali in netto contrasto con le due deposizioni che, per altro verso, sono state anzi considerate coerenti con quella resa dal Tomaselli, cognato e socio del Carcagnolo, ma che invece, come risulta dalla stessa sintesi fattane nella sentenza di appello (cfr., ivi, pag. 10), avrebbe riferito in senso diametralmente opposto»; ne consegue che la Corte di appello non ha violato alcun vincolo derivante dai presupposti di fatto accertati e sottesi allo statuito rinvio; posto che l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, e fermo, pertanto, che in caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (Cass., 26/09/2018, n. 22989), è del tutto evidente che la Corte territoriale ha ripercorso l’esame dell’incarto processuale, vagliando le deposizioni in correlazione ai fatti, ovvero adempiendo esattamente a quanto la pronuncia cassatoria aveva chiesto,ferma l’autonomia della cognizione del giudice civile alla luce della statuizione penale di proscioglimento per prescrizione; né si può affermare, logicamente, che l’essere i deponenti autori del certificato di destinazione urbanistica li ponesse, per ciò, solo in posizione d’inattendibilità, nel riferire, con precisione, la visita dell’amministratore della società acquirente presso gli uffici comunali per prendere visione del fascicolo relativo al terreno da acquisire; parimenti: - non vi è alcun nesso logico in termini deterministici tra istanza di accesso agli atti e visione informale degli atti in parola, del resto richiesta non da un “quisque de populo” ma, come detto, dal titolare di poteri rappresentativi e gestori del soggetto acquirente; - né il fatto che Borzì non sapesse esattamente cosa Pappalardo avesse detto a Carcagnolo esclude il fatto, confermato da quel deponente, della visione informale degli atti in questione, pacificamente comprensivi della vicenda ancora “sub iudice” – con relative possibili valutazioni in ordine alla convenienza dell’affare – del diniego di lottizzazione; in questo quadro, si tratta, palesemente, di un tentativo di sollecitare una rilettura istruttoria, estraneo alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 6.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 20
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