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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 07197/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di condanna per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato.

L'esponente deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione offerta in risposta alle doglianze difensive riguardanti l'eccessività della pena e della quantificazione dell'aumento irrogato a titolo di continuazione.

Il ricorso è inammissibile.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena base, sia con riferimento all'aumento determinato a titolo di continuazione, all'uopo considerando la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e l'entità dei danni arrecati alle persone offese.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna +la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di condanna per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato. L'esponente deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione offerta in risposta alle doglianze difensive riguardanti l'eccessività della pena e della quantificazione dell'aumento irrogato a titolo di continuazione. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena base, sia con riferimento all'aumento determinato a titolo di continuazione, all'uopo considerando la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e l'entità dei danni arrecati alle persone offese. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna +la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 07197/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris