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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07820/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5886/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-nonchèAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.3868/2021 depositata il 05/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza n. 3868/6/2021 con cui la CTR del Lazio aveva respintol’appello avverso la sentenza n. 3493/2020 emessa dalla CTP di Roma inrigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa ad impostadi registro.2.

Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai fini della partecipazionein pubblica udienza.3.

Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.4.

Il contribuente ha depositato memoria conclusiva ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 139 c.p.c. per avere i giudicid’appello ritenuto valida la notifica degli avvisi di liquidazione pur essendostata eseguita presso lo studio professionale del destinatario, in Roma,anziché nel Comune di residenza anagrafica (Tivoli), e senza l’invio dellaraccomandata informativa per gli avvisi notificati a soggetti diversi daldestinatario.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3) e 5), c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 60,comma 1 lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 per avere i giudici territoriali omessodi rilevare la nullità delle notifiche eseguite direttamente presso la sedeprofessionale con consegna alla incaricata di studio, [OSCURATO:PERSONA] senzaverificare l’inoltro e la ricezione del reale destinatario del provvedimento.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3)c.p.c., violazione degli art. 156 e 160 nonché dell’art. 60 d.P.R. 600/1973per avere i giudici di appello ritenuto che il contribuente, come desumibiledalla documentazione versata in atti, risultava avere avuto conoscenza degliavvisi di liquidazione quali atti prodromici alle cartelle di pagamento senzaNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026considerare che il deposito in corso di causa degli atti impositivi nonnotificati non poteva dispiegare alcuna efficacia sanante.4.

Le doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto strettamenteconnesse, sono fondate nei termini appresso indicati.4.1.

Osserva il Collegio che la disciplina delle notificazioni degli atti tributarisi fonda sul criterio del domicilio fiscale individuato, a termini dell’art. 58,2° comma, d.P.R. n. 600/1973 —norma applicabile in generale a tutti gliliquidazione di imposta di registro — in ragione del comune di residenzaanagrafica («Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno ildomicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte»).La validità della notificazione postula, dunque, che sia stato esattamenteindividuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto(cfr., sul principio dettato in tema di atto processuale, ma esportabile anchenella fattispecie in rassegna, Cass. n. 8252/2024, che richiama Cass. nn.7041/2020, 11077/2002), giacché la certezza che la persona legata darapporti qualificati con il destinatario (come nel caso di specie, di personaaddetta alla ricezione presso lo studio professionale del destinatario)provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiuntasoltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e aldestinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degliincontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanzadi detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziarioespressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dettepersone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma (cfr. Cass. n.24681/2018).A conferma di ciò va, peraltro, evidenziato che l'art. 60, comma 1, letterac), del d.P.R. n. 600 del 1973 precisa espressamente che la notificazionedegli atti ivi richiamati deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatarioNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026“salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, lanotificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”4.2.

Applicando i principi di diritto dianzi illustrati al caso in esame,consegue l’erroneità della pronuncia impugnata laddove i giudici di secondogrado hanno ritenuto la validità della notifica dell’avviso di liquidazionedell’atto di registro eseguita mediante consegna a «persona ... identificatacome addetta alla ricezione presso la sede di lavoro del destinatario (suostudio professionale)» presso un indirizzo sito in Roma e non in Tivoli, luogodi residenza anagrafica, e, dunque, domicilio fiscale del contribuente, inmancanza di prova (a carico del notificante) circa una diversa elezione didomicilio presso il suo studio professionale, come eccepito dal contribuentenei propri scritti difensivi (trascritti in parte qua in ricorso con notifiche ecertificazione anagrafica ai fini del rispetto del principio di autosufficienza).4.3.

Va ricordato che è giurisprudenza costante di questa Corte quellasecondo cui il disposto dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondoil quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto loscopo a cui è destinato», è espressione di un principio generale, applicabileanche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso diaccertamento (Cass.

S.U. n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 22197 del24/11/2004; Cass. n. 12153 del 09/06/2005; Cass. n. 24962 del25/11/2005; Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. n. 10445 del12/05/2011; Cass. n. 12007 del 31/05/2011; Cass. n. 17251 del12/07/2013; Cass. n. 654 del 15/01/2014; Cass. n. 17198 del12/07/2017), cosicché la tempestiva proposizione del ricorso contro ilmedesimo atto produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativanotificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, pur nondeterminando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasimedio tempore, del potere sostanziale di accertamentodell'Amministrazione finanziaria.

Non altrettanto può dirsi con riferimentoal caso in cui un atto sia impugnato deducendo il vizio della notifica dell’attoNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupposto.

Invero, secondo consolidato principio giurisprudenziale, «inmateria di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza delprocedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata medianteil rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relativenotificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del dirittodi difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presuppostocostituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'attoconsequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dalcontribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenzialenotificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione),facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine,cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestareradicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito,interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente,con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenzao meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'attoconsequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a secondase i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronunciadovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (Cass.

S.U. n. 5791 del04/03/2008; Cass. n. 16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del05/09/2012; Cass. n. 1144 del 18/01/2018).Nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) l’atto successivo siaimpugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell’attopresupposto (come risulta pacifico), il principio della sanatoria risultainapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell’attopresupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156,terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione.Numero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026In sintesi, va rammentato e ribadito il principio di diritto già affermato daCass. 5/10/2018, n. 24433, secondo cui la nullità della notifica dell'attoprodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte delcontribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopoai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto siaunicamente la mancata notifica dell’atto presupposto.4.4.

Le suddette argomentazioni che precedono conducono, quindi,all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata.5.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, con accoglimentodel ricorso introduttivo del contribuente, non occorrendo accertamentifattuali, in quanto, stabilita la nullità per le ragioni illustrate della notificadell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella impugnata, consegue lanullità in via derivata di quest’ultima in applicazione del principio secondocui, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza delprocedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata medianteil rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relativenotificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del dirittodi difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presuppostocostituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'attoconsequenziale notificato (cfr. Cass. n. 114/2018).5.1.

Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condannal’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione, in solido, alpagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate,rispettivamente, in euro 500,00 ed euro 540,00 per compensi, oltrerimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge;condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese del presenteNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026giudizio di legittimità, liquidate in euro 650,00 per compensi, ed euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5886/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-nonchèAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.3868/2021 depositata il 05/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza n. 3868/6/2021 con cui la CTR del Lazio aveva respintol’appello avverso la sentenza n. 3493/2020 emessa dalla CTP di Roma inrigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa ad impostadi registro.2. Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai fini della partecipazionein pubblica udienza.3. Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.4. Il contribuente ha depositato memoria conclusiva ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 139 c.p.c. per avere i giudicid’appello ritenuto valida la notifica degli avvisi di liquidazione pur essendostata eseguita presso lo studio professionale del destinatario, in Roma,anziché nel Comune di residenza anagrafica (Tivoli), e senza l’invio dellaraccomandata informativa per gli avvisi notificati a soggetti diversi daldestinatario.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3) e 5), c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 60,comma 1 lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 per avere i giudici territoriali omessodi rilevare la nullità delle notifiche eseguite direttamente presso la sedeprofessionale con consegna alla incaricata di studio, [OSCURATO:PERSONA] senzaverificare l’inoltro e la ricezione del reale destinatario del provvedimento.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3)c.p.c., violazione degli art. 156 e 160 nonché dell’art. 60 d.P.R. 600/1973per avere i giudici di appello ritenuto che il contribuente, come desumibiledalla documentazione versata in atti, risultava avere avuto conoscenza degliavvisi di liquidazione quali atti prodromici alle cartelle di pagamento senzaNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026considerare che il deposito in corso di causa degli atti impositivi nonnotificati non poteva dispiegare alcuna efficacia sanante.4. Le doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto strettamenteconnesse, sono fondate nei termini appresso indicati.4.1. Osserva il Collegio che la disciplina delle notificazioni degli atti tributarisi fonda sul criterio del domicilio fiscale individuato, a termini dell’art. 58,2° comma, d.P.R. n. 600/1973 —norma applicabile in generale a tutti gliliquidazione di imposta di registro — in ragione del comune di residenzaanagrafica («Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno ildomicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte»).La validità della notificazione postula, dunque, che sia stato esattamenteindividuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto(cfr., sul principio dettato in tema di atto processuale, ma esportabile anchenella fattispecie in rassegna, Cass. n. 8252/2024, che richiama Cass. nn.7041/2020, 11077/2002), giacché la certezza che la persona legata darapporti qualificati con il destinatario (come nel caso di specie, di personaaddetta alla ricezione presso lo studio professionale del destinatario)provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiuntasoltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e aldestinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degliincontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanzadi detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziarioespressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dettepersone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma (cfr. Cass. n.24681/2018).A conferma di ciò va, peraltro, evidenziato che l'art. 60, comma 1, letterac), del d.P.R. n. 600 del 1973 precisa espressamente che la notificazionedegli atti ivi richiamati deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatarioNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026“salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, lanotificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”4.2. Applicando i principi di diritto dianzi illustrati al caso in esame,consegue l’erroneità della pronuncia impugnata laddove i giudici di secondogrado hanno ritenuto la validità della notifica dell’avviso di liquidazionedell’atto di registro eseguita mediante consegna a «persona ... identificatacome addetta alla ricezione presso la sede di lavoro del destinatario (suostudio professionale)» presso un indirizzo sito in Roma e non in Tivoli, luogodi residenza anagrafica, e, dunque, domicilio fiscale del contribuente, inmancanza di prova (a carico del notificante) circa una diversa elezione didomicilio presso il suo studio professionale, come eccepito dal contribuentenei propri scritti difensivi (trascritti in parte qua in ricorso con notifiche ecertificazione anagrafica ai fini del rispetto del principio di autosufficienza).4.3. Va ricordato che è giurisprudenza costante di questa Corte quellasecondo cui il disposto dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondoil quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto loscopo a cui è destinato», è espressione di un principio generale, applicabileanche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso diaccertamento (Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 22197 del24/11/2004; Cass. n. 12153 del 09/06/2005; Cass. n. 24962 del25/11/2005; Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. n. 10445 del12/05/2011; Cass. n. 12007 del 31/05/2011; Cass. n. 17251 del12/07/2013; Cass. n. 654 del 15/01/2014; Cass. n. 17198 del12/07/2017), cosicché la tempestiva proposizione del ricorso contro ilmedesimo atto produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativanotificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, pur nondeterminando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasimedio tempore, del potere sostanziale di accertamentodell'Amministrazione finanziaria. Non altrettanto può dirsi con riferimentoal caso in cui un atto sia impugnato deducendo il vizio della notifica dell’attoNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupposto. Invero, secondo consolidato principio giurisprudenziale, «inmateria di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza delprocedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata medianteil rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relativenotificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del dirittodi difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presuppostocostituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'attoconsequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dalcontribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenzialenotificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione),facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine,cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestareradicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito,interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente,con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenzao meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'attoconsequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a secondase i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronunciadovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (Cass. S.U. n. 5791 del04/03/2008; Cass. n. 16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del05/09/2012; Cass. n. 1144 del 18/01/2018).Nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) l’atto successivo siaimpugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell’attopresupposto (come risulta pacifico), il principio della sanatoria risultainapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell’attopresupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156,terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione.Numero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026In sintesi, va rammentato e ribadito il principio di diritto già affermato daCass. 5/10/2018, n. 24433, secondo cui la nullità della notifica dell'attoprodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte delcontribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopoai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto siaunicamente la mancata notifica dell’atto presupposto.4.4. Le suddette argomentazioni che precedono conducono, quindi,all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata.5. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, con accoglimentodel ricorso introduttivo del contribuente, non occorrendo accertamentifattuali, in quanto, stabilita la nullità per le ragioni illustrate della notificadell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella impugnata, consegue lanullità in via derivata di quest’ultima in applicazione del principio secondocui, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza delprocedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata medianteil rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relativenotificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del dirittodi difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presuppostocostituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'attoconsequenziale notificato (cfr. Cass. n. 114/2018).5.1. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condannal’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione, in solido, alpagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate,rispettivamente, in euro 500,00 ed euro 540,00 per compensi, oltrerimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge;condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese del presenteNumero registro generale 5886/2022Numero sezionale 8907/2025Numero di raccolta generale 7820/2026Data pubblicazione 31/03/2026giudizio di legittimità, liquidate in euro 650,00 per compensi, ed euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])